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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 15.7.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 10625/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 3/7/1939 in CESARÒ (ME), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CORSARO MARIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
ATP, in cui il Consulente aveva così concluso: “la ricorrente SI.ra Parte_1 nata a [...] il [...], è affetta da: “Deficit statico-dinamico da spondilodiscoartrosi a incidenza funzionale e sindrome parkinsoniana vascolare in soggetto con protesi d'anca destra e artrite psoriasica. Cardiopatia ipertensiva con funzione di pompa conservata (FE 58%). Tiroidectomia totale in trattamento sostitutivo con levo-Tiroxina. Ernia iatale da scivolamento. Recente episodio di anemia normocromica normocitica”. Per le suddette infermità ritengo che la sunnominata debba essere valutata ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a CP_2 svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L 509/88 124/98) - grave 100% nonché quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n, 104 del 1992 sin dalla data della presentazione della domanda (12/07/2023). Le sue condizioni di salute, quindi, non sono in atto in grado di soddisfare positivamente i requisiti richiesti dalla legge per la richiesta indennità di accompagnamento e non lo erano alla data della presentazione dell'istanza”. Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Dichiarare, come da accertamento in sede di atp, la sussistenza in capo al ricorrente della condizione di portatore d'handicap in situazione di gravità nonché, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 18/80 e successive modifiche e/o integrazioni, e alla relativa corresponsione dei ratei maturati e maturandi, il tutto a far data dalla CP_ domanda amministrativa Condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell'indennità d'accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%) e CPA”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione ha così concluso: “• La
SI.ra è in atto affetta da: “Spondiloartrosi diffusa a marcata Parte_1 incidenza funzionale in paziente affetta da vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo e mnesico”. • Per tale noxa, la ricorrente, è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) e portatore di handicap in situazione di gravità comma 3 art 3 della Legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono condivisibili, risultando immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini dell'indennità di accompagnamento, mentre sussistono i presupposti per il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità da ottobre 2024.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
CP_ pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, a carico dell'
Catania, 15/07/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 15.7.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 10625/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 3/7/1939 in CESARÒ (ME), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CORSARO MARIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
ATP, in cui il Consulente aveva così concluso: “la ricorrente SI.ra Parte_1 nata a [...] il [...], è affetta da: “Deficit statico-dinamico da spondilodiscoartrosi a incidenza funzionale e sindrome parkinsoniana vascolare in soggetto con protesi d'anca destra e artrite psoriasica. Cardiopatia ipertensiva con funzione di pompa conservata (FE 58%). Tiroidectomia totale in trattamento sostitutivo con levo-Tiroxina. Ernia iatale da scivolamento. Recente episodio di anemia normocromica normocitica”. Per le suddette infermità ritengo che la sunnominata debba essere valutata ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a CP_2 svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L 509/88 124/98) - grave 100% nonché quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n, 104 del 1992 sin dalla data della presentazione della domanda (12/07/2023). Le sue condizioni di salute, quindi, non sono in atto in grado di soddisfare positivamente i requisiti richiesti dalla legge per la richiesta indennità di accompagnamento e non lo erano alla data della presentazione dell'istanza”. Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Dichiarare, come da accertamento in sede di atp, la sussistenza in capo al ricorrente della condizione di portatore d'handicap in situazione di gravità nonché, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 18/80 e successive modifiche e/o integrazioni, e alla relativa corresponsione dei ratei maturati e maturandi, il tutto a far data dalla CP_ domanda amministrativa Condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell'indennità d'accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%) e CPA”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione ha così concluso: “• La
SI.ra è in atto affetta da: “Spondiloartrosi diffusa a marcata Parte_1 incidenza funzionale in paziente affetta da vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo e mnesico”. • Per tale noxa, la ricorrente, è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) e portatore di handicap in situazione di gravità comma 3 art 3 della Legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono condivisibili, risultando immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini dell'indennità di accompagnamento, mentre sussistono i presupposti per il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità da ottobre 2024.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
CP_ pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, a carico dell'
Catania, 15/07/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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