TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale costituito dai magistrati:
Dott. Michela Palladino presidente
Dott. Maria Iandiorio giudice
Dott. Pasquale Russolillo giudice rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 179 /2025 R.G. a cui è riunita la n.
478/2025 R.G.
Oggetto: Risoluzione del concordato preventivo e apertura della liquidazione giudiziale vertente
tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
curatore pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA ROSA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo ed autorizzazione resa dal giudice delegato in data 22 ottobre 2024
parte ricorrente (RG. N. 179/2025)
1 Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_2
STATO DI NAPOLI, giusta mandato in atti
parte ricorrente (RG. N. 478/2025)
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.
FISCHETTI GENNARO ALESSANDRO, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione nei giudizi riuniti
parte resistente
e
(C.F. , Controparte_2 C.F._1
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._2 CP_4
(C.F. ), in qualità di garanti del
[...] C.F._3
concordato
parti resistenti contumaci
e e , Controparte_5 CP_6 CP_7
del C.P. 2/2021 della società
[...] Controparte_2
[...]
e
, GIUDIZIALE del C.P. 2/2021 Controparte_8 CP_9
della società Controparte_2
Conclusioni delle parti:
2 CURATELA DEL FALLIMENTO Parte_1
“insiste, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso, per la risoluzione del concordato preventivo e chiede l'apertura di liquidazione giudiziale altresì per cronica condizione di insolvenza documentata, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e compenso di lite”
AGENZIA DELLE ENTRATE:
“voglia l'adito Ill.mo Tribunale dichiarare la risoluzione del concordato in oggetto ai sensi dell'art. 186 L.F. per grave inadempimento per i motivi indicati;
di conseguenza, dichiarare il fallimento ai sensi dell'art. 6 L.”
Controparte_2
“rigettare i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo
[...]
in quanto inammissibili, improcedibili, infondati Controparte_10 in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, e per l'effetto Voglia rigettare la richiesta di declaratoria di liquidazione giudiziale della società; - in via subordinata, occorrendo e salvo gravame, Voglia l'Ill.mo
Tribunale concedere termine per integrare e/o modificare il Piano qualora si ritenga che la conferma, limitatamente alla rimodulazione temporale degli impegni assunti dai sig.ri e , CP_3 Controparte_4
dovesse rendere necessaria tale modifica;
- vinte le spese con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
§ Fatti processuali
Part Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 la curatela fallimento ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del concordato Parte_1
preventivo n. 2/2021, omologato in data 9 maggio 2023 , e per l'effetto dichiararsi aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della dimostratasi non in grado Controparte_2
3 di superare il proprio stato di insolvenza e di assolvere al pagamento dei debiti concorsuali nelle percentuali e nei tempi previsti dalla proposta.
La curatela istante ha in particolare contestato: 1) i rilevanti scostamenti fra le previsioni del piano ed i risultati in concreto conseguiti, posto che, a fronte di incassi previsti nei primi due anni successivi all'omologa per oltre € 590.000, le entrate della procedura si erano arrestate ad € 160.000 circa, così da impedire il pagamento dei creditori privilegiati previsto alla scadenza del secondo anno nella misura di € 415.733,00; 2) il mancato apporto di risorse esterne da parte del socio Controparte_2 impegnatosi a corrispondere un importo di € 103.000,00 versando tuttavia la minor somma di € 50.000,00; 3) l'omessa realizzazione del corrispettivo derivante dalla vendita del magazzino per non avere la società Iron & Fire Skins S.r.l., affittuaria dell'azienda e garante della continuità concordataria, corrisposto la somma di € 150.000,00 dovuta in forza del contratto estimatorio funzionale al piano concordatario;
4)
l'assenza di prova dei pagamenti dovuti dal socio unico Controparte_2
per accollo liberatorio relativo a crediti superprivilegiati , con
[...]
conseguente rischio di insolvenza rispetto agli ulteriori obblighi concordatari assunti, in primis il versamento della finanza terza;
5)
l'oggettiva difficoltà di realizzazione del cespite di proprietà di
[...]
ceduto ai creditori del concordato sociale mediante Controparte_2 costituzione di un patrimonio destinato, essendo emerso, sin dall'omologa, che un creditore individuale aveva avviato azione revocatoria del suddetto vincolo.
Con separato ricorso, recante analogo petitum, si è costituita
[...]
e , proponendo Controparte_11 CP_12
ulteriori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del concordato preventivo.
Il creditore pubblico, dopo aver dedotto di essere direttamente pregiudicato dal mancato versamento delle risorse finanziarie previste dal
4 piano in quanto necessarie al rispetto delle scadenze fissate per il pagamento del privilegio erariale, ha evidenziato, in aggiunta ai motivi già esposti dalla ai punti da 1 a 5, le seguenti Pt_1 Pt_1 Parte_1
ragioni di inadempimento: 6) e Controparte_3 CP_4
, escussi dal liquidatore giudiziale quali garanti del
[...]
concordato al fine di sopperire al mancato versamento della finanza terza da parte del socio unico, avevano versato, a fronte di una richiesta di €
41.000,00, la minor somma di € 5.000,00, non ottemperando al piano di rateizzazione proposto con pec del 12 giugno 2024 ed avente scadenza al
31 marzo 2025; 7) la mancata cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal creditore sull'immobile di proprietà del socio, Controparte_13
la cui vendita avrebbe dovuto avvenire in assenza di formalità pregiudizievoli;
8) l'omesso pagamento dei canoni d'affitto da parte della società IRON & FIRE S.R.L. conduttrice del ramo d'azienda e della cui situazione patrimoniale ed economico -finanziaria non risultano informazioni a causa del mancato deposito di relazioni riepilogative da parte della società concordataria.
Disposta la riunione dei due ricorsi per ragioni di connessione, la notifica
è stata estesa ai garanti del concordato preventivo, così come previsto dall'art. 137 co. 3 l.f. (a cui fa rinvio l'art. 186 co. 5 l.f.), ovvero a
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, tutti rimasti contumaci.
[...]
Si è costituita la società concordataria, Controparte_2
contestando la sussistenza di presupposti per la
[...] risoluzione del concordato e l'apertura della liquidazione giudiziale e segnatamente: 1) l'inammissibilità dei ricorsi in quanto, in presenza di una precisa scansione temporale degli adempimenti, essi risultavano proposti prima della scadenza del termine per l'ultimo adempimento fissato al
30/06/2028; 2) il mancato verificarsi dell'inadempimento nei confronti delle parti ricorrenti, atteso che esse avrebbero dovuto essere soddisfatte
5 entro il termine di 48 e 60 mesi dal decreto di omologa e pertanto entro l'anno 2027; 3) l'assenza di inadempimenti di “non scarsa importanza”, sussistendo ancora le condizioni per l'adempimento della proposta concordataria;
4) l'imputabilità di una parte degli inadempimenti a cause di forza maggiore;
5) la perdurante convenienza del concordato preventivo, assistito da finanza terza e da garanzie esterne, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, che non offrirebbe ai creditori istanti alcuna reale possibilità di soddisfo.
Con la memoria di costituzione la resistente ha depositato in atti copia delle liberatorie rilasciate dai dipendenti dell'azienda e dai professionisti, recanti dichiarazione di essere stati interamente soddisfatti e non avere null'altro da pretendere.
