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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Angelica Previato;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. ZORZATO VANIS
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica e verbale dell'udienza dell'8.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio davanti CP_1
al Giudice di Pace di Rovigo Rossano Dainese, allegando di aver acquistato in data
12.11.2019 presso l'allevamento Pinscher nano Club del convenuto il cane di nome OR razza Zvwegpinscher manto rosso cervo dotato di pedigree per l'importo di €
800,00, lamentando che, pochi mesi dopo l'acquisto, si sarebbe manifestata una zoppia posteriore e a seguito di alcune visite veterinarie diagnosticata una “necrosi asettica della testa del femore bilaterale con segni radiografici più gravi a sinistra”, immediatamente comunicata all'allevatore-venditore convenuto ed il cane sottoposto ad intervento chirurgico. ha dedotto l'origine genetica della patologia riscontrata, escludendo che la CP_1
stessa fosse insorta in un momento successivo alla vendita e per cause autonome sopravvenute alla cessione, ed un vizio preesistente all'alienazione, vizio occulto e grave.
L'attore ha inoltre affermato di aver sostenuto spese veterinarie per € 902,49 e di aver subito un danno dalla menomazione dell'animale, rappresentato dalla necessità di cure veterinarie continue, dalla impossibilità di partecipare a mostre canine per gli esiti cicatrizzanti dell'intervento, danno quantificato prudenzialmente in € 1.000,00.
Ha quindi chiesto la riduzione del prezzo di vendita ad € 50,00, con conseguente condanna del venditore alla restituzione della somma di € 750,00, attesa la responsabilità del venditore ex art. 1490 c.c., non avendo il cane le qualità garantite in quanto non immune da vizi, ed essendo affetto dalla patologia di “necrosi asettica della testa del femore bilaterale”, la rifusione delle spese sostenute per le cure mediche del cane, pari a euro 902,49 e la condanna al risarcimento del danno quantificato in €
1.000,00 .
Si è costituito in giudizio contestando le allegazioni dell'attore e, Parte_1 affermando l'assenza di responsabilità, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, ha dedotto che non vi è certezza sulla natura genetica della patologia lamentata e diagnosticata, in quanto allo stato attuale anche la scienza non è ancora giunta con certezza ad accertare cosa possa provocare una necrosi asettica nel cane, affermando che la patologia può avere origini genetiche o essere causata da fattori diversi, di natura traumatica, endocrina o metabolica.
Ha precisato che al momento della vendita il cucciolo OR dotato di pedigree, vaccinato e sverminato, oltre che regolarmente denunciato all'anagrafe canina, non presentava difetti o problematiche di alcun genere, non essendo egli tenuto a svolgere pag. 2/13 accertamenti diagnostici sul cane, escludendo di aver occultato o taciuto patologie del cucciolo.
Ha altresì allegato il difetto di prova dell'origine genetica della patologia del cane da parte dello gravando sul compratore che esercita l'azione di riduzione del prezzo, CP_1
l'onere di dimostrare il vizio della cosa venduta, deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria, attesa la mancanza di prova della responsabilità del venditore.
Infine, ha contestato il prezzo di vendita del cane, affermando di aver ricevuto la somma di € 750,00 e non € 800,00 come sostenuto dall'attore.
La causa è stata istruita nel giudizio di primo grado mediante l'esperimento di CTU, finalizzata ad accertare la patologia da cui è affetto il cane OR, gli accertamenti ed interventi a cui lo stesso è stato sottoposto, le più probabili origini della patologia lamentata, il grado invalidante della patologia, l'incidenza specifica sul valore commerciale dell'animale, anche indicando le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, causa istruita anche per mezzo dell'escussione di testimoni.
Con sentenza n. 526/2022, depositata il 27.10.2022, il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto parzialmente la domanda attorea e per l'effetto ha condannato il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma onnicomprensiva di € 1.652,49, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in €
1.205,00 per compensi di avvocato, € 125,00 per anticipazioni esenti oltre spese generali, CAP ed IVA.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile la disciplina consumeristica, ritenendo pacifica la qualità di consumatore in capo all'attore ed altrettanto evidente la qualità di soggetto professionale in capo al convenuto, tenuto conto delle modalità di gestione dell'allevamento di cani di razza Pinscher e vista la pubblicità del proprio allevamento.
Conseguentemente, ha ritenuto applicabile l'art. 132 comma 3 del d.lgs. 206/205
(Codice del Consumo), rilevando che la patologia riscontrata sul cane OR, per come emersa e denunciata entro i sei mesi dall'acquisto, legittimava la presunzione che il cane fosse già malato al momento dell'acquisto, perchè già sofferente dopo qualche mese dall'acquisto, essendo del tutto inverosimile che il cane avesse subito traumi o sforzi importanti in considerazione del periodo in cui era stato imposto il lockdown nazionale, per emergenza sanitaria Covid19 ed impossibilità di uscire liberamente.
pag. 3/13 Argomentando dalle affermazioni contenute nella CTU, in ordine all'origine della patologia riscontrata nel cane, genetica o determinata da altri fattori, il Giudice di prime cure ha rilevato che il cane aveva genitori sani, fatto che non esclude la trasmissibilità ereditaria della patologia, che era stato nutrito secondo le specifiche dell'allevatore e che il veterinario al momento della visita non aveva riscontrato segni traumatici.
