TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 08/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8582 /2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato MICHELE CUOCO e dall'avvocato MASSIMO FERRARO, come in atti
RICORRENTE E
), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 il 18/02/1962, in qualità di socio unico della srl. EM. PA.
[...]
), cancellata dal registro delle imprese in data CP_2 P.IVA_1
13/03/2024 RESISTENTE NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARINA SAVASTANO, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n.55 presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli RESISTENTE OGGETTO: Retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2022 parte ricorrente, in riassunzione dinnanzi a codesto Tribunale del ricorso depositato in data 11.03.2021 incardinato dinnanzi al Tribunale di Nola ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della (oggi CP_4 CP_5
), con sede di lavoro in Sant'Antimo alla via Pablo Picasso 1293, con
[...] contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nel livello 4°, profilo autista, ccnl “imprese esercenti attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi”, orario di lavoro full time;
1 - di essere stato assunto dal sig. , legale rapp.te della Controparte_1 [...] senza alcuna formalizzazione contrattuale, in data 16/01/2015 CP_4 successivamente con contratto in data 16/04/2015;
- che il rapporto di lavoro è cessato, per licenziamento, in data 22/04/2016;
- di aver lavorato dal 23/04/2016 al 05/06/2016, senza soluzione di continuità, per la società (socio unico e legale rapp.te sig. , fratello di CP_6 Parte_2 [...]
), con sede di lavoro in Sant'Antimo alla via Formia n. 13 senza un Controparte_1 regolare inquadramento;
- di aver sottoscritto in data 06/06/2016 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la con inquadramento nel livello 4°, profilo autista, del CP_6 ccnl “imprese esercenti attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi”, con orario di lavoro full time;
- che il rapporto di lavoro con la è cessato in data 22/09/2016 per dimissioni CP_6 volontarie;
-di aver svolto dal 16/01/2015 sempre mansioni di conducente di autoarticolato per trasporto di cemento o materiale inerte (ferro) dai siti di stoccaggio ai siti di destinazione;
- di essersi sempre riferito al sig. , fratello del sig. Persona_1 CP_1
(legale rapp.te della società e del sig. (legale
[...] CP_4 Parte_2 rapp.te della società durante tutto il periodo di rapporto di lavoro, il quale CP_6 impartiva le disposizioni di trasporto, decideva i siti di dove andare a prelevare il carico e quelli di destinazione, decidendo inoltre su eventuali problematiche, assenze, permessi o circa le consegne delle bolle di consegna.
- di aver svolto attività lavorativa con i seguenti orari: dalle ore 06:00 alle ore 17:00, nei giorni dal lunedì al venerdì, mentre il sabato, giorno dedicato all'attività di manutenzione e controllo dell'automezzo (pulizia ed ingrassaggio), dalle ore 08.30 alle 12.00.
- di aver utilizzato, essendo in possesso di patente “D/E”, prevalentemente il trattore tipo Iveco Stralis 500 tg. DM937XF, munito di cronotachigrafo digitale e di portata di molto superiore agli 80 quintali (portata massima 440 quintali, pari a 44 tonnellate), prelevandolo sempre nel piazzale sito in Sant'Antimo (Na) alla via C. Pisacane n. 80 e solo in rare occasioni altri trattori sempre muniti di cronotachigrafo;
- che le destinazioni di carico erano cave e/o cementerie site nella zona di Polvica di Nola, Sessa Aurunca e San Clemente di Caserta, Acerra, Casoria;
- che dopo aver prelevato l'automezzo, partiva per raggiungere la zona di destinazione, sorvegliava le operazioni di carico della merce da trasportare (cemento e/o materiale inerte, oppure ferro, pallet, ecc.), e terminata la relativa operazione, ripartiva immediatamente per raggiungere il sito di consegna che era, per quanto riguarda il cemento ed il materiale inerte, ubicato in Arzano (Na) alla via Circumvallazione Esterna Km 1,3 presso l'impianto di calcestruzzo preconfezionato mentre il ferro veniva trasportato presso varie azienda ubicate sia CP_7 nella stessa Regione Campania che in altre Regioni italiane.
2 - di aver comunque continuato a sorvegliare le operazioni di scarico anche presso il sito di consegna, sino al momento della ripartenza immediatamente successiva;
- di non aver usufruito della pausa pranzo nel caso di trasporto del materiale dalle cementiere di Polvica o di Sessa Aurunca o di all'impianto Per_2 CP_7 di Arzano, ripetendo il tragitto per sei/otto volte consecutivamente nella stessa giornata, così per circa 400 Km al giorno complessivi ed 11 ore di lavoro;
- di aver pernottato successivamente allo scarico della merce da consegnare nel caso, invece, di trasporto in siti ubicati fuori Regione Campania;
- di aver lavorato per sei giorni la settimana, compiendo almeno 2 trasferte con pernottamento al mese.