I commissari giudiziali ed il liquidatore giudiziale hanno depositato distinte relazioni sullo stato di attuazione della procedura concordataria.
All'udienza dell'8 aprile 2025 è stato concesso un breve rinvio per consentire alle parti di meglio articolare le difese e verificare la possibilità di incasso della finanza terza residua nelle more del giudizio. La resistente ha quindi depositato una nota a firma di e Controparte_3
, recante l'impegno ad estendere la garanzia Controparte_4
assunta allugandone la scadenza dal 31/12/2026 al 31/12/2028.
Le parti si sono quindi riportate alle memorie integrative e alle note sostitutive della comparizione concudendo come in epigrafe.
§ Termine per la risoluzione del concordato preventivo
La società resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione in quanto proposta prima del termine previsto per la completa esecuzione del piano concordatario, fissato in cinque anni dall'omologa definitiva del concordato preventivo e dunque coincidente con la data del
30/06/2028.
L'eccezione è priva di fondamento.
6 L'art. 186 l.f. stabilisce che “il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato”.
Il tenore letterale della disposizione richiamata è inequivoco nel fissare esclusivamente un termine finale di esercizio dell'azione, finalizzato a consolidare gli effetti esdebitativi della proposta concordataria quand'anche inadempiuta (cfr. Cass. 6 giugno 2024, n. 15862), mentre non individua, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, un termine iniziale.
E dunque, pure in presenza della precisa indicazione dei termini di esecuzione degli obblighi concordatari, i creditori non sono tenuti ad attendere l'intera durata del piano, essendo invece legittimati, secondo una regola desumibile dai rapporti negoziali di diritto comune, a chiedere la caducazione dei vincoli derivanti dall'omologa non appena si manifesti e sia oggettivamente percepibile la mancata esecuzione degli impegni assunti dal debitore.
L'applicazione al riguardo della normativa civilistica, in assenza di una speciale disposizione di segno contrario, si desume dalla riconosciuta natura contrattuale dell'accordo concordatario, sia pur connotato dal perseguimento di finalità pubblicistiche ed avente struttura complessa, stante la natura plurisoggettiva e composita della parte contraente rappresentata dalla massa dei creditori.
La Corte di Cassazione ha statuito più volte al riguardo che l'azione di risoluzione è proponibile dai creditori prima del termine stabilito dall'art. 186 co. 3 l.f. ogni volta che sia possibile accertare oggettivamente il venir meno della funzione del concordato, per l'impossibilità di soddisfare i creditori nella misura proposta ed omologata (Cass. 29 maggio 2019, n.
14601 che, nell'affermare il principio esposto, chiarisce come da esso, ovvero dalla possibilità di proporre anticipatamente l'azione di risoluzione, non possa derivare un'abbreviazione del termine finale
7 comunque coincidente con la scadenza dell'anno dall'ultimo adempimento previsto;
conf. Cass. 17 gennaio 2023, n. 1285).
Nella fattispecie in esame, dunque, l'azione ben poteva essere proposta dai creditori, come è avvenuto, anteriormente alla scadenza del quinquennio dalla data di omologa del concordato, occorrendo dunque di seguito esaminare la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.
§ Inadempimento di non scarsa importanza
La risoluzione del concordato preventivo presuppone la sussistenza di un
“inadempimento” che non sia di “scarsa importanza”.
Occorre soffermarsi, in considerazione delle peculiarità dell'accordo concordatario già sopra evidenziate, sulla corretta interpretazione delle due locuzioni evidenziate.
Inadempimento è da intendersi come mancata esecuzione degli obblighi assunti dal debitore tanto nella proposta quanto nel piano, atteso che non solo le condizioni di pagamento promesse (quantum e termine dell'adempimento), ma anche le azioni programmate necessarie a rendere disponibile le risorse finanziarie occorrenti costituiscono parte integrante della prestazione dovuta.
L'art. 161 co. 2 lett. e) l.f. rende, infatti, il piano un elemento costitutivo dell'accordo concordatario, necessario a rendere determinato il contenuto degli impegni assunti, in quanto contenente “la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”, la quale, a sua volta deve indicare “l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
Si è condivisibilmente affermato che le modalità di attuazione della proposta specificate nel piano possano essere variate nella fase esecutiva della proposta concordataria, anche quando il debitore non abbia già indicato nel piano “le iniziative da adottare nel caso in cui si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati” (v. art. 87 lett. i) CCII che
8 opportunamente richiede la preventiva individuazione delle possibili variazioni), ma sempre che non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto della proposta.
Per contro, quando le azioni programmate risultano pretermesse o inidonee a produrre i risultati di medio periodo necessari a liberare le risorse economiche a servizio della proposta concordataria , deve essere consentito ai creditori agire immediatamente per far accertare in via prognostica, anche prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento, ovvero per l'esecuzione dei riparti previsti dal piano,
l'impossibilità che il debitore possa darvi esecuzione.
Nel concordato in continuità, sia essa diretta o indiretta, la superiore precisazione assume fondamentale rilevanza.
Ed infatti, la prevista facoltà di dilazionare il pagamento dei creditori privilegiati (art. 186 bis co. 2 lett. c) l.f.), ovvero i primi destinatari della distribuzione di risorse endogene in ossequio all'ordine di graduazione del concorso, ha proprio lo scopo di consentire al debitore di porre in atto le iniziative finanziarie, economiche e patrimoniali che consentono di raggiungere una nuova condizione di equilibrio e realizzare il c.d. valore di continuità.
Il venir meno delle azioni programmate non può pertanto costituire elemento accessorio e precludere ai creditori in attesa di soddisfazione di agire in via preventiva quando risulti ormai evidente che il fabbisogno finanziario necessario al pagamento non sarà realizzato nei termini stabiliti dalla proposta (in questi termini, sia pure con riferimento al concordato in continuità diretta, Trib. Ferrara 27 dicembre 2019 e Trib.
Monza 13 febbraio 2015, secondo cui “la risoluzione può essere richiesta dai creditori e pronunciata dal tribunale prima della scadenza del termine previsto per il pagamento dei creditori, quando dall'analisi dei risultati della gestione economica dell'impresa sia evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano e sia probabile, in base ad una
9 ragionevole previsione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che la proposta non potrà più essere adempiuta”).
Le suindicate considerazioni valgono, nel caso di concordato in continuità indiretta, con riferimento al compimento di tutti quegli atti previsti dal piano che siano prodromici a consentire, in questo caso per il tramite di un soggetto terzo e nei tempi stabiliti, la gestione conservativa, il passaggio dell'azienda e la realizzazione delle risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione che l'operazione così programmata intende realizzare.
Le obbligazioni assunte dai terzi concorrono, in questa peculiare fattispecie, a completare il contenuto della prestazione concordataria rendendola plurisoggettiva anche dal lato passivo, sicché il loro inadempimento, salvo il caso di liberazione immediata del debitore, può concorrere a determinare la risoluzione dell'accordo con i creditori.
La proposta della revede la Controparte_2 continuità in forma indiretta mediante prosecuzione dell'esercizio aziendale da parte di una società di nuova costituzione, la Iron & Fire
S.r.l., partecipata al novanta per cento dalla stessa debitrice.
