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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 784/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.03.1981 (C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in VI C.F._2
EQ alla Via Canale n. 28 presso lo studio dell'Avv. Annunziata Aiello che li rappresenta e li difende giusta procura in atti;
RICORRENT
I
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, i ricorrenti hanno concluso per il recepimento da parte del Collegio degli accordi raggiunti dai coniugi per regolare il loro divorzio.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 veniva trasmesso al PM per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 7 Con ricorso congiunto depositato in data 15.04.2024, e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Parte_2 del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 20.05.2006 nel Comune di VI EQ (NA).
A sostegno della domanda adducevano:
1. Che, dalla loro unione, era nata una figlia, ad oggi minorenne: , Persona_1
nata il [...] in [...].
2. Che, il venire meno della comunione materiale e spirituale, conduceva i coniugi ad adire questo Tribunale per omologare la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare, i coniugi convenivano l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre ed assegnazione a Per_1
quest'ultima della casa coniugale, in uno agli arredi ivi presenti, e disciplinavano il diritto di vista paterno – tenuto conto dei peculiari orari lavorativi notturni di quest'ultimo -, ogni volta che la minore lo desiderasse ed in ogni caso in corrispondenza del giorno di riposo lavorativo, con pernottamento presso la propria residenza, nonchè durante le festività in alternanza con la madre e durante le vacanze estive per quindici giorni. Quanto ai profili economici, i coniugi convenivano che il padre avrebbe contribuito al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre gli assegni familiari previsti per la minore, per espresso consenso in tal sede prestato dalla sarebbero stati Parte_2
integralmente percepiti dal padre;
3. Che all'udienza presidenziale del 14 luglio 2021, tenutasi in modalità cartolare, pertanto, stante la volontà ribadita dai coniugi di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, il Presidente rimetteva gli atti al collegio ed il Tribunale di Torre Annunziata omologava gli accordi con decreto n. 6842/2021 del 20.09.2021;
4. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. Che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
6. Dal punto di vista economico - reddituale, il sig. è operatore ecologico con Pt_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 7 contratto a tempo indeterminato e reddito mensile di circa € 1.400; la sig.ra lavora come cameriera con contratto stagionale presso il Grand Hotel Parte_2 de la Ville di Sorrento, con retribuzione mensile di circa € 900. In particolare, dalla documentazione reddituale allegata al ricorso ( cfr. dichiarazioni dei redditi di entrambe le parti, relative alle annualità 2021, 2022 e 2023) è emerso che l' ha Pt_1
goduto di redditi da lavoro dipendente annui lordi, pari ad € 32.099,00 per l'anno
2021, € 31.737,00 per l'anno 2022, € 34.260,00 per l'anno 2023, mentre la ha goduto di redditi da lavoro dipendente lordi annui, relativi a Parte_2
complessivi € 12.969,00 per l'anno 2021, € 13.802,00 per l'anno 2022 ed €
14.602,00 per l'anno 2023 ed è titolare della proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale ove la stessa attualmente risiede unitamente alla minore.
Fissata con decreto del 16.04.2024 la data di udienza per il successivo 06.11.2024 sostituita per concorde volontà delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato, con ordinanza del 17 novembre 2024, emessa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, “considerato che appaiono sussistere dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso all'interesse della figlia, in relazione al diritto/dovere di visita del padre non essendo stati indicati nel dettaglio i giorni infrasettimanali che la minore trascorrerà con il padre, né i pernotti, in entrambi i casi con i relativi orari” e rilevando di dover integrare le dichiarazioni dei redditi delle parti degli ultimi tre anni, rinviava, per tali incombenze, all'udienza del 10.2.2025, da sostituirsi con il deposito di note di trattazione scritta.
Modificati con note congiunte del 30.01.2025, debitamente sottoscritte dalle parti e dal difensore per autentica, gli accordi relativi al diritto di visita paterno, in conformità ai rilievi di cui alla menzionata ordinanza e depositata la documentazione reddituale richiesta, stante il provvedimento di riassegnazione del presente procedimento ad altro giudice delegato per la trattazione, con decreto del
27.03.2025 la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 24.06.2025, poi sostituita con decreto del 17 giugno 2025, con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in conformità alla concorde volontà in tal senso
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 7 manifestata dalle parti.
Quindi, depositate dalle parti note congiunte in data 23.06.2025 con le quali le stesse ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate e/o integrate con note di udienza del 30.01.2025, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 veniva trasmesso al PM per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data del 14 luglio 2021 dell'udienza presidenziale, celebrata in modalità cartolare, nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. 6842/2021 del 20.09.2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Le condizioni poste alla base del presente procedimento, così come integrate in riferimento al diritto di visita del padre con la minore, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo
Tribunale.