Sul rilievo della dubbia la natura della patologia, pacificamente insorta entro i sei mesi dalla vendita, il Giudice di Pace ha affermato che è mancata la prova -il cui onere incombeva sul professionista venditore secondo la disciplina consumeristica - che la patologia non fosse presente al momento della vendita e quindi ha accolto la domanda attorea in punto di an, discostandosi rispetto a quanto affermato dal CTU, che ha ritenuto più plausibile attribuire l'insorgenza della malattia a fattori esterni, rispetto ad una origine genetica, sulla mera considerazione, non dirimente, che i genitori e i fratelli di erano sani. Per_1
In punto di quantum, il Giudice ha accolto la domanda di riduzione del prezzo corrisposto pari a € 800,00 per l'acquisto di ad € 50,00, con obbligo restitutorio Per_1 della somma di € 750,00, riconoscendo, altresì, a favore dell'attore l'ulteriore somma di
€ 902,49 a titolo di spese sostenute per visite, intervento chirurgico e terapie farmacologiche resesi necessarie, rigettando l'ulteriore pretesa risarcitoria di € 1.000,00 riferita alla c.d. perdita di chance, conseguente al grado invalidante della patologia per difetto di prova.
2. L'appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo, chiedendone l'integrale riforma.
Con il primo motivo d'appello, la parte ha dedotto l'erronea qualificazione soggettiva del venditore (odierno appellante) in termini di “professionista” e/o “venditore” ex artt.
3 e/o 128 d.lgs. 206/2005, e il conseguente errore sull'applicazione della disciplina consumeristica in materia di difetti di conformità ex art. 132 del d.lgs. citato, dovendo applicarsi la disciplina codicistica di cui agli artt. 1490 e segg. c.c. e, in via subordinata,
l'erroneità della sentenza impugnata in punto di applicazione dell'art. 132 citato, per avere il venditore comunque superato la presunzione di “non conformità” .
pag. 4/13 L'appellante ha allegato di non essere un allevatore di cani professionale, bensì un allevatore amatoriale, richiamando la normativa in materia di attività cinotecnica di cui alla L. 349 del 23.8.1993, che indica i requisiti per la qualificazione dell'allevamento professionale rappresentati dal possedere più di 5 fattrici e nel produrre più di 30 cuccioli all'anno, requisiti insussistenti in riferimento all'allevamento del Pt_1
anche considerato che lo stesso risulta occupato dal punto di vista lavorativo come dipendente della Questura di Rovigo, deducendo comunque l'irrilevanza delle modalità
e forme di pubblicità adottate per il suo allevamento ai fini della qualifica di
“professionista”.
Conseguentemente, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 1490 e segg. c.c. secondo cui, chi fa valere la garanzia per vizi della cosa venduta ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di vizi occulti o preesistenti della cosa venduta, ha dedotto la carenza di prova da parte dello del carattere preesistente del vizio-patologia riscontrata nel CP_1
cane, e l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo
In via subordinata, ha dedotto l'erroneità della sentenza laddove, ipotizzando la corretta applicazione della disciplina consumeristica, il giudice di prime cure ha ritenuto non superata la presunzione di “non conformità” prevista dall'art. 132 del Codice del
Consumo, rilevando che, attesa la natura multifattoriale della patologia, la stessa non potesse in alcun modo essere riconoscibile ex ante dal venditore.
Con il secondo motivo, il ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1494 c.c. Pt_1
e la conseguente infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, per avere il convenuto, odierno appellante, provato di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta.
Il Giudice di Pace avrebbe errato, laddove ha condannato il al risarcimento dei Pt_1
danni sulla base dell'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, omettendo qualsiasi argomentazione motivazionale esplicita, avendo il comunque offerto Pt_1
la prova di aver fatto tutto ciò che si poteva pretendere dalla sua posizione, non essendo stato possibile prevedere “con uno sforzo normalmente diligente” che il cucciolo Per_1
fosse affetto da patologie, poiché nessun cucciolo e neppure gli ascendenti di Per_1
avevano mai manifestato la sintomatologia emersa, e attesa l'origine multifattoriale della patologia.
pag. 5/13 Infine, lo stesso ha chiesto la riforma della sentenza appellata in punto di spese di lite.
L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertare, per i motivi esposti in narrativa al punto 1), l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina codicistica della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1492 ss.
c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per mancata prova da parte dell'odierno appellato della natura preesistente del vizio (ergo, della natura genetica della patologia); per l'effetto riformare integralmente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il venditore, odierno appellante, alla restituzione della somma di Euro 750,00, con i conseguenti effetti di legge;
- in via subordinata, accertare, per i motivi esposti in narrativa al punto 1), che il venditore, odierno appellante, ha superato la presunzione relativa di “non conformità” prevista dall'art. 132 cod. cons., avendo consegnato un bene conforme al contratto e, conseguentemente, dichiarare l'infondatezza della domanda attorea di riduzione del prezzo e/o comunque di risoluzione del contratto;
per l'effetto riformare integralmente la sentenza integralmente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il venditore, odierno appellante, alla restituzione della somma di Euro 750,00, con i conseguenti effetti di legge;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa al punto 2), l'infondatezza della domanda attorea di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c., per avere il venditore, odierno appellante, provato di aver ignorato i vizi della cosa venduta senza colpa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza in parte qua con i conseguenti effetti di legge. - con vittoria di spese, accessori e compensi dei due gradi di giudizio.”
