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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2611/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERLINA MARIO Parte_1 C.F._1 ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MIRACCO TEMISTOCLE
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIOLO ETTORE P.IVA_2
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione la sig.ra introduceva il giudizio di merito a seguito Parte_1 della sospensione dell'esecuzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione. Parte attrice lamentava l'avvio dell'azione esecutiva in modo illegittimo da parte dell'agente per la riscossione con riferimento ad alcune poste iscritte a ruolo.
II. Si costituiva la quale prendeva atto delle sentenze di Controparte_1 annullamento delle poste iscritte a ruolo e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
III. Si costituiva l'INPS invocando il difetto di legittimazione passiva.
IV. Le parti comparivano all'udienza del 24 settembre 2025 e chiedevano la dichiarazione pagina 1 di 5 di cessazione della materia del contendere, salva la pronuncia sulle spese secondo soccombenza virtuale.
V. La causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
VI. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i motivi qui di seguito enunciati.
VII. La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
VIII. In una massima abbastanza remota della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048) è stato precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
IX. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486). Peraltro, tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
X. La genesi della cessazione della materia del contendere può essere di natura fattuale ovvero derivare da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. pagina 2 di 5 XI. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
a. l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
b. il riconoscimento dell'avversa pretesa;
c. la successione di leggi;
d. lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
e. la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
XII. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n.
368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
XIII. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
XIV. Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
a. l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
b. occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
c. deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
pagina 3 di 5 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
XV. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
XVI. Nella specie, dunque, è pacifico che è venuta meno la materia del contendere, atteso che il
Giudice di Pace ha annullato la cartella 09420180016150067000 con sentenza 282/2024 resa dal GdP di Reggio C. in data 16.2.2024. Parimenti, le altre due poste iscritte a ruolo sono state annullate. Infatti, in data 22.10.2023, il ricorso innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Reggio Calabria n. 916/2024, definito con la sentenza n.
4315/2024 depositata il 13.6.2024, ha annullato le cartelle 09420020024069317001
09420020024069418001 pronunciando la prescrizione dei relativi crediti.
XVII. Infine, Orbene, si deve rilevare che in tema di cessazione della materia del contendere la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5607/2005, ha avuto modo di chiarire che “In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare
l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato,
l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000).”.
pagina 4 di 5 XVIII. Ebbene, chiarito quanto sopra, il credito oggetto della vertenza è stato annullato e, quindi, non residua spazio di contesa sulla causa petendi né alcun petitum da ottenere. Pertanto, non si può che procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
XIX. Il vero nodo da sciogliere è costituito dalle spese del giudizio, le quali dovrebbero seguire la soccombenza virtuale. Questo giudicante ritiene, tuttavia, che le spese siano da addossare alla agente per la riscossione il quale, prima di intraprendere l'azione esecutiva, avrebbe dovuto verificare la legittimità della propria pretesa. Per lo stesso motivo le spese non possono essere addossate anche nei confronti dell'INPS. Infatti, quest'ultima non ha né il potere di verificare i ruoli né l'accesso alla documentazione e, pertanto, nei confronti di tale ente le spese devono essere compensate. Pertanto, le spese seguono la soccombenza virtuale come sopra specificato e sono liquidate tenuto conto del valore della lite (30.133 €), il tariffario minimo, l'esclusione della fase decisionale, di fatto non svolta proprio in ragione della cessazione della materia del contendere, e la riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2611 /2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere
- COMPENSA le spese di lite nei confronti di INPS;
- CONDANNA l'agente per la riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra che liquida in € 1649,00, oltre iva, cpa e rimborso fofettario come per legge, con Pt_1 distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Reggio Calabria, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2611/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERLINA MARIO Parte_1 C.F._1 ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MIRACCO TEMISTOCLE
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIOLO ETTORE P.IVA_2
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione la sig.ra introduceva il giudizio di merito a seguito Parte_1 della sospensione dell'esecuzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione. Parte attrice lamentava l'avvio dell'azione esecutiva in modo illegittimo da parte dell'agente per la riscossione con riferimento ad alcune poste iscritte a ruolo.
II. Si costituiva la quale prendeva atto delle sentenze di Controparte_1 annullamento delle poste iscritte a ruolo e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
III. Si costituiva l'INPS invocando il difetto di legittimazione passiva.
IV. Le parti comparivano all'udienza del 24 settembre 2025 e chiedevano la dichiarazione pagina 1 di 5 di cessazione della materia del contendere, salva la pronuncia sulle spese secondo soccombenza virtuale.
V. La causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
VI. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i motivi qui di seguito enunciati.
VII. La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
VIII. In una massima abbastanza remota della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048) è stato precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
IX. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486). Peraltro, tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
X. La genesi della cessazione della materia del contendere può essere di natura fattuale ovvero derivare da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. pagina 2 di 5 XI. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
a. l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
b. il riconoscimento dell'avversa pretesa;
c. la successione di leggi;
d. lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
e. la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
XII. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n.
368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
XIII. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
XIV. Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
a. l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
b. occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
c. deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
pagina 3 di 5 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
XV. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
XVI. Nella specie, dunque, è pacifico che è venuta meno la materia del contendere, atteso che il
Giudice di Pace ha annullato la cartella 09420180016150067000 con sentenza 282/2024 resa dal GdP di Reggio C. in data 16.2.2024. Parimenti, le altre due poste iscritte a ruolo sono state annullate. Infatti, in data 22.10.2023, il ricorso innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Reggio Calabria n. 916/2024, definito con la sentenza n.
4315/2024 depositata il 13.6.2024, ha annullato le cartelle 09420020024069317001
09420020024069418001 pronunciando la prescrizione dei relativi crediti.
XVII. Infine, Orbene, si deve rilevare che in tema di cessazione della materia del contendere la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5607/2005, ha avuto modo di chiarire che “In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare
l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato,
l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000).”.
pagina 4 di 5 XVIII. Ebbene, chiarito quanto sopra, il credito oggetto della vertenza è stato annullato e, quindi, non residua spazio di contesa sulla causa petendi né alcun petitum da ottenere. Pertanto, non si può che procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
XIX. Il vero nodo da sciogliere è costituito dalle spese del giudizio, le quali dovrebbero seguire la soccombenza virtuale. Questo giudicante ritiene, tuttavia, che le spese siano da addossare alla agente per la riscossione il quale, prima di intraprendere l'azione esecutiva, avrebbe dovuto verificare la legittimità della propria pretesa. Per lo stesso motivo le spese non possono essere addossate anche nei confronti dell'INPS. Infatti, quest'ultima non ha né il potere di verificare i ruoli né l'accesso alla documentazione e, pertanto, nei confronti di tale ente le spese devono essere compensate. Pertanto, le spese seguono la soccombenza virtuale come sopra specificato e sono liquidate tenuto conto del valore della lite (30.133 €), il tariffario minimo, l'esclusione della fase decisionale, di fatto non svolta proprio in ragione della cessazione della materia del contendere, e la riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2611 /2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere
- COMPENSA le spese di lite nei confronti di INPS;
- CONDANNA l'agente per la riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra che liquida in € 1649,00, oltre iva, cpa e rimborso fofettario come per legge, con Pt_1 distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Reggio Calabria, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 5 di 5