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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo ALno
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. FR DI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1954 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 tra e , con gli avv. Noschese e Maurizi Parte_1 Parte_2
Opponenti
e
, con gli avv. Colelli Riano e Papa Controparte_1
Opposta
Conclusioni : come da verbale del 17.9.24
Motivi della decisione e hanno proposto opposizione avverso il DI 451/20 con cui è stato Parte_1 Parte_2
ingiunto a , quale debitore principale , e ad essi opponenti , quali garanti Controparte_2
, nei limiti delle fideiussioni prestate , il pagamento , in favore della Controparte_1
Contr
( appresso , in relazione a singoli e distinti rapporti , della somma di euro
[...]
75.005,83 , oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale dal 1.1.20 ; della somma di euro 62.098,25 , oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale decorrenti dal 25.12.19 ; della somma di euro 188.407 , oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale dal 24.12.19 ; della somma di euro 8.624,45 oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale decorrenti dal 24.12.19 ; della somma di euro
1.198,14 oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale dal 25.12.19 ; delle spese di procedura liquidate in euro 4.792 , di cui euro 607 per spese vive ,oltre accessori come per legge.
A sostegno dell'opposizione è stata eccepita da la non autenticità delle Parte_1 sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni;
l'incompetenza per territorio , siccome residente nel
1 circondario del Tribunale di Tivoli;
entrambi gli opponenti hanno eccepito inoltre la nullità delle fideiussioni siccome riproducenti lo schema BI , sanzionato dalla BA di AL;
l'insufficienza probatoria della documentazione depositata;
l'illegittima applicazione dell'anatocismo , di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta , la loro indeterminatezza , in particolare quanto al rinvio all'IB , altresì nullo a motivo della sua manipolazione , l'applicazione di CMS e commissione di disponibilità fondi ed utilizzo oltre il fido in mancanza di pattuizione scritta;
il mancato deposito di documentazione relativa all'escussione del pegno detratto dal saldo del conto 58690 , che consentisse di ricostruire l'esatto saldo;
la nullità della clausola di salvaguardia per il caso di usurarietà degli interessi
.
Contr
-Si è costituita , resistendo all'opposizione .
-Nella prima memoria ex art. 183 cpc gli opponenti hanno eccepito l'avvenuto pagamento del debito principale da parte della alla banca opposta , “ tramite cessione del Controparte_2 credito di di euro 442.810,12 nei confronti della soc. “ . Controparte_2 Controparte_4
-E' stata disposta CT grafologica , poi revocata , avendo il , con istanza in data Parte_1
2.3.23 , rinunciato all'eccezione di disconoscimento .
-All'udienza del 17.9.24 le parti hanno concluso come da verbale .
-Va rigettata l'eccezione di incompetenza formulata da , sulla base della sua asserita Parte_1
qualità di consumatore , che importerebbe a suo dire il radicamento della competenza per territorio presso il Tribunale di Tivoli , nel cui circondario il avrebbe la residenza. Parte_1
Occorre premettere che in atti risultano prodotte tre fideiussioni prestate dal . Parte_1
Precisamente il ha prestato in data 27.2.18 una fideiussione omnibus con limite di Parte_1
euro 90.000 ; in data 3.4.18 una fideiussione specifica , con limite di euro 525.000 , a garanzia di una linea anticipo fatture per euro 350.000 ; in data 3.4.18 altra fideiussione specifica , con limite di 600.000 , a garanzia di una linea anticipo fatture per euro 400.000 ( identiche
Pt_ fideiussioni nelle medesime date ha presto il ) .
Come si ricava dall'atto di cessione delle quote della società , prodotto Controparte_2
in atti , il , alla data del 21.6.18 ( data della cessione ) , era titolare del 50 % delle Parte_1
quote della società garantita .
OR , secondo condivisibile indirizzo della Corte di legittimità , per l'applicazione della disciplina consumeristica , deve aversi riguardo alle parti del contratto di garanzia ( e non già
2 del distinto contratto principale ) , dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale
( Cass. 1660/20 ).
Come si è visto , il , alla data di stipula delle garanzie , era ( ancora ) socio della Parte_1
debitrice principale , essendo titolare di una partecipazione del 50 % , pari a quella del restante Pt_ socio ( il ) ; onde tenuto conto della cospicua entità della partecipazione sociale nella società
, in favore della quale sono state rilasciate le menzionate garanzie , ben può escludersi la qualità di consumatore in capo al Parte_1
-Gli opponenti hanno eccepito altresì la nullità delle garanzie prestate , siccome riproducenti il noto modello BI , sanzionato dalla banca d'AL.
Al riguardo osserva il Tribunale che , in realtà , non appare nemmeno necessario verificare se effettivamente le garanzie prestate riproducano il detto modello BI .
