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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2259/2024 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Michelina Mola ed Enrico Parte_1
D'Antonio;
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove;
CP_1
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020239001782914/000 notificata in data 22.09.2023 deducendo la prescrizione dei crediti contributivi di cui ai sottesi avvisi di addebito nn.
40020130003041930000 e 40020130004118609000.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con note scritte del 20.3.2025 la parte ricorrente, per il tramite di difensore, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e la rinuncia è stata accettata senza riserve e condizioni dall' con accordo in ordine alla compensazione delle spese CP_1 di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 23.4.2025. Anzitutto va dichiarata la improcedibilità del ricorso nei confronti dell Controparte_2
non avendo la parte ricorrente fornito la prova della regolare instaurazione del
[...] contraddittorio nei confronti del predetto Ente.
Tanto premesso, alla luce della rinuncia agli atti e della relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Invero, la rinuncia agli atti del giudizio, intesa quale dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda proposta, risponde ad una esigenza di coerenza in un sistema processuale, come quello italiano, basato sull'impulso di parte.
Tale rinuncia, se accettata dalle parti costituite che poterebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'estinzione del processo, privando il Giudice del potere – dovere di emanare una sentenza di merito.
Alla luce delle dichiarazioni di rinuncia ed accettazione, regolarmente formulate, deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Le spese di lite tra le parti costituite vengono interamente compensate come da accordo (v. note scritte del 7.4.2025) CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del processo;
- compensa le spese di lite.
Salerno, 23.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2259/2024 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Michelina Mola ed Enrico Parte_1
D'Antonio;
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove;
CP_1
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020239001782914/000 notificata in data 22.09.2023 deducendo la prescrizione dei crediti contributivi di cui ai sottesi avvisi di addebito nn.
40020130003041930000 e 40020130004118609000.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con note scritte del 20.3.2025 la parte ricorrente, per il tramite di difensore, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e la rinuncia è stata accettata senza riserve e condizioni dall' con accordo in ordine alla compensazione delle spese CP_1 di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 23.4.2025. Anzitutto va dichiarata la improcedibilità del ricorso nei confronti dell Controparte_2
non avendo la parte ricorrente fornito la prova della regolare instaurazione del
[...] contraddittorio nei confronti del predetto Ente.
Tanto premesso, alla luce della rinuncia agli atti e della relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Invero, la rinuncia agli atti del giudizio, intesa quale dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda proposta, risponde ad una esigenza di coerenza in un sistema processuale, come quello italiano, basato sull'impulso di parte.
Tale rinuncia, se accettata dalle parti costituite che poterebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'estinzione del processo, privando il Giudice del potere – dovere di emanare una sentenza di merito.
Alla luce delle dichiarazioni di rinuncia ed accettazione, regolarmente formulate, deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Le spese di lite tra le parti costituite vengono interamente compensate come da accordo (v. note scritte del 7.4.2025) CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del processo;
- compensa le spese di lite.
Salerno, 23.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio