TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2412/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del CE dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2412/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
; , nato a [...] il C.F._1 CP_1
15/01/1950, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2 Controparte_2
C.F. , nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 CP_3
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA FRANCESCO, presso il cui C.F._5 studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO con sede in BOLOGNA via Stalingrado n. 45, C.F. Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. AZZOLINA FRANCESCO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. . CP_7 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attorea, in via principale rimettere la causa sul ruolo per espletare, ove occorrendo, i mezzi istruttori ritualmente indicati da parte attrice;
nel merito, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del sig. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_6 C.F._6
e residente in [...] in c.da Finaiti n. 13, nella causazione dell'incidente nella quale ha perso la vita il sig. , nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 pagina 1 di 8 ) e deceduto in Ragusa in data 14/08/2018, e per l'effetto, ritenuto sussistente il C.F._8 nesso di causalità tra l'accertata condotta colposa del e la successiva morte del Controparte_6
CE , dire tenuti e condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti Per_1
i danni patiti dagli attori, sia a titolo proprio che a titolo ereditario (materiali, morali, biologici, patrimoniali e non patrimoniali ed esistenziali) a ciascuno spettanti pro quota e in virtù del grado di parentela intercorso col de cuius ovvero nella misura di euro 223.340,00 cadauno Persona_1 per i fratelli e;
nella misura di euro 277.655,00 per la nipote CP_1 Parte_1 CP_2
; euro 40.000,00 cadauno per le nipoti e CE , o a quelle altre
[...] CP_3 CP_4 maggiori o minori somme dovute a tutti gli attori per legge e per giustizia con valutazione, occorrendo, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento stesso al soddisfo. Con condanna di spese ed onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Controparte_5
Piaccia al Tribunale
“
1. Adversis reiectis, rigettare ogni domanda proposta dagli attori in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, infondata e non provata;
2. in via del tutto subordinata, determinare il danno risarcibile, nei limiti del giusto, del dovuto e del provato, tenendo conto che la compagnia assicuratrice del Controparte_5 veicolo investitore, con nota del 26.06.2020, formulava ed inviava offerta risarcitoria per la somma complessiva di € 100.000,00 così ripartita: € 50.000,00 per l'attore ed € 50.000,00 per CP_1 l'attore per il danno arrecatogli per la perdita del rapporto parentale con il fratello Parte_1
CE , e tenuto conto del preponderante, se non esclusivo, concorso di colpa di CE Per_1
Salvatore per avere, in violazione dell'art. 190 c.d.s., attraversato, in ore notturne, il tratto di strada della via Ugo Foscolo in cui si è verificato il sinistro in un punto privo di strisce pedonali o di impianti semaforici (che, comunque, si trovavano a poca distanza), per avere omesso negligentemente ed imprudentemente di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, e per avere con dette condotte gravemente colpose determinato causalmente l'urto con il veicolo condotto dal , ai CP_6 sensi degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2056 c.c. ed, in ogni modo, nei limiti del massimale assicurato di polizza;
3. condannare gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore della convenuta, delle spese vive, spese generali ex art. 2 d.m. 55/44 e compensi del giudizio”.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di che non si Controparte_6 CP_7 sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati. La domanda degli attori è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Deve essere affermata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_6 avvenuto in data 23 maggio 2018, verso le ore 21:40, nel centro abitato di Santa Croce CA, all'altezza dell'incrocio di via Gramsci con via Ugo Foscolo, nel quale riportava gravi lesioni
[...]
, investito dall'autovettura tipo Fiat Stilo targata CY410AF, di proprietà di e Per_1 CP_7 guidata dal , mentre attraversava a piedi la carreggiata. CP_6 A seguito del sinistro il CE veniva trasportato all'Ospedale Civile di Ragusa con prognosi di
“politrauma, con frattura scomposta branca ileo-ischio-pubica a dx, frattura scomposta tibia dx e dell'omero dx, lacerazione vescicale”, subiva una serie di interventi e ricoveri e decedeva in data 14/08/2018 presso l'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa a causa di un aggravamento delle sue condizioni.
Va evidenziato che questo Tribunale, con la sentenza n. 1450/2024 del 20/09/2024, passata in giudicato, emessa in un giudizio promosso da alcuni parenti di per il risarcimento dei Persona_1 danni conseguenti al medesimo incidente, ha affermato l'esclusiva responsabilità di Controparte_6 nella causazione del sinistro, con una motivazione integralmente condivisibile che di seguito si riporta.