Pur non essendo previsti riparti a beneficio dei creditori privilegiati nel biennio successivo all'omologa, la proponente ha fornito un dettagliato piano finanziario nel quale sono stati individuati gli introiti derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale in capo alla controllata e l'apporto di finanza terza da parte del socio unico, ovvero , in caso di suo inadempimento, da parte dei garanti, e Controparte_3 CP_4
.
[...]
La conservazione dell'azienda da parte della Iron & Fire S.r.l. avrebbe dovuto offrire il vantaggio di: a) mantenere i livelli occupazionali mediante prosecuzione dei rapporti con i dipendenti;
b) preservare i rapporti con la clientela e gli ordinativi in essere in modo da favorire il recupero dei crediti;
c) realizzare in modo più agevole le rimanenze di
10 magazzino della quali la partecipata si era impegnata a favorire la conservazione e l'allocazione sul mercato ad un valore di vendita corrispondente a quello indicato nella perizia di stima del perito Per_1
Nel decreto di omologa del concordato era stato rimarcato il vantaggio per i creditori derivante dalla prosecuzione indiretta dell'attività aziendale, da intendersi quale elemento caratterizzante della proposta concordataria.
A sua volta il socio unico, aveva promesso di Controparte_2
apportare alla massa, già nel primo biennio, rilevanti risorse , consistenti nel versamento di liquidità per importo pari ad € 103.000,00, con garanzia collaterale autonoma dei figli e . Controparte_3 Controparte_4
Gli apporti esterni del socio, da intendersi quali finanza terza in assenza di obblighi di rimborso nel corso dell'esecuzione del piano, erano parimenti stati considerati decisivi per consentire la soddisfazione della massa dei creditori a condizioni migliorative rispetto all'alternativa liquidatoria.
I commissari giudiziali, nel parere reso, hanno fornito, sulla scorta del piano finanziario del concordato, il dettaglio delle entrate previste nel biennio successivo all'omologa intervenuta con decreto del 9 maggio
2023.
Si riporta di seguito la tabella allegata al suddetto parere, la quale rende evidente come, a fronte di entrate finanziarie previs te per un totale di €
595.840,00, la procedura ha realizzato la minor somma di € 169.363,00
(pari cioè al 28,42 %):
11 I commissari giudiziali hanno segnalato che:
“ avrebbe dovuto versare la somma di € 103.000 Controparte_2
nei primi due anni del concordato, ma ha provveduto ad effettura versamenti per soli € 50.000,00”, aggiungendo che l'escussione della garanzia autonoma prestata da e non ha Controparte_3 Controparte_4 consentito di ottenere la differenza dovuta in quanto “anche i suddetti garanti, nonostante l'avanzata richiesta di un piano di rateizzazione delle somme dovute, accolta ed autorizzata dagli Organi della procedura, dopo un primo versamento di € 5.000,00 effettuato il 31.07.2024, risultano inadempienti”;
“allo stesso modo è rimasto completamente inadempiuto il contratto estimatorio con la società Iron & Fire Skin S.r.l., che avrebbe dovuto garantire entrate per circa € 150.000,00 entro il secondo anno di concordato” aggiungendo che “non è stata fornita prova di alcuna concreta attività rivolta alla collocazione sul mercato delle pelli”.
Va in aggiunta sottolineato, come anche rimarcato dal liquidatore giudiziale nella relazione prodotta, che l'incasso dei crediti non ha fornito i risultati attesi, evidenziando, nella richiamata relazione del 17/04/2024, che le prospettive di recupero future appaiono parimenti negative stante l'irrecuperabilità di molteplici posizioni o per fallimento dichiarato dei
12 debitori (per un totale di crediti non recuperabili pari ad € 298.272,86) o comunque per comprovata e definitiva inadempienza degli stessi.
Deve trarsi da quanto sopra rilevato ed alla luce delle premesse in diritto, che la proponente ed i terzi coinvolti nella proposta concordataria non sono stati in grado di tener fede agli impegni assunti e di porre in essere quelle attività programmatiche (vendita del magazzino merci ed apporto di finanza) indispensabili a fornire le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei creditori secondo le scadenze del piano.
La mancata attivazione dei canali di finanziamento offerti dalla prospettiva di continuità indiretta e l'assenza di modifiche che consentissero l'ingresso di analoghe risorse hanno determinato una condizione di inadempimento del piano concordatario che si riverbera , in modo senza dubbio grave, sulle prospettive di attuazione della proposta.
Per inadempimento di non scarsa importanza deve intendersi infatti l'insieme di quelle circostanze, anche indipendenti dalla condotta del debitore, che hanno determinato il mancato pagamento dei creditori alle scadenza stabilite, ovvero, in presenza di una moratoria, hanno parimenti reso evidente che il rispetto dei termini e delle percentuali stabilite è divenuto con elevata probabilità irrealizzabile.
Nel caso di specie il minor apporto di risorse finanziarie, ridotte ad un quarto di quelle previste dal piano, rende presumibile che la debitrice non sarà in grado di far fronte ai pagamenti di prossima scadenza.
La proposta prevede, infatti, che i creditori privilegiati siano soddisfatti, per la parte capiente rispetto all'alternativa liquidatoria (stimata in €
900.553) a partire dal terzo anno successivo all'omologa ed in un arco temporale non superiore a 36 mesi.
A tal fine il piano concordatario avrebbe dovuto consentire nel primo biennio entrate finanziarie prossime ad € 600.000 e nella successiva annualità la realizzazione di ulteriori € 365.229 (per la maggior parte
13 derivanti dall'incasso di crediti e dalla vendita delle merci, come si evince dal prospetto seguente tratto dalla proposta concordataria).
Per contro, come ben evidenziato dal liquidatore giudiziale, le somme disponibili non sono neppure sufficienti a far fronte agli accantonamenti necessari al pagamento delle prededuzioni maturate e maturande, ragion per cui è del tutto improbabile, se non impossibile che la debitrice tenga fede ai pagamenti previsti nella tempistica indicata.
A fronte delle contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti e del quadro emerso alla luce delle acquisizioni probatorie, la società in concordato non ha fornito elementi per escludere la gravità degli inadempimenti rilevati.
Con riferimento agli impegni assunti dalla IRON & FIRE S.r.l., infatti,
l'esponente si è limitata: 1) a dare atto che essi sono stati osservati limitatamente alla custodia e conservazione delle merci (pellame), senza tuttavia fornire un aggiornamento della loro stima e dell'attuale valore di mercato;
2) ad argomentare in ordine alle ragioni di mercato che hanno impedito l'allocazione del magazzino, in particolare riconducibili al protrarsi degli effetti della pandemia sul settore conciario ed al riverberarsi sullo stesso della crisi economica dovuta ai conflitti bellici in essere;
3) ad escludere che vi sia un obbligo diretto della IRON & FIRE
S.r.l. di corrispondere il controvalore delle merci rimaste invendute.
14 Quanto all'impegno finanziario del socio e dei garanti è stato poi sottolineato che esso non è stato interamente onorato a causa di difficoltà personali del primo e dell'indisponibilità attuale di risorse da parte dei secondi, tuttavia reperibili in un più ampio periodo, come da proposta di ulteriore dilazione di pagamento.
Si tratta, all'evidenza, di ragioni confermative di quanto già rilevato e dunque della situazione di grave inadempimento degli obblighi concordatari.