Invero , in base a Cass SU 41994/21 , ricorrerebbe , in ipotesi ed al più , la nullità parziale delle singole clausole riproduttive del modello , in difetto di idonei e sicuri elementi , di cui era onerata parte opponente , volti a dar prova dell'estensione , all'intero contratto , della nullità delle singole clausole , in particolare attraverso la dimostrazione della sussistenza di un vincolo di inscindibilità tra le singole clausole colpite da nullità e l'intero contenuto del contratto
, sì che senza quelle , le parti non avrebbero affatto stipulato il negozio ( cfr. in particolare Cass.
10050/96 ; 6756/03 ; 27732/06) ) .
SE , nel caso di specie non trova applicazione alcuna delle clausole asseritamente nulle
, onde la lamentata nullità va confinata nell'ambito dell'irrilevanza giuridica;
ciò vale in particolare con riguardo alla clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 cc, non potendo tale clausola trovare applicazione nella controversia de qua , in difetto di rituale eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine previsto dalla norma citata .
-Venendo dunque all'analisi delle questioni relative alla sussistenza ed entità del debito , va osservato che i rapporti su cui la banca fonda le proprie domande sono i seguenti .
Rapporto di c/c numero 5709 ( sigla finale ) stipulato in data 22.1.18 , cui afferiva un rapporto di affidamento , chiuso assieme al fido , in data 5.11.19 , con saldo contabile alla data del
31.12.19 di euro -75.005,83 , oltre interessi successivi .
Rapporto di c/c numero 58690 ( sigla finale ) aperto in data 30.3.18 , chiuso in data 5.11.19 , con saldo contabile di euro -62.098,25 , alla data del 24.12.19 , oltre interessi successivi .
3 Rapporto anticipo fatture fino ad euro 400.000 , numero 58693 ( sigla finale ) aperto in data
30.3.18 , chiuso in data 5.11.19 , con saldo di euro -188.407 alla data del 23.12.19 , oltre interessi successivi .
Rapporto anticipo su fatture n 58694 ( sigla finale ) fino ad euro 350.000 aperto in data 30.3.18
, chiuso in data 5.11.19 , con saldo contabile alla data del 23.12.19 , pari ad euro -8.624,45 , oltre interessi successivi.
Rapporto anticipo su fatture fino a 50.000 n 57878 ( sigla finale ) aperto in data 27.2.18 , chiuso in data 5.11.19 , con saldo contabile al 24.12.19 di euro – 1.198,14 , oltre interessi successivi
.
In relazione a tali rapporti sono stati prodotti i relativi contratti di apertura , nonché gli estratti conto dall'inizio di costituzione del rapporto - senza che parte opponente abbia svolto sulla completezza degli estratti conto alcuna specifica censura - provvisti in calce della certificazione ex art. 50 TUB del vicedirettore generale della banca ( cfr. documenti prodotti nel procedimento monitorio e nell'odierno giudizio ) .
OR , per quanto concerne i contratti di apertura dei singoli rapporti , osserva il Tribunale che i relativi documenti contrattuali recano l'indicazione del tasso di interesse , direttamente o attraverso il richiamo all'IB , tasso quest'ultimo provvisto , secondo la più diffusa giurisprudenza , da sufficiente determinatezza ( cfr. App. Perugia 525/21 ; App. Venezia
2051/21 ) , del quale inoltre non potrebbe predicarsi la nullità per eventuali intese manipolative
, in difetto comunque della prova ( nella specie insussistente ) della consapevolezza delle stesse in capo alla banca e dell'intento di conformare il regolamento contrattuale al risultato delle intese medesime ( Cass. 12007/24 ) . Non sussiste dunque nullità alcuna con riguardo alla previsione di interessi ultralegali , come pure il lamentato vizio di indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi .
Quanto alla nullità della clausola di salvaguardia nel caso di interessi moratori , la questione appare mal posta , giacché siffatta clausola è inidonea ad elidere la nullità derivante dalla previsione di interessi usurari ( Cass. 27106/24) , sicché il mancato riconoscimento degli interessi in favore della banca potrebbe derivare , non già dalla clausola in sé presa ( come sembrano pretendere gli opponenti ) , ma dalla previsione di interessi usurari . SE gli opponenti non hanno in alcun modo specificamente allegato la sussistenza di interessi usurari
, rispettando gli specifici oneri di allegazione previsti dalla ormai pacifica giurisprudenza di legittimità ; onde non si pone alcuna questione di usurarietà .
