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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2484/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Barbara Pola, Parte_1 C.F._1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Silvia Pignatti CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 15/12/2015, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto cronol. n. 3430/2015 del 23/12/2015;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto. Avendo un figlio minore, entrambi i genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente luogo di residenza e/o domicilio.
2) Il figlio minore resta collocato prevalentemente ed avrà la residenza, anche anagrafica, presso la madre, in Concordia s/S (MO) Via Mazzini n. 85.
3) La responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori i quai assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore , in relazione Persona_1
alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4) La responsabilità in ordine alla normale ordinaria conduzione della vita del figlio sia esercitata in via esclusiva dal genitore di volta in volta presente con il minore, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute dello stesso;
Il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. Il padre inoltre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel corso della settimana il mercoledì dalle ore 18.30, pernottando presso quest'ultimo, sino al mattino successivo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
il figlio trascorrerà i fine settimana (dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina) alternativamente una volta con il padre ed una volta con la madre.
Le parti prevedono altresì che, nel periodo estivo, il figlio resti presso il padre almeno per 10 giorni, anche non consecutivi da concordare preventivamente con congruo anticipo, entro il 31/05 di ogni anno.
La mamma potrà assentarsi da Concordia s/S per portare il figlio in vacanza durante l'estate (anche all'estero) per quattro settimane, anche consecutive.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, il figlio resterà presso ciascun genitore per un ugual numero di giorni, avendo cura di alternare di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ed in modo tale che il minore trascorra il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di Natale.
pagina 2 di 4 5) Nei giorni in cui il figlio sarà presso il padre, quest'ultimo si farà carico di curarne le attività scolastiche (compiti) ed extrascolastiche, accompagnandolo agli eventuali allenamenti, partite di calcio, feste di compleanno. Ciascun genitore si impegna ad educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo nel minore buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con le rispettive famiglie di origine.
6) In considerazione delle modalità di affidamento e dei rispettivi redditi e patrimoni, i ricorrenti convengono che il signor continuerà a corrispondere mensilmente alla signora Pt_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 600,00 (seicento/zero) con decorrenza, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra ben noto alle CP_1
parti entro il giorno 15 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale, sulla base degli indici ISTAT con decorrenza da aprile 2025.
7) L'assegno unico sarà percepito dai genitori in ragione di ½ ciascuno.
8) I ricorrenti, inoltre, si obbligano a concorrere nella stessa misura (in ragione del 50% ciascuno) e/o rimborsare tale somma al coniuge che ne abbia fatto anticipazione, solo le spese straordinarie nell'interesse del figlio di importo superiore ad Euro 1.000,00. Per le spese di importo inferiore, le parti concordano di continuare ad utilizzare le somme di cui alla pensione di invalidità di cui gode il ragazzo.
9) I ricorrenti dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi e/o risorse che li rendono economicamente autosufficienti, riconoscendo espressamente che non sussistono i presupposti le parti rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno divorzile di contributo al mantenimento. Le parti dichiarano altresì di non aver più nulla a pretendere economicamente ad oggi in relazione al figlio minore per mantenimenti o rimborsi spese pregresse, avendo raggiunto accordo privato tra loro.
10) Le parti si impegnano espressamente a collaborare affinchè le predette condizioni siano rispettate nel preminente interesse del figlio.
11) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate e ciascuna parte di farà carico del compenso al legale dalla stessa incaricato”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 3 di 4 legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CONCORDIA SULLA SECCHIA
(MO) il 17/04/2010 fra nata a [...] il [...] e CP_1 [...]
nato a [...] il [...] Parte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CONCORDIA S/S (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 3 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2484/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Barbara Pola, Parte_1 C.F._1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Silvia Pignatti CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 15/12/2015, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto cronol. n. 3430/2015 del 23/12/2015;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto. Avendo un figlio minore, entrambi i genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente luogo di residenza e/o domicilio.
2) Il figlio minore resta collocato prevalentemente ed avrà la residenza, anche anagrafica, presso la madre, in Concordia s/S (MO) Via Mazzini n. 85.
3) La responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori i quai assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore , in relazione Persona_1
alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4) La responsabilità in ordine alla normale ordinaria conduzione della vita del figlio sia esercitata in via esclusiva dal genitore di volta in volta presente con il minore, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute dello stesso;
Il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. Il padre inoltre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel corso della settimana il mercoledì dalle ore 18.30, pernottando presso quest'ultimo, sino al mattino successivo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
il figlio trascorrerà i fine settimana (dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina) alternativamente una volta con il padre ed una volta con la madre.
Le parti prevedono altresì che, nel periodo estivo, il figlio resti presso il padre almeno per 10 giorni, anche non consecutivi da concordare preventivamente con congruo anticipo, entro il 31/05 di ogni anno.
La mamma potrà assentarsi da Concordia s/S per portare il figlio in vacanza durante l'estate (anche all'estero) per quattro settimane, anche consecutive.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, il figlio resterà presso ciascun genitore per un ugual numero di giorni, avendo cura di alternare di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ed in modo tale che il minore trascorra il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di Natale.
pagina 2 di 4 5) Nei giorni in cui il figlio sarà presso il padre, quest'ultimo si farà carico di curarne le attività scolastiche (compiti) ed extrascolastiche, accompagnandolo agli eventuali allenamenti, partite di calcio, feste di compleanno. Ciascun genitore si impegna ad educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo nel minore buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con le rispettive famiglie di origine.
6) In considerazione delle modalità di affidamento e dei rispettivi redditi e patrimoni, i ricorrenti convengono che il signor continuerà a corrispondere mensilmente alla signora Pt_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 600,00 (seicento/zero) con decorrenza, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra ben noto alle CP_1
parti entro il giorno 15 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale, sulla base degli indici ISTAT con decorrenza da aprile 2025.
7) L'assegno unico sarà percepito dai genitori in ragione di ½ ciascuno.
8) I ricorrenti, inoltre, si obbligano a concorrere nella stessa misura (in ragione del 50% ciascuno) e/o rimborsare tale somma al coniuge che ne abbia fatto anticipazione, solo le spese straordinarie nell'interesse del figlio di importo superiore ad Euro 1.000,00. Per le spese di importo inferiore, le parti concordano di continuare ad utilizzare le somme di cui alla pensione di invalidità di cui gode il ragazzo.
9) I ricorrenti dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi e/o risorse che li rendono economicamente autosufficienti, riconoscendo espressamente che non sussistono i presupposti le parti rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno divorzile di contributo al mantenimento. Le parti dichiarano altresì di non aver più nulla a pretendere economicamente ad oggi in relazione al figlio minore per mantenimenti o rimborsi spese pregresse, avendo raggiunto accordo privato tra loro.
10) Le parti si impegnano espressamente a collaborare affinchè le predette condizioni siano rispettate nel preminente interesse del figlio.
11) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate e ciascuna parte di farà carico del compenso al legale dalla stessa incaricato”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 3 di 4 legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CONCORDIA SULLA SECCHIA
(MO) il 17/04/2010 fra nata a [...] il [...] e CP_1 [...]
nato a [...] il [...] Parte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CONCORDIA S/S (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 3 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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