Si è costituito in giudizio contestando le allegazioni della parte appellante, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, lo stesso ha dedotto l'esatta sussunzione della fattispecie sotto il dettato normativo di cui all'art 132 comma 3 del d.lgs. 206/2005 attesa la corretta qualificazione come commerciale all'attività di allevatore di cani svolta dal in Pt_1
modo continuativo e non occasionale ed in applicazione del suddetto articolo il mancato superamento della presunzione di non conformità dell'animale venduto gravante sul venditore Pt_1
pag. 6/13 Inoltre, ha affermato la corretta applicazione dei canoni posti dall'articolo 1494 cc a fondamento del riconoscimento del danno a favore dell'acquirente, determinato in euro
902,49, e corrispondente all'esatto ammontare degli esborsi sostenuti dallo per le CP_1
cure del cane che si sono rese necessarie per far fronte alla patologia riscontrata, contestando la sussistenza del lamentato difetto di motivazione.
Infine, ha evidenziato il proprio contegno processuale tenuto sin dall'inizio del procedimento in primo grado, manifestando la propria disponibilità a risolvere bonariamente la controversia accettando un risarcimento “simbolico”.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Il.mo Giudice contrariis reictis rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. In subordine nella denegata ipotesi di una eventuale revisione della sentenza che comporti una qualche statuizione in ordine alle spese si consideri il contegno processuale assolutamente conciliativo tenuto sin da inizio dal signor . Con il favore delle spese del grado di giudizio”. CP_1
All'udienza del 15.11.2023 il difensore dell'appellato ha precisato che “il pagamento della somma di cui alla condanna del Giudice di Pace è già avvenuto da parte del
. Pt_1
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e discussa oralmente ex art. 281sexies co. 3 c.p.c. all'udienza dell'8.01.2025, ove le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto pag. 7/13 tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appello proposto è meritevole di accoglimento.
Risulta fondato il primo motivo d'appello, che declina la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina consumeristica di cui al D. lgs 206/2005 e dello specifico art. 132 al caso di specie.
In particolare, non risulta provata la qualità di professionista in capo al venditore appellante erroneamente affermata dal Giudice di Pace, e ciò sulla Parte_1
scorta delle allegazioni della parte in particolare l'attività lavorativa svolta prevalentemente dal (dipendente della Questura di Rovigo) e la dimensione Pt_1 dell'allevamento che non presenta i requisiti previsti dalla l. 349/1993, ovvero la presenza di 5 fattrici e la produzione di 30 cuccioli l'anno, circostanza non contestata dall'appellato.
Mancano pertanto i presupposti per l'applicazione della disciplina consumeristica.
Si osserva che la garanzia per i vizi in materia di vendita di animali è disciplinata dall'art. 1496 c.c. che dispone che “nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono” e nel caso in esame si applica, pertanto, il codice civile, dato che non vi sono leggi speciali o usi locali che disciplinino la materia. L'art. 1490 c.c., richiamato dal sopraccitato articolo, statuisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e
l'art. 1492 comma 1 c.c. dispone che “nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può
pag. 8/13 domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”.
In tema di vizi della cosa venduta, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito, con la pronuncia n. 11748 del 3.5.2019, che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
L'applicazione della normativa codicistica richiamata impone, a carico di colui che fa valere la garanzia per vizi della cosa venduta, l'onere di allegare e provare l'esistenza di vizi occulti o preesistenti della cosa venduta e, nella fattispecie oggetto di causa, il compratore, odierno appellato, ha l'onere di provare l'origine genetica della patologia del cane OR e la conseguente responsabilità del venditore Pt_1
Preliminarmente, ed evidenziata la Consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio, occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in evidenza che il giudice del merito “non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione” qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass. Lav. 7701/2018);
o ancora che: “il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono
a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso" (Cass. 14638/2004).
Ancora, la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha altresì ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico".
Peraltro, secondo altra pronuncia di Cassazione (n. 282/2009) "non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive".
pag. 9/13 Tali conclusioni della Corte di Cassazione sono state di recente recepite anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha spiegato come il Giudice di merito non debba fornire la spiegazione del perché abbia aderito alle tesi del professionista incaricato, a meno che le contestazioni siano successive al deposito della consulenza (Tribunale di
Napoli, sentenza 25 giugno 2015 n. 9312).
Da ultimo, è stato chiarito come il Giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione,
“il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento” (Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080), poiché lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass.
7266/2015).
Le argomentazioni sopra citate della giurisprudenza di merito e di legittimità sono utili per comprendere come, soprattutto in ambiti dotati di alto tecnicismo, come nel caso di specie, il Giudice di merito possa ben limitarsi a recepire le conclusioni del suo ausiliario.
La CTU depositata in atti risulta puntuale, priva di vizi logici o motivazionali, provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione. Inoltre,
l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dalle parti direttamente e/o dai loro tecnici, garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale.
Date queste premesse, il Giudicante ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella relazione peritale d'ufficio svolta nel procedimento di primo grado.
In base alla consulenza d'ufficio, deve infatti ritenersi provata la natura non genetica della patologia riscontrata nel cane Per_1
Innanzitutto, il Consulente ha confermato la patologia dal quale risulta affetto il cane
Per_ OR “concordando con la diagnosi effettuata dal Prof. che ha visitato il cane presso l'ambulatorio della Clinica Universitaria di Legnaro. Trattasi di “necrosi asettica della testa del femore bilaterale con segni radiografici più gravi a sinistra”
pag. 10/13 nota anche come LCPD (Legg-Calvé-Perthes disease)” Sulle “probabili origini della patologia” il dott. ha affermato che la “bibliografia disponibile è concorde su Per_3 un punto e cioè che la malattia ha sia origine ereditaria sia origine da altri fattori”
(pag. 3 Cap. 4 relazione peritale del 13.4.2022 depositata nel giudizio di primo grado).
