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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/08/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 713/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 713/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SANNA ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PALMAS SERGIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO, elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1) contrariis reiectis
2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e in subordine concorsuale della convenuta CP_1
proprietaria e conducente dell'autovettura Toyoya tg. EA309YA per la causazione del sinistro
[...] in oggetto e per i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del medesimo sinistro;
pagina 1 di 10 3) per l'effetto condannarla in solido alla in persona del Controparte_3 legale rappresentante, quale società responsabile per r.c.a. dell'autovettura Toyota tg. EA309YA al risarcimento dei danni tutti riportati dall'attore e derivanti dal sinistro in oggetto, quantificabili quanto al non patrimoniale (danno biologico per invalidità permanente, I.T.T. e I.T.P. e danno morale) in € 48.515,50 e in € 1.475,04 per danno patrimoniale come motivati in espositiva, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata e quantificata in corso di causa secondo giustizia, in ogni caso oltre interessi e dalla rivalutazione monetaria dal giorno del verificarsi del sinistro sino all'effettivo pagamento;
4) con vittoria di spese, competenze legali e accessori di legge”
Per parte convenuta come da comparsa di risposta: CP_1
“A. nel merito, in via principale respingere e rigettare ogni avversa domanda svolta nei confronti della accertando e CP_4 dichiarando la insussistenza di una qualunque responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale a carico della stessa;
B. nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della condannare per le ragioni CP_4 esposte in narrativa la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_5
a tenere indenne e manlevare la stessa da ogni e qualsiasi conseguenza sfavorevole CP_4 dovesse derivare dal presente giudizio e, per l'effetto, condannare la predetta società al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
C. in ogni caso, con vittoria di tutte le spese di giudizio (anche generali al 15%), compresi i compensi professionali del presente procedimento, oltre maggiorazioni di legge”
Per parte convenuta come da comparsa di risposta: Controparte_3
“a) Contrariis reiectis;
b) Assolvere la da ogni avversa pretesa;
Controparte_3
c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva e Parte_1 CP_1
in qualità rispettivamente di conducente-proprietaria e di Controparte_3 compagnia assicurativa del veicolo Toyota, al fine di accertare la responsabilità per il sinistro stradale nella quale era stato coinvolto in data 9.8.2021, alle ore 13.30, in via degli Astronauti, in Sassari e, per pagina 2 di 10 l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era a bordo del proprio motociclo Piaggio, tg.
ES44700, in direzione di via Don Sturzo;
- che, giunto all'incrocio tra via degli Astronauti e via Alivia, aveva iniziato la manovra di svolta verso sinistra mediante l'accensione della freccia verso sinistra e mediante il rallentamento della marcia;
- che tale manovra era stata effettuata affiancandosi alla parte sinistra del veicolo Toyota, che stava procedendo nella medesima direzione e che si trovava nella parte destra della corsia;
- che, in tale frangente, il veicolo Toyota condotto da aveva ugualmente svoltato verso CP_1 sinistra, senza utilizzare la freccia e spostandosi sulla parte sinistra della corsia;
- che la ruota anteriore sinistra del veicolo aveva urtato la parte laterale destra del motociclo;
- che, a seguito dell'urto, il motociclista era caduto a terra e aveva subito lesioni personali;
- che i due conducenti avevano redatto il modello CAI;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
- di aver tentato una definizione stragiudiziale della vertenza, senza esito positivo.
Con comparsa del 14.6.2022 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, contestata la CP_1 ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva di nella Parte_1 causazione dello scontro, eccepito che il motociclista aveva effettuato la manovra di svolta in modo imprudente e negligente in quanto la moto aveva sorpassato in veicolo in prossimità dell'incrocio e lungo una corsia con striscia continua longitudinale, contestato di aver omesso di azionare la freccia a sinistra, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedeva di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione.
Con comparsa del 14.6.2022 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva Controparte_3 la quale, contestata la dinamica dell'incidente resa da parte attrice, eccepita l'imprudenza e la
[...] negligenza del motociclista, il quale aveva effettuato la svolta in violazione del codice della strada, eccepita la sua responsabilità esclusiva, eccepito altresì che l'attore aveva aggravato l'eventuale danno conseguenza in quanto aveva rifiutato di essere accompagnato al pronto soccorso a seguito dello scontro, contestato il quantum debeatur, chiedeva il rigetto delle domande avversarie nei suoi confronti.
pagina 3 di 10 A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, con prova testimoniale, con interrogatorio formale di nonché con CP_1
l'espletamento della CTU medico legale.
All'udienza del 26.2.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La domanda di manleva formulata da è inammissibile in quanto tardiva ai sensi dell'art. CP_1
166 c.p.c.
L'evento lesivo
La fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da circolazione stradale ex art. 2054 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità presunta in capo al conducente del veicolo che ha cagionato il danno, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di scontro tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità, che opera nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(cfr. C. Cass n. 15736/2022: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”).
E, con riguardo all'onere della prova, considerato che la presunzione opera in via sussidiaria, il danneggiato è tenuto a provare la colpa esclusiva dell'altro conducente oppure la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti (diversa rispetto alla pari responsabilità); l'altro conducente è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale, sì da escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico, oppure la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti (C. Cass. n. 9353/2019: “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, pagina 4 di 10 operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”; conf. C. Cass. n. 21130/2013).
La dinamica del fatto deve essere ricostruita alla luce delle risultanze testimoniali e documentali.
È stato provato che i due veicoli, che procedevano nella stessa corsia e verso la stessa direzione, si erano scontrati nel momento in cui entrambi, sopraggiunti all'incrocio con via Alivia, avevano iniziato la svolta verso sinistra. Lo scontro è avvenuto tra la parte laterale anteriore sinistra del veicolo
(specchietto laterale sinistro) e la parte laterale anteriore destra del motociclo.
È altresì emerso che, poco prima dello scontro, la motocicletta dell'attore era sopraggiunta da dietro rispetto all'autovettura Toyota e che la moto si era affiancata al lato sinistro della Toyota.
Quanto alla dinamica del sinistro, devono essere posti a fondamento della ricostruzione i seguenti elementi probatori, tutti dotati di un elevato grado di attendibilità e di serietà probatoria:
a) il modulo di constatazione amichevole (doc. 3 di parte attrice), da cui si evince chiaramente il punto di scontro dei due veicoli, così come in dettaglio descritto, anche graficamente, dalle due parti;
b) fotografie dello stato dei luoghi (doc. 1 e 2 di parte attrice e, soprattutto, le più nitide fotografie prodotte con la memoria n. 2; doc. 1 di parte attrice), da cui si evince la presenza della carreggiata con doppia corsia di marcia. Nei pressi dell'incrocio con via Alivia la linea di mezzeria è tratteggiata (nelle foto di parte attrice) o non presente, a causa di lavori alla pavimentazione stradale (nelle foto di parte convenuta). In ogni caso non vi è la linea continua di mezzeria;
c) la dichiarazione del teste pedone, disinteressato rispetto alle parti, che aveva Testimone_1 assistito alla caduta del motociclista: il teste riferiva di avere visto la motocicletta arrivare all'incrocio con la freccia di svolta a sinistra azionata (“io quindi mi sono fermato, non ho attraversato in attesa della svolta della moto”).
Confermava la posizione dei due veicoli, i quali si trovavano entrambi nella corsia di destra della carreggiata, che è a doppio senso di marcia. Non ricordava alcunché in ordine alla condotta dell'autovettura Toyota;
d) secondo l'id quoad plerumque accidit, in assenza di altri dati contrari, considerata la ridotta entità dei danni materiali ai veicoli, si ritiene che entrambi i veicoli stavano tenendo una velocità conforme allo stato dei luoghi (incrocio in procinto di una svolta a sinistra).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che, in concreto, lo scontro sia imputabile alla condotta di entrambi i conducenti dei veicoli per aver guidato in maniera imprudente e in violazione delle regole cautelari di sicurezza alla guida. pagina 5 di 10 E, più in dettaglio, la motocicletta aveva negligentemente affiancato il veicolo Toyota, il quale, quest'ultimo, stava marciando davanti alla motocicletta e, presumibilmente, stava tenendo una velocità ridotta proprio al fine di effettuare la svolta a sinistra (anche considerato che, in caso di svolta a sinistra in carreggiata con doppia corsia di marcia, il veicolo è tenuto a verificare con attenzione l'assenza di veicoli nella corsia contraria).