“È stato accertato, sia dai militari intervenuti subito dopo l'incidente (si veda il rapporto dell'incidente prodotto in atti dei Carabinieri di Santa Croce CA), che dal consulente tecnico incaricato dalla Procura (si veda la relazione prodotta in atti), quanto segue: - il conducente dell'autovettura procedeva sulla sua corsia di pertinenza quando, dopo aver oltrepassato l'intersezione di via Gramsci, investiva con la parte anteriore - estremità laterale sinistra del veicolo il pedone, che si trovava nella corsia di percorrenza del veicolo per aver intrapreso l'attraversamento; - a seguito dell'impatto il pedone veniva caricato sul parafango anteriore - estremità laterale sinistra del mezzo, urtando con il capo il vetro del parabrezza, frantumandolo e incuneandolo verso l'interno, mentre con la spalla destra urtava il montante anteriore sinistro dello sportello;
- dopo l'urto l'autovettura proseguiva la sua marcia in avanti, scaricando il pedone sulla sua corsia di sinistra (direzione Comiso - S. Croce); - il pedone durante l'attraversamento era visibile ed individuabile, date le eccellenti condizioni dell'impianto di illuminazione pubblica;
- il pedone non poteva servirsi di attraversamenti pedonali, in quanto non esistenti su tutto il tratto di strada della via Ugo Foscolo;
- il conducente dell'autovettura avrebbe potuto evitare il sinistro se avesse tenuto un'adeguata condotta di guida per velocità, livello di attenzione e prontezza di riflessi, anche alla luce delle circostanze di tempo e luogo (zona urbana fiancheggiata da case e battuta da pedoni, alta densità di traffico, ore notturne).
ha, pertanto, violato gli obblighi prescritti dagli artt. 140 e 141 cod. strad., Controparte_6 per aver tenuto una velocità eccessiva, non commisurata alle condizioni dei luoghi, che non gli ha consentito di arrestare il mezzo condotto in modo tempestivo, entro il suo campo di visibilità e dinanzi ad ostacoli prevedibili, nonché dall'art. 191 c. 2 cod. strad., in base al quale
“sulle strada sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. Va escluso il concorso di colpa di nella causazione del sinistro, in quanto la Persona_1 consulenza tecnica per il PM ha accertato: l'inesistenza di attraversamenti pedonali lungo il pagina 3 di 8 tratto di strada percorso dal pedone;
la mancata presegnalazione dell'impianto semaforico veicolare e pedonale collocato più in avanti;
le condizioni di perfetta visibilità in presenza delle quali l'attraversamento è stato effettuato. Con riferimento al nesso di causalità tra l'accertata condotta colposa del e la CP_6 successiva morte del CE, occorre rifarsi alla consulenza necroscopica per il PM, in base alla quale “esiste nesso causale diretto tra incidente stradale e morte del sig. CE poiché risultano rispettati tutti i criteri medico legali che mirano ad accertare tale legame logico […] il sig. CE dal momento dell'incidente stradale è sempre stato male, ha alternato momenti di apparente benessere ma pur sempre versava in un vero e proprio stato di malattia;
vi è stata una concatenazione di eventi clinici e complicanze che ha poi condotto al decesso del paziente;
non vi fu interruzione cronologica e fenomenologica nelle manifestazioni cliniche che poi condussero al decesso, mentre i danni da sinistro stradale hanno slatentizzato ed aggravato tali infermità scatenando una serie di eventi che poi hanno portato al decesso del paziente”.
Il riconoscimento dell'integrale responsabilità del per l'incidente consistito nell'investimento CP_6 del pedone CE è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta
a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022). Afferma, ancora, la giurisprudenza di legittimità che: “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023).
Nel presente giudizio è stata disposta CTU medica che ha confermato il nesso di causalità tra le lesioni subite dal CE nell'incidente stradale e il suo decesso. Conclude invero il CTU che “Il Sig. CE
, a seguito del politrauma del 23.05.18 riportava multiple fratture scheletriche, Per_1 specificatamente alla spalla destra, gamba destra, bacino, trauma toracico chiuso con multiple fratture costali all'emitorace destro, trauma facciale con flc cuoio capelluto e piramide nasale, frattura del tubercolo pubico, dei processi trasversi di L5, dell'ala sacrale sinistra, nonché frattura scomposta sincondrosi sacro iliaca destra, branca ileo ischio pubica destra e diafisi di tibia e perone. Tale trauma polifratturativo, che richiedeva anche un intervento chirurgico di osteosintesi alla gamba destra, ha avuto un ruolo concausale rispetto alle comorbilità croniche da cui era affetto il de cuius, determinando una spinta evolutiva in pejus innescando una seriazione di eventi strettamente correlati tra loro con continuità fenomenica fino all'exitus seppure nella fase ultima della evoluzione dell'iter clinico i parametri vitali comunque sostenuti si mantenevano apparentemente stabili. Sicché la causa della morte del Sig. è conseguenza del politrauma riportato nell'incidente stradale Persona_1 avvenuto in data 23.05.2018 nei termini che precedono, risultando comunque soddisfatti il criterio cronologico, topografico di idoneità qualitativa e quantitativa e fenomenica.