Va, infatti, richiamato sul punto il costante orientamento giurisprudenziale che esclude, ai fini della pronuncia risolutiva del concordato preventivo, la rilevanza dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, posto che “la non imputabilità al debitore dell'inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché l'art. 186 legge fall. intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell'art. 1218 cod. civ., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente. È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva della impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori valorizzando l'inadempimento nella sua dimensione e consistenza piuttosto che l'aspetto soggettivo dell'ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore” (così
Cass. 13 luglio 2018, n. 18738; conf. Cass. 18 maggio 2021, n. 13468).
Né vale ad escludere la pronuncia di risoluzione la circostanza che i creditori istanti non potrebbero trarre maggior beneficio dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Va sottolineato, sul punto, che, avendo il contratto concordatario struttura soggettivamente complessa, il creditore istante si fa portatore di un interesse sovraindividuale all'attuazione della proposta, da intendersi comune all'intera massa, ben potendo estendere l'oggetto del sindacato
15 giudiziale, sia pur nei limiti delle allegazioni di parte, oltre i limiti della prestazione a lui dovuta.
Tanto si ricava, fra l'altro, dal rinvio solo parziale dell'art. 186 l.f. al testo dell'art. 1455 c.c., del quale vengono infatti omesse le parole “avuto riguardo all'interesse dell'altra parte”, a sottolineare la possibilità di considerare un interesse più ampio coincidente con quello dell'intero ceto creditorio.
§ Richiesta di un termine per la modifica della proposta e del piano
Va pronunciata, per le ragioni esposte, la risoluzione del concordato preventivo.
Non osta a tale decisione la richiesta di un termine per la modifica della proposta e del piano concordatari formulata in limine dalla società resistente.
Lo jus variandi è esercitabile, infatti, alle condizioni previste dall'art. 118 bis CCII, norma che richiede il deposito della rinnovata attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.
Nel caso di specie, per contro, la resistente si è limitata a richiedere la concessione di un termine per apportare le necessarie modifiche senza neppure specificare le nuove condizioni di soddisfo da proporre ai creditori.
§ Apertura della liquidazione giudiziale
Occorre trarre dalla pronuncia di risoluzione del concordato preventivo le conseguenze derivanti dall'ulteriore domanda giudiziale proposta dalle parti ricorrenti, ovvero quella relativa all'apertura della liquidazione giudiziale.
A tal proposito va preliminarmente evidenziato che la formulazione contestuale della domanda di apertura della procedura di insolvenza
16 appare coerente con i principi di speditezza e coordinamento che regolano l'intera materia, come del resto chiaramente rimarcato dall'art. 119 co. 7
CCII.
Sussistono nel caso di specie tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Lo stato di insolvenza irreversibile della debitrice è desumibile dal perdurare delle condizioni di incapacità di adempimento dei propri debiti a causa della mancata esecuzione degli obblighi concordatari.
È stato al riguardo precisato che “l'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma appunto uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una “inidoneità” di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni” (Cass. 20 novembre
2018, n. 29913; Cass. 3 marzo 2022, n. 7087).
La società istante, in sede di accesso allo strumento di regolazione alternativo, aveva dato infatti atto di una situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale determinato dall'insorgere di un'esposizione debitoria elevatissima nei confronti dell'Erario e dall'incapacità di far fronte ai debiti maturati nell'esercizio dell'impresa, come comprovato dalla pendenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento.
La situazione debitoria risultava all'epoca della presentazione del ricorso di molto superiore alle capacità finanziarie di medio e lungo periodo, così da rendere necessaria un'operazione di ristrutturazione tramite affitto e successivo trasferimento dell'azienda risanata che però la
[...]
non è stata in grado di attuare nella fase esecutiva Controparte_2
del concordato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno poi chiarito che lo stato di insolvenza accertato in caso di inadempimento degli obblighi concordatari coincide con quello che ha consentito l'accesso allo
17 strumento di regolazione alternativa e deve intendersi non superato ed anzi aggravato dall'accerata incapacità del debitore di dar corso alle attività di ristrutturazione e risanamento programmate, posto che l'omologazione non comporta novazione delle obbligazioni anteriori, ma soltanto un diverso e più circoscritto effetto di parziale inesigibilità del credito (Cass.
SS.UU. 14 febbraio 2022, n. 4696).
Il superamento delle soglie dimensionali necessarie all'apertura della procedura di insolvenza è acclarato anzitutto dall'entità dell'indebitamento, che si attesta, come da elenco dei creditori, ad un importo superiore ai sette milioni di euro.
Anche il valore delle attività patrimoniali risultanti dall'inventario in atti eccede l'importo soglia di euro trecentomila.
Si impone, in conclusione, l'apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Ai sensi degli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato curatore l'avv.
SERGIO MOSCARIELLO, avendo egli già programmato ed avviato l'attività di realizzazione dell'attivo in veste di liquidatore giudiziale e potendo dunque proseguirla celermente nella fase della liquidazione giudiziale.
§ Provvedimenti sulle spese
Le domande proposte da Parte_2
e da vanno in definitiva totalmente
[...] Controparte_1
accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA
18 la risoluzione del concordato proposto dalla Controparte_2
(n. 2/2021 C.P.), omologato dal Tribunale di Avellino
[...]
con decreto del 9 maggio 2023;
DICHIARA
aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_2
(P. IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, con sede in Solofra (AV), via Municipio Snc;
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Pasquale RUSSOLILLO
NOMINA
Curatore l'avv. Sergio MOSCARIELLO
FISSA
il giorno 28 ottobre 2025
alle ore 10.30
per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, invitando sin d'ora il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 C.C.I., almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori, sentito il debitore;
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche
19 personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1
-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
AVVISA
il nominato curatore che deve:
- entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere senza indugio alle comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.;
- osservare tutto quanto stabilito dal Protocollo per la regolamentazione dei rapporti tra Procura e Tribunale nell'ambito degli affari civili del
21/12/2021;
- entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina far pervenire in cancelleria la propria accettazione;
- dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
- rendere al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011 (art. 28 l.f. come modificato dal d.lgs.
54/2018), pena la sua immediata sostituzione;
- entro trenta giorni presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
- eseguire ogni ulteriore adempimento di legge.
20 AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti.
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AUTORIZZA
il Curatore a procedere a diretto ed immediato inventario dei beni del debitore omettendo le operazioni di apposizione di sigilli per ragioni di urgenza, salvo diverso provvedimento del Giudice Delegato, disponendo che provveda alla redazione del processo verbale delle attività compiute personalmente senza assistenza del cancelliere, nei modi previsti dall'art. 195 CCII.
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonch é́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio
21 digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone contestualmente, notizia al P.M.
CONDANNA
La in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, Controparte_2
e , in solido fra loro, alla Controparte_3 Controparte_4 rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.100,00 per compenso professionale a favore di ciascuna delle parti ricorrenti, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge
DISPONE
Che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale entro il giorno successivo al deposito.
Che la cancelleria, entro il giorno successivo al suo deposito, trasmetta la presente sentenza per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all' Controparte_14
dove l'imprenditore ha la sede legale, e comunque, laddove
[...]
l'impresa non sia iscritta attualmente presso il Registro delle Imprese di
, anche presso quest'ultimo Ufficio. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Avellino il 3 giugno
2025.
il Giudice Estensore il Presidente
dott. Pasquale Russolillo dott. Michela Palladino
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale costituito dai magistrati:
Dott. Michela Palladino presidente
Dott. Maria Iandiorio giudice
Dott. Pasquale Russolillo giudice rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 179 /2025 R.G. a cui è riunita la n.