4 Del tutto inammissibile la doglianza relativa alla presunta illecita applicazione della capitalizzazione . Tale doglianza , per come formulata , si appalesa infatti del tutto generica sotto un duplice profilo . In primo luogo non si allega in alcun modo sotto quale aspetto la capitalizzazione asseritamente applicata dalla banca sarebbe illecita : invero i contratti stipulati tra le parti ricadono sotto il vigore del nuovo testo dell'art. 117 TUB , come modificato dal DL
18/16 , conv. in L. 49/16 e della delibera CICR 3.8.16 , che contengono al riguardo una nuova ed analitica disciplina , per i diversi rapporti bancari , onde sarebbe stato onere della parte specificamente indicare sotto quale profilo l'asserita applicazione della capitalizzazione , fosse in contrasto con tale nuova disciplina , senza limitarsi del tutto genericamente a dolersi di una capitalizzazione asseritamente illegittima . In secondo luogo va osservato che gli opponenti avevano l'onere di indicare gli estratti dei singoli conti ed i singoli periodi nei quali si era verificata la lamentata capitalizzazione , ciò in appicazione di condivisibile indirizzo della Corte di legittimità , secondo cui non è sufficiente una generica contestazione delle risultanze degli estratti conto , ma occorrono al riguardo analitiche e specifiche contestazioni ( Cass. 18352/23
; 15601/22 ; Cass. 22208/18 ; Cass. 14234/09 ). Analoghi rilievi di genericità possono muoversi con riguardo alla nullità della clausola di cui all'art. 3 comma 7, 8 e 9 dei rapporti anticipi fatture relativi a , rimanendo del tutto prive di esplicitazione le ragioni di doglianza Controparte_5
; come pure le doglianze relative all'applicazione di commissioni asseritamente illegittime menzionate narrativa , essendosi al riguardo la parte limitata a tale generica asserzione , senza indicare in quale periodo , con qiali modalità e rispetto a quali poste , siano state applicate le dette commissioni;
non senza soggiungere che nei contratti prodotti sono comunque contemplate le commissioni introdotte dal novellato art. 117 bis TUB ( commissione onnicomprensiva e commissione di istruttoria veloce ) .
Quanto alla doglianza , secondo cui il saldo di euro -62.098,25 relativo al conto 58690 non terrebbe conto dell'escussione del pegno di euro 300.000 concesso alla banca , se ne rileva l'assoluta infondatezza . Invero dall'estratto conto prodotto risulta che alla data di estinzione del conto ( 24.12.19 ) , il rapporto presentava un saldo negativo di euro 362.098,25 , che deve tenersi per fermo , in difetto , come sopra si è notato , di specifiche contestazioni sulle singole voci degli estratti prodotti : e per l'appunto la somma richiesta dalla banca , in relazione a tale rapporto , pari ad euro 62.098,25 ( oltre accessori ) corrisponde alla differenza tra il saldo contabile e la somma di euro 300.000 euro ritratta dall'escussione del pegno ( come d'altronde specificato nell'attestazione ex art. 50 TUB redatta in calce all'estratto ) . 5 Nella prima memoria gli opponenti hanno eccepito inoltre l'avvenuto pagamento del debito principale da parte della alla banca opposta , “ tramite cessione del credito Controparte_2
di di euro 442.810,12 nei confronti della soc. RE NT I SP . . . in Controparte_2
dipendenza della fattura 23A/19 con ordine irrevocabile di pagamento in favore della CP_1
“ .
[...]
Premesso che non si pongono problemi di inammissibilità per tardività della eccezione , trattandosi di eccezione in senso lato , osserva il Tribunale che gli opponenti eccepiscono a stretto rigore che il pagamento e quindi l'effetto estintivo del corrispondente debito sia avvenuto mediante l'asserita cessione del detto credito , così prospettando una cessione in luogo di adempimento , con immediati effetti liberatori del debitore .
In realtà dalla documentazione prodotta , non emerge in alcun modo che la banca abbia accettato in pagamento il detto credito ( oltretutto con immediati effetti liberatori ) asseritamente vantato da nei confronti di , giacché il negozio stipulato tra la banca e CP_2 Controparte_5
è costituito , in realtà , da un mandato irrevocabile a riscuotere il credito , come risulta CP_2
testualmente dal documento in atti , con facoltà da parte della banca di trattenere la somma riscossa ad estinzione o decurtazione delle proprie ragioni di credito;
né la mera ( successiva
) sottoscrizione del mandato anche da parte di muta la natura dell'atto Controparte_5
intercorso tra la banca e . CP_2
Pertanto la mera produzione di tale documento non può costituire prova dell'avvenuto pagamento della detta somma , non potendosi in esso ravvisare alcuna cessione di credito in luogo di adempimento , con previsione dell' immediata liberazione del debitore .
Nella seconda memoria gli opponenti hanno chiesto di provare l'avvenuto pagamento alla della somma di euro 442.810,12 , di cui al mandato di pagamento Controparte_1
in relazione alla fattura n 23° del 10.6.19 , formulando prova per interpello e per testi , tuttavia non ammessa dall'istruttore .
Osserva il Tribunale che gli opponenti non hanno specificamente reiterato le istanze istruttorie rigettate dall'istruttore , onere questo di cui erano espressamente gravati , essendosi limitati a riportarsi ai propri scritti difensivi , onde le richiamate istanze debbono ritenersi rinunciate (
Cass. 3229/19; 5741/19 ; 36134/21 ) .