La manovra di affiancamento sulla sinistra, definita “sorpasso” nelle difese di parte convenuta, manifesta l'imprudenza del motociclista il quale, senza seguire l'ordine di marcia dei veicoli già presenti nei pressi dell'incrocio, aveva iniziato la svolta a sinistra seppur un altro veicolo (Toyota) avesse già impegnato la zona dell'incrocio per la medesima svolta a sinistra.
Il motociclista non avrebbe dovuto accostarsi alla Toyota, bensì avrebbe dovuto affrontare l'incrocio e iniziare la svolta verso sinistra nel rispetto della circolazione delle vetture già presenti davanti a lui: la condotta di ha contribuito a intralciare la corretta marcia della Toyota, sicché lo scontro Parte_1 non si sarebbe verificato se il motociclista avesse mantenuto l'ordine dei veicoli che, in quel momento, stavano affrontando l'incrocio.
Si ritiene, tuttavia, che anche il veicolo Toyota aveva tenuto una condotta imprudente laddove non si era assicurato di avere campo libero per eseguire in sicurezza la manovra di svolta, anche in relazione alla presenza o meno di veicoli provenienti da tergo. Infatti, la convenuta aveva iniziato la svolta a sinistra senza verificare che, da tergo, non stessero sopraggiungendo altri veicoli. avrebbe dovuto assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio ad altri CP_6 veicoli, tenendo conto della posizione e della distanza di essi, misura cautelare che opera anche rispetto agli utenti della strada che pongono in essere comportamenti a loro volta imprudenti e/o illegittimi: la condotta di ha contribuito a causare lo scontro poiché, pur in presenza della manovra CP_1 imprudente di parte attrice, non si era assicurata di avere campo libero nella parte posteriore-laterale della Toyota.
Non è stata provata da parte attrice la circostanza, specificatamente contestata da per cui CP_1 il veicolo Toyota non avesse azionato la freccia di svolta a sinistra, sicché tale profilo di colpa non può essere imputato al conducente della Toyota.
Nella ripartizione del grado della colpa, si ritiene che vi sia un contributo prevalente di Parte_1 nella causazione del sinistro.
Infatti, la condotta della motocicletta ha contribuito in modo prevalente alla causazione del sinistro in quanto, appunto, la manovra di affiancamento e di inizio della svolta a sinistra è stata effettuata ostacolando la circolazione stradale: invero, aveva affiancato l'automobile di Parte_1 CP_1
pagina 6 di 10 in prossimità di un incrocio, frapponendosi imprudentemente tra l'autovettura e la svolta a CP_1 sinistra.
Dall'altro lato, la colpa imputata alla Toyota assume un profilo secondario correlato all'obbligo di prestare attenzione alle condotte imprudenti degli altri utenti della strada: invero, la colpa della convenuta attiene all'inosservanza della regola cautelare di prestare la dovuta attenzione nell'effettuare manovre di svolta e/o di attraversamento di un incrocio, anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (nel caso di specie, condotta imprudente del motociclista proveniente da tergo).
La colpa prevalente è proprio di , il quale aveva affrontato l'incrocio e la successiva Parte_1 svolta verso sinistra in modo imprudente e senza rispettare il regolare ordine di circolazione delle vetture, già impegnate nell'incrocio.
Si deve pertanto riconoscere una responsabilità concorrente nella produzione del danno espressa nella quota del 20% in capo a e nella restante quota dell'80% in capo a . CP_1 Parte_1
Liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con le finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi.
La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme poiché la Tabella Unica Nazionale per le lesioni macro-permanenti è entrata in vigore in data 5.3.2025, ossia in data successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025.
Ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea, si utilizza il parametro minimo pari a € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
La parte attrice chiedeva la personalizzazione minima del danno non patrimoniale con il conseguente aumento risarcitorio alla luce “delle sofferenze e dei disagi patiti anche per la lunga degenza” (p. 4 comparsa di risposta). pagina 7 di 10 Ebbene, la verifica dei presupposti per la personalizzazione del danno deve essere rigorosamente condotta al fine di evitare indebite duplicazioni del risarcimento.
Sul punto, si condivide l'orientamento di legittimità secondo cui la personalizzazione del danno è consentita soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (C. Cass. n. 23778/2014; nello stesso senso: C. Cass. n. 5865 del 04/03/2021: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”).
Nel caso di specie, l'allegazione di parte attrice è generica e priva di alcun riscontro probatorio, anche considerato che, in assenza di specifiche circostanze che devono essere provate, lo stato di degenza del danneggiato concerne il (diverso) profilo dell'invalidità temporanea, già computata dal CTU in sede peritale.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1 permanenti quantificati dal perito al 15% e un'invalidità temporanea pari al 50% per 40 giorni e al 25% per 20 giorni.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle di cui sopra, considerata l'età dell'attore al momento di stabilizzazione dei postumi (69 anni), il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 38.310,00, comprendente la somma di € 2.475,00 per il danno da invalidità temporanea e la somma di € 35.835,00 per il danno da invalidità permanente.
Con riguardo al danno patrimoniale si espone quanto segue.
Non sono risarcibili le spese mediche chieste da parte attrice in quanto non produceva la Parte_1 prova degli esborsi richiesti, sicché tale voce di danno risulta non sorretta da prova.
Il proprietario del veicolo chiedeva altresì il risarcimento dei danni materiali subiti dal mezzo, producendo il preventivo di spesa per la riparazione delle parti danneggiate (doc. 12 di parte attrice).
Anzitutto, il preventivo di spesa costituisce un indizio dei danni al mezzo, che deve necessariamente coordinarsi ex art. 2729 c.c. con altri indizi (es. fotografia del veicolo, prova orale, ricevuta di pagamento). pagina 8 di 10 Nel caso di specie, la congruità del preventivo è avvalorata sia dal modulo CID (ove alla voce “danni visibili al mezzo” le parti indicavano “carena ant. dx”) che dalla confessione della compagnia di assicurazione mediante la produzione della perizia fiduciaria sub doc. 3 di parte convenuta (p. 10 della comparsa di costituzione: “in merito al danno riportato dal motociclo, si concorda con la valutazione espressa da controparte. I costi di riparazione ammontano infatti, secondo la valutazione compiuta dal perito incaricato dalla compagnia in Euro 871,04 IVA inclusa (Doc. 3). Non è peraltro dovuto
l'importo relativo all'IVA, pari ad Euro 157,07 non risultando prodotta agli atti alcuna fattura di riparazione ma unicamente un preventivo di spesa”).
Dunque, tenuto conto dei predetti indizi gravi, precisi e concordanti, condivisa la tesi di parte convenuta in ordine alla non risarcibilità dell'IVA in assenza di ricevuta di pagamento, i danni al veicolo devono essere quantificati in € 713,97, rivalutati all'attualità in € 830,35.
Alla luce di quanto sopra esposto, i danni complessivamente subiti da sono pari a € Parte_1
39.140,35.
Considerate le responsabilità concorrenti dei due veicoli coinvolti, applicata la riduzione dell'80% per il grado di colpa imputabile all'attore, in qualità di conducente e proprietario del veicolo CP_1
Toyota, è tenuta al pagamento della somma di € 7.828,07 a favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per il sinistro occorso.
E, per l'effetto, in qualità di compagnia di assicurazione del Controparte_3 veicolo Toyota, è tenuta al pagamento di € 7.828,07 a favore di , in solido con il Parte_1 responsabile del sinistro CP_1
Oltre a tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. Un.,
n. 1712/1995).