478/2025 R.G.
Oggetto: Risoluzione del concordato preventivo e apertura della liquidazione giudiziale vertente
tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
curatore pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA ROSA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo ed autorizzazione resa dal giudice delegato in data 22 ottobre 2024
parte ricorrente (RG. N. 179/2025)
1 Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_2
STATO DI NAPOLI, giusta mandato in atti
parte ricorrente (RG. N. 478/2025)
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.
FISCHETTI GENNARO ALESSANDRO, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione nei giudizi riuniti
parte resistente
e
(C.F. , Controparte_2 C.F._1
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._2 CP_4
(C.F. ), in qualità di garanti del
[...] C.F._3
concordato
parti resistenti contumaci
e e , Controparte_5 CP_6 CP_7
del C.P. 2/2021 della società
[...] Controparte_2
[...]
e
, GIUDIZIALE del C.P. 2/2021 Controparte_8 CP_9
della società Controparte_2
Conclusioni delle parti:
2 CURATELA DEL FALLIMENTO Parte_1
“insiste, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso, per la risoluzione del concordato preventivo e chiede l'apertura di liquidazione giudiziale altresì per cronica condizione di insolvenza documentata, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e compenso di lite”
AGENZIA DELLE ENTRATE:
“voglia l'adito Ill.mo Tribunale dichiarare la risoluzione del concordato in oggetto ai sensi dell'art. 186 L.F. per grave inadempimento per i motivi indicati;
di conseguenza, dichiarare il fallimento ai sensi dell'art. 6 L.”
Controparte_2
“rigettare i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo
[...]
in quanto inammissibili, improcedibili, infondati Controparte_10 in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, e per l'effetto Voglia rigettare la richiesta di declaratoria di liquidazione giudiziale della società; - in via subordinata, occorrendo e salvo gravame, Voglia l'Ill.mo
Tribunale concedere termine per integrare e/o modificare il Piano qualora si ritenga che la conferma, limitatamente alla rimodulazione temporale degli impegni assunti dai sig.ri e , CP_3 Controparte_4
dovesse rendere necessaria tale modifica;
- vinte le spese con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
§ Fatti processuali
Part Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 la curatela fallimento ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del concordato Parte_1
preventivo n. 2/2021, omologato in data 9 maggio 2023 , e per l'effetto dichiararsi aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della dimostratasi non in grado Controparte_2
3 di superare il proprio stato di insolvenza e di assolvere al pagamento dei debiti concorsuali nelle percentuali e nei tempi previsti dalla proposta.
La curatela istante ha in particolare contestato: 1) i rilevanti scostamenti fra le previsioni del piano ed i risultati in concreto conseguiti, posto che, a fronte di incassi previsti nei primi due anni successivi all'omologa per oltre € 590.000, le entrate della procedura si erano arrestate ad € 160.000 circa, così da impedire il pagamento dei creditori privilegiati previsto alla scadenza del secondo anno nella misura di € 415.733,00; 2) il mancato apporto di risorse esterne da parte del socio Controparte_2 impegnatosi a corrispondere un importo di € 103.000,00 versando tuttavia la minor somma di € 50.000,00; 3) l'omessa realizzazione del corrispettivo derivante dalla vendita del magazzino per non avere la società Iron & Fire Skins S.r.l., affittuaria dell'azienda e garante della continuità concordataria, corrisposto la somma di € 150.000,00 dovuta in forza del contratto estimatorio funzionale al piano concordatario;
4)
l'assenza di prova dei pagamenti dovuti dal socio unico Controparte_2
per accollo liberatorio relativo a crediti superprivilegiati , con
[...]
conseguente rischio di insolvenza rispetto agli ulteriori obblighi concordatari assunti, in primis il versamento della finanza terza;
5)
l'oggettiva difficoltà di realizzazione del cespite di proprietà di
[...]
ceduto ai creditori del concordato sociale mediante Controparte_2 costituzione di un patrimonio destinato, essendo emerso, sin dall'omologa, che un creditore individuale aveva avviato azione revocatoria del suddetto vincolo.
Con separato ricorso, recante analogo petitum, si è costituita
[...]
e , proponendo Controparte_11 CP_12
ulteriori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del concordato preventivo.
Il creditore pubblico, dopo aver dedotto di essere direttamente pregiudicato dal mancato versamento delle risorse finanziarie previste dal
4 piano in quanto necessarie al rispetto delle scadenze fissate per il pagamento del privilegio erariale, ha evidenziato, in aggiunta ai motivi già esposti dalla ai punti da 1 a 5, le seguenti Pt_1 Pt_1 Parte_1
ragioni di inadempimento: 6) e Controparte_3 CP_4
, escussi dal liquidatore giudiziale quali garanti del
[...]
concordato al fine di sopperire al mancato versamento della finanza terza da parte del socio unico, avevano versato, a fronte di una richiesta di €
41.000,00, la minor somma di € 5.000,00, non ottemperando al piano di rateizzazione proposto con pec del 12 giugno 2024 ed avente scadenza al
31 marzo 2025; 7) la mancata cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal creditore sull'immobile di proprietà del socio, Controparte_13
la cui vendita avrebbe dovuto avvenire in assenza di formalità pregiudizievoli;
8) l'omesso pagamento dei canoni d'affitto da parte della società IRON & FIRE S.R.L. conduttrice del ramo d'azienda e della cui situazione patrimoniale ed economico -finanziaria non risultano informazioni a causa del mancato deposito di relazioni riepilogative da parte della società concordataria.
Disposta la riunione dei due ricorsi per ragioni di connessione, la notifica
è stata estesa ai garanti del concordato preventivo, così come previsto dall'art. 137 co. 3 l.f. (a cui fa rinvio l'art. 186 co. 5 l.f.), ovvero a
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, tutti rimasti contumaci.
[...]
Si è costituita la società concordataria, Controparte_2
contestando la sussistenza di presupposti per la
[...] risoluzione del concordato e l'apertura della liquidazione giudiziale e segnatamente: 1) l'inammissibilità dei ricorsi in quanto, in presenza di una precisa scansione temporale degli adempimenti, essi risultavano proposti prima della scadenza del termine per l'ultimo adempimento fissato al
30/06/2028; 2) il mancato verificarsi dell'inadempimento nei confronti delle parti ricorrenti, atteso che esse avrebbero dovuto essere soddisfatte
5 entro il termine di 48 e 60 mesi dal decreto di omologa e pertanto entro l'anno 2027; 3) l'assenza di inadempimenti di “non scarsa importanza”, sussistendo ancora le condizioni per l'adempimento della proposta concordataria;
4) l'imputabilità di una parte degli inadempimenti a cause di forza maggiore;
5) la perdurante convenienza del concordato preventivo, assistito da finanza terza e da garanzie esterne, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, che non offrirebbe ai creditori istanti alcuna reale possibilità di soddisfo.
Con la memoria di costituzione la resistente ha depositato in atti copia delle liberatorie rilasciate dai dipendenti dell'azienda e dai professionisti, recanti dichiarazione di essere stati interamente soddisfatti e non avere null'altro da pretendere.