Premesse alcune considerazioni sulle malattie ereditarie (che sono malattie genetiche) ha precisato che la loro trasmissibilità tra le generazioni si divide in due grandi gruppi:
a) malattie ereditarie poligeniche o multifattoriali, in cui la malattia si ha dall'azione concomitante tra il fattore genetico ed altri fattori - nutrizionali, ambientali, traumatici- che intervengono dopo il concepimento o la nascita e b) malattie ereditarie monogenetiche in cui basta la presenza del solo gene alterato per avere la malattia.
Ha precisato che “la vera causa della LCPD non è ancor oggi del tutto nota perché oltre a fattori ereditari vengono riportate nella genesi della patologia cause infettive, traumatiche, squilibri metabolici, ormonali e nutrizionali, anomalie vascolari”.
L'ausiliario del giudice in risposta ai quesiti, premesse alcune considerazioni sulle malattie ereditarie, ha affermato che fra le malattie poligeniche multifattoriali rientra la
LCPD di cui è affetto il cane per cui è causa (pagg. 8 e segg elaborato peritale).
Partendo dalle suddette considerazioni ha valutato il caso in questione e le eventuali responsabilità del venditore richiamando i seguenti aspetti della vicenda sulla Pt_1 base della documentazione e dell'istruttoria espletata: “a) il fatto che i genitori ed i fratelli del cane non hanno manifestato la necrosi asettica della testa del femore;
b) il fatto che il disciplinare ENCI non esige che i riproduttori della razza zvwegpinssher nano debbano essere ufficialmente riconosciuti esenti da LCPD per essere ammessi alla riproduzione o esclusi da essa;
c) il fatto che non esiste l'obbligo di testare i riproduttori per testare che siano o meno portatori di questa malattia, anche per
l'inesistenza di tests genetici di riconosciuta efficacia o ufficialmente approvati per la malattia in questione: d) il fatto che nessuna prova è agli atti circa la sussistenza della patologia nell'animale al momento della vendita del cucciolo;
e) il fatto che nessuna prova è agli atti circa la sussistenza della patologia sugli ascendenti o sui collaterali;
f)
l'amplia bibliografia mondiale sulla patologia del nostro caso, con stimati autori che ritengono la malattia sicuramente, o con molta prevalenza, ereditaria, ed altri che la definiscono sicuramente multifattoriale”
pag. 11/13 Pertanto, in risposta al quesito relativo alle “più probabili origini e cause della patologia lamentata” il Consulente Tecnico ha così concluso: “la patologia è universalmente accettato avere basi genetiche ma non solo (traumatiche, nutrizionali, metaboliche, ormonali, ecc.), con autori che propendono per l'una o altra origine, come peraltro testimoniato anche dalle dichiarazioni dei medici veterinari sentiti in causa. Nel caso in questione non è possibile un'attribuzione certa, o sicuramente prevalente: però
l'assenza della patologia nei genitori o nei fratelli del cane come attestato dai Per_1 documenti in atti, fa ritenere plausibile l'ipotesi di fattori esterni non noti né determinabili nel manifestarsi della sindrome”.
Dalle valutazioni esposte dal CTU, emerge chiaramente che l'origine della patologia del cane va attribuita a fattori esterni, escludendo quindi la natura genetica. Per_1
Per quanto sopra esposto, deve pertanto escludersi una responsabilità del venditore odierno appellante, per vizi del “bene” venduto, atteso che il compratore Pt_1 CP_1
non ha dimostrato la sussistenza al momento dell'acquisto, della patologia
[...]
accertata nel cane, onere sullo stesso gravante, senza neppure che possa dirsi accertata la natura genetica della stessa.
Attesa l'insussistenza di una responsabilità in capo al venditore-appellante, deve essere accolto anche il secondo motivo d'appello in ordine alla erroneità della condanna al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., rappresentato dalle spese veterinarie sostenute per le cure derivanti dalla patologia riscontrata nel cane nei confronti dell'appellante, difettando i presupposti per l'esistenza di un danno.
In conclusione, vanno rigettate tutte le domande formulate da nei confronti CP_1
di nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Rovigo. Parte_1
Va disattesa la domanda di parte appellata di considerare il proprio contegno processuale di natura conciliativa tenuto sin dal giudizio di primo grado in caso di revisione della sentenza che comporti una statuizione in ordine alle spese di lite, trattandosi di aspetto non rilevante e non dirimente.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellato e sono liquidate in CP_1 favore dell'appellante in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 modificato dal 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione da € 1.101,00 a €
pag. 12/13 5.200,00). Per il giudizio di primo grado si applicano i valori medi per tutte le fasi e per il giudizio di appello i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, con esclusione della fase istruttoria non celebrata ed i valori minimi ridotti del 50% per la fase decisionale, vista la forma adottata ex art. 281sexies, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
526/2022, depositata il 27.10.2022 del Giudice di Pace di Rovigo e per l'effetto rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di CP_1 Pt_1
nel giudizio di primo grado avanti il Giudice di Pace di Rovigo;
[...]
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite del giudizio di primo grado liquidate in euro 1.265,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite del presente giudizio di appello liquidate in euro 174,00 per anticipazioni esenti ed euro 1.063,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Sentenza resa nelle forme dell'art. 281sexies co. 3 c.p.c.