Tuttavia, il criterio di esclusione di altre cause è gravato dalle importanti comorbilità croniche da cui, come già detto, era affetto il de cuius, con compromissione progressivamente ingravescente delle condizioni sistemiche in considerazione delle implicazioni dettate dalle multiple lesioni scheletriche in grado di condurre a morte il paziente. Va precisato tuttavia che in assenza delle patologie preesistenti le lesioni scheletriche discese dal sinistro, con ogni verosimiglianza, non avrebbero determinato la
pagina 4 di 8 morte del paziente, piuttosto realizzato un complesso invalidante a carattere permanente come mediamente atteso in consimili”. Alla luce di quanto esposto, i convenuti , – che risponde dei danni quale Controparte_6 CP_7 proprietaria dell'autoveicolo Fiat Stilo targata CY410AF, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. – e la quale impresa assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura, devono Controparte_5 essere condannati in solido a risarcire i danni subiti dagli attori, quali prossimi congiunti (fratelli e nipoti ex fratre) di . Persona_1
Gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto e, iure hereditario, il risarcimento del danno biologico (c.d. “danno terminale”) e del danno morale (c.d. “danno catastrofale”); la sola CE Tiziana chiede inoltre il danno patrimoniale deducendo che era convivente con lo zio che contribuiva al suo mantenimento mediante la pensione di Persona_1 invalidità. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019).
Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo individuati dalle tabelle del Tribunale di Milano. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). La Suprema Corte ha successivamente chiarito che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. n. 37009/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio in conseguenza della morte di , dovendosi presumere la loro sofferenza morale trattandosi dei fratelli Persona_1
( e ) e delle nipoti ex fratre (CE , e , figlie Parte_1 CP_1 CP_2 CP_7 CP_4 di ). CP_1
Dalle prove testimoniali assunte è poi emerso che CE , che aveva cinquantuno anni al Per_1 momento della morte, intratteneva una frequentazione settimanale con i fratelli e , il Pt_1 CP_1 primo separato e l'altro vedovo, e che coabitava con la nipote CE Tiziana (cfr. prove testimoniali, verbale d'udienza del 10/06/2022).
Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano 2024 spettano agli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di CE Salvatore le seguenti somme:
pagina 5 di 8 - CE e CE , che avevano rispettivamente 68 anni e 64 anni al momento CP_1 Pt_1 della morte del congiunto e hanno altri congiunti conviventi, la somma di € 60.000,00;
- CE e CE , che avevano rispettivamente 45 e 47 anni al momento della CP_7 CP_4 morte del congiunto e hanno altri congiunti conviventi, € 45.000,00;
- CE Tiziana, che aveva 43 anni al momento della morte del congiunto, conviveva con lui e ha altri congiunti conviventi, € 90.000,00. Per quanto riguarda il cosiddetto “danno tanatologico”, la Suprema Corte ha evidenziato che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. Sez. unite n. 15350/15). Più di recente è stato ulteriormente chiarito che “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire
l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza” (Cass. Sez. III n. 21837/19; n. 27627/18). Come chiarito dalla CTU medico-legale, “dall'esame degli atti e dal diario clinico risulta che il Sig.
CE nel periodo intercorso tra il sinistro (23.05.2018) e il decesso (14.08.2018) si è trovato in una condizione di parziale lucidità e pertanto ha avuto percezione della sofferenza patita, tuttavia non è possibile stabilire con dati di evidenza oggettiva se si è realizzata una lucida agonia e coscienza della presumibile evoluzione infausta;
il lasso di tempo da quantificare interamente come periodo di temporanea invalidità biologica correlata ai ricoveri (paziente in costanza di ricovero per la sopravvenienza di complicanze tutte correlate tra loro e l'evento traumatico in questione) risulta pari a giorni 83”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, non spetta il danno da lucida agonia o danno catastrofale, mancando la prova della consapevolezza provata dalla vittima nell'avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria morte, mentre spetta il danno biologico terminale, quale pregiudizio alla salute temporaneo, per il tempo della permanenza in vita. Il danno subito da CE Salvatore va quantificato in complessivi € 9.545,00, pari a € 115,00 moltiplicato per 83 giorni di invalidità temporanea assoluta in costanza di ricovero.