I commissari giudiziali ed il liquidatore giudiziale hanno depositato distinte relazioni sullo stato di attuazione della procedura concordataria.
All'udienza dell'8 aprile 2025 è stato concesso un breve rinvio per consentire alle parti di meglio articolare le difese e verificare la possibilità di incasso della finanza terza residua nelle more del giudizio. La resistente ha quindi depositato una nota a firma di e Controparte_3
, recante l'impegno ad estendere la garanzia Controparte_4
assunta allugandone la scadenza dal 31/12/2026 al 31/12/2028.
Le parti si sono quindi riportate alle memorie integrative e alle note sostitutive della comparizione concudendo come in epigrafe.
§ Termine per la risoluzione del concordato preventivo
La società resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione in quanto proposta prima del termine previsto per la completa esecuzione del piano concordatario, fissato in cinque anni dall'omologa definitiva del concordato preventivo e dunque coincidente con la data del
30/06/2028.
L'eccezione è priva di fondamento.
6 L'art. 186 l.f. stabilisce che “il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato”.
Il tenore letterale della disposizione richiamata è inequivoco nel fissare esclusivamente un termine finale di esercizio dell'azione, finalizzato a consolidare gli effetti esdebitativi della proposta concordataria quand'anche inadempiuta (cfr. Cass. 6 giugno 2024, n. 15862), mentre non individua, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, un termine iniziale.
E dunque, pure in presenza della precisa indicazione dei termini di esecuzione degli obblighi concordatari, i creditori non sono tenuti ad attendere l'intera durata del piano, essendo invece legittimati, secondo una regola desumibile dai rapporti negoziali di diritto comune, a chiedere la caducazione dei vincoli derivanti dall'omologa non appena si manifesti e sia oggettivamente percepibile la mancata esecuzione degli impegni assunti dal debitore.
L'applicazione al riguardo della normativa civilistica, in assenza di una speciale disposizione di segno contrario, si desume dalla riconosciuta natura contrattuale dell'accordo concordatario, sia pur connotato dal perseguimento di finalità pubblicistiche ed avente struttura complessa, stante la natura plurisoggettiva e composita della parte contraente rappresentata dalla massa dei creditori.
La Corte di Cassazione ha statuito più volte al riguardo che l'azione di risoluzione è proponibile dai creditori prima del termine stabilito dall'art. 186 co. 3 l.f. ogni volta che sia possibile accertare oggettivamente il venir meno della funzione del concordato, per l'impossibilità di soddisfare i creditori nella misura proposta ed omologata (Cass. 29 maggio 2019, n.
14601 che, nell'affermare il principio esposto, chiarisce come da esso, ovvero dalla possibilità di proporre anticipatamente l'azione di risoluzione, non possa derivare un'abbreviazione del termine finale
7 comunque coincidente con la scadenza dell'anno dall'ultimo adempimento previsto;
conf. Cass. 17 gennaio 2023, n. 1285).
Nella fattispecie in esame, dunque, l'azione ben poteva essere proposta dai creditori, come è avvenuto, anteriormente alla scadenza del quinquennio dalla data di omologa del concordato, occorrendo dunque di seguito esaminare la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.
§ Inadempimento di non scarsa importanza
La risoluzione del concordato preventivo presuppone la sussistenza di un
“inadempimento” che non sia di “scarsa importanza”.
Occorre soffermarsi, in considerazione delle peculiarità dell'accordo concordatario già sopra evidenziate, sulla corretta interpretazione delle due locuzioni evidenziate.
Inadempimento è da intendersi come mancata esecuzione degli obblighi assunti dal debitore tanto nella proposta quanto nel piano, atteso che non solo le condizioni di pagamento promesse (quantum e termine dell'adempimento), ma anche le azioni programmate necessarie a rendere disponibile le risorse finanziarie occorrenti costituiscono parte integrante della prestazione dovuta.
L'art. 161 co. 2 lett. e) l.f. rende, infatti, il piano un elemento costitutivo dell'accordo concordatario, necessario a rendere determinato il contenuto degli impegni assunti, in quanto contenente “la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”, la quale, a sua volta deve indicare “l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
Si è condivisibilmente affermato che le modalità di attuazione della proposta specificate nel piano possano essere variate nella fase esecutiva della proposta concordataria, anche quando il debitore non abbia già indicato nel piano “le iniziative da adottare nel caso in cui si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati” (v. art. 87 lett. i) CCII che
8 opportunamente richiede la preventiva individuazione delle possibili variazioni), ma sempre che non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto della proposta.
Per contro, quando le azioni programmate risultano pretermesse o inidonee a produrre i risultati di medio periodo necessari a liberare le risorse economiche a servizio della proposta concordataria , deve essere consentito ai creditori agire immediatamente per far accertare in via prognostica, anche prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento, ovvero per l'esecuzione dei riparti previsti dal piano,
l'impossibilità che il debitore possa darvi esecuzione.
Nel concordato in continuità, sia essa diretta o indiretta, la superiore precisazione assume fondamentale rilevanza.
Ed infatti, la prevista facoltà di dilazionare il pagamento dei creditori privilegiati (art. 186 bis co. 2 lett. c) l.f.), ovvero i primi destinatari della distribuzione di risorse endogene in ossequio all'ordine di graduazione del concorso, ha proprio lo scopo di consentire al debitore di porre in atto le iniziative finanziarie, economiche e patrimoniali che consentono di raggiungere una nuova condizione di equilibrio e realizzare il c.d. valore di continuità.
Il venir meno delle azioni programmate non può pertanto costituire elemento accessorio e precludere ai creditori in attesa di soddisfazione di agire in via preventiva quando risulti ormai evidente che il fabbisogno finanziario necessario al pagamento non sarà realizzato nei termini stabiliti dalla proposta (in questi termini, sia pure con riferimento al concordato in continuità diretta, Trib. Ferrara 27 dicembre 2019 e Trib.
Monza 13 febbraio 2015, secondo cui “la risoluzione può essere richiesta dai creditori e pronunciata dal tribunale prima della scadenza del termine previsto per il pagamento dei creditori, quando dall'analisi dei risultati della gestione economica dell'impresa sia evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano e sia probabile, in base ad una
9 ragionevole previsione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che la proposta non potrà più essere adempiuta”).
Le suindicate considerazioni valgono, nel caso di concordato in continuità indiretta, con riferimento al compimento di tutti quegli atti previsti dal piano che siano prodromici a consentire, in questo caso per il tramite di un soggetto terzo e nei tempi stabiliti, la gestione conservativa, il passaggio dell'azienda e la realizzazione delle risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione che l'operazione così programmata intende realizzare.
Le obbligazioni assunte dai terzi concorrono, in questa peculiare fattispecie, a completare il contenuto della prestazione concordataria rendendola plurisoggettiva anche dal lato passivo, sicché il loro inadempimento, salvo il caso di liberazione immediata del debitore, può concorrere a determinare la risoluzione dell'accordo con i creditori.
La proposta della revede la Controparte_2 continuità in forma indiretta mediante prosecuzione dell'esercizio aziendale da parte di una società di nuova costituzione, la Iron & Fire
S.r.l., partecipata al novanta per cento dalla stessa debitrice.
