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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 22 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 658/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vaccaro e dall'avv. Morena Di Dio ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Potenza, alla via Sanremo n.
28, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Floro Flori e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato in data 01.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva ricorso avverso l'avviso di addebito n. 392 2023
00010961 86 000, formato in data 24.11.2023 e notificato il 22.01.2024, dell'importo complessivo di € 40.318,19 rivendicato a titolo di contributi accertati e dovuti alla Gestione Commercianti dal 1/2016 al 12/2022 in relazione alla matricola aziendale 28438485, deducendo la insussistenza della pretesa creditoria per carenza dei presupposti contributivi;
per intervenuta prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra il 01.01.2016 e il 31.12.2018.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare nel merito l'avviso di addebito n. 392 2023
00010961 86 000, formato in data 24.11.2023 e notificato a mezzo del servizio postale in data 22.01.2024, per l'importo complessivo di € 40.318,19 per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti in quanto illegittimo per insussistenza dei presupposti contributivi;
in subordine, di annullare parzialmente l'avviso di addebito n. 392 2023 00010961 86 000 fino a concorrenza dell'importo di € 18.830,09 non dovuto in quanto relativo a contributi e sanzioni prescritte per le causali esplicitate nella parte motiva;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
domandava di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la nullità inammissibilità di cui in narrativa;
di dichiarare il ricorso avversario infondato in fatto e in diritto per il periodo ottobre 2018- maggio 2022 e, per l'effetto, confermare il credito a detto periodo relativo. Con vittoria di spese e competenze.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 22 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. Il sopravvenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto consente di dichiarare cessata la materia del contendere in parte qua.
Evidentemente, con lo sgravio dell'avviso di addebito in relazione al periodo precedente al 01.10.2018 e successivo al 31.05.2022, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez.
L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse
3 all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo l' , CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, provveduto, nel corso del giudizio, a soddisfare le pretese dell'istante in relazione al periodo precedente al
01.10.2018 e successivo al 31.05.2022, è evidente che sussistano tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola, in parte qua.
3. Per il resto il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno
1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
4 d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
3240 del 12.02.2010, hanno statuito: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996
– il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
Quanto poi alla società in accomandita semplice, di rilievo nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione
5 alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5210 del 28.02.2017) ed ancora che: “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del
1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del 26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente domanda l'annullamento dell'avviso di addebito n. 392 2023 00010961 86 000, formato il 24.11.2023 e notificato il
22.01.2024, avente ad oggetto il pagamento di contributi e somme aggiuntive dovuti alla Gestione Commercianti, in relazione al periodo da ottobre 2018 a maggio 2022, alla quale veniva iscritta d'ufficio su accertamento del 24.11.2021, in quanto socio accomandatario della società denominata
[...]
. Controparte_3
Dalla documentazione versata in atti, l' non ha fornito alcuna prova dei CP_1 caratteri dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della suddetta società e, dunque, dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Gli assunti dell' risultano, inoltre, sconfessati dalla Controparte_4
circostanza che la suddetta società risulti cessata con decorrenza dal 30.04.2010
e dal fatto che parte ricorrente abbia lavorato come lavoratrice dipendente part- time presso altre società dal 04.10.2021 al 30.11.2023, circostanza quest'ultima che, in assenza di puntuali riscontri probatori in senso contrario forniti dell'Ente previdenziale, esclude il presupposto dell'abitualità e della prevalenza dell'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della compagine societaria in cui ha rivestito la carica di socio accomandatario.
6 Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va annullato l'avviso di addebito n. 392 2023 00010961 86 000, formato il 24.11.2023 e notificato il
22.01.2024, e, per l'effetto, va dichiarato che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' anche in relazione al periodo da ottobre 2018 a maggio 2022. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del
2018, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate e previa compensazione di un terzo, atteso il sopravvenuto sgravio parziale che non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in Parte_1
data 01.03.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla contribuzione rivendicata per il periodo precedente il 01.10.18 e a quello successivo al
31.5.22;
2. annulla, per il resto, l'avviso di addebito n. 392 2023 00010961 86 000, formato il 24.11.2023 e notificato il 22.01.2024, e dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' in relazione al periodo da CP_1
ottobre 2018 a maggio 2022;
3. previa compensazione di un terzo, condanna l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.900,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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