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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/09/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2578/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/05/1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Annalisa CORTESE
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti: A modifica del provvedimento n. RG n. 2864/2022
1 così disporre:
1) La casa sita a Nanto, piazza Donatori del sangue, 11, di proprietà del sig. , Pt_2
viene assegnata e/o lasciata in uso allo stesso. La sig.ra con i figli minori Parte_1
e , dei quali è collocataria, si trasferirà a vivere nell'appartamento Persona_1 Per_2
sito in via XXV Aprile 9/b a Nanto, già condotto in locazione dal sig. , Pt_2
subentrando nel relativo contratto di locazione a far data dal 01.08.2025, portando con sè quanto necessita per l'arredo e corredo;
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_2 Parte_1
figli la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno), somma che sarà versata alla sig.ra nticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto Parte_1
2025, e sarà annualmente rivalutata dalla stessa data in base agli indici Istat. Il padre contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche,
sportive e ricreative destinate al soddisfacimento dei bisogni dei figli - opportunamente documentate - per l'individuazione delle quali, e per le modalità di rimborso, si rinvia al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Le detrazioni fiscali per figli a carico saranno al 50% per ciascun genitore, mentre si conviene che l'assegno unico per figli sarà percepito interamente dalla madre, in quanto collocataria principale dei figli, così
come qualsiasi indennizzo/ contributo/assegno previsto per legge per i figli.
3) I figli minori della coppia, e , resteranno affidati Persona_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre in Nanto (VI), via XXV Aprile 9/b. I genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed
2 alla salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità, aspirazioni.
4) Come già concordato in sede di separazione, il padre, sig. , potrà Parte_2
vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità: a) il giorno di lunedì, dalle ore 16, in cui li preleverà a scuola, fino alle 21 ora in cui li riaccompagnerà dalla madre,
durante il periodo scolastico;
qualora in quel giorno fosse di turno lavorativo concorderà con la madre eventuali modifiche del giorno. b) un intero weekend a settimane alterne con la madre, prendendo con sé i figli il sabato mattina alle ore 9 e riportandoli a scuola il lunedì mattina nel periodo scolastico ovvero dalla madre alle ore 21. c) durante le vacanze natalizie e di fine anno, nel periodo dal 23 dicembre al 6
gennaio, i figli minori resteranno col padre per sette giorni, anche non consecutivi,
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno, alternandosi quindi i genitori, di anno in anno, le settimane dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
gennaio, salvo diversi accordi. Per le vacanze di Pasqua, invece, i figli minori resteranno col padre 2 giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta. Durante il periodo estivo, il padre e la madre terranno con sé i figli per tre settimane anche non consecutive, da concordare previamente tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto degli impegni lavorativi dei due genitori. Eventuali festività ricadenti in giorni feriali (e relativo eventuale
“ponte”), i figli le trascorreranno in modo alternato con ciascun genitore. I genitori collaboreranno tra loro per la gestione delle attività ricreative e degli impegni dei figli,
concordando tra loro l'accompagnamento alle varie attività; essi si impegnano a ridiscutere tra loro tali modalità di gestione nel caso di variazione dei tempi di lavoro di ciascuno di loro cercando di accordarsi su eventuali modifiche, compatibilmente anche
3 con gli impegni e gli orari scolastici dei figli.
6) Si compensano integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 08/07/2025
[...]
e hanno chiesto la modifica delle condizioni della Parte_1 Parte_2
loro separazione di cui al decreto di omologa n. 11289/2022 in data 11/11/2022.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore di e disporsi l'obbligo a carico di di Parte_1 Parte_2
versare mensilmente a la somma complessiva di euro 700,00 a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli minori.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che, previa revoca del provvedimento di assegnazione in favore di
[...]