Rovigo, 10/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Angelica Previato;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. ZORZATO VANIS
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica e verbale dell'udienza dell'8.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio davanti CP_1
al Giudice di Pace di Rovigo Rossano Dainese, allegando di aver acquistato in data
12.11.2019 presso l'allevamento Pinscher nano Club del convenuto il cane di nome OR razza Zvwegpinscher manto rosso cervo dotato di pedigree per l'importo di €
800,00, lamentando che, pochi mesi dopo l'acquisto, si sarebbe manifestata una zoppia posteriore e a seguito di alcune visite veterinarie diagnosticata una “necrosi asettica della testa del femore bilaterale con segni radiografici più gravi a sinistra”, immediatamente comunicata all'allevatore-venditore convenuto ed il cane sottoposto ad intervento chirurgico. ha dedotto l'origine genetica della patologia riscontrata, escludendo che la CP_1
stessa fosse insorta in un momento successivo alla vendita e per cause autonome sopravvenute alla cessione, ed un vizio preesistente all'alienazione, vizio occulto e grave.
L'attore ha inoltre affermato di aver sostenuto spese veterinarie per € 902,49 e di aver subito un danno dalla menomazione dell'animale, rappresentato dalla necessità di cure veterinarie continue, dalla impossibilità di partecipare a mostre canine per gli esiti cicatrizzanti dell'intervento, danno quantificato prudenzialmente in € 1.000,00.
Ha quindi chiesto la riduzione del prezzo di vendita ad € 50,00, con conseguente condanna del venditore alla restituzione della somma di € 750,00, attesa la responsabilità del venditore ex art. 1490 c.c., non avendo il cane le qualità garantite in quanto non immune da vizi, ed essendo affetto dalla patologia di “necrosi asettica della testa del femore bilaterale”, la rifusione delle spese sostenute per le cure mediche del cane, pari a euro 902,49 e la condanna al risarcimento del danno quantificato in €
1.000,00 .
Si è costituito in giudizio contestando le allegazioni dell'attore e, Parte_1 affermando l'assenza di responsabilità, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, ha dedotto che non vi è certezza sulla natura genetica della patologia lamentata e diagnosticata, in quanto allo stato attuale anche la scienza non è ancora giunta con certezza ad accertare cosa possa provocare una necrosi asettica nel cane, affermando che la patologia può avere origini genetiche o essere causata da fattori diversi, di natura traumatica, endocrina o metabolica.
Ha precisato che al momento della vendita il cucciolo OR dotato di pedigree, vaccinato e sverminato, oltre che regolarmente denunciato all'anagrafe canina, non presentava difetti o problematiche di alcun genere, non essendo egli tenuto a svolgere pag. 2/13 accertamenti diagnostici sul cane, escludendo di aver occultato o taciuto patologie del cucciolo.
Ha altresì allegato il difetto di prova dell'origine genetica della patologia del cane da parte dello gravando sul compratore che esercita l'azione di riduzione del prezzo, CP_1
l'onere di dimostrare il vizio della cosa venduta, deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria, attesa la mancanza di prova della responsabilità del venditore.
Infine, ha contestato il prezzo di vendita del cane, affermando di aver ricevuto la somma di € 750,00 e non € 800,00 come sostenuto dall'attore.
La causa è stata istruita nel giudizio di primo grado mediante l'esperimento di CTU, finalizzata ad accertare la patologia da cui è affetto il cane OR, gli accertamenti ed interventi a cui lo stesso è stato sottoposto, le più probabili origini della patologia lamentata, il grado invalidante della patologia, l'incidenza specifica sul valore commerciale dell'animale, anche indicando le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, causa istruita anche per mezzo dell'escussione di testimoni.
Con sentenza n. 526/2022, depositata il 27.10.2022, il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto parzialmente la domanda attorea e per l'effetto ha condannato il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma onnicomprensiva di € 1.652,49, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in €
1.205,00 per compensi di avvocato, € 125,00 per anticipazioni esenti oltre spese generali, CAP ed IVA.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile la disciplina consumeristica, ritenendo pacifica la qualità di consumatore in capo all'attore ed altrettanto evidente la qualità di soggetto professionale in capo al convenuto, tenuto conto delle modalità di gestione dell'allevamento di cani di razza Pinscher e vista la pubblicità del proprio allevamento.
Conseguentemente, ha ritenuto applicabile l'art. 132 comma 3 del d.lgs. 206/205
(Codice del Consumo), rilevando che la patologia riscontrata sul cane OR, per come emersa e denunciata entro i sei mesi dall'acquisto, legittimava la presunzione che il cane fosse già malato al momento dell'acquisto, perchè già sofferente dopo qualche mese dall'acquisto, essendo del tutto inverosimile che il cane avesse subito traumi o sforzi importanti in considerazione del periodo in cui era stato imposto il lockdown nazionale, per emergenza sanitaria Covid19 ed impossibilità di uscire liberamente.
pag. 3/13 Argomentando dalle affermazioni contenute nella CTU, in ordine all'origine della patologia riscontrata nel cane, genetica o determinata da altri fattori, il Giudice di prime cure ha rilevato che il cane aveva genitori sani, fatto che non esclude la trasmissibilità ereditaria della patologia, che era stato nutrito secondo le specifiche dell'allevatore e che il veterinario al momento della visita non aveva riscontrato segni traumatici.