- di aver sempre utilizzato lo stesso automezzo Iveco Stralis 500 tg. DM937XF compiendo sempre le medesime tratte/viaggi per il trasporto del materiale.
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 06 giugno 2016 in seguito a dimissioni volontarie;
- di non aver percepito alcunché a titolo indennità di trasferta e mensilità aggiuntive durante tutto il periodo di lavoro effettuato;
- di aver percepito una retribuzione inferiore a quella maturata, in quanto calcolata su un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente osservato in quanto, di fatto, di circa 11 ore al giorno pari a 55 ore settimanali;
- di aver goduto annualmente solo di 10 giorni di ferie nei mesi di agosto e mai di permessi maturati;
- di non aver percepito nulla a titolo di TFR e competenze di fine rapporto da parte delle due società. Tanto premesso adiva il presente tribunale chiedendo: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza tra la convenuta ed il ricorrente di un Controparte_8 rapporto di lavoro subordinato full time con la qualifica di autotrasportatore e le mansioni di cui al livello III Super del CCNL del settore della logistica, trasporto merci e spedizione del 01/08/2013 e successivi rinnovi, intercorso senza soluzione di continuità dal 16/01/2015 al 22/04/2016; 2.accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente ed ininterrottamente, per il tempo, le modalità e svolgendo le attività così come descritte analiticamente nella narrativa che precede;
3.accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a tutte le voci retributive dovute e mai corrisposte per il complessivo importo che si limita alla minor somma di €. 15.670,00, di cui €. 12.391,00 per differenze retributive ed €. 3.279,00 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati alla domanda, nonché il diritto dello stesso alla regolarizzazione contributiva dell'intero periodo di lavoro irregolare e di fatto svolto, con la ricostruzione dell'intera carriera previdenziale, assistenziale e fiscale.
4.per l'effetto, condannare la convenuta CP_8
come in atti epigrafata, al pagamento in favore del ricorrente della
[...] complessiva somma di €. 31.488,46, per le causali emarginate o, comunque, della diversa somma accertata e che il Giudicante riterrà di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre la prefata regolarizzazione previdenziale, assistenziale e fiscale;
5.accertare e dichiarare la sussistenza tra la
3 convenuta ed il ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato full time con CP_6 la qualifica di autotrasportatore e le mansioni di cui al livello III Super del CCNL del settore della logistica, trasporto merci e spedizione del 01-08-2013 e successivi rinnovi, intercorso senza soluzione di continuità dal 23/04/2016 al 22/09/2016; 6.accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente ed ininterrottamente, per il tempo, le modalità e svolgendo le attività così come descritte analiticamente nella narrativa che precede.
7.accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a tutte le voci retributive dovute e mai corrisposte per il complessivo importo di €. 10.325,65, di cui €. 9.317,12 per differenze retributive ed
€. 1.008,53 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati alla domanda, 8. per l'effetto, condannare la convenuta come in atti epigrafata, CP_6 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 10.325,65, per le causali emarginate o, comunque, della diversa somma accertata e che il Giudicante riterrà di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre la prefata regolarizzazione previdenziale, assistenziale e fiscale;
9. emettere ogni necessario, consequenziale provvedimento di giustizia. 10. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio la , stante la CP_8 Controparte_8 regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e per tale ragione se ne dichiarava la contumacia a seguito dell'udienza del 24.01.2024.
Si costituiva regolarmente la società che resisteva al ricorso. CP_6
Si costituiva l'INPS, chiamata in giudizio con provvedimento del Giudice eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo parte ricorrente vantato alcuna pretesa nei confronti dell'ente, chiedendo per il rigetto del ricorso con condanna delle società convenute alla regolarizzazione delle obbligazioni contributive, il tutto con vittoria di spese. Esperito il tentativo di conciliazione il ricorrente e la conciliavano la lite. CP_6
Il Tribunale, pertanto, ha disposto all'udienza del 26.03.2024 la separazione delle domande di cui ai capi 1 a 4 delle conclusioni del ricorso spiegate nei confronti della disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti Controparte_5 della e dell'INPS. CP_5
Alla medesima udienza ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della CP_6
a seguito della lettura del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. All'udienza del 12.11.2024 il giudice, stante la cancellazione della società CP_4 dal registro delle imprese in data 13/03/2024, dichiarava interrotto il processo,
[...] visti gli articoli 299 e 300 c.p.c.; lo stesso veniva riassunto da parte ricorrente in data 21.2.2025 notificando il ricorso presso la casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a , in qualità di socio unico della srl. EM. PA. Controparte_1 CP_6
( ; verificata la regolarità delle notifiche, il Tribunale ne dichiara la P.IVA_1 contumacia.
