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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/05/2024, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 228/2024 promossa congiuntamente da:
CP_1
RICORRENTE
e
Controparte_2
RICORRENTE
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni già previste in separazione: 1. “I coniugi vivranno separati, portandosi
pagina 1 di 4 reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nessuno di loro necessita la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'altro.
3. La casa familiare di proprietà della sig.ra resterà assegnata Parte_1 alla medesima.
4. Viene disposto l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1 con il collocamento prevalente presso la madre. Pertanto, le decisioni più
[...] importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, dello stesso saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sonole capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Per_1
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il padre potrà tenere con sé il minore: a) Il martedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola o, laddove non vi sia scuola, dalle 14.00 fino alle 21.30. b) Il venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola fino alle 12.00 del giorno dopo. Questo nel fine settimana che passerà con la madre, altrimenti verrà riportato alla madre stessa direttamente Per_1 la domenica sera alle 21.30.c) Un fine settimana alternato dall'uscita della scuola del venerdì oppure, laddove non vi sia scuola, dalle 14.00 del medesimo giorno fino alle 21.30 della domenica sera successiva. d) Le vacanze natalizie alternativamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. e) I giorni di Pasqua e SQ spetteranno al genitore che nell'anno precedente non avrà trascorso il giorno di Natale col figlio. f) Quattordici giorni (anche divisi in due settimane non consecutive) durante le vacanze estive ovverosia dal 15 giugno all'08 settembre previo accordo tra coniugi. Sono fatti salvi accordi diversi fra i genitori che però dovranno rispettare gli impegni scolastici e sportivi di Per_1
6. I coniugi permetteranno che i nonni paterni e materni mantengano i contatti col nipote
così come disposto dall'art. 317 bis c.c.
7. Il padre contribuirà al Per_1 mantenimento di corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la Per_1 somma di euro 300,00 (somma determinata tenendo conto anche del fatto che il padre si accolla il 50% della retta scolastica).
8. Il padre rimarrà obbligato a corrispondere il suddetto assegno fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
9. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 10. Le spese straordinarie: scolastiche (retta della scuola elementare e mensa), mediche non mutuabili (compreso il pagamento del ticket sanitario) saranno suddivise nella misura della metà ciascuno. Le residue spese straordinarie (ad esempio quelle di iscrizioni a corsi sportivi, di musica e così via) dovranno essere previamente concordate dai genitori ed adeguatamente documentate e saranno a carico di entrambi, sempre nella misura della metà. 11. I coniugi danno il loro reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto. 12. I coniugi con la firma del presente atto dichiarano di avere già regolato separatamente i loro residui rapporti patrimoniali. La sig.ra ha mantenuto la propria residenza presso CP_1 l'abitazione coniugale sita in Prato (PO), Padre n. 24, mentre il sig. Persona_2 si è trasferito in Quarrata (PT), via Don Bosco n.
4. Essendo trascorsi più Controparte_3 di sei mesi dal provvedimento che ha omologato la separazione consensuale e non essendo in alcun modo ripresa la convivenza fra i coniugi, si ravvisano tutti i presupposti di legge, affinché comparenti possano ottenere lo scioglimento del matrimonio come sopra contratto. I coniugi continuano ad essere economicamente indipendenti come dimostrano le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e l'ultima busta paga ricevuta che si depositano. Non vi sono modifiche sostanziali in relazione all'affidamento condiviso del pagina 2 di 4 figlio che adesso ha poco più di undici anni, frequenta la scuola media e Per_1 mantiene la collocazione prevalente con la madre presso la casa familiare.” Pubblico Ministero: «Visto» del 17 aprile 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto e hanno proposto domanda di CP_1 Controparte_3
scioglimento del matrimonio celebrato in Quarrata (PT) in data 28 maggio 2015, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , n. il 31 ottobre 2012, al suo collocamento e mantenimento, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
pagina 3 di 4 Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e CP_1 CP_3
sposati a Quarrata (PT) il 28 maggio 2015, con atto trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 200, parte II Serie C, anno 2015;
2) omologa l'accordo dei coniugi, come sopra riportato;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Quarrata (PT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
La Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 228/2024 promossa congiuntamente da:
CP_1
RICORRENTE
e
Controparte_2
RICORRENTE
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni già previste in separazione: 1. “I coniugi vivranno separati, portandosi
pagina 1 di 4 reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nessuno di loro necessita la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'altro.