Tale voce di danno va riconosciuta iure hereditario unicamente agli attori e Parte_1 CP_1
, eredi, in quanto fratelli, di , morto celibe e senza figli;
spetta a ciascuno di
[...] Persona_1 loro un quarto della somma di cui sopra, essendovi altri due fratelli eredi legittimi di , Persona_1 cioè CE Luigi e CE Angelo, come si evince dal certificato storico di famiglia in atti (cfr. doc.
1 degli attori).
pagina 6 di 8 Deve infine essere rigettata la domanda di CE di risarcimento del danno patrimoniale, per CP_2 mancanza di prova. In relazione al danno patrimoniale derivante dalla perdita del congiunto, la giurisprudenza ha rilevato che “A norma dell'art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro” (Cass. III n. 3549/04; Sez. Lavoro n. 4980/06). Nel caso in esame, la testimone ha confermato l'articolato k), cioè che Testimone_1 [...]
provvedeva economicamente con la sua pensione ai bisogni quotidiani della nipote Per_1 CP_2
e dei suoi figli, soprattutto dopo la separazione della stessa dal marito;
la
[...] Persona_2 testimone ha tuttavia chiarito che la circostanza le è stata riferita dall'attore CE (cfr. Pt_1 verbale d'udienza del 10/06/2022), per cui la sua rilevanza probatoria è nulla, trattandosi di deposizione de relato ex parte. La testimonianza di , attuale marito di , che all'epoca dei fatti conviveva Testimone_2 Controparte_2 con la stessa, non è idonea a fornire la prova del danno patrimoniale, in considerazione della genericità della sua risposta (sull'articolato k: “è vero, aiutava la nipote con la pensione”), non circostanziata con riferimenti temporali e con precisazioni relative all'ammontare del contributo fornito. Quanto alle spese funerarie, manca la prova dell'avvenuto pagamento, avendo gli attori prodotto solo il preventivo dell'agenzie di onoranze funebri e un sollecito di pagamento.
Giova infine osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), atteso che il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.
Gli importi riconosciuti ai singoli danneggiati sono stati liquidati secondo le tabelle attuali, per cui occorre devalutarli fino al momento del fatto (23 maggio 2018) secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp.att. c.p.c. e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi.
In relazione a CE Carmelo e CE Orazio, giova osservare che gli stessi hanno ricevuto da la somma di € 50.000,00 ciascuno in data 24/06/2020, a mezzo assegni. Controparte_8 Le somme riconosciute a loro favore (€ 62.386,25) vanno dunque devalutate a quella data, ottenendo l'importo di € 52.646,62, per cui risulta dovuta in loro favore la somma residua di € 2.646,62, oltre interessi e rivalutazione dal giugno 2020 ad oggi, per un totale di € 3.426,93. In relazione a CE e CE , la somma di € 45.000,00 va devalutata al CP_7 CP_4 23/05/2018, ottenendo € 37.846,93, su cui calcolare interessi e rivalutazione fino alla presente sentenza, per un importo totale di € 49.561,24. In relazione a CE Tiziana, la somma di € 90.000,00 va devalutata al 23/05/2018, ottenendo € 75.693,86, su cui calcolare interessi e rivalutazione fino alla presente sentenza, per un importo totale di
€ 99.122,43. In conclusione, e devono essere Controparte_5 Controparte_6 CP_7 condannati a corrispondere agli attori le seguenti somme:
- a e la somma di € 3.426,93, per ciascuno;
Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 - a e la somma di € 49.561,24, per ciascuna;
CP_3 Controparte_4
- a la somma di € 99.122,43; Controparte_2 oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo complessivo del risarcimento (da € 52.000 a € 260.000), con l'aumento per il numero di parti assistite aventi la stessa posizione processuale;
va disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 TUSG della parte di compenso relativa alle posizioni delle attrici CE Tiziana, CE e CE , ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e CP_7 CP_4 la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli attori della parte di compenso relativa alle posizioni degli attori CE e CE . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2412/2020:
CONDANNA e in solido tra loro, a Controparte_5 Controparte_6 CP_7 corrispondere agli attori le seguenti somme:
- a e la somma di € 3.426,93, per ciascuno;
Parte_1 CP_1
- a CE MA e CE la somma di € 49.561,24, per ciascuna;
CP_4
- a CE Tiziana la somma di € 99.122,43; oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
RIGETTA per il resto la domanda degli attori.
CONDANNA i convenuti in solido tra loro a rimborsare le spese di lite: agli attori e , liquidandole in € 545,00 per esborsi ed in € 12.000,00 Parte_1 CP_1 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Vinciguerra;
alle attrici CE Tiziana, CE e CE , liquidandole in € 790,94 per spese CP_7 CP_4 prenotate a debito e anticipate dall'Erario ed in € 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Ragusa, 26/05/2025.
