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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9190/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9190/2020
Oggi 20 ottobre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Nanfa;
Per parte opposta l'avv. Simonetta Di Vitale in sostituzione degli avvocati Polverino e NO;
entrambi i procuratori discutono oralmente la causa e si riportano a tutti i rispettivi atti difensivi depositati ed in particolare alle note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
All'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 6198 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] che ha depositato in data 22.04.2022 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in fase di delibera, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Nanfa (C.F. pec , presso il cui studio in Palermo C.F._2 Email_1
Piazza Leoni n. 49 elegge domicilio, per mandato in calce all''atto di citazione OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante ed Controparte_1 Controparte_2
(C.F. - P.IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Conegliano (TV), alla Via V. Alfieri n. 1,capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di SO , P.IVA_3 iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 1° ottobre 2014 (abrogato e sostituito integralmente dal nuovo provvedimento del 7 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017) al numero 35207.0 e per essa, quale mandataria per la gestione del credito Controparte_3
(già giusto cambio di denominazione sociale del 01.06.2021, trascritto il Controparte_4
08.06.2021), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma , giusta procura conferita per atto a rogito Notar del P.IVA_4 Persona_1
13.06.2018, Rep. n. 298495 e Racc. n. 31764, la quale in forza dei poteri ad essa conferiti nomina quali difensori congiuntamente e disgiuntamente l'Avv. Luca Polverino (C.F.
- che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni C.F._3 all'indirizzo pec ed al numero di fax n. 06 99345228) e l'Avv. Luigi Email_2
NO (CF – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e C.F._4 notificazioni all'indirizzo pec ed al numero di fax n. 06 99345228), Email_3 giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott.ssa , rep. n. 26270, Persona_2 racc. n. 16172, del 30 maggio 2022 (doc. 2) ed elettivamente domiciliata presso l'avv. l'Avv. Salvatore Magazzù, con Studio in C.F._5 Email_4
Palermo in Via Mario Rutelli, 38 OPPOSTA
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
pagina 2 di 6 - Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 06.04.202 ad istanza di;
Controparte_1
- Dichiara tenuto e conseguentemente condanna parte opponente, a Parte_1 rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022 in Euro 1800,00 oltre spese generali,
Iva ed CPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della notifica, in data 06.04.2022, di un atto di precetto da parte della società
, con cui gli si intimava il pagamento della somma di € 16.724,25, in Controparte_1
virtù di un decreto ingiuntivo recante n.4632/2019 (R.g. 11814/2019) concesso dal Tribunale di Palermo, dichiarato esecutivo con formula apposta il esecutiva in data 29.06.2020, Pt_1
, ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo : 1) la illegittimità dell'atto di
[...]
precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo, ovvero del Decreto Ingiuntivo su cui si basava l'azione intrapresa dall'opposta; 2) la Nullità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo n.
4632/2019 per mancata e/o erronea notifica, assumendo di non avere avuto conoscenza del titolo , prima della notifica del precetto opposto, atteso che il decreto ingiuntivo risultava notificato presso un indirizzo di residenza , ovvero quello di Carini Via SS 113 Ovest n.
131/A, dove lo stesso non vi non abitava più dal 2017, dopo la separazione personale dal coniuge, , e produceva a tal fine l'intervenuto cambio della sua residenza Controparte_5
in altro luogo , ovvero in via Montepellegrino n. 163 Palermo, a far data dal 31.07.2018, e, dunque in epoca anteriore alla notifica che controparte certifica di avere eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 30.09.2019 ; 3) Inesistenza del credito per mancata notifica della cessione del credito;
4) Erroneità degli importi precettati e responsabilità del coobbligato, assumendo che la somma ingiunta risultava inficiata da errore contabile e che in ogni caso sarebbe riconducibile ad un prestito assunto dalla sig.ra , oramai ex coniuge Controparte_5
dell'opponente, che all'epoca della sottoscrizione sia del contratto di conto corrente sia di quello del finanziamento aveva chiesto al marito idonee garanzie per potere accedere alla pagina 3 di 6 linea creditoria, considerato che lo stesso all'epoca aveva una busta-paga che potesse garantirne l'adempimento. In subordine chiedeva espletarsi una CTU tecnica-contabile al fine di verificare la corrispondenza del credito precettato con quello effettivamente dovuto e soprattutto la riconducibilità dello stesso al sig. , tenendo conto sia di quanto Parte_1
eventualmente dallo stesso versato sia di quanto risulterà come quota di pertinenza spettante alla sig.ra . Controparte_5
La società convenuta , si è costituita con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
contestando tutti i motivi proposti con l'atto di opposizione al precetto, e ritenendo l'opposizione inammissibile ed infondata ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, e sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è inammissibile.
Stante la pluralità di eccezioni sollevate dalla parte convenuta, alcune delle quali idonee, astrattamente, a definire il giudizio, ritiene il giudicante di poter fondare la decisione sul principio cd. della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Infatti, la sentenza, in aderenza anche ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, di rilevanza anche costituzionale ai sensi dell'art. 111 cost., non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore, (cfr. Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936; Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile sez. lav. 19 agosto 2016 n. 17214).