Il difensore, depositato il ricorso in riassunzione, non chiedeva ammettersi i mezzi istruttori ed insisteva per la decisione della causa.
4 Il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza, ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dalle buste paga in atti e dal certificato Unilav risulta che parte ricorrente è stato dipendente della , dal 16/04/2015 al 22/04/2016 (non vi è prova, invece CP_8 del precedente periodo a nero), con mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL di riferimento, con orario full-time. Il ricorrente assume che fin dall'assunzione, essendo in possesso di patente “D/E”, ha utilizzato prevalentemente il trattore (su cui si agganciano vari tipi di rimorchio, quali il cassonato o la cisterna) tipo Iveco Stralis 500 tg. DM937XF, munito di cronotachigrafo digitale e di portata di molto superiore agli 80 quintali (portata massima 440 quintali, pari a 44 tonnellate) e che in in alcune rare occasioni il ha utilizzato altri trattori sempre muniti di cronotachigrafo;
di aver lavorato Pt_1 per sei giorni la settimana, compiendo almeno 2 trasferte con pernottamento al mese;
di non aver goduto di ferie e festività e di avere diritto ad un inquadramento superiore. Osserva il Tribunale che, tuttavia, le circostanze allegate da parte ricorrente non sono state provate;
parte ricorrente non chiedeva ammettersi i mezzi istruttori e chiedeva decidersi la causa allo stato degli atti. Dagli atti di causa, seppure risulta il possesso della patente D e il PRA, non vi è prova né della continuità delle prestazioni rese né gli orari di lavoro osservati;
il report relativo al cronotachigrafo, allegato e non prodotto (non risulta indicato nemmeno nel foliario), si rileva in ogni caso insufficiente, posto un report compilato dallo stesso ricorrente è una mera asserzione. In conclusione, non è raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto e le domande non possono essere accolte. Nulla per le spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 09/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
5
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 08/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8582 /2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato MICHELE CUOCO e dall'avvocato MASSIMO FERRARO, come in atti
RICORRENTE E
), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 il 18/02/1962, in qualità di socio unico della srl. EM. PA.
[...]
), cancellata dal registro delle imprese in data CP_2 P.IVA_1
13/03/2024 RESISTENTE NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARINA SAVASTANO, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n.55 presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli RESISTENTE OGGETTO: Retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2022 parte ricorrente, in riassunzione dinnanzi a codesto Tribunale del ricorso depositato in data 11.03.2021 incardinato dinnanzi al Tribunale di Nola ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della (oggi CP_4 CP_5
), con sede di lavoro in Sant'Antimo alla via Pablo Picasso 1293, con
[...] contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nel livello 4°, profilo autista, ccnl “imprese esercenti attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi”, orario di lavoro full time;
1 - di essere stato assunto dal sig. , legale rapp.te della Controparte_1 [...] senza alcuna formalizzazione contrattuale, in data 16/01/2015 CP_4 successivamente con contratto in data 16/04/2015;
- che il rapporto di lavoro è cessato, per licenziamento, in data 22/04/2016;
- di aver lavorato dal 23/04/2016 al 05/06/2016, senza soluzione di continuità, per la società (socio unico e legale rapp.te sig. , fratello di CP_6 Parte_2 [...]
), con sede di lavoro in Sant'Antimo alla via Formia n. 13 senza un Controparte_1 regolare inquadramento;
- di aver sottoscritto in data 06/06/2016 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la con inquadramento nel livello 4°, profilo autista, del CP_6 ccnl “imprese esercenti attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi”, con orario di lavoro full time;
- che il rapporto di lavoro con la è cessato in data 22/09/2016 per dimissioni CP_6 volontarie;
-di aver svolto dal 16/01/2015 sempre mansioni di conducente di autoarticolato per trasporto di cemento o materiale inerte (ferro) dai siti di stoccaggio ai siti di destinazione;
- di essersi sempre riferito al sig. , fratello del sig. Persona_1 CP_1
(legale rapp.te della società e del sig. (legale
[...] CP_4 Parte_2 rapp.te della società durante tutto il periodo di rapporto di lavoro, il quale CP_6 impartiva le disposizioni di trasporto, decideva i siti di dove andare a prelevare il carico e quelli di destinazione, decidendo inoltre su eventuali problematiche, assenze, permessi o circa le consegne delle bolle di consegna.