Il CE
dott. Claudio Maggioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del CE dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2412/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
; , nato a [...] il C.F._1 CP_1
15/01/1950, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2 Controparte_2
C.F. , nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 CP_3
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA FRANCESCO, presso il cui C.F._5 studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO con sede in BOLOGNA via Stalingrado n. 45, C.F. Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. AZZOLINA FRANCESCO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. . CP_7 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attorea, in via principale rimettere la causa sul ruolo per espletare, ove occorrendo, i mezzi istruttori ritualmente indicati da parte attrice;
nel merito, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del sig. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_6 C.F._6
e residente in [...] in c.da Finaiti n. 13, nella causazione dell'incidente nella quale ha perso la vita il sig. , nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 pagina 1 di 8 ) e deceduto in Ragusa in data 14/08/2018, e per l'effetto, ritenuto sussistente il C.F._8 nesso di causalità tra l'accertata condotta colposa del e la successiva morte del Controparte_6
CE , dire tenuti e condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti Per_1
i danni patiti dagli attori, sia a titolo proprio che a titolo ereditario (materiali, morali, biologici, patrimoniali e non patrimoniali ed esistenziali) a ciascuno spettanti pro quota e in virtù del grado di parentela intercorso col de cuius ovvero nella misura di euro 223.340,00 cadauno Persona_1 per i fratelli e;
nella misura di euro 277.655,00 per la nipote CP_1 Parte_1 CP_2
; euro 40.000,00 cadauno per le nipoti e CE , o a quelle altre
[...] CP_3 CP_4 maggiori o minori somme dovute a tutti gli attori per legge e per giustizia con valutazione, occorrendo, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento stesso al soddisfo. Con condanna di spese ed onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Controparte_5
Piaccia al Tribunale
“
1. Adversis reiectis, rigettare ogni domanda proposta dagli attori in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, infondata e non provata;
2. in via del tutto subordinata, determinare il danno risarcibile, nei limiti del giusto, del dovuto e del provato, tenendo conto che la compagnia assicuratrice del Controparte_5 veicolo investitore, con nota del 26.06.2020, formulava ed inviava offerta risarcitoria per la somma complessiva di € 100.000,00 così ripartita: € 50.000,00 per l'attore ed € 50.000,00 per CP_1 l'attore per il danno arrecatogli per la perdita del rapporto parentale con il fratello Parte_1
CE , e tenuto conto del preponderante, se non esclusivo, concorso di colpa di CE Per_1
Salvatore per avere, in violazione dell'art. 190 c.d.s., attraversato, in ore notturne, il tratto di strada della via Ugo Foscolo in cui si è verificato il sinistro in un punto privo di strisce pedonali o di impianti semaforici (che, comunque, si trovavano a poca distanza), per avere omesso negligentemente ed imprudentemente di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, e per avere con dette condotte gravemente colpose determinato causalmente l'urto con il veicolo condotto dal , ai CP_6 sensi degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2056 c.c. ed, in ogni modo, nei limiti del massimale assicurato di polizza;
3. condannare gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore della convenuta, delle spese vive, spese generali ex art. 2 d.m. 55/44 e compensi del giudizio”.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di che non si Controparte_6 CP_7 sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati. La domanda degli attori è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Deve essere affermata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_6 avvenuto in data 23 maggio 2018, verso le ore 21:40, nel centro abitato di Santa Croce CA, all'altezza dell'incrocio di via Gramsci con via Ugo Foscolo, nel quale riportava gravi lesioni
[...]
, investito dall'autovettura tipo Fiat Stilo targata CY410AF, di proprietà di e Per_1 CP_7 guidata dal , mentre attraversava a piedi la carreggiata. CP_6 A seguito del sinistro il CE veniva trasportato all'Ospedale Civile di Ragusa con prognosi di
“politrauma, con frattura scomposta branca ileo-ischio-pubica a dx, frattura scomposta tibia dx e dell'omero dx, lacerazione vescicale”, subiva una serie di interventi e ricoveri e decedeva in data 14/08/2018 presso l'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa a causa di un aggravamento delle sue condizioni.
Va evidenziato che questo Tribunale, con la sentenza n. 1450/2024 del 20/09/2024, passata in giudicato, emessa in un giudizio promosso da alcuni parenti di per il risarcimento dei Persona_1 danni conseguenti al medesimo incidente, ha affermato l'esclusiva responsabilità di Controparte_6 nella causazione del sinistro, con una motivazione integralmente condivisibile che di seguito si riporta.