Va dato atto, infatti, che benchè le parti abbiano previsto una leggera riduzione dell'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore ( da € 350,00 previsto in sede di separazione nell'anno 2021, ad €
300,00 previsto in ricorso), le stesse hanno espressamente convenuto che l'intero importo dell'assegno unico, pari ad € 230,00 circa sia versato unicamente in favore della laddove in sede di separazione si dava atto che, per espresso Parte_2
consenso in tal senso espresso dalla madre, l'intero importo degli assegni familiari della figlia minore , sarebbe stato percepito integralmente dall' Persona_1 Pt_1
“essendosi di tanto tenuto conto nella economia generale degli accordi economici sottoscritti, modifiche comprese”. Appare quindi evidente che di tali emolumenti i coniugi in tale sede abbiano tenuto conto ai fini della valutazione della complessiva capacità reddituale dell' , in rapporto alla quale hanno parametrato l'entità Pt_1
dell'assegno da porre a suo carico a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore;
ne consegue che, a parità di redditi percepiti rispetto all'epoca della
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 7 separazione ( la retribuzione dell' è infatti rimasta sostanzialmente invariata Pt_1
dall'anno 2021 all'attualità), il venir meno di tale posta attiva, per concorde volontà delle parti attribuita in via esclusiva alla nell'ambito di una valutazione Parte_2
complessiva di tutti gli emolumenti che concorrono alla determinazione della posizione economica dell'obbligato, rappresenta senz'altro un decremento reddituale che, in quanto tale, legittima la lieve riduzione concordata dalle parti.
In ragione di quanto sopra, quindi, la determinazione dell'importo dell'assegno da porsi a carico dell' a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, Pt_1
così convenuta dalle parti in ricorso, deve ritenersi congrua ed adeguata rispetto alle esigenze della minore ed in rapporto alle rispettive condizioni economiche e pertanto può essere recepite da questo Tribunale in sentenza.
Quanto ai reciproci rapporti economici, i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti e, pertanto, hanno dichiarato di non vantare alcuna pretesa economica a titolo di assegno divorzile l'uno dall'altro; gli stessi hanno dato atto, altresì, di aver regolato e definito tra loro contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto ogni rapporto economico – patrimoniale.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 24.03.2025, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento celebrato in VI EQ (NA) in data 20.05.2006 tra i sigg. e (Atto n. 55, parte II, Parte_1 Parte_2
Serie A, anno 2006) ai seguenti patti e condizioni:
a. i coniugi continueranno a vivere separatamente nelle attuali residenze dagli stessi fissate;
b. La casa familiare di proprietà della sig.ra sita in VI Parte_2
EQ alla Via Croce n. 24 (NA) resta assegnata alla medesima in uno alla mobilia e gli arredi;
c. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione preferenziale presso l'abitazione materna;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 7 d. Il padre, operatore ecologico, che ha un orario di lavoro generalmente dalle
2.00 di notte alle ore 11:00, salvo straordinari, potrà vedere e tenere con sé
almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e, in Per_1
ogni caso, previo accordo con la madre, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa minore. La minore trascorrerà col padre, a settimane alterne, un week end dall'uscita della scuola del sabato fino alle ore 20.00 della domenica seguente. In relazione alle festività natalizie, pasquali ed estive, la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis, in tutti i suddetti casi dalle ore 10:00 alle ore
20:00, nonché durante le vacanze estive per dieci giorni consecutivi o da frazionarsi nel periodo compreso tra il 15.06 ed il 15.09 (da prescegliersi e da comunicarsi reciprocamente entro il 15 giugno di ciascun anno). Ciascun genitore ha l'onere di comunicare preventivamente all'altro il luogo e l'indirizzo ove lo trascorrerà con la minore. Resta inteso che alla festa del compleanno del diciottesimo anno della figlia potranno partecipare entrambi i genitori;
e. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_1
della figlia minore un contributo economico di € 300,00 da versare Per_1
alla coniuge a mezzo bonifico bancario su c/c con IBAN
[...]. Tale somma sarà soggetta ad aggiornamento ISTAT per legge a decorrere dall'anno successivo alla data di udienza presidenziale;
f. Per espresso accordo delle parti, l'assegno unico universale di € 230,00 circa viene percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_2
g. Inoltre, il sig. concorrerà nella misura del 50% al pagamento, Parte_1
previa giustificazione documentale, delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie, ludiche, sportive e d'ogni altro genere che si dovranno affrontare per la minore, purché preventivamente concordate, se non urgenti. Per la determinazione della natura delle spese extra assegno le parti faranno riferimento al Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati vigente nel
Tribunale di Torre Annunziata del 6.7.2021.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 7 2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di VI EQ (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3
e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (Atto n. 55, parte II, Serie A, anno 2006);
3. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 16.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 7
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 784/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.03.1981 (C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in VI C.F._2
EQ alla Via Canale n. 28 presso lo studio dell'Avv. Annunziata Aiello che li rappresenta e li difende giusta procura in atti;
RICORRENT
I
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, i ricorrenti hanno concluso per il recepimento da parte del Collegio degli accordi raggiunti dai coniugi per regolare il loro divorzio.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 veniva trasmesso al PM per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 7 Con ricorso congiunto depositato in data 15.04.2024, e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Parte_2 del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 20.05.2006 nel Comune di VI EQ (NA).