- di aver svolto attività lavorativa con i seguenti orari: dalle ore 06:00 alle ore 17:00, nei giorni dal lunedì al venerdì, mentre il sabato, giorno dedicato all'attività di manutenzione e controllo dell'automezzo (pulizia ed ingrassaggio), dalle ore 08.30 alle 12.00.
- di aver utilizzato, essendo in possesso di patente “D/E”, prevalentemente il trattore tipo Iveco Stralis 500 tg. DM937XF, munito di cronotachigrafo digitale e di portata di molto superiore agli 80 quintali (portata massima 440 quintali, pari a 44 tonnellate), prelevandolo sempre nel piazzale sito in Sant'Antimo (Na) alla via C. Pisacane n. 80 e solo in rare occasioni altri trattori sempre muniti di cronotachigrafo;
- che le destinazioni di carico erano cave e/o cementerie site nella zona di Polvica di Nola, Sessa Aurunca e San Clemente di Caserta, Acerra, Casoria;
- che dopo aver prelevato l'automezzo, partiva per raggiungere la zona di destinazione, sorvegliava le operazioni di carico della merce da trasportare (cemento e/o materiale inerte, oppure ferro, pallet, ecc.), e terminata la relativa operazione, ripartiva immediatamente per raggiungere il sito di consegna che era, per quanto riguarda il cemento ed il materiale inerte, ubicato in Arzano (Na) alla via Circumvallazione Esterna Km 1,3 presso l'impianto di calcestruzzo preconfezionato mentre il ferro veniva trasportato presso varie azienda ubicate sia CP_7 nella stessa Regione Campania che in altre Regioni italiane.
2 - di aver comunque continuato a sorvegliare le operazioni di scarico anche presso il sito di consegna, sino al momento della ripartenza immediatamente successiva;
- di non aver usufruito della pausa pranzo nel caso di trasporto del materiale dalle cementiere di Polvica o di Sessa Aurunca o di all'impianto Per_2 CP_7 di Arzano, ripetendo il tragitto per sei/otto volte consecutivamente nella stessa giornata, così per circa 400 Km al giorno complessivi ed 11 ore di lavoro;
- di aver pernottato successivamente allo scarico della merce da consegnare nel caso, invece, di trasporto in siti ubicati fuori Regione Campania;
- di aver lavorato per sei giorni la settimana, compiendo almeno 2 trasferte con pernottamento al mese.
- di aver sempre utilizzato lo stesso automezzo Iveco Stralis 500 tg. DM937XF compiendo sempre le medesime tratte/viaggi per il trasporto del materiale.
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 06 giugno 2016 in seguito a dimissioni volontarie;
- di non aver percepito alcunché a titolo indennità di trasferta e mensilità aggiuntive durante tutto il periodo di lavoro effettuato;
- di aver percepito una retribuzione inferiore a quella maturata, in quanto calcolata su un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente osservato in quanto, di fatto, di circa 11 ore al giorno pari a 55 ore settimanali;
- di aver goduto annualmente solo di 10 giorni di ferie nei mesi di agosto e mai di permessi maturati;
- di non aver percepito nulla a titolo di TFR e competenze di fine rapporto da parte delle due società. Tanto premesso adiva il presente tribunale chiedendo: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza tra la convenuta ed il ricorrente di un Controparte_8 rapporto di lavoro subordinato full time con la qualifica di autotrasportatore e le mansioni di cui al livello III Super del CCNL del settore della logistica, trasporto merci e spedizione del 01/08/2013 e successivi rinnovi, intercorso senza soluzione di continuità dal 16/01/2015 al 22/04/2016; 2.accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente ed ininterrottamente, per il tempo, le modalità e svolgendo le attività così come descritte analiticamente nella narrativa che precede;
3.accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a tutte le voci retributive dovute e mai corrisposte per il complessivo importo che si limita alla minor somma di €. 15.670,00, di cui €. 12.391,00 per differenze retributive ed €. 3.279,00 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati alla domanda, nonché il diritto dello stesso alla regolarizzazione contributiva dell'intero periodo di lavoro irregolare e di fatto svolto, con la ricostruzione dell'intera carriera previdenziale, assistenziale e fiscale.