Peraltro non appare inopportuno ribadire l'inammissibilità del capitolo con cui si chiede di provare “ . . il pagamento dell'importo di euro 442.810,12 di cui al mandato di pagamento irrevocabile in relazione alla fattura n 23A del 10.6.19 . . “ , giacché a parte il fatto che risulta 6 privo di una qualsivoglia collocazione temporale ( il che già lo renderebbe inammissibile;
e cfr.
Cass. 1808/15) , va osservato che in tal modo si richiede al teste ed all'interrogando non già di riferire su di un mero fatto storico , ma di esprimere un giudizio ed una valutazione di riconducibilità causale del pagamento ad un determinato credito ( quello derivante dalla indicata fattura ) . Non senza soggiungere quanto all'interrogatorio formale che , secondo condivisibile opinione , l'interrogatorio non è ammissibile quando possa escludersi che il fatto rientri nella diretta conoscenza dell'interrogando ( Cass. 6816/88 e nella giur. di merito Trib.
Parma 29/06/06 ) , circostanza questa che ricorre nella specie , potendo escludersi secondo ragionevolezza che il legale rappresentante di una banca sia a conoscenza dell'andamento dei singoli rapporti intrattenuti con i clienti .
Quanto al capitolo con cui si chiede di provare che nel corso del giudizio di opposizione di al DI richiesto da , abbia formulato eccezione di Controparte_5 CP_2 Controparte_5
Contr compensazione in ragione del pagamento alla dell'importo di euro 442.810,12 , è sufficiente osservare che il contenuto degli atti processuali va provato per iscritto e non certo per testi ( ed è appena il caso di soggiungere che nell'atto di opposizione prodotto in atti ,
[...]
, lungi dall'affermare l'avvenuto pagamento , contesta espressamente la sussistenza CP_5
del credito in questione ) .
Va soggiunto che nemmeno varrebbe disporre CT per accertare se dagli estratti conto in atti risulti l'incasso della menzionata fattura 23A/19 . Invero , a parte l'esploratività di una eventuale
CT , sta di fatto che si tratterebbe di accertamento del tutto irrilevante , giacché se il pagamento fosse stato effettuato nel periodo di vigenza dei rapporti bancari oggetto del giudizio e risultasse dai relativi estratti conto , l'accertamento sarebbe semplicemente inutile , perché dimostrerebbe non solo l'avvenuto pagamento , ma anche il fatto che la banca ne abbia in concreto tenuto conto ai fini della determinazione del saldo .
In conclusione l'opposizione al DI va rigettata .
Da ultimo vanno fatte talune specificazioni circa il limite massimo cui sono tenuti i fideiussori in relazione ai singoli rapporti , giacché il DI si è limitato al riguardo ad ingiungere il pagamento delle singole somme ivi indicate ai due garanti , odierni opponenti , nei limiti delle fideiussioni prestate , senza ulteriori precisazioni relative ai concreti limiti delle singole fideiussioni .
Pt_ Come si è accennato , e hanno ciascuno sottoscritto a) in data 27.2.18 due distinte Parte_1
fideiussioni omnibus di analogo contenuto , ambedue con il limite di euro 90.000 ; b) in data
3.4.18 hanno ciascuno sottoscritto altre due distinte fideiussioni analoghe tra di loro a specifica
7 garanzia della linea anticipo fatture di euro 350.000 , con il limite di euro 525.000 ; c) infine sempre in data 3.4.18 hanno ciascuno sottoscritto altre due distinte fideiussioni analoghe tra di loro a specifica garanzia della linea anticipo fatture di euro 400.000 , con il limite di euro
600.000 .
Dunque le fideiussioni sub a) garantiscono fino ad euro 90.000 , per ciascuno degli opponenti
, tutti i rapporti bancari oggetto del giudizio , trattandosi di fideiussioni omnibus;
le fideiussioni sub b) garantiscono il solo rapporto 58694 avente ad oggetto la linea anticipi fatture per euro
350.000 ( con saldo negativo di euro 8.624,45 , oltre successivi accessori ) e ciò fino al limite di euro 525.000 per ciascuno dei garanti;
le fideiussioni sub c) garantiscono il solo rapporto
58693 avente ad oggetto la linea anticipi fatture per euro 400.000 ( con saldo negativo di euro
188.407 , oltre successivi accessori ) e ciò fino al limite di euro 600.000 per ciascuno dei garanti
: tali dunque , sono per ciascun rapporto e per ciascuna delle somme oggetto di ingiunzione in relazione ai singoli rapporti , i limiti entro i quali gli odierni garanti debbono rispondere del mancato adempimento da parte del debitore principale .
Le spese seguono la soccombenza .
PQM
Rigetta l'opposizione ; condanna gli opponenti in solido tra di loro alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
16.000 per compensi , oltre accessori come per legge .