“È stato accertato, sia dai militari intervenuti subito dopo l'incidente (si veda il rapporto dell'incidente prodotto in atti dei Carabinieri di Santa Croce CA), che dal consulente tecnico incaricato dalla Procura (si veda la relazione prodotta in atti), quanto segue: - il conducente dell'autovettura procedeva sulla sua corsia di pertinenza quando, dopo aver oltrepassato l'intersezione di via Gramsci, investiva con la parte anteriore - estremità laterale sinistra del veicolo il pedone, che si trovava nella corsia di percorrenza del veicolo per aver intrapreso l'attraversamento; - a seguito dell'impatto il pedone veniva caricato sul parafango anteriore - estremità laterale sinistra del mezzo, urtando con il capo il vetro del parabrezza, frantumandolo e incuneandolo verso l'interno, mentre con la spalla destra urtava il montante anteriore sinistro dello sportello;
- dopo l'urto l'autovettura proseguiva la sua marcia in avanti, scaricando il pedone sulla sua corsia di sinistra (direzione Comiso - S. Croce); - il pedone durante l'attraversamento era visibile ed individuabile, date le eccellenti condizioni dell'impianto di illuminazione pubblica;
- il pedone non poteva servirsi di attraversamenti pedonali, in quanto non esistenti su tutto il tratto di strada della via Ugo Foscolo;
- il conducente dell'autovettura avrebbe potuto evitare il sinistro se avesse tenuto un'adeguata condotta di guida per velocità, livello di attenzione e prontezza di riflessi, anche alla luce delle circostanze di tempo e luogo (zona urbana fiancheggiata da case e battuta da pedoni, alta densità di traffico, ore notturne).
ha, pertanto, violato gli obblighi prescritti dagli artt. 140 e 141 cod. strad., Controparte_6 per aver tenuto una velocità eccessiva, non commisurata alle condizioni dei luoghi, che non gli ha consentito di arrestare il mezzo condotto in modo tempestivo, entro il suo campo di visibilità e dinanzi ad ostacoli prevedibili, nonché dall'art. 191 c. 2 cod. strad., in base al quale
“sulle strada sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. Va escluso il concorso di colpa di nella causazione del sinistro, in quanto la Persona_1 consulenza tecnica per il PM ha accertato: l'inesistenza di attraversamenti pedonali lungo il pagina 3 di 8 tratto di strada percorso dal pedone;
la mancata presegnalazione dell'impianto semaforico veicolare e pedonale collocato più in avanti;
le condizioni di perfetta visibilità in presenza delle quali l'attraversamento è stato effettuato. Con riferimento al nesso di causalità tra l'accertata condotta colposa del e la CP_6 successiva morte del CE, occorre rifarsi alla consulenza necroscopica per il PM, in base alla quale “esiste nesso causale diretto tra incidente stradale e morte del sig. CE poiché risultano rispettati tutti i criteri medico legali che mirano ad accertare tale legame logico […] il sig. CE dal momento dell'incidente stradale è sempre stato male, ha alternato momenti di apparente benessere ma pur sempre versava in un vero e proprio stato di malattia;
vi è stata una concatenazione di eventi clinici e complicanze che ha poi condotto al decesso del paziente;
non vi fu interruzione cronologica e fenomenologica nelle manifestazioni cliniche che poi condussero al decesso, mentre i danni da sinistro stradale hanno slatentizzato ed aggravato tali infermità scatenando una serie di eventi che poi hanno portato al decesso del paziente”.
Il riconoscimento dell'integrale responsabilità del per l'incidente consistito nell'investimento CP_6 del pedone CE è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta
a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022). Afferma, ancora, la giurisprudenza di legittimità che: “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023).
Nel presente giudizio è stata disposta CTU medica che ha confermato il nesso di causalità tra le lesioni subite dal CE nell'incidente stradale e il suo decesso. Conclude invero il CTU che “Il Sig. CE
, a seguito del politrauma del 23.05.18 riportava multiple fratture scheletriche, Per_1 specificatamente alla spalla destra, gamba destra, bacino, trauma toracico chiuso con multiple fratture costali all'emitorace destro, trauma facciale con flc cuoio capelluto e piramide nasale, frattura del tubercolo pubico, dei processi trasversi di L5, dell'ala sacrale sinistra, nonché frattura scomposta sincondrosi sacro iliaca destra, branca ileo ischio pubica destra e diafisi di tibia e perone. Tale trauma polifratturativo, che richiedeva anche un intervento chirurgico di osteosintesi alla gamba destra, ha avuto un ruolo concausale rispetto alle comorbilità croniche da cui era affetto il de cuius, determinando una spinta evolutiva in pejus innescando una seriazione di eventi strettamente correlati tra loro con continuità fenomenica fino all'exitus seppure nella fase ultima della evoluzione dell'iter clinico i parametri vitali comunque sostenuti si mantenevano apparentemente stabili. Sicché la causa della morte del Sig. è conseguenza del politrauma riportato nell'incidente stradale Persona_1 avvenuto in data 23.05.2018 nei termini che precedono, risultando comunque soddisfatti il criterio cronologico, topografico di idoneità qualitativa e quantitativa e fenomenica.