Sotto tale profilo, l'opposizione a precetto appare inammissibile, posto che l'unico strumento che l'opponente avrebbe potuto astrattamente utilizzare per far valere l'asserita invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo era quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Tale conclusione, che già appariva scontata alla luce della giurisprudenza di legittimità che operava una (non sempre agevole) distinzione tra vizi implicanti nullità e vizi implicanti pagina 4 di 6 inesistenza della notificazione (cfr. Cassazione civile sez. III 31 agosto 2015 n. 17308: In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto
è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza), è, oggi, ancor più obbligata, alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 14917 del 20 luglio 2016, che ha, molto opportunamente, ristretto l'area della cd. inesistenza della notificazione ai casi di materiale mancanza dell'atto o di attività “priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Nel caso di specie, poiché il si duole del fatto che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Pt_1
è stato notificato ex art.140 cpc presso un domicilio diverso rispetto a quello Controparte_1 risultante dalla certificazione anagrafica prodotta, non v'è dubbio che si verta in ipotesi di
(asserita) nullità del procedimento notificatorio, per reagire al quale l'opponente aveva a disposizione, unicamente, il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non certo l'opposizione all'esecuzione.
In ogni caso, per completezza espositiva della presente causa, pur volendo considerare l'opposizione a precetto quale opposizione tradiva al decreto ingiuntivo, non può non osservarsi come l'opponente non contesta né l'intervenuto rapporto di finanziamento azionato con il decreto ingiuntivo, né la sua posizione di coobligato, bensì la quantificazione della pretesa che assume genericamente “ inficiata da errore contabile “ senza neppure offrire elementi a supporto della dedotta contestazione, in merito alla quale si è limitato a chiedere una consulenza contabile, non ammessa.
Ora, in proposito, appare utile osservare come “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare pagina 5 di 6 al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che
l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. 6155/09), ciò che nella specie è mancato del tutto.
In conclusione, parte opponente non ha inteso provare in alcun modo le generiche censure formulate;
difatti, ha avanzato richiesta di espletamento di una CTU contabile omettendo di addurre elementi tecnico-contabili di valutazione in ragione dei quali apprezzare l'utilità della consulenza stessa e che, in difetto si sarebbe connotata come meramente esplorativa e volta a supplire ad un preciso onere probatorio gravante sulla parte.
Al rigetto dell'opposizione fa seguito la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Così deciso in Palermo il 20 ottobre 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9190/2020
Oggi 20 ottobre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Nanfa;
Per parte opposta l'avv. Simonetta Di Vitale in sostituzione degli avvocati Polverino e NO;
entrambi i procuratori discutono oralmente la causa e si riportano a tutti i rispettivi atti difensivi depositati ed in particolare alle note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
All'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 6198 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] che ha depositato in data 22.04.2022 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in fase di delibera, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Nanfa (C.F. pec , presso il cui studio in Palermo C.F._2 Email_1
Piazza Leoni n. 49 elegge domicilio, per mandato in calce all''atto di citazione OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante ed Controparte_1 Controparte_2
(C.F. - P.IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Conegliano (TV), alla Via V. Alfieri n. 1,capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di SO , P.IVA_3 iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 1° ottobre 2014 (abrogato e sostituito integralmente dal nuovo provvedimento del 7 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017) al numero 35207.0 e per essa, quale mandataria per la gestione del credito Controparte_3
(già giusto cambio di denominazione sociale del 01.06.2021, trascritto il Controparte_4
08.06.2021), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma , giusta procura conferita per atto a rogito Notar del P.IVA_4 Persona_1
13.06.2018, Rep. n. 298495 e Racc. n. 31764, la quale in forza dei poteri ad essa conferiti nomina quali difensori congiuntamente e disgiuntamente l'Avv. Luca Polverino (C.F.
- che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni C.F._3 all'indirizzo pec ed al numero di fax n. 06 99345228) e l'Avv. Luigi Email_2
NO (CF – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e C.F._4 notificazioni all'indirizzo pec ed al numero di fax n. 06 99345228), Email_3 giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott.ssa , rep. n. 26270, Persona_2 racc. n. 16172, del 30 maggio 2022 (doc. 2) ed elettivamente domiciliata presso l'avv. l'Avv. Salvatore Magazzù, con Studio in C.F._5 Email_4
Palermo in Via Mario Rutelli, 38 OPPOSTA
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
pagina 2 di 6 - Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 06.04.202 ad istanza di;
Controparte_1
- Dichiara tenuto e conseguentemente condanna parte opponente, a Parte_1 rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022 in Euro 1800,00 oltre spese generali,
Iva ed CPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della notifica, in data 06.04.2022, di un atto di precetto da parte della società
, con cui gli si intimava il pagamento della somma di € 16.724,25, in Controparte_1
virtù di un decreto ingiuntivo recante n.4632/2019 (R.g. 11814/2019) concesso dal Tribunale di Palermo, dichiarato esecutivo con formula apposta il esecutiva in data 29.06.2020, Pt_1
, ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo : 1) la illegittimità dell'atto di
[...]
precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo, ovvero del Decreto Ingiuntivo su cui si basava l'azione intrapresa dall'opposta; 2) la Nullità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo n.