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo decorrono altresì gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a € 26.000,00, valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria atteso il valore effettivo della domanda all'esito dell'istruttoria e della decisione, si liquidano a favore di parte attrice in € 518,00 per rimborso CU e in € 4.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%.
pagina 9 di 10 Le spese di CTU sono da porsi definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità di per la causazione del sinistro stradale per cui è CP_1 causa secondo le quote di responsabilità di cui parte motiva;
2) condanna, per l'effetto, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, e CP_1 [...] al pagamento in favore di della somma di € 7.828,07, oltre Controparte_3 Parte_1 interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1
Controparte_3
4) condanna e in solido tra loro e nelle rispettive CP_1 Controparte_3 qualità, alla refusione delle spese del giudizio in favore di per la somma di € 518,00 per Parte_1 rimborso CU e di € 4.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) spese di CTU definitivamente a carico di e di CP_1 Controparte_3
Sassari, 13.8.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 713/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SANNA ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PALMAS SERGIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO, elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1) contrariis reiectis
2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e in subordine concorsuale della convenuta CP_1
proprietaria e conducente dell'autovettura Toyoya tg. EA309YA per la causazione del sinistro
[...] in oggetto e per i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del medesimo sinistro;
pagina 1 di 10 3) per l'effetto condannarla in solido alla in persona del Controparte_3 legale rappresentante, quale società responsabile per r.c.a. dell'autovettura Toyota tg. EA309YA al risarcimento dei danni tutti riportati dall'attore e derivanti dal sinistro in oggetto, quantificabili quanto al non patrimoniale (danno biologico per invalidità permanente, I.T.T. e I.T.P. e danno morale) in € 48.515,50 e in € 1.475,04 per danno patrimoniale come motivati in espositiva, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata e quantificata in corso di causa secondo giustizia, in ogni caso oltre interessi e dalla rivalutazione monetaria dal giorno del verificarsi del sinistro sino all'effettivo pagamento;
4) con vittoria di spese, competenze legali e accessori di legge”
Per parte convenuta come da comparsa di risposta: CP_1
“A. nel merito, in via principale respingere e rigettare ogni avversa domanda svolta nei confronti della accertando e CP_4 dichiarando la insussistenza di una qualunque responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale a carico della stessa;
B. nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della condannare per le ragioni CP_4 esposte in narrativa la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_5
a tenere indenne e manlevare la stessa da ogni e qualsiasi conseguenza sfavorevole CP_4 dovesse derivare dal presente giudizio e, per l'effetto, condannare la predetta società al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
C. in ogni caso, con vittoria di tutte le spese di giudizio (anche generali al 15%), compresi i compensi professionali del presente procedimento, oltre maggiorazioni di legge”
Per parte convenuta come da comparsa di risposta: Controparte_3
“a) Contrariis reiectis;
b) Assolvere la da ogni avversa pretesa;
Controparte_3
c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva e Parte_1 CP_1
in qualità rispettivamente di conducente-proprietaria e di Controparte_3 compagnia assicurativa del veicolo Toyota, al fine di accertare la responsabilità per il sinistro stradale nella quale era stato coinvolto in data 9.8.2021, alle ore 13.30, in via degli Astronauti, in Sassari e, per pagina 2 di 10 l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era a bordo del proprio motociclo Piaggio, tg.
ES44700, in direzione di via Don Sturzo;
- che, giunto all'incrocio tra via degli Astronauti e via Alivia, aveva iniziato la manovra di svolta verso sinistra mediante l'accensione della freccia verso sinistra e mediante il rallentamento della marcia;
- che tale manovra era stata effettuata affiancandosi alla parte sinistra del veicolo Toyota, che stava procedendo nella medesima direzione e che si trovava nella parte destra della corsia;
- che, in tale frangente, il veicolo Toyota condotto da aveva ugualmente svoltato verso CP_1 sinistra, senza utilizzare la freccia e spostandosi sulla parte sinistra della corsia;
- che la ruota anteriore sinistra del veicolo aveva urtato la parte laterale destra del motociclo;
- che, a seguito dell'urto, il motociclista era caduto a terra e aveva subito lesioni personali;
- che i due conducenti avevano redatto il modello CAI;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
- di aver tentato una definizione stragiudiziale della vertenza, senza esito positivo.