Tuttavia, il criterio di esclusione di altre cause è gravato dalle importanti comorbilità croniche da cui, come già detto, era affetto il de cuius, con compromissione progressivamente ingravescente delle condizioni sistemiche in considerazione delle implicazioni dettate dalle multiple lesioni scheletriche in grado di condurre a morte il paziente. Va precisato tuttavia che in assenza delle patologie preesistenti le lesioni scheletriche discese dal sinistro, con ogni verosimiglianza, non avrebbero determinato la
pagina 4 di 8 morte del paziente, piuttosto realizzato un complesso invalidante a carattere permanente come mediamente atteso in consimili”. Alla luce di quanto esposto, i convenuti , – che risponde dei danni quale Controparte_6 CP_7 proprietaria dell'autoveicolo Fiat Stilo targata CY410AF, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. – e la quale impresa assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura, devono Controparte_5 essere condannati in solido a risarcire i danni subiti dagli attori, quali prossimi congiunti (fratelli e nipoti ex fratre) di . Persona_1
Gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto e, iure hereditario, il risarcimento del danno biologico (c.d. “danno terminale”) e del danno morale (c.d. “danno catastrofale”); la sola CE Tiziana chiede inoltre il danno patrimoniale deducendo che era convivente con lo zio che contribuiva al suo mantenimento mediante la pensione di Persona_1 invalidità. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019).
Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo individuati dalle tabelle del Tribunale di Milano. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). La Suprema Corte ha successivamente chiarito che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. n. 37009/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio in conseguenza della morte di , dovendosi presumere la loro sofferenza morale trattandosi dei fratelli Persona_1
( e ) e delle nipoti ex fratre (CE , e , figlie Parte_1 CP_1 CP_2 CP_7 CP_4 di ). CP_1
Dalle prove testimoniali assunte è poi emerso che CE , che aveva cinquantuno anni al Per_1 momento della morte, intratteneva una frequentazione settimanale con i fratelli e , il Pt_1 CP_1 primo separato e l'altro vedovo, e che coabitava con la nipote CE Tiziana (cfr. prove testimoniali, verbale d'udienza del 10/06/2022).
Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano 2024 spettano agli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di CE Salvatore le seguenti somme:
pagina 5 di 8 - CE e CE , che avevano rispettivamente 68 anni e 64 anni al momento CP_1 Pt_1 della morte del congiunto e hanno altri congiunti conviventi, la somma di € 60.000,00;
- CE e CE , che avevano rispettivamente 45 e 47 anni al momento della CP_7 CP_4 morte del congiunto e hanno altri congiunti conviventi, € 45.000,00;
- CE Tiziana, che aveva 43 anni al momento della morte del congiunto, conviveva con lui e ha altri congiunti conviventi, € 90.000,00. Per quanto riguarda il cosiddetto “danno tanatologico”, la Suprema Corte ha evidenziato che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. Sez. unite n. 15350/15). Più di recente è stato ulteriormente chiarito che “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire
l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza” (Cass. Sez. III n. 21837/19; n. 27627/18). Come chiarito dalla CTU medico-legale, “dall'esame degli atti e dal diario clinico risulta che il Sig.
CE nel periodo intercorso tra il sinistro (23.05.2018) e il decesso (14.08.2018) si è trovato in una condizione di parziale lucidità e pertanto ha avuto percezione della sofferenza patita, tuttavia non è possibile stabilire con dati di evidenza oggettiva se si è realizzata una lucida agonia e coscienza della presumibile evoluzione infausta;
il lasso di tempo da quantificare interamente come periodo di temporanea invalidità biologica correlata ai ricoveri (paziente in costanza di ricovero per la sopravvenienza di complicanze tutte correlate tra loro e l'evento traumatico in questione) risulta pari a giorni 83”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, non spetta il danno da lucida agonia o danno catastrofale, mancando la prova della consapevolezza provata dalla vittima nell'avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria morte, mentre spetta il danno biologico terminale, quale pregiudizio alla salute temporaneo, per il tempo della permanenza in vita. Il danno subito da CE Salvatore va quantificato in complessivi € 9.545,00, pari a € 115,00 moltiplicato per 83 giorni di invalidità temporanea assoluta in costanza di ricovero.