Sul rilievo della dubbia la natura della patologia, pacificamente insorta entro i sei mesi dalla vendita, il Giudice di Pace ha affermato che è mancata la prova -il cui onere incombeva sul professionista venditore secondo la disciplina consumeristica - che la patologia non fosse presente al momento della vendita e quindi ha accolto la domanda attorea in punto di an, discostandosi rispetto a quanto affermato dal CTU, che ha ritenuto più plausibile attribuire l'insorgenza della malattia a fattori esterni, rispetto ad una origine genetica, sulla mera considerazione, non dirimente, che i genitori e i fratelli di erano sani. Per_1
In punto di quantum, il Giudice ha accolto la domanda di riduzione del prezzo corrisposto pari a € 800,00 per l'acquisto di ad € 50,00, con obbligo restitutorio Per_1 della somma di € 750,00, riconoscendo, altresì, a favore dell'attore l'ulteriore somma di
€ 902,49 a titolo di spese sostenute per visite, intervento chirurgico e terapie farmacologiche resesi necessarie, rigettando l'ulteriore pretesa risarcitoria di € 1.000,00 riferita alla c.d. perdita di chance, conseguente al grado invalidante della patologia per difetto di prova.
2. L'appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo, chiedendone l'integrale riforma.
Con il primo motivo d'appello, la parte ha dedotto l'erronea qualificazione soggettiva del venditore (odierno appellante) in termini di “professionista” e/o “venditore” ex artt.
3 e/o 128 d.lgs. 206/2005, e il conseguente errore sull'applicazione della disciplina consumeristica in materia di difetti di conformità ex art. 132 del d.lgs. citato, dovendo applicarsi la disciplina codicistica di cui agli artt. 1490 e segg. c.c. e, in via subordinata,
l'erroneità della sentenza impugnata in punto di applicazione dell'art. 132 citato, per avere il venditore comunque superato la presunzione di “non conformità” .
pag. 4/13 L'appellante ha allegato di non essere un allevatore di cani professionale, bensì un allevatore amatoriale, richiamando la normativa in materia di attività cinotecnica di cui alla L. 349 del 23.8.1993, che indica i requisiti per la qualificazione dell'allevamento professionale rappresentati dal possedere più di 5 fattrici e nel produrre più di 30 cuccioli all'anno, requisiti insussistenti in riferimento all'allevamento del Pt_1
anche considerato che lo stesso risulta occupato dal punto di vista lavorativo come dipendente della Questura di Rovigo, deducendo comunque l'irrilevanza delle modalità
e forme di pubblicità adottate per il suo allevamento ai fini della qualifica di
“professionista”.
Conseguentemente, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 1490 e segg. c.c. secondo cui, chi fa valere la garanzia per vizi della cosa venduta ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di vizi occulti o preesistenti della cosa venduta, ha dedotto la carenza di prova da parte dello del carattere preesistente del vizio-patologia riscontrata nel CP_1
cane, e l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo
In via subordinata, ha dedotto l'erroneità della sentenza laddove, ipotizzando la corretta applicazione della disciplina consumeristica, il giudice di prime cure ha ritenuto non superata la presunzione di “non conformità” prevista dall'art. 132 del Codice del
Consumo, rilevando che, attesa la natura multifattoriale della patologia, la stessa non potesse in alcun modo essere riconoscibile ex ante dal venditore.
Con il secondo motivo, il ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1494 c.c. Pt_1
e la conseguente infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, per avere il convenuto, odierno appellante, provato di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta.
Il Giudice di Pace avrebbe errato, laddove ha condannato il al risarcimento dei Pt_1
danni sulla base dell'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, omettendo qualsiasi argomentazione motivazionale esplicita, avendo il comunque offerto Pt_1
la prova di aver fatto tutto ciò che si poteva pretendere dalla sua posizione, non essendo stato possibile prevedere “con uno sforzo normalmente diligente” che il cucciolo Per_1
fosse affetto da patologie, poiché nessun cucciolo e neppure gli ascendenti di Per_1
avevano mai manifestato la sintomatologia emersa, e attesa l'origine multifattoriale della patologia.
pag. 5/13 Infine, lo stesso ha chiesto la riforma della sentenza appellata in punto di spese di lite.
L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertare, per i motivi esposti in narrativa al punto 1), l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina codicistica della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1492 ss.
c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per mancata prova da parte dell'odierno appellato della natura preesistente del vizio (ergo, della natura genetica della patologia); per l'effetto riformare integralmente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il venditore, odierno appellante, alla restituzione della somma di Euro 750,00, con i conseguenti effetti di legge;
- in via subordinata, accertare, per i motivi esposti in narrativa al punto 1), che il venditore, odierno appellante, ha superato la presunzione relativa di “non conformità” prevista dall'art. 132 cod. cons., avendo consegnato un bene conforme al contratto e, conseguentemente, dichiarare l'infondatezza della domanda attorea di riduzione del prezzo e/o comunque di risoluzione del contratto;
per l'effetto riformare integralmente la sentenza integralmente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il venditore, odierno appellante, alla restituzione della somma di Euro 750,00, con i conseguenti effetti di legge;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa al punto 2), l'infondatezza della domanda attorea di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c., per avere il venditore, odierno appellante, provato di aver ignorato i vizi della cosa venduta senza colpa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza in parte qua con i conseguenti effetti di legge. - con vittoria di spese, accessori e compensi dei due gradi di giudizio.”