Frosinone 30.5.25
Il Giudice
FR DI
8
In Nome del Popolo ALno
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. FR DI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1954 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 tra e , con gli avv. Noschese e Maurizi Parte_1 Parte_2
Opponenti
e
, con gli avv. Colelli Riano e Papa Controparte_1
Opposta
Conclusioni : come da verbale del 17.9.24
Motivi della decisione e hanno proposto opposizione avverso il DI 451/20 con cui è stato Parte_1 Parte_2
ingiunto a , quale debitore principale , e ad essi opponenti , quali garanti Controparte_2
, nei limiti delle fideiussioni prestate , il pagamento , in favore della Controparte_1
Contr
( appresso , in relazione a singoli e distinti rapporti , della somma di euro
[...]
75.005,83 , oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale dal 1.1.20 ; della somma di euro 62.098,25 , oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale decorrenti dal 25.12.19 ; della somma di euro 188.407 , oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale dal 24.12.19 ; della somma di euro 8.624,45 oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale decorrenti dal 24.12.19 ; della somma di euro
1.198,14 oltre interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale dal 25.12.19 ; delle spese di procedura liquidate in euro 4.792 , di cui euro 607 per spese vive ,oltre accessori come per legge.
A sostegno dell'opposizione è stata eccepita da la non autenticità delle Parte_1 sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni;
l'incompetenza per territorio , siccome residente nel
1 circondario del Tribunale di Tivoli;
entrambi gli opponenti hanno eccepito inoltre la nullità delle fideiussioni siccome riproducenti lo schema BI , sanzionato dalla BA di AL;
l'insufficienza probatoria della documentazione depositata;
l'illegittima applicazione dell'anatocismo , di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta , la loro indeterminatezza , in particolare quanto al rinvio all'IB , altresì nullo a motivo della sua manipolazione , l'applicazione di CMS e commissione di disponibilità fondi ed utilizzo oltre il fido in mancanza di pattuizione scritta;
il mancato deposito di documentazione relativa all'escussione del pegno detratto dal saldo del conto 58690 , che consentisse di ricostruire l'esatto saldo;
la nullità della clausola di salvaguardia per il caso di usurarietà degli interessi
.
Contr
-Si è costituita , resistendo all'opposizione .
-Nella prima memoria ex art. 183 cpc gli opponenti hanno eccepito l'avvenuto pagamento del debito principale da parte della alla banca opposta , “ tramite cessione del Controparte_2 credito di di euro 442.810,12 nei confronti della soc. “ . Controparte_2 Controparte_4
-E' stata disposta CT grafologica , poi revocata , avendo il , con istanza in data Parte_1
2.3.23 , rinunciato all'eccezione di disconoscimento .
-All'udienza del 17.9.24 le parti hanno concluso come da verbale .
-Va rigettata l'eccezione di incompetenza formulata da , sulla base della sua asserita Parte_1
qualità di consumatore , che importerebbe a suo dire il radicamento della competenza per territorio presso il Tribunale di Tivoli , nel cui circondario il avrebbe la residenza. Parte_1
Occorre premettere che in atti risultano prodotte tre fideiussioni prestate dal . Parte_1
Precisamente il ha prestato in data 27.2.18 una fideiussione omnibus con limite di Parte_1
euro 90.000 ; in data 3.4.18 una fideiussione specifica , con limite di euro 525.000 , a garanzia di una linea anticipo fatture per euro 350.000 ; in data 3.4.18 altra fideiussione specifica , con limite di 600.000 , a garanzia di una linea anticipo fatture per euro 400.000 ( identiche
Pt_ fideiussioni nelle medesime date ha presto il ) .
Come si ricava dall'atto di cessione delle quote della società , prodotto Controparte_2
in atti , il , alla data del 21.6.18 ( data della cessione ) , era titolare del 50 % delle Parte_1
quote della società garantita .
OR , secondo condivisibile indirizzo della Corte di legittimità , per l'applicazione della disciplina consumeristica , deve aversi riguardo alle parti del contratto di garanzia ( e non già
2 del distinto contratto principale ) , dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale
( Cass. 1660/20 ).
Come si è visto , il , alla data di stipula delle garanzie , era ( ancora ) socio della Parte_1
debitrice principale , essendo titolare di una partecipazione del 50 % , pari a quella del restante Pt_ socio ( il ) ; onde tenuto conto della cospicua entità della partecipazione sociale nella società
, in favore della quale sono state rilasciate le menzionate garanzie , ben può escludersi la qualità di consumatore in capo al Parte_1
-Gli opponenti hanno eccepito altresì la nullità delle garanzie prestate , siccome riproducenti il noto modello BI , sanzionato dalla banca d'AL.
Al riguardo osserva il Tribunale che , in realtà , non appare nemmeno necessario verificare se effettivamente le garanzie prestate riproducano il detto modello BI .