Pur non essendo previsti riparti a beneficio dei creditori privilegiati nel biennio successivo all'omologa, la proponente ha fornito un dettagliato piano finanziario nel quale sono stati individuati gli introiti derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale in capo alla controllata e l'apporto di finanza terza da parte del socio unico, ovvero , in caso di suo inadempimento, da parte dei garanti, e Controparte_3 CP_4
.
[...]
La conservazione dell'azienda da parte della Iron & Fire S.r.l. avrebbe dovuto offrire il vantaggio di: a) mantenere i livelli occupazionali mediante prosecuzione dei rapporti con i dipendenti;
b) preservare i rapporti con la clientela e gli ordinativi in essere in modo da favorire il recupero dei crediti;
c) realizzare in modo più agevole le rimanenze di
10 magazzino della quali la partecipata si era impegnata a favorire la conservazione e l'allocazione sul mercato ad un valore di vendita corrispondente a quello indicato nella perizia di stima del perito Per_1
Nel decreto di omologa del concordato era stato rimarcato il vantaggio per i creditori derivante dalla prosecuzione indiretta dell'attività aziendale, da intendersi quale elemento caratterizzante della proposta concordataria.
A sua volta il socio unico, aveva promesso di Controparte_2
apportare alla massa, già nel primo biennio, rilevanti risorse , consistenti nel versamento di liquidità per importo pari ad € 103.000,00, con garanzia collaterale autonoma dei figli e . Controparte_3 Controparte_4
Gli apporti esterni del socio, da intendersi quali finanza terza in assenza di obblighi di rimborso nel corso dell'esecuzione del piano, erano parimenti stati considerati decisivi per consentire la soddisfazione della massa dei creditori a condizioni migliorative rispetto all'alternativa liquidatoria.
I commissari giudiziali, nel parere reso, hanno fornito, sulla scorta del piano finanziario del concordato, il dettaglio delle entrate previste nel biennio successivo all'omologa intervenuta con decreto del 9 maggio
2023.
Si riporta di seguito la tabella allegata al suddetto parere, la quale rende evidente come, a fronte di entrate finanziarie previs te per un totale di €
595.840,00, la procedura ha realizzato la minor somma di € 169.363,00
(pari cioè al 28,42 %):
11 I commissari giudiziali hanno segnalato che:
“ avrebbe dovuto versare la somma di € 103.000 Controparte_2
nei primi due anni del concordato, ma ha provveduto ad effettura versamenti per soli € 50.000,00”, aggiungendo che l'escussione della garanzia autonoma prestata da e non ha Controparte_3 Controparte_4 consentito di ottenere la differenza dovuta in quanto “anche i suddetti garanti, nonostante l'avanzata richiesta di un piano di rateizzazione delle somme dovute, accolta ed autorizzata dagli Organi della procedura, dopo un primo versamento di € 5.000,00 effettuato il 31.07.2024, risultano inadempienti”;
“allo stesso modo è rimasto completamente inadempiuto il contratto estimatorio con la società Iron & Fire Skin S.r.l., che avrebbe dovuto garantire entrate per circa € 150.000,00 entro il secondo anno di concordato” aggiungendo che “non è stata fornita prova di alcuna concreta attività rivolta alla collocazione sul mercato delle pelli”.
Va in aggiunta sottolineato, come anche rimarcato dal liquidatore giudiziale nella relazione prodotta, che l'incasso dei crediti non ha fornito i risultati attesi, evidenziando, nella richiamata relazione del 17/04/2024, che le prospettive di recupero future appaiono parimenti negative stante l'irrecuperabilità di molteplici posizioni o per fallimento dichiarato dei
12 debitori (per un totale di crediti non recuperabili pari ad € 298.272,86) o comunque per comprovata e definitiva inadempienza degli stessi.
Deve trarsi da quanto sopra rilevato ed alla luce delle premesse in diritto, che la proponente ed i terzi coinvolti nella proposta concordataria non sono stati in grado di tener fede agli impegni assunti e di porre in essere quelle attività programmatiche (vendita del magazzino merci ed apporto di finanza) indispensabili a fornire le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei creditori secondo le scadenze del piano.
La mancata attivazione dei canali di finanziamento offerti dalla prospettiva di continuità indiretta e l'assenza di modifiche che consentissero l'ingresso di analoghe risorse hanno determinato una condizione di inadempimento del piano concordatario che si riverbera , in modo senza dubbio grave, sulle prospettive di attuazione della proposta.
Per inadempimento di non scarsa importanza deve intendersi infatti l'insieme di quelle circostanze, anche indipendenti dalla condotta del debitore, che hanno determinato il mancato pagamento dei creditori alle scadenza stabilite, ovvero, in presenza di una moratoria, hanno parimenti reso evidente che il rispetto dei termini e delle percentuali stabilite è divenuto con elevata probabilità irrealizzabile.
Nel caso di specie il minor apporto di risorse finanziarie, ridotte ad un quarto di quelle previste dal piano, rende presumibile che la debitrice non sarà in grado di far fronte ai pagamenti di prossima scadenza.
La proposta prevede, infatti, che i creditori privilegiati siano soddisfatti, per la parte capiente rispetto all'alternativa liquidatoria (stimata in €
900.553) a partire dal terzo anno successivo all'omologa ed in un arco temporale non superiore a 36 mesi.
A tal fine il piano concordatario avrebbe dovuto consentire nel primo biennio entrate finanziarie prossime ad € 600.000 e nella successiva annualità la realizzazione di ulteriori € 365.229 (per la maggior parte
13 derivanti dall'incasso di crediti e dalla vendita delle merci, come si evince dal prospetto seguente tratto dalla proposta concordataria).
Per contro, come ben evidenziato dal liquidatore giudiziale, le somme disponibili non sono neppure sufficienti a far fronte agli accantonamenti necessari al pagamento delle prededuzioni maturate e maturande, ragion per cui è del tutto improbabile, se non impossibile che la debitrice tenga fede ai pagamenti previsti nella tempistica indicata.
A fronte delle contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti e del quadro emerso alla luce delle acquisizioni probatorie, la società in concordato non ha fornito elementi per escludere la gravità degli inadempimenti rilevati.
Con riferimento agli impegni assunti dalla IRON & FIRE S.r.l., infatti,
l'esponente si è limitata: 1) a dare atto che essi sono stati osservati limitatamente alla custodia e conservazione delle merci (pellame), senza tuttavia fornire un aggiornamento della loro stima e dell'attuale valore di mercato;
2) ad argomentare in ordine alle ragioni di mercato che hanno impedito l'allocazione del magazzino, in particolare riconducibili al protrarsi degli effetti della pandemia sul settore conciario ed al riverberarsi sullo stesso della crisi economica dovuta ai conflitti bellici in essere;
3) ad escludere che vi sia un obbligo diretto della IRON & FIRE
S.r.l. di corrispondere il controvalore delle merci rimaste invendute.
14 Quanto all'impegno finanziario del socio e dei garanti è stato poi sottolineato che esso non è stato interamente onorato a causa di difficoltà personali del primo e dell'indisponibilità attuale di risorse da parte dei secondi, tuttavia reperibili in un più ampio periodo, come da proposta di ulteriore dilazione di pagamento.
Si tratta, all'evidenza, di ragioni confermative di quanto già rilevato e dunque della situazione di grave inadempimento degli obblighi concordatari.
Va, infatti, richiamato sul punto il costante orientamento giurisprudenziale che esclude, ai fini della pronuncia risolutiva del concordato preventivo, la rilevanza dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, posto che “la non imputabilità al debitore dell'inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché l'art. 186 legge fall. intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell'art. 1218 cod. civ., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente. È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva della impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori valorizzando l'inadempimento nella sua dimensione e consistenza piuttosto che l'aspetto soggettivo dell'ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore” (così
Cass. 13 luglio 2018, n. 18738; conf. Cass. 18 maggio 2021, n. 13468).
Né vale ad escludere la pronuncia di risoluzione la circostanza che i creditori istanti non potrebbero trarre maggior beneficio dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Va sottolineato, sul punto, che, avendo il contratto concordatario struttura soggettivamente complessa, il creditore istante si fa portatore di un interesse sovraindividuale all'attuazione della proposta, da intendersi comune all'intera massa, ben potendo estendere l'oggetto del sindacato
15 giudiziale, sia pur nei limiti delle allegazioni di parte, oltre i limiti della prestazione a lui dovuta.
Tanto si ricava, fra l'altro, dal rinvio solo parziale dell'art. 186 l.f. al testo dell'art. 1455 c.c., del quale vengono infatti omesse le parole “avuto riguardo all'interesse dell'altra parte”, a sottolineare la possibilità di considerare un interesse più ampio coincidente con quello dell'intero ceto creditorio.
§ Richiesta di un termine per la modifica della proposta e del piano
Va pronunciata, per le ragioni esposte, la risoluzione del concordato preventivo.
Non osta a tale decisione la richiesta di un termine per la modifica della proposta e del piano concordatari formulata in limine dalla società resistente.
Lo jus variandi è esercitabile, infatti, alle condizioni previste dall'art. 118 bis CCII, norma che richiede il deposito della rinnovata attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.
Nel caso di specie, per contro, la resistente si è limitata a richiedere la concessione di un termine per apportare le necessarie modifiche senza neppure specificare le nuove condizioni di soddisfo da proporre ai creditori.
§ Apertura della liquidazione giudiziale
Occorre trarre dalla pronuncia di risoluzione del concordato preventivo le conseguenze derivanti dall'ulteriore domanda giudiziale proposta dalle parti ricorrenti, ovvero quella relativa all'apertura della liquidazione giudiziale.
A tal proposito va preliminarmente evidenziato che la formulazione contestuale della domanda di apertura della procedura di insolvenza
16 appare coerente con i principi di speditezza e coordinamento che regolano l'intera materia, come del resto chiaramente rimarcato dall'art. 119 co. 7
CCII.
Sussistono nel caso di specie tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Lo stato di insolvenza irreversibile della debitrice è desumibile dal perdurare delle condizioni di incapacità di adempimento dei propri debiti a causa della mancata esecuzione degli obblighi concordatari.
È stato al riguardo precisato che “l'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma appunto uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una “inidoneità” di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni” (Cass. 20 novembre
2018, n. 29913; Cass. 3 marzo 2022, n. 7087).
La società istante, in sede di accesso allo strumento di regolazione alternativo, aveva dato infatti atto di una situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale determinato dall'insorgere di un'esposizione debitoria elevatissima nei confronti dell'Erario e dall'incapacità di far fronte ai debiti maturati nell'esercizio dell'impresa, come comprovato dalla pendenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento.
La situazione debitoria risultava all'epoca della presentazione del ricorso di molto superiore alle capacità finanziarie di medio e lungo periodo, così da rendere necessaria un'operazione di ristrutturazione tramite affitto e successivo trasferimento dell'azienda risanata che però la
[...]
non è stata in grado di attuare nella fase esecutiva Controparte_2
del concordato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno poi chiarito che lo stato di insolvenza accertato in caso di inadempimento degli obblighi concordatari coincide con quello che ha consentito l'accesso allo
17 strumento di regolazione alternativa e deve intendersi non superato ed anzi aggravato dall'accerata incapacità del debitore di dar corso alle attività di ristrutturazione e risanamento programmate, posto che l'omologazione non comporta novazione delle obbligazioni anteriori, ma soltanto un diverso e più circoscritto effetto di parziale inesigibilità del credito (Cass.
SS.UU. 14 febbraio 2022, n. 4696).
Il superamento delle soglie dimensionali necessarie all'apertura della procedura di insolvenza è acclarato anzitutto dall'entità dell'indebitamento, che si attesta, come da elenco dei creditori, ad un importo superiore ai sette milioni di euro.
Anche il valore delle attività patrimoniali risultanti dall'inventario in atti eccede l'importo soglia di euro trecentomila.
Si impone, in conclusione, l'apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Ai sensi degli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato curatore l'avv.
SERGIO MOSCARIELLO, avendo egli già programmato ed avviato l'attività di realizzazione dell'attivo in veste di liquidatore giudiziale e potendo dunque proseguirla celermente nella fase della liquidazione giudiziale.
§ Provvedimenti sulle spese
Le domande proposte da Parte_2
e da vanno in definitiva totalmente
[...] Controparte_1
accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA
18 la risoluzione del concordato proposto dalla Controparte_2
(n. 2/2021 C.P.), omologato dal Tribunale di Avellino
[...]
con decreto del 9 maggio 2023;
DICHIARA
aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_2
(P. IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, con sede in Solofra (AV), via Municipio Snc;
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Pasquale RUSSOLILLO
NOMINA
Curatore l'avv. Sergio MOSCARIELLO
FISSA
il giorno 28 ottobre 2025
alle ore 10.30
per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, invitando sin d'ora il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 C.C.I., almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori, sentito il debitore;
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche
19 personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1
-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
AVVISA
il nominato curatore che deve:
- entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere senza indugio alle comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.;
- osservare tutto quanto stabilito dal Protocollo per la regolamentazione dei rapporti tra Procura e Tribunale nell'ambito degli affari civili del
21/12/2021;
- entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina far pervenire in cancelleria la propria accettazione;
- dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
- rendere al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011 (art. 28 l.f. come modificato dal d.lgs.
54/2018), pena la sua immediata sostituzione;
- entro trenta giorni presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
- eseguire ogni ulteriore adempimento di legge.
20 AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti.
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AUTORIZZA
il Curatore a procedere a diretto ed immediato inventario dei beni del debitore omettendo le operazioni di apposizione di sigilli per ragioni di urgenza, salvo diverso provvedimento del Giudice Delegato, disponendo che provveda alla redazione del processo verbale delle attività compiute personalmente senza assistenza del cancelliere, nei modi previsti dall'art. 195 CCII.
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonch é́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio
21 digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone contestualmente, notizia al P.M.
CONDANNA
La in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, Controparte_2
e , in solido fra loro, alla Controparte_3 Controparte_4 rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.100,00 per compenso professionale a favore di ciascuna delle parti ricorrenti, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge
DISPONE
Che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale entro il giorno successivo al deposito.
Che la cancelleria, entro il giorno successivo al suo deposito, trasmetta la presente sentenza per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all' Controparte_14
dove l'imprenditore ha la sede legale, e comunque, laddove
[...]
l'impresa non sia iscritta attualmente presso il Registro delle Imprese di
, anche presso quest'ultimo Ufficio. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Avellino il 3 giugno
2025.
il Giudice Estensore il Presidente
dott. Pasquale Russolillo dott. Michela Palladino
22