3. La casa familiare di proprietà della sig.ra resterà assegnata Parte_1 alla medesima.
4. Viene disposto l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1 con il collocamento prevalente presso la madre. Pertanto, le decisioni più
[...] importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, dello stesso saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sonole capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Per_1
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il padre potrà tenere con sé il minore: a) Il martedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola o, laddove non vi sia scuola, dalle 14.00 fino alle 21.30. b) Il venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola fino alle 12.00 del giorno dopo. Questo nel fine settimana che passerà con la madre, altrimenti verrà riportato alla madre stessa direttamente Per_1 la domenica sera alle 21.30.c) Un fine settimana alternato dall'uscita della scuola del venerdì oppure, laddove non vi sia scuola, dalle 14.00 del medesimo giorno fino alle 21.30 della domenica sera successiva. d) Le vacanze natalizie alternativamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. e) I giorni di Pasqua e SQ spetteranno al genitore che nell'anno precedente non avrà trascorso il giorno di Natale col figlio. f) Quattordici giorni (anche divisi in due settimane non consecutive) durante le vacanze estive ovverosia dal 15 giugno all'08 settembre previo accordo tra coniugi. Sono fatti salvi accordi diversi fra i genitori che però dovranno rispettare gli impegni scolastici e sportivi di Per_1
6. I coniugi permetteranno che i nonni paterni e materni mantengano i contatti col nipote
così come disposto dall'art. 317 bis c.c.
7. Il padre contribuirà al Per_1 mantenimento di corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la Per_1 somma di euro 300,00 (somma determinata tenendo conto anche del fatto che il padre si accolla il 50% della retta scolastica).
8. Il padre rimarrà obbligato a corrispondere il suddetto assegno fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
9. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 10. Le spese straordinarie: scolastiche (retta della scuola elementare e mensa), mediche non mutuabili (compreso il pagamento del ticket sanitario) saranno suddivise nella misura della metà ciascuno. Le residue spese straordinarie (ad esempio quelle di iscrizioni a corsi sportivi, di musica e così via) dovranno essere previamente concordate dai genitori ed adeguatamente documentate e saranno a carico di entrambi, sempre nella misura della metà. 11. I coniugi danno il loro reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto. 12. I coniugi con la firma del presente atto dichiarano di avere già regolato separatamente i loro residui rapporti patrimoniali. La sig.ra ha mantenuto la propria residenza presso CP_1 l'abitazione coniugale sita in Prato (PO), Padre n. 24, mentre il sig. Persona_2 si è trasferito in Quarrata (PT), via Don Bosco n.
4. Essendo trascorsi più Controparte_3 di sei mesi dal provvedimento che ha omologato la separazione consensuale e non essendo in alcun modo ripresa la convivenza fra i coniugi, si ravvisano tutti i presupposti di legge, affinché comparenti possano ottenere lo scioglimento del matrimonio come sopra contratto. I coniugi continuano ad essere economicamente indipendenti come dimostrano le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e l'ultima busta paga ricevuta che si depositano. Non vi sono modifiche sostanziali in relazione all'affidamento condiviso del pagina 2 di 4 figlio che adesso ha poco più di undici anni, frequenta la scuola media e Per_1 mantiene la collocazione prevalente con la madre presso la casa familiare.” Pubblico Ministero: «Visto» del 17 aprile 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto e hanno proposto domanda di CP_1 Controparte_3
scioglimento del matrimonio celebrato in Quarrata (PT) in data 28 maggio 2015, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , n. il 31 ottobre 2012, al suo collocamento e mantenimento, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
pagina 3 di 4 Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e CP_1 CP_3
sposati a Quarrata (PT) il 28 maggio 2015, con atto trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 200, parte II Serie C, anno 2015;
2) omologa l'accordo dei coniugi, come sopra riportato;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Quarrata (PT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
La Presidente est.
Lucia Schiaretti
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