Versione
23 marzo 1995
23 marzo 1995
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21 , recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642 .
Giurisprudenza • 14
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 10/06/2024, n. 167Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: Giuseppina MAIO Presidente Giuseppina MIGNEMI Consigliere Maria Rita MICCI Consigliere Antonio PALAZZO Consigliere Marco FRATINI Consigliere relatore pronuncia la seguente SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 59048 del registro di segreteria, avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n. 138/2020 del 22 aprile 2021. promosso da: PROCURA REGIONALE della Corte dei conti per il Piemonte; nei confronti di - AS LL, nato a [...] il [...], residente a Cuneo, al Corso Dante …Leggi di più...
- conoscibilità obiettiva del danno·
- prescrizione diritto al risarcimento·
- impedimento giuridico·
- danno erariale·
- rendicontazione spese Gruppi consiliari·
- art. 1 legge 20/1994·
- interruzione prescrizione·
- compensazione spese processuali·
- occultamento doloso·
- art. 2935 c.c.·
- onere della prova