Tale voce di danno va riconosciuta iure hereditario unicamente agli attori e Parte_1 CP_1
, eredi, in quanto fratelli, di , morto celibe e senza figli;
spetta a ciascuno di
[...] Persona_1 loro un quarto della somma di cui sopra, essendovi altri due fratelli eredi legittimi di , Persona_1 cioè CE Luigi e CE Angelo, come si evince dal certificato storico di famiglia in atti (cfr. doc.
1 degli attori).
pagina 6 di 8 Deve infine essere rigettata la domanda di CE di risarcimento del danno patrimoniale, per CP_2 mancanza di prova. In relazione al danno patrimoniale derivante dalla perdita del congiunto, la giurisprudenza ha rilevato che “A norma dell'art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro” (Cass. III n. 3549/04; Sez. Lavoro n. 4980/06). Nel caso in esame, la testimone ha confermato l'articolato k), cioè che Testimone_1 [...]
provvedeva economicamente con la sua pensione ai bisogni quotidiani della nipote Per_1 CP_2
e dei suoi figli, soprattutto dopo la separazione della stessa dal marito;
la
[...] Persona_2 testimone ha tuttavia chiarito che la circostanza le è stata riferita dall'attore CE (cfr. Pt_1 verbale d'udienza del 10/06/2022), per cui la sua rilevanza probatoria è nulla, trattandosi di deposizione de relato ex parte. La testimonianza di , attuale marito di , che all'epoca dei fatti conviveva Testimone_2 Controparte_2 con la stessa, non è idonea a fornire la prova del danno patrimoniale, in considerazione della genericità della sua risposta (sull'articolato k: “è vero, aiutava la nipote con la pensione”), non circostanziata con riferimenti temporali e con precisazioni relative all'ammontare del contributo fornito. Quanto alle spese funerarie, manca la prova dell'avvenuto pagamento, avendo gli attori prodotto solo il preventivo dell'agenzie di onoranze funebri e un sollecito di pagamento.
Giova infine osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), atteso che il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.
Gli importi riconosciuti ai singoli danneggiati sono stati liquidati secondo le tabelle attuali, per cui occorre devalutarli fino al momento del fatto (23 maggio 2018) secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp.att. c.p.c. e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi.
In relazione a CE Carmelo e CE Orazio, giova osservare che gli stessi hanno ricevuto da la somma di € 50.000,00 ciascuno in data 24/06/2020, a mezzo assegni. Controparte_8 Le somme riconosciute a loro favore (€ 62.386,25) vanno dunque devalutate a quella data, ottenendo l'importo di € 52.646,62, per cui risulta dovuta in loro favore la somma residua di € 2.646,62, oltre interessi e rivalutazione dal giugno 2020 ad oggi, per un totale di € 3.426,93. In relazione a CE e CE , la somma di € 45.000,00 va devalutata al CP_7 CP_4 23/05/2018, ottenendo € 37.846,93, su cui calcolare interessi e rivalutazione fino alla presente sentenza, per un importo totale di € 49.561,24. In relazione a CE Tiziana, la somma di € 90.000,00 va devalutata al 23/05/2018, ottenendo € 75.693,86, su cui calcolare interessi e rivalutazione fino alla presente sentenza, per un importo totale di
€ 99.122,43. In conclusione, e devono essere Controparte_5 Controparte_6 CP_7 condannati a corrispondere agli attori le seguenti somme:
- a e la somma di € 3.426,93, per ciascuno;
Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 - a e la somma di € 49.561,24, per ciascuna;
CP_3 Controparte_4
- a la somma di € 99.122,43; Controparte_2 oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo complessivo del risarcimento (da € 52.000 a € 260.000), con l'aumento per il numero di parti assistite aventi la stessa posizione processuale;
va disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 TUSG della parte di compenso relativa alle posizioni delle attrici CE Tiziana, CE e CE , ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e CP_7 CP_4 la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli attori della parte di compenso relativa alle posizioni degli attori CE e CE . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2412/2020:
CONDANNA e in solido tra loro, a Controparte_5 Controparte_6 CP_7 corrispondere agli attori le seguenti somme:
- a e la somma di € 3.426,93, per ciascuno;
Parte_1 CP_1
- a CE MA e CE la somma di € 49.561,24, per ciascuna;
CP_4
- a CE Tiziana la somma di € 99.122,43; oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
RIGETTA per il resto la domanda degli attori.
CONDANNA i convenuti in solido tra loro a rimborsare le spese di lite: agli attori e , liquidandole in € 545,00 per esborsi ed in € 12.000,00 Parte_1 CP_1 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Vinciguerra;
alle attrici CE Tiziana, CE e CE , liquidandole in € 790,94 per spese CP_7 CP_4 prenotate a debito e anticipate dall'Erario ed in € 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Ragusa, 26/05/2025.
Il CE
dott. Claudio Maggioni
pagina 8 di 8