Invero , in base a Cass SU 41994/21 , ricorrerebbe , in ipotesi ed al più , la nullità parziale delle singole clausole riproduttive del modello , in difetto di idonei e sicuri elementi , di cui era onerata parte opponente , volti a dar prova dell'estensione , all'intero contratto , della nullità delle singole clausole , in particolare attraverso la dimostrazione della sussistenza di un vincolo di inscindibilità tra le singole clausole colpite da nullità e l'intero contenuto del contratto
, sì che senza quelle , le parti non avrebbero affatto stipulato il negozio ( cfr. in particolare Cass.
10050/96 ; 6756/03 ; 27732/06) ) .
SE , nel caso di specie non trova applicazione alcuna delle clausole asseritamente nulle
, onde la lamentata nullità va confinata nell'ambito dell'irrilevanza giuridica;
ciò vale in particolare con riguardo alla clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 cc, non potendo tale clausola trovare applicazione nella controversia de qua , in difetto di rituale eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine previsto dalla norma citata .
-Venendo dunque all'analisi delle questioni relative alla sussistenza ed entità del debito , va osservato che i rapporti su cui la banca fonda le proprie domande sono i seguenti .
Rapporto di c/c numero 5709 ( sigla finale ) stipulato in data 22.1.18 , cui afferiva un rapporto di affidamento , chiuso assieme al fido , in data 5.11.19 , con saldo contabile alla data del
31.12.19 di euro -75.005,83 , oltre interessi successivi .
Rapporto di c/c numero 58690 ( sigla finale ) aperto in data 30.3.18 , chiuso in data 5.11.19 , con saldo contabile di euro -62.098,25 , alla data del 24.12.19 , oltre interessi successivi .
3 Rapporto anticipo fatture fino ad euro 400.000 , numero 58693 ( sigla finale ) aperto in data
30.3.18 , chiuso in data 5.11.19 , con saldo di euro -188.407 alla data del 23.12.19 , oltre interessi successivi .
Rapporto anticipo su fatture n 58694 ( sigla finale ) fino ad euro 350.000 aperto in data 30.3.18
, chiuso in data 5.11.19 , con saldo contabile alla data del 23.12.19 , pari ad euro -8.624,45 , oltre interessi successivi.
Rapporto anticipo su fatture fino a 50.000 n 57878 ( sigla finale ) aperto in data 27.2.18 , chiuso in data 5.11.19 , con saldo contabile al 24.12.19 di euro – 1.198,14 , oltre interessi successivi
.
In relazione a tali rapporti sono stati prodotti i relativi contratti di apertura , nonché gli estratti conto dall'inizio di costituzione del rapporto - senza che parte opponente abbia svolto sulla completezza degli estratti conto alcuna specifica censura - provvisti in calce della certificazione ex art. 50 TUB del vicedirettore generale della banca ( cfr. documenti prodotti nel procedimento monitorio e nell'odierno giudizio ) .
OR , per quanto concerne i contratti di apertura dei singoli rapporti , osserva il Tribunale che i relativi documenti contrattuali recano l'indicazione del tasso di interesse , direttamente o attraverso il richiamo all'IB , tasso quest'ultimo provvisto , secondo la più diffusa giurisprudenza , da sufficiente determinatezza ( cfr. App. Perugia 525/21 ; App. Venezia
2051/21 ) , del quale inoltre non potrebbe predicarsi la nullità per eventuali intese manipolative
, in difetto comunque della prova ( nella specie insussistente ) della consapevolezza delle stesse in capo alla banca e dell'intento di conformare il regolamento contrattuale al risultato delle intese medesime ( Cass. 12007/24 ) . Non sussiste dunque nullità alcuna con riguardo alla previsione di interessi ultralegali , come pure il lamentato vizio di indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi .
Quanto alla nullità della clausola di salvaguardia nel caso di interessi moratori , la questione appare mal posta , giacché siffatta clausola è inidonea ad elidere la nullità derivante dalla previsione di interessi usurari ( Cass. 27106/24) , sicché il mancato riconoscimento degli interessi in favore della banca potrebbe derivare , non già dalla clausola in sé presa ( come sembrano pretendere gli opponenti ) , ma dalla previsione di interessi usurari . SE gli opponenti non hanno in alcun modo specificamente allegato la sussistenza di interessi usurari
, rispettando gli specifici oneri di allegazione previsti dalla ormai pacifica giurisprudenza di legittimità ; onde non si pone alcuna questione di usurarietà .