Con comparsa del 14.6.2022 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, contestata la CP_1 ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva di nella Parte_1 causazione dello scontro, eccepito che il motociclista aveva effettuato la manovra di svolta in modo imprudente e negligente in quanto la moto aveva sorpassato in veicolo in prossimità dell'incrocio e lungo una corsia con striscia continua longitudinale, contestato di aver omesso di azionare la freccia a sinistra, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedeva di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione.
Con comparsa del 14.6.2022 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva Controparte_3 la quale, contestata la dinamica dell'incidente resa da parte attrice, eccepita l'imprudenza e la
[...] negligenza del motociclista, il quale aveva effettuato la svolta in violazione del codice della strada, eccepita la sua responsabilità esclusiva, eccepito altresì che l'attore aveva aggravato l'eventuale danno conseguenza in quanto aveva rifiutato di essere accompagnato al pronto soccorso a seguito dello scontro, contestato il quantum debeatur, chiedeva il rigetto delle domande avversarie nei suoi confronti.
pagina 3 di 10 A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, con prova testimoniale, con interrogatorio formale di nonché con CP_1
l'espletamento della CTU medico legale.
All'udienza del 26.2.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La domanda di manleva formulata da è inammissibile in quanto tardiva ai sensi dell'art. CP_1
166 c.p.c.
L'evento lesivo
La fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da circolazione stradale ex art. 2054 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità presunta in capo al conducente del veicolo che ha cagionato il danno, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di scontro tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità, che opera nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(cfr. C. Cass n. 15736/2022: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”).
E, con riguardo all'onere della prova, considerato che la presunzione opera in via sussidiaria, il danneggiato è tenuto a provare la colpa esclusiva dell'altro conducente oppure la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti (diversa rispetto alla pari responsabilità); l'altro conducente è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale, sì da escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico, oppure la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti (C. Cass. n. 9353/2019: “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, pagina 4 di 10 operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”; conf. C. Cass. n. 21130/2013).
La dinamica del fatto deve essere ricostruita alla luce delle risultanze testimoniali e documentali.
È stato provato che i due veicoli, che procedevano nella stessa corsia e verso la stessa direzione, si erano scontrati nel momento in cui entrambi, sopraggiunti all'incrocio con via Alivia, avevano iniziato la svolta verso sinistra. Lo scontro è avvenuto tra la parte laterale anteriore sinistra del veicolo
(specchietto laterale sinistro) e la parte laterale anteriore destra del motociclo.
È altresì emerso che, poco prima dello scontro, la motocicletta dell'attore era sopraggiunta da dietro rispetto all'autovettura Toyota e che la moto si era affiancata al lato sinistro della Toyota.
Quanto alla dinamica del sinistro, devono essere posti a fondamento della ricostruzione i seguenti elementi probatori, tutti dotati di un elevato grado di attendibilità e di serietà probatoria:
a) il modulo di constatazione amichevole (doc. 3 di parte attrice), da cui si evince chiaramente il punto di scontro dei due veicoli, così come in dettaglio descritto, anche graficamente, dalle due parti;
b) fotografie dello stato dei luoghi (doc. 1 e 2 di parte attrice e, soprattutto, le più nitide fotografie prodotte con la memoria n. 2; doc. 1 di parte attrice), da cui si evince la presenza della carreggiata con doppia corsia di marcia. Nei pressi dell'incrocio con via Alivia la linea di mezzeria è tratteggiata (nelle foto di parte attrice) o non presente, a causa di lavori alla pavimentazione stradale (nelle foto di parte convenuta). In ogni caso non vi è la linea continua di mezzeria;
c) la dichiarazione del teste pedone, disinteressato rispetto alle parti, che aveva Testimone_1 assistito alla caduta del motociclista: il teste riferiva di avere visto la motocicletta arrivare all'incrocio con la freccia di svolta a sinistra azionata (“io quindi mi sono fermato, non ho attraversato in attesa della svolta della moto”).