Si è costituito in giudizio contestando le allegazioni della parte appellante, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, lo stesso ha dedotto l'esatta sussunzione della fattispecie sotto il dettato normativo di cui all'art 132 comma 3 del d.lgs. 206/2005 attesa la corretta qualificazione come commerciale all'attività di allevatore di cani svolta dal in Pt_1
modo continuativo e non occasionale ed in applicazione del suddetto articolo il mancato superamento della presunzione di non conformità dell'animale venduto gravante sul venditore Pt_1
pag. 6/13 Inoltre, ha affermato la corretta applicazione dei canoni posti dall'articolo 1494 cc a fondamento del riconoscimento del danno a favore dell'acquirente, determinato in euro
902,49, e corrispondente all'esatto ammontare degli esborsi sostenuti dallo per le CP_1
cure del cane che si sono rese necessarie per far fronte alla patologia riscontrata, contestando la sussistenza del lamentato difetto di motivazione.
Infine, ha evidenziato il proprio contegno processuale tenuto sin dall'inizio del procedimento in primo grado, manifestando la propria disponibilità a risolvere bonariamente la controversia accettando un risarcimento “simbolico”.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Il.mo Giudice contrariis reictis rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. In subordine nella denegata ipotesi di una eventuale revisione della sentenza che comporti una qualche statuizione in ordine alle spese si consideri il contegno processuale assolutamente conciliativo tenuto sin da inizio dal signor . Con il favore delle spese del grado di giudizio”. CP_1
All'udienza del 15.11.2023 il difensore dell'appellato ha precisato che “il pagamento della somma di cui alla condanna del Giudice di Pace è già avvenuto da parte del
. Pt_1
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e discussa oralmente ex art. 281sexies co. 3 c.p.c. all'udienza dell'8.01.2025, ove le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto pag. 7/13 tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appello proposto è meritevole di accoglimento.
Risulta fondato il primo motivo d'appello, che declina la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina consumeristica di cui al D. lgs 206/2005 e dello specifico art. 132 al caso di specie.
In particolare, non risulta provata la qualità di professionista in capo al venditore appellante erroneamente affermata dal Giudice di Pace, e ciò sulla Parte_1
scorta delle allegazioni della parte in particolare l'attività lavorativa svolta prevalentemente dal (dipendente della Questura di Rovigo) e la dimensione Pt_1 dell'allevamento che non presenta i requisiti previsti dalla l. 349/1993, ovvero la presenza di 5 fattrici e la produzione di 30 cuccioli l'anno, circostanza non contestata dall'appellato.
Mancano pertanto i presupposti per l'applicazione della disciplina consumeristica.
Si osserva che la garanzia per i vizi in materia di vendita di animali è disciplinata dall'art. 1496 c.c. che dispone che “nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono” e nel caso in esame si applica, pertanto, il codice civile, dato che non vi sono leggi speciali o usi locali che disciplinino la materia. L'art. 1490 c.c., richiamato dal sopraccitato articolo, statuisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e
l'art. 1492 comma 1 c.c. dispone che “nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può
pag. 8/13 domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”.
In tema di vizi della cosa venduta, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito, con la pronuncia n. 11748 del 3.5.2019, che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
L'applicazione della normativa codicistica richiamata impone, a carico di colui che fa valere la garanzia per vizi della cosa venduta, l'onere di allegare e provare l'esistenza di vizi occulti o preesistenti della cosa venduta e, nella fattispecie oggetto di causa, il compratore, odierno appellato, ha l'onere di provare l'origine genetica della patologia del cane OR e la conseguente responsabilità del venditore Pt_1
Preliminarmente, ed evidenziata la Consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio, occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in evidenza che il giudice del merito “non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione” qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass. Lav. 7701/2018);
o ancora che: “il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono
a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso" (Cass. 14638/2004).
Ancora, la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha altresì ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico".
Peraltro, secondo altra pronuncia di Cassazione (n. 282/2009) "non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive".
pag. 9/13 Tali conclusioni della Corte di Cassazione sono state di recente recepite anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha spiegato come il Giudice di merito non debba fornire la spiegazione del perché abbia aderito alle tesi del professionista incaricato, a meno che le contestazioni siano successive al deposito della consulenza (Tribunale di
Napoli, sentenza 25 giugno 2015 n. 9312).
Da ultimo, è stato chiarito come il Giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione,
“il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento” (Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080), poiché lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass.
7266/2015).
Le argomentazioni sopra citate della giurisprudenza di merito e di legittimità sono utili per comprendere come, soprattutto in ambiti dotati di alto tecnicismo, come nel caso di specie, il Giudice di merito possa ben limitarsi a recepire le conclusioni del suo ausiliario.
La CTU depositata in atti risulta puntuale, priva di vizi logici o motivazionali, provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione. Inoltre,
l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dalle parti direttamente e/o dai loro tecnici, garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale.
Date queste premesse, il Giudicante ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella relazione peritale d'ufficio svolta nel procedimento di primo grado.
In base alla consulenza d'ufficio, deve infatti ritenersi provata la natura non genetica della patologia riscontrata nel cane Per_1
Innanzitutto, il Consulente ha confermato la patologia dal quale risulta affetto il cane
Per_ OR “concordando con la diagnosi effettuata dal Prof. che ha visitato il cane presso l'ambulatorio della Clinica Universitaria di Legnaro. Trattasi di “necrosi asettica della testa del femore bilaterale con segni radiografici più gravi a sinistra”
pag. 10/13 nota anche come LCPD (Legg-Calvé-Perthes disease)” Sulle “probabili origini della patologia” il dott. ha affermato che la “bibliografia disponibile è concorde su Per_3 un punto e cioè che la malattia ha sia origine ereditaria sia origine da altri fattori”
(pag. 3 Cap. 4 relazione peritale del 13.4.2022 depositata nel giudizio di primo grado).