4 Del tutto inammissibile la doglianza relativa alla presunta illecita applicazione della capitalizzazione . Tale doglianza , per come formulata , si appalesa infatti del tutto generica sotto un duplice profilo . In primo luogo non si allega in alcun modo sotto quale aspetto la capitalizzazione asseritamente applicata dalla banca sarebbe illecita : invero i contratti stipulati tra le parti ricadono sotto il vigore del nuovo testo dell'art. 117 TUB , come modificato dal DL
18/16 , conv. in L. 49/16 e della delibera CICR 3.8.16 , che contengono al riguardo una nuova ed analitica disciplina , per i diversi rapporti bancari , onde sarebbe stato onere della parte specificamente indicare sotto quale profilo l'asserita applicazione della capitalizzazione , fosse in contrasto con tale nuova disciplina , senza limitarsi del tutto genericamente a dolersi di una capitalizzazione asseritamente illegittima . In secondo luogo va osservato che gli opponenti avevano l'onere di indicare gli estratti dei singoli conti ed i singoli periodi nei quali si era verificata la lamentata capitalizzazione , ciò in appicazione di condivisibile indirizzo della Corte di legittimità , secondo cui non è sufficiente una generica contestazione delle risultanze degli estratti conto , ma occorrono al riguardo analitiche e specifiche contestazioni ( Cass. 18352/23
; 15601/22 ; Cass. 22208/18 ; Cass. 14234/09 ). Analoghi rilievi di genericità possono muoversi con riguardo alla nullità della clausola di cui all'art. 3 comma 7, 8 e 9 dei rapporti anticipi fatture relativi a , rimanendo del tutto prive di esplicitazione le ragioni di doglianza Controparte_5
; come pure le doglianze relative all'applicazione di commissioni asseritamente illegittime menzionate narrativa , essendosi al riguardo la parte limitata a tale generica asserzione , senza indicare in quale periodo , con qiali modalità e rispetto a quali poste , siano state applicate le dette commissioni;
non senza soggiungere che nei contratti prodotti sono comunque contemplate le commissioni introdotte dal novellato art. 117 bis TUB ( commissione onnicomprensiva e commissione di istruttoria veloce ) .
Quanto alla doglianza , secondo cui il saldo di euro -62.098,25 relativo al conto 58690 non terrebbe conto dell'escussione del pegno di euro 300.000 concesso alla banca , se ne rileva l'assoluta infondatezza . Invero dall'estratto conto prodotto risulta che alla data di estinzione del conto ( 24.12.19 ) , il rapporto presentava un saldo negativo di euro 362.098,25 , che deve tenersi per fermo , in difetto , come sopra si è notato , di specifiche contestazioni sulle singole voci degli estratti prodotti : e per l'appunto la somma richiesta dalla banca , in relazione a tale rapporto , pari ad euro 62.098,25 ( oltre accessori ) corrisponde alla differenza tra il saldo contabile e la somma di euro 300.000 euro ritratta dall'escussione del pegno ( come d'altronde specificato nell'attestazione ex art. 50 TUB redatta in calce all'estratto ) . 5 Nella prima memoria gli opponenti hanno eccepito inoltre l'avvenuto pagamento del debito principale da parte della alla banca opposta , “ tramite cessione del credito Controparte_2
di di euro 442.810,12 nei confronti della soc. RE NT I SP . . . in Controparte_2
dipendenza della fattura 23A/19 con ordine irrevocabile di pagamento in favore della CP_1
“ .
[...]
Premesso che non si pongono problemi di inammissibilità per tardività della eccezione , trattandosi di eccezione in senso lato , osserva il Tribunale che gli opponenti eccepiscono a stretto rigore che il pagamento e quindi l'effetto estintivo del corrispondente debito sia avvenuto mediante l'asserita cessione del detto credito , così prospettando una cessione in luogo di adempimento , con immediati effetti liberatori del debitore .
In realtà dalla documentazione prodotta , non emerge in alcun modo che la banca abbia accettato in pagamento il detto credito ( oltretutto con immediati effetti liberatori ) asseritamente vantato da nei confronti di , giacché il negozio stipulato tra la banca e CP_2 Controparte_5
è costituito , in realtà , da un mandato irrevocabile a riscuotere il credito , come risulta CP_2
testualmente dal documento in atti , con facoltà da parte della banca di trattenere la somma riscossa ad estinzione o decurtazione delle proprie ragioni di credito;
né la mera ( successiva
) sottoscrizione del mandato anche da parte di muta la natura dell'atto Controparte_5
intercorso tra la banca e . CP_2
Pertanto la mera produzione di tale documento non può costituire prova dell'avvenuto pagamento della detta somma , non potendosi in esso ravvisare alcuna cessione di credito in luogo di adempimento , con previsione dell' immediata liberazione del debitore .
Nella seconda memoria gli opponenti hanno chiesto di provare l'avvenuto pagamento alla della somma di euro 442.810,12 , di cui al mandato di pagamento Controparte_1
in relazione alla fattura n 23° del 10.6.19 , formulando prova per interpello e per testi , tuttavia non ammessa dall'istruttore .
Osserva il Tribunale che gli opponenti non hanno specificamente reiterato le istanze istruttorie rigettate dall'istruttore , onere questo di cui erano espressamente gravati , essendosi limitati a riportarsi ai propri scritti difensivi , onde le richiamate istanze debbono ritenersi rinunciate (
Cass. 3229/19; 5741/19 ; 36134/21 ) .