Confermava la posizione dei due veicoli, i quali si trovavano entrambi nella corsia di destra della carreggiata, che è a doppio senso di marcia. Non ricordava alcunché in ordine alla condotta dell'autovettura Toyota;
d) secondo l'id quoad plerumque accidit, in assenza di altri dati contrari, considerata la ridotta entità dei danni materiali ai veicoli, si ritiene che entrambi i veicoli stavano tenendo una velocità conforme allo stato dei luoghi (incrocio in procinto di una svolta a sinistra).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che, in concreto, lo scontro sia imputabile alla condotta di entrambi i conducenti dei veicoli per aver guidato in maniera imprudente e in violazione delle regole cautelari di sicurezza alla guida. pagina 5 di 10 E, più in dettaglio, la motocicletta aveva negligentemente affiancato il veicolo Toyota, il quale, quest'ultimo, stava marciando davanti alla motocicletta e, presumibilmente, stava tenendo una velocità ridotta proprio al fine di effettuare la svolta a sinistra (anche considerato che, in caso di svolta a sinistra in carreggiata con doppia corsia di marcia, il veicolo è tenuto a verificare con attenzione l'assenza di veicoli nella corsia contraria).
La manovra di affiancamento sulla sinistra, definita “sorpasso” nelle difese di parte convenuta, manifesta l'imprudenza del motociclista il quale, senza seguire l'ordine di marcia dei veicoli già presenti nei pressi dell'incrocio, aveva iniziato la svolta a sinistra seppur un altro veicolo (Toyota) avesse già impegnato la zona dell'incrocio per la medesima svolta a sinistra.
Il motociclista non avrebbe dovuto accostarsi alla Toyota, bensì avrebbe dovuto affrontare l'incrocio e iniziare la svolta verso sinistra nel rispetto della circolazione delle vetture già presenti davanti a lui: la condotta di ha contribuito a intralciare la corretta marcia della Toyota, sicché lo scontro Parte_1 non si sarebbe verificato se il motociclista avesse mantenuto l'ordine dei veicoli che, in quel momento, stavano affrontando l'incrocio.
Si ritiene, tuttavia, che anche il veicolo Toyota aveva tenuto una condotta imprudente laddove non si era assicurato di avere campo libero per eseguire in sicurezza la manovra di svolta, anche in relazione alla presenza o meno di veicoli provenienti da tergo. Infatti, la convenuta aveva iniziato la svolta a sinistra senza verificare che, da tergo, non stessero sopraggiungendo altri veicoli. avrebbe dovuto assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio ad altri CP_6 veicoli, tenendo conto della posizione e della distanza di essi, misura cautelare che opera anche rispetto agli utenti della strada che pongono in essere comportamenti a loro volta imprudenti e/o illegittimi: la condotta di ha contribuito a causare lo scontro poiché, pur in presenza della manovra CP_1 imprudente di parte attrice, non si era assicurata di avere campo libero nella parte posteriore-laterale della Toyota.
Non è stata provata da parte attrice la circostanza, specificatamente contestata da per cui CP_1 il veicolo Toyota non avesse azionato la freccia di svolta a sinistra, sicché tale profilo di colpa non può essere imputato al conducente della Toyota.
Nella ripartizione del grado della colpa, si ritiene che vi sia un contributo prevalente di Parte_1 nella causazione del sinistro.
Infatti, la condotta della motocicletta ha contribuito in modo prevalente alla causazione del sinistro in quanto, appunto, la manovra di affiancamento e di inizio della svolta a sinistra è stata effettuata ostacolando la circolazione stradale: invero, aveva affiancato l'automobile di Parte_1 CP_1
pagina 6 di 10 in prossimità di un incrocio, frapponendosi imprudentemente tra l'autovettura e la svolta a CP_1 sinistra.
Dall'altro lato, la colpa imputata alla Toyota assume un profilo secondario correlato all'obbligo di prestare attenzione alle condotte imprudenti degli altri utenti della strada: invero, la colpa della convenuta attiene all'inosservanza della regola cautelare di prestare la dovuta attenzione nell'effettuare manovre di svolta e/o di attraversamento di un incrocio, anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (nel caso di specie, condotta imprudente del motociclista proveniente da tergo).
La colpa prevalente è proprio di , il quale aveva affrontato l'incrocio e la successiva Parte_1 svolta verso sinistra in modo imprudente e senza rispettare il regolare ordine di circolazione delle vetture, già impegnate nell'incrocio.
