Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/02/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04491/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4491 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Berlasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno datato 14.12.2020, notificato l’1. 2.2021, con cui veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS- proposta dal Sig. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di aver presentato in data 26 giugno 2016 al Ministero dell’Interno una prima istanza di concessione della cittadinanza italiana, che veniva respinta, in ragione dell’esistenza di un decreto penale di condanna, emesso dal Tribunale di Gorizia, notificatogli nel novembre 2012, per omesso versamento di ritenute previdenziali per un importo di € 316,00.
Poiché il suddetto reato era stato depenalizzato nel febbraio 2016 (quindi in data antecedente alla presentazione della domanda di cittadinanza), egli chiedeva ed otteneva la revoca del decreto penale di condanna con provvedimento del Tribunale di Gorizia del 24.11.2020.
Conseguentemente, in data 11.12.2020 il ricorrente formulava nuova istanza al Ministero dell’Interno, affinché il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana venisse riavviato.
Tuttavia, con il decreto in questa sede gravato, notificatogli l’1.2.2021, il Ministero ha respinto nuovamente la domanda, in quanto “non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana” , stante la sussistenza del citato precedente penale.
2. Avverso detta determinazione ha proposto il mezzo di gravame all’esame, deducendone l’illegittimità per il seguente ordine di censure: “Violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento di diniego della cittadinanza comunicato nel mese di luglio 2020 e del successivo decreto di rigetto notificato il 01.02.2021” .
3. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata, con deposito documentale dell’11.2.2025, ha rappresentato – quale circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere – di aver riesaminato la posizione del ricorrente e che “ All’esito della nuova istruttoria, in data 25/01/2025 è stato inviato alla firma dei competenti Organi il decreto di concessione della cittadinanza italiana… in favore dello stesso ”.
All’udienza di merito straordinario del 14 febbraio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
4. Alla luce delle sopravvenienze in fatto rappresentate dal Ministero dell’Interno, reputa il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa per la quale il ricorrente ha agito in giudizio.
5. Considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Arturo Levato, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.