A sostegno della domanda adducevano:
1. Che, dalla loro unione, era nata una figlia, ad oggi minorenne: , Persona_1
nata il [...] in [...].
2. Che, il venire meno della comunione materiale e spirituale, conduceva i coniugi ad adire questo Tribunale per omologare la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare, i coniugi convenivano l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre ed assegnazione a Per_1
quest'ultima della casa coniugale, in uno agli arredi ivi presenti, e disciplinavano il diritto di vista paterno – tenuto conto dei peculiari orari lavorativi notturni di quest'ultimo -, ogni volta che la minore lo desiderasse ed in ogni caso in corrispondenza del giorno di riposo lavorativo, con pernottamento presso la propria residenza, nonchè durante le festività in alternanza con la madre e durante le vacanze estive per quindici giorni. Quanto ai profili economici, i coniugi convenivano che il padre avrebbe contribuito al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre gli assegni familiari previsti per la minore, per espresso consenso in tal sede prestato dalla sarebbero stati Parte_2
integralmente percepiti dal padre;
3. Che all'udienza presidenziale del 14 luglio 2021, tenutasi in modalità cartolare, pertanto, stante la volontà ribadita dai coniugi di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, il Presidente rimetteva gli atti al collegio ed il Tribunale di Torre Annunziata omologava gli accordi con decreto n. 6842/2021 del 20.09.2021;
4. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. Che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
6. Dal punto di vista economico - reddituale, il sig. è operatore ecologico con Pt_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 7 contratto a tempo indeterminato e reddito mensile di circa € 1.400; la sig.ra lavora come cameriera con contratto stagionale presso il Grand Hotel Parte_2 de la Ville di Sorrento, con retribuzione mensile di circa € 900. In particolare, dalla documentazione reddituale allegata al ricorso ( cfr. dichiarazioni dei redditi di entrambe le parti, relative alle annualità 2021, 2022 e 2023) è emerso che l' ha Pt_1
goduto di redditi da lavoro dipendente annui lordi, pari ad € 32.099,00 per l'anno
2021, € 31.737,00 per l'anno 2022, € 34.260,00 per l'anno 2023, mentre la ha goduto di redditi da lavoro dipendente lordi annui, relativi a Parte_2
complessivi € 12.969,00 per l'anno 2021, € 13.802,00 per l'anno 2022 ed €
14.602,00 per l'anno 2023 ed è titolare della proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale ove la stessa attualmente risiede unitamente alla minore.
Fissata con decreto del 16.04.2024 la data di udienza per il successivo 06.11.2024 sostituita per concorde volontà delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato, con ordinanza del 17 novembre 2024, emessa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, “considerato che appaiono sussistere dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso all'interesse della figlia, in relazione al diritto/dovere di visita del padre non essendo stati indicati nel dettaglio i giorni infrasettimanali che la minore trascorrerà con il padre, né i pernotti, in entrambi i casi con i relativi orari” e rilevando di dover integrare le dichiarazioni dei redditi delle parti degli ultimi tre anni, rinviava, per tali incombenze, all'udienza del 10.2.2025, da sostituirsi con il deposito di note di trattazione scritta.
Modificati con note congiunte del 30.01.2025, debitamente sottoscritte dalle parti e dal difensore per autentica, gli accordi relativi al diritto di visita paterno, in conformità ai rilievi di cui alla menzionata ordinanza e depositata la documentazione reddituale richiesta, stante il provvedimento di riassegnazione del presente procedimento ad altro giudice delegato per la trattazione, con decreto del
27.03.2025 la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 24.06.2025, poi sostituita con decreto del 17 giugno 2025, con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in conformità alla concorde volontà in tal senso
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 7 manifestata dalle parti.
Quindi, depositate dalle parti note congiunte in data 23.06.2025 con le quali le stesse ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate e/o integrate con note di udienza del 30.01.2025, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 veniva trasmesso al PM per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data del 14 luglio 2021 dell'udienza presidenziale, celebrata in modalità cartolare, nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. 6842/2021 del 20.09.2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Le condizioni poste alla base del presente procedimento, così come integrate in riferimento al diritto di visita del padre con la minore, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo
Tribunale.