4.per l'effetto, condannare la convenuta CP_8
come in atti epigrafata, al pagamento in favore del ricorrente della
[...] complessiva somma di €. 31.488,46, per le causali emarginate o, comunque, della diversa somma accertata e che il Giudicante riterrà di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre la prefata regolarizzazione previdenziale, assistenziale e fiscale;
5.accertare e dichiarare la sussistenza tra la
3 convenuta ed il ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato full time con CP_6 la qualifica di autotrasportatore e le mansioni di cui al livello III Super del CCNL del settore della logistica, trasporto merci e spedizione del 01-08-2013 e successivi rinnovi, intercorso senza soluzione di continuità dal 23/04/2016 al 22/09/2016; 6.accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente ed ininterrottamente, per il tempo, le modalità e svolgendo le attività così come descritte analiticamente nella narrativa che precede.
7.accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a tutte le voci retributive dovute e mai corrisposte per il complessivo importo di €. 10.325,65, di cui €. 9.317,12 per differenze retributive ed
€. 1.008,53 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati alla domanda, 8. per l'effetto, condannare la convenuta come in atti epigrafata, CP_6 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 10.325,65, per le causali emarginate o, comunque, della diversa somma accertata e che il Giudicante riterrà di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre la prefata regolarizzazione previdenziale, assistenziale e fiscale;
9. emettere ogni necessario, consequenziale provvedimento di giustizia. 10. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio la , stante la CP_8 Controparte_8 regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e per tale ragione se ne dichiarava la contumacia a seguito dell'udienza del 24.01.2024.
Si costituiva regolarmente la società che resisteva al ricorso. CP_6
Si costituiva l'INPS, chiamata in giudizio con provvedimento del Giudice eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo parte ricorrente vantato alcuna pretesa nei confronti dell'ente, chiedendo per il rigetto del ricorso con condanna delle società convenute alla regolarizzazione delle obbligazioni contributive, il tutto con vittoria di spese. Esperito il tentativo di conciliazione il ricorrente e la conciliavano la lite. CP_6
Il Tribunale, pertanto, ha disposto all'udienza del 26.03.2024 la separazione delle domande di cui ai capi 1 a 4 delle conclusioni del ricorso spiegate nei confronti della disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti Controparte_5 della e dell'INPS. CP_5
Alla medesima udienza ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della CP_6
a seguito della lettura del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. All'udienza del 12.11.2024 il giudice, stante la cancellazione della società CP_4 dal registro delle imprese in data 13/03/2024, dichiarava interrotto il processo,
[...] visti gli articoli 299 e 300 c.p.c.; lo stesso veniva riassunto da parte ricorrente in data 21.2.2025 notificando il ricorso presso la casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a , in qualità di socio unico della srl. EM. PA. Controparte_1 CP_6
( ; verificata la regolarità delle notifiche, il Tribunale ne dichiara la P.IVA_1 contumacia.
Il difensore, depositato il ricorso in riassunzione, non chiedeva ammettersi i mezzi istruttori ed insisteva per la decisione della causa.
4 Il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza, ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dalle buste paga in atti e dal certificato Unilav risulta che parte ricorrente è stato dipendente della , dal 16/04/2015 al 22/04/2016 (non vi è prova, invece CP_8 del precedente periodo a nero), con mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL di riferimento, con orario full-time. Il ricorrente assume che fin dall'assunzione, essendo in possesso di patente “D/E”, ha utilizzato prevalentemente il trattore (su cui si agganciano vari tipi di rimorchio, quali il cassonato o la cisterna) tipo Iveco Stralis 500 tg. DM937XF, munito di cronotachigrafo digitale e di portata di molto superiore agli 80 quintali (portata massima 440 quintali, pari a 44 tonnellate) e che in in alcune rare occasioni il ha utilizzato altri trattori sempre muniti di cronotachigrafo;
di aver lavorato Pt_1 per sei giorni la settimana, compiendo almeno 2 trasferte con pernottamento al mese;
di non aver goduto di ferie e festività e di avere diritto ad un inquadramento superiore. Osserva il Tribunale che, tuttavia, le circostanze allegate da parte ricorrente non sono state provate;
parte ricorrente non chiedeva ammettersi i mezzi istruttori e chiedeva decidersi la causa allo stato degli atti. Dagli atti di causa, seppure risulta il possesso della patente D e il PRA, non vi è prova né della continuità delle prestazioni rese né gli orari di lavoro osservati;
il report relativo al cronotachigrafo, allegato e non prodotto (non risulta indicato nemmeno nel foliario), si rileva in ogni caso insufficiente, posto un report compilato dallo stesso ricorrente è una mera asserzione. In conclusione, non è raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto e le domande non possono essere accolte. Nulla per le spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 09/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
5