4632/2019 per mancata e/o erronea notifica, assumendo di non avere avuto conoscenza del titolo , prima della notifica del precetto opposto, atteso che il decreto ingiuntivo risultava notificato presso un indirizzo di residenza , ovvero quello di Carini Via SS 113 Ovest n.
131/A, dove lo stesso non vi non abitava più dal 2017, dopo la separazione personale dal coniuge, , e produceva a tal fine l'intervenuto cambio della sua residenza Controparte_5
in altro luogo , ovvero in via Montepellegrino n. 163 Palermo, a far data dal 31.07.2018, e, dunque in epoca anteriore alla notifica che controparte certifica di avere eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 30.09.2019 ; 3) Inesistenza del credito per mancata notifica della cessione del credito;
4) Erroneità degli importi precettati e responsabilità del coobbligato, assumendo che la somma ingiunta risultava inficiata da errore contabile e che in ogni caso sarebbe riconducibile ad un prestito assunto dalla sig.ra , oramai ex coniuge Controparte_5
dell'opponente, che all'epoca della sottoscrizione sia del contratto di conto corrente sia di quello del finanziamento aveva chiesto al marito idonee garanzie per potere accedere alla pagina 3 di 6 linea creditoria, considerato che lo stesso all'epoca aveva una busta-paga che potesse garantirne l'adempimento. In subordine chiedeva espletarsi una CTU tecnica-contabile al fine di verificare la corrispondenza del credito precettato con quello effettivamente dovuto e soprattutto la riconducibilità dello stesso al sig. , tenendo conto sia di quanto Parte_1
eventualmente dallo stesso versato sia di quanto risulterà come quota di pertinenza spettante alla sig.ra . Controparte_5
La società convenuta , si è costituita con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
contestando tutti i motivi proposti con l'atto di opposizione al precetto, e ritenendo l'opposizione inammissibile ed infondata ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, e sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è inammissibile.
Stante la pluralità di eccezioni sollevate dalla parte convenuta, alcune delle quali idonee, astrattamente, a definire il giudizio, ritiene il giudicante di poter fondare la decisione sul principio cd. della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Infatti, la sentenza, in aderenza anche ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, di rilevanza anche costituzionale ai sensi dell'art. 111 cost., non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore, (cfr. Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936; Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile sez. lav. 19 agosto 2016 n. 17214).
Sotto tale profilo, l'opposizione a precetto appare inammissibile, posto che l'unico strumento che l'opponente avrebbe potuto astrattamente utilizzare per far valere l'asserita invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo era quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Tale conclusione, che già appariva scontata alla luce della giurisprudenza di legittimità che operava una (non sempre agevole) distinzione tra vizi implicanti nullità e vizi implicanti pagina 4 di 6 inesistenza della notificazione (cfr. Cassazione civile sez. III 31 agosto 2015 n. 17308: In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto
è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza), è, oggi, ancor più obbligata, alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 14917 del 20 luglio 2016, che ha, molto opportunamente, ristretto l'area della cd. inesistenza della notificazione ai casi di materiale mancanza dell'atto o di attività “priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Nel caso di specie, poiché il si duole del fatto che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Pt_1
è stato notificato ex art.140 cpc presso un domicilio diverso rispetto a quello Controparte_1 risultante dalla certificazione anagrafica prodotta, non v'è dubbio che si verta in ipotesi di
(asserita) nullità del procedimento notificatorio, per reagire al quale l'opponente aveva a disposizione, unicamente, il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non certo l'opposizione all'esecuzione.
In ogni caso, per completezza espositiva della presente causa, pur volendo considerare l'opposizione a precetto quale opposizione tradiva al decreto ingiuntivo, non può non osservarsi come l'opponente non contesta né l'intervenuto rapporto di finanziamento azionato con il decreto ingiuntivo, né la sua posizione di coobligato, bensì la quantificazione della pretesa che assume genericamente “ inficiata da errore contabile “ senza neppure offrire elementi a supporto della dedotta contestazione, in merito alla quale si è limitato a chiedere una consulenza contabile, non ammessa.
Ora, in proposito, appare utile osservare come “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare pagina 5 di 6 al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che
l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. 6155/09), ciò che nella specie è mancato del tutto.
In conclusione, parte opponente non ha inteso provare in alcun modo le generiche censure formulate;
difatti, ha avanzato richiesta di espletamento di una CTU contabile omettendo di addurre elementi tecnico-contabili di valutazione in ragione dei quali apprezzare l'utilità della consulenza stessa e che, in difetto si sarebbe connotata come meramente esplorativa e volta a supplire ad un preciso onere probatorio gravante sulla parte.
Al rigetto dell'opposizione fa seguito la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Così deciso in Palermo il 20 ottobre 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6