Va dato atto, infatti, che benchè le parti abbiano previsto una leggera riduzione dell'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore ( da € 350,00 previsto in sede di separazione nell'anno 2021, ad €
300,00 previsto in ricorso), le stesse hanno espressamente convenuto che l'intero importo dell'assegno unico, pari ad € 230,00 circa sia versato unicamente in favore della laddove in sede di separazione si dava atto che, per espresso Parte_2
consenso in tal senso espresso dalla madre, l'intero importo degli assegni familiari della figlia minore , sarebbe stato percepito integralmente dall' Persona_1 Pt_1
“essendosi di tanto tenuto conto nella economia generale degli accordi economici sottoscritti, modifiche comprese”. Appare quindi evidente che di tali emolumenti i coniugi in tale sede abbiano tenuto conto ai fini della valutazione della complessiva capacità reddituale dell' , in rapporto alla quale hanno parametrato l'entità Pt_1
dell'assegno da porre a suo carico a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore;
ne consegue che, a parità di redditi percepiti rispetto all'epoca della
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 7 separazione ( la retribuzione dell' è infatti rimasta sostanzialmente invariata Pt_1
dall'anno 2021 all'attualità), il venir meno di tale posta attiva, per concorde volontà delle parti attribuita in via esclusiva alla nell'ambito di una valutazione Parte_2
complessiva di tutti gli emolumenti che concorrono alla determinazione della posizione economica dell'obbligato, rappresenta senz'altro un decremento reddituale che, in quanto tale, legittima la lieve riduzione concordata dalle parti.
In ragione di quanto sopra, quindi, la determinazione dell'importo dell'assegno da porsi a carico dell' a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, Pt_1
così convenuta dalle parti in ricorso, deve ritenersi congrua ed adeguata rispetto alle esigenze della minore ed in rapporto alle rispettive condizioni economiche e pertanto può essere recepite da questo Tribunale in sentenza.
Quanto ai reciproci rapporti economici, i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti e, pertanto, hanno dichiarato di non vantare alcuna pretesa economica a titolo di assegno divorzile l'uno dall'altro; gli stessi hanno dato atto, altresì, di aver regolato e definito tra loro contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto ogni rapporto economico – patrimoniale.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 24.03.2025, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento celebrato in VI EQ (NA) in data 20.05.2006 tra i sigg. e (Atto n. 55, parte II, Parte_1 Parte_2
Serie A, anno 2006) ai seguenti patti e condizioni:
a. i coniugi continueranno a vivere separatamente nelle attuali residenze dagli stessi fissate;
b. La casa familiare di proprietà della sig.ra sita in VI Parte_2
EQ alla Via Croce n. 24 (NA) resta assegnata alla medesima in uno alla mobilia e gli arredi;
c. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione preferenziale presso l'abitazione materna;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 7 d. Il padre, operatore ecologico, che ha un orario di lavoro generalmente dalle
2.00 di notte alle ore 11:00, salvo straordinari, potrà vedere e tenere con sé
almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e, in Per_1
ogni caso, previo accordo con la madre, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa minore. La minore trascorrerà col padre, a settimane alterne, un week end dall'uscita della scuola del sabato fino alle ore 20.00 della domenica seguente. In relazione alle festività natalizie, pasquali ed estive, la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis, in tutti i suddetti casi dalle ore 10:00 alle ore
20:00, nonché durante le vacanze estive per dieci giorni consecutivi o da frazionarsi nel periodo compreso tra il 15.06 ed il 15.09 (da prescegliersi e da comunicarsi reciprocamente entro il 15 giugno di ciascun anno). Ciascun genitore ha l'onere di comunicare preventivamente all'altro il luogo e l'indirizzo ove lo trascorrerà con la minore. Resta inteso che alla festa del compleanno del diciottesimo anno della figlia potranno partecipare entrambi i genitori;
e. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_1
della figlia minore un contributo economico di € 300,00 da versare Per_1
alla coniuge a mezzo bonifico bancario su c/c con IBAN
[...]. Tale somma sarà soggetta ad aggiornamento ISTAT per legge a decorrere dall'anno successivo alla data di udienza presidenziale;
f. Per espresso accordo delle parti, l'assegno unico universale di € 230,00 circa viene percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_2
g. Inoltre, il sig. concorrerà nella misura del 50% al pagamento, Parte_1
previa giustificazione documentale, delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie, ludiche, sportive e d'ogni altro genere che si dovranno affrontare per la minore, purché preventivamente concordate, se non urgenti. Per la determinazione della natura delle spese extra assegno le parti faranno riferimento al Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati vigente nel
Tribunale di Torre Annunziata del 6.7.2021.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 7 2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di VI EQ (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3
e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (Atto n. 55, parte II, Serie A, anno 2006);
3. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 16.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 7