della casa familiare sita a Nanto (VI), piazza Donatori del sangue, 11, Parte_1
4 le condizioni di separazione delle parti, di cui al decreto n. 11289/2022 in data
11/11/2022, vengano modificate nei termini di cui in epigrafe;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 23.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2578/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/05/1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Annalisa CORTESE
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti: A modifica del provvedimento n. RG n. 2864/2022
1 così disporre:
1) La casa sita a Nanto, piazza Donatori del sangue, 11, di proprietà del sig. , Pt_2
viene assegnata e/o lasciata in uso allo stesso. La sig.ra con i figli minori Parte_1
e , dei quali è collocataria, si trasferirà a vivere nell'appartamento Persona_1 Per_2
sito in via XXV Aprile 9/b a Nanto, già condotto in locazione dal sig. , Pt_2
subentrando nel relativo contratto di locazione a far data dal 01.08.2025, portando con sè quanto necessita per l'arredo e corredo;
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_2 Parte_1
figli la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno), somma che sarà versata alla sig.ra nticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto Parte_1
2025, e sarà annualmente rivalutata dalla stessa data in base agli indici Istat. Il padre contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche,
sportive e ricreative destinate al soddisfacimento dei bisogni dei figli - opportunamente documentate - per l'individuazione delle quali, e per le modalità di rimborso, si rinvia al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Le detrazioni fiscali per figli a carico saranno al 50% per ciascun genitore, mentre si conviene che l'assegno unico per figli sarà percepito interamente dalla madre, in quanto collocataria principale dei figli, così
come qualsiasi indennizzo/ contributo/assegno previsto per legge per i figli.
3) I figli minori della coppia, e , resteranno affidati Persona_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre in Nanto (VI), via XXV Aprile 9/b. I genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed
2 alla salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità, aspirazioni.
4) Come già concordato in sede di separazione, il padre, sig. , potrà Parte_2
vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità: a) il giorno di lunedì, dalle ore 16, in cui li preleverà a scuola, fino alle 21 ora in cui li riaccompagnerà dalla madre,
durante il periodo scolastico;
qualora in quel giorno fosse di turno lavorativo concorderà con la madre eventuali modifiche del giorno. b) un intero weekend a settimane alterne con la madre, prendendo con sé i figli il sabato mattina alle ore 9 e riportandoli a scuola il lunedì mattina nel periodo scolastico ovvero dalla madre alle ore 21. c) durante le vacanze natalizie e di fine anno, nel periodo dal 23 dicembre al 6
gennaio, i figli minori resteranno col padre per sette giorni, anche non consecutivi,
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno, alternandosi quindi i genitori, di anno in anno, le settimane dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
gennaio, salvo diversi accordi. Per le vacanze di Pasqua, invece, i figli minori resteranno col padre 2 giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta. Durante il periodo estivo, il padre e la madre terranno con sé i figli per tre settimane anche non consecutive, da concordare previamente tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto degli impegni lavorativi dei due genitori. Eventuali festività ricadenti in giorni feriali (e relativo eventuale
“ponte”), i figli le trascorreranno in modo alternato con ciascun genitore. I genitori collaboreranno tra loro per la gestione delle attività ricreative e degli impegni dei figli,
concordando tra loro l'accompagnamento alle varie attività; essi si impegnano a ridiscutere tra loro tali modalità di gestione nel caso di variazione dei tempi di lavoro di ciascuno di loro cercando di accordarsi su eventuali modifiche, compatibilmente anche
3 con gli impegni e gli orari scolastici dei figli.
6) Si compensano integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 08/07/2025
[...]
e hanno chiesto la modifica delle condizioni della Parte_1 Parte_2
loro separazione di cui al decreto di omologa n. 11289/2022 in data 11/11/2022.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore di e disporsi l'obbligo a carico di di Parte_1 Parte_2
versare mensilmente a la somma complessiva di euro 700,00 a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli minori.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che, previa revoca del provvedimento di assegnazione in favore di
[...]
della casa familiare sita a Nanto (VI), piazza Donatori del sangue, 11, Parte_1
4 le condizioni di separazione delle parti, di cui al decreto n. 11289/2022 in data
11/11/2022, vengano modificate nei termini di cui in epigrafe;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 23.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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