Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21 , recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642 .