Peraltro non appare inopportuno ribadire l'inammissibilità del capitolo con cui si chiede di provare “ . . il pagamento dell'importo di euro 442.810,12 di cui al mandato di pagamento irrevocabile in relazione alla fattura n 23A del 10.6.19 . . “ , giacché a parte il fatto che risulta 6 privo di una qualsivoglia collocazione temporale ( il che già lo renderebbe inammissibile;
e cfr.
Cass. 1808/15) , va osservato che in tal modo si richiede al teste ed all'interrogando non già di riferire su di un mero fatto storico , ma di esprimere un giudizio ed una valutazione di riconducibilità causale del pagamento ad un determinato credito ( quello derivante dalla indicata fattura ) . Non senza soggiungere quanto all'interrogatorio formale che , secondo condivisibile opinione , l'interrogatorio non è ammissibile quando possa escludersi che il fatto rientri nella diretta conoscenza dell'interrogando ( Cass. 6816/88 e nella giur. di merito Trib.
Parma 29/06/06 ) , circostanza questa che ricorre nella specie , potendo escludersi secondo ragionevolezza che il legale rappresentante di una banca sia a conoscenza dell'andamento dei singoli rapporti intrattenuti con i clienti .
Quanto al capitolo con cui si chiede di provare che nel corso del giudizio di opposizione di al DI richiesto da , abbia formulato eccezione di Controparte_5 CP_2 Controparte_5
Contr compensazione in ragione del pagamento alla dell'importo di euro 442.810,12 , è sufficiente osservare che il contenuto degli atti processuali va provato per iscritto e non certo per testi ( ed è appena il caso di soggiungere che nell'atto di opposizione prodotto in atti ,
[...]
, lungi dall'affermare l'avvenuto pagamento , contesta espressamente la sussistenza CP_5
del credito in questione ) .
Va soggiunto che nemmeno varrebbe disporre CT per accertare se dagli estratti conto in atti risulti l'incasso della menzionata fattura 23A/19 . Invero , a parte l'esploratività di una eventuale
CT , sta di fatto che si tratterebbe di accertamento del tutto irrilevante , giacché se il pagamento fosse stato effettuato nel periodo di vigenza dei rapporti bancari oggetto del giudizio e risultasse dai relativi estratti conto , l'accertamento sarebbe semplicemente inutile , perché dimostrerebbe non solo l'avvenuto pagamento , ma anche il fatto che la banca ne abbia in concreto tenuto conto ai fini della determinazione del saldo .
In conclusione l'opposizione al DI va rigettata .
Da ultimo vanno fatte talune specificazioni circa il limite massimo cui sono tenuti i fideiussori in relazione ai singoli rapporti , giacché il DI si è limitato al riguardo ad ingiungere il pagamento delle singole somme ivi indicate ai due garanti , odierni opponenti , nei limiti delle fideiussioni prestate , senza ulteriori precisazioni relative ai concreti limiti delle singole fideiussioni .
Pt_ Come si è accennato , e hanno ciascuno sottoscritto a) in data 27.2.18 due distinte Parte_1
fideiussioni omnibus di analogo contenuto , ambedue con il limite di euro 90.000 ; b) in data
3.4.18 hanno ciascuno sottoscritto altre due distinte fideiussioni analoghe tra di loro a specifica
7 garanzia della linea anticipo fatture di euro 350.000 , con il limite di euro 525.000 ; c) infine sempre in data 3.4.18 hanno ciascuno sottoscritto altre due distinte fideiussioni analoghe tra di loro a specifica garanzia della linea anticipo fatture di euro 400.000 , con il limite di euro
600.000 .
Dunque le fideiussioni sub a) garantiscono fino ad euro 90.000 , per ciascuno degli opponenti
, tutti i rapporti bancari oggetto del giudizio , trattandosi di fideiussioni omnibus;
le fideiussioni sub b) garantiscono il solo rapporto 58694 avente ad oggetto la linea anticipi fatture per euro
350.000 ( con saldo negativo di euro 8.624,45 , oltre successivi accessori ) e ciò fino al limite di euro 525.000 per ciascuno dei garanti;
le fideiussioni sub c) garantiscono il solo rapporto
58693 avente ad oggetto la linea anticipi fatture per euro 400.000 ( con saldo negativo di euro
188.407 , oltre successivi accessori ) e ciò fino al limite di euro 600.000 per ciascuno dei garanti
: tali dunque , sono per ciascun rapporto e per ciascuna delle somme oggetto di ingiunzione in relazione ai singoli rapporti , i limiti entro i quali gli odierni garanti debbono rispondere del mancato adempimento da parte del debitore principale .
Le spese seguono la soccombenza .
PQM
Rigetta l'opposizione ; condanna gli opponenti in solido tra di loro alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
16.000 per compensi , oltre accessori come per legge .
Frosinone 30.5.25
Il Giudice
FR DI
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