Premesse alcune considerazioni sulle malattie ereditarie (che sono malattie genetiche) ha precisato che la loro trasmissibilità tra le generazioni si divide in due grandi gruppi:
a) malattie ereditarie poligeniche o multifattoriali, in cui la malattia si ha dall'azione concomitante tra il fattore genetico ed altri fattori - nutrizionali, ambientali, traumatici- che intervengono dopo il concepimento o la nascita e b) malattie ereditarie monogenetiche in cui basta la presenza del solo gene alterato per avere la malattia.
Ha precisato che “la vera causa della LCPD non è ancor oggi del tutto nota perché oltre a fattori ereditari vengono riportate nella genesi della patologia cause infettive, traumatiche, squilibri metabolici, ormonali e nutrizionali, anomalie vascolari”.
L'ausiliario del giudice in risposta ai quesiti, premesse alcune considerazioni sulle malattie ereditarie, ha affermato che fra le malattie poligeniche multifattoriali rientra la
LCPD di cui è affetto il cane per cui è causa (pagg. 8 e segg elaborato peritale).
Partendo dalle suddette considerazioni ha valutato il caso in questione e le eventuali responsabilità del venditore richiamando i seguenti aspetti della vicenda sulla Pt_1 base della documentazione e dell'istruttoria espletata: “a) il fatto che i genitori ed i fratelli del cane non hanno manifestato la necrosi asettica della testa del femore;
b) il fatto che il disciplinare ENCI non esige che i riproduttori della razza zvwegpinssher nano debbano essere ufficialmente riconosciuti esenti da LCPD per essere ammessi alla riproduzione o esclusi da essa;
c) il fatto che non esiste l'obbligo di testare i riproduttori per testare che siano o meno portatori di questa malattia, anche per
l'inesistenza di tests genetici di riconosciuta efficacia o ufficialmente approvati per la malattia in questione: d) il fatto che nessuna prova è agli atti circa la sussistenza della patologia nell'animale al momento della vendita del cucciolo;
e) il fatto che nessuna prova è agli atti circa la sussistenza della patologia sugli ascendenti o sui collaterali;
f)
l'amplia bibliografia mondiale sulla patologia del nostro caso, con stimati autori che ritengono la malattia sicuramente, o con molta prevalenza, ereditaria, ed altri che la definiscono sicuramente multifattoriale”
pag. 11/13 Pertanto, in risposta al quesito relativo alle “più probabili origini e cause della patologia lamentata” il Consulente Tecnico ha così concluso: “la patologia è universalmente accettato avere basi genetiche ma non solo (traumatiche, nutrizionali, metaboliche, ormonali, ecc.), con autori che propendono per l'una o altra origine, come peraltro testimoniato anche dalle dichiarazioni dei medici veterinari sentiti in causa. Nel caso in questione non è possibile un'attribuzione certa, o sicuramente prevalente: però
l'assenza della patologia nei genitori o nei fratelli del cane come attestato dai Per_1 documenti in atti, fa ritenere plausibile l'ipotesi di fattori esterni non noti né determinabili nel manifestarsi della sindrome”.
Dalle valutazioni esposte dal CTU, emerge chiaramente che l'origine della patologia del cane va attribuita a fattori esterni, escludendo quindi la natura genetica. Per_1
Per quanto sopra esposto, deve pertanto escludersi una responsabilità del venditore odierno appellante, per vizi del “bene” venduto, atteso che il compratore Pt_1 CP_1
non ha dimostrato la sussistenza al momento dell'acquisto, della patologia
[...]
accertata nel cane, onere sullo stesso gravante, senza neppure che possa dirsi accertata la natura genetica della stessa.
Attesa l'insussistenza di una responsabilità in capo al venditore-appellante, deve essere accolto anche il secondo motivo d'appello in ordine alla erroneità della condanna al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., rappresentato dalle spese veterinarie sostenute per le cure derivanti dalla patologia riscontrata nel cane nei confronti dell'appellante, difettando i presupposti per l'esistenza di un danno.
In conclusione, vanno rigettate tutte le domande formulate da nei confronti CP_1
di nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Rovigo. Parte_1
Va disattesa la domanda di parte appellata di considerare il proprio contegno processuale di natura conciliativa tenuto sin dal giudizio di primo grado in caso di revisione della sentenza che comporti una statuizione in ordine alle spese di lite, trattandosi di aspetto non rilevante e non dirimente.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellato e sono liquidate in CP_1 favore dell'appellante in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 modificato dal 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione da € 1.101,00 a €
pag. 12/13 5.200,00). Per il giudizio di primo grado si applicano i valori medi per tutte le fasi e per il giudizio di appello i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, con esclusione della fase istruttoria non celebrata ed i valori minimi ridotti del 50% per la fase decisionale, vista la forma adottata ex art. 281sexies, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
526/2022, depositata il 27.10.2022 del Giudice di Pace di Rovigo e per l'effetto rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di CP_1 Pt_1
nel giudizio di primo grado avanti il Giudice di Pace di Rovigo;
[...]
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite del giudizio di primo grado liquidate in euro 1.265,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite del presente giudizio di appello liquidate in euro 174,00 per anticipazioni esenti ed euro 1.063,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Sentenza resa nelle forme dell'art. 281sexies co. 3 c.p.c.
Rovigo, 10/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 13/13