Si deve pertanto riconoscere una responsabilità concorrente nella produzione del danno espressa nella quota del 20% in capo a e nella restante quota dell'80% in capo a . CP_1 Parte_1
Liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con le finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi.
La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme poiché la Tabella Unica Nazionale per le lesioni macro-permanenti è entrata in vigore in data 5.3.2025, ossia in data successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025.
Ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea, si utilizza il parametro minimo pari a € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
La parte attrice chiedeva la personalizzazione minima del danno non patrimoniale con il conseguente aumento risarcitorio alla luce “delle sofferenze e dei disagi patiti anche per la lunga degenza” (p. 4 comparsa di risposta). pagina 7 di 10 Ebbene, la verifica dei presupposti per la personalizzazione del danno deve essere rigorosamente condotta al fine di evitare indebite duplicazioni del risarcimento.
Sul punto, si condivide l'orientamento di legittimità secondo cui la personalizzazione del danno è consentita soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (C. Cass. n. 23778/2014; nello stesso senso: C. Cass. n. 5865 del 04/03/2021: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”).
Nel caso di specie, l'allegazione di parte attrice è generica e priva di alcun riscontro probatorio, anche considerato che, in assenza di specifiche circostanze che devono essere provate, lo stato di degenza del danneggiato concerne il (diverso) profilo dell'invalidità temporanea, già computata dal CTU in sede peritale.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1 permanenti quantificati dal perito al 15% e un'invalidità temporanea pari al 50% per 40 giorni e al 25% per 20 giorni.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle di cui sopra, considerata l'età dell'attore al momento di stabilizzazione dei postumi (69 anni), il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 38.310,00, comprendente la somma di € 2.475,00 per il danno da invalidità temporanea e la somma di € 35.835,00 per il danno da invalidità permanente.
Con riguardo al danno patrimoniale si espone quanto segue.
Non sono risarcibili le spese mediche chieste da parte attrice in quanto non produceva la Parte_1 prova degli esborsi richiesti, sicché tale voce di danno risulta non sorretta da prova.
Il proprietario del veicolo chiedeva altresì il risarcimento dei danni materiali subiti dal mezzo, producendo il preventivo di spesa per la riparazione delle parti danneggiate (doc. 12 di parte attrice).
Anzitutto, il preventivo di spesa costituisce un indizio dei danni al mezzo, che deve necessariamente coordinarsi ex art. 2729 c.c. con altri indizi (es. fotografia del veicolo, prova orale, ricevuta di pagamento). pagina 8 di 10 Nel caso di specie, la congruità del preventivo è avvalorata sia dal modulo CID (ove alla voce “danni visibili al mezzo” le parti indicavano “carena ant. dx”) che dalla confessione della compagnia di assicurazione mediante la produzione della perizia fiduciaria sub doc. 3 di parte convenuta (p. 10 della comparsa di costituzione: “in merito al danno riportato dal motociclo, si concorda con la valutazione espressa da controparte. I costi di riparazione ammontano infatti, secondo la valutazione compiuta dal perito incaricato dalla compagnia in Euro 871,04 IVA inclusa (Doc. 3). Non è peraltro dovuto
l'importo relativo all'IVA, pari ad Euro 157,07 non risultando prodotta agli atti alcuna fattura di riparazione ma unicamente un preventivo di spesa”).
Dunque, tenuto conto dei predetti indizi gravi, precisi e concordanti, condivisa la tesi di parte convenuta in ordine alla non risarcibilità dell'IVA in assenza di ricevuta di pagamento, i danni al veicolo devono essere quantificati in € 713,97, rivalutati all'attualità in € 830,35.
Alla luce di quanto sopra esposto, i danni complessivamente subiti da sono pari a € Parte_1
39.140,35.
Considerate le responsabilità concorrenti dei due veicoli coinvolti, applicata la riduzione dell'80% per il grado di colpa imputabile all'attore, in qualità di conducente e proprietario del veicolo CP_1
Toyota, è tenuta al pagamento della somma di € 7.828,07 a favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per il sinistro occorso.
E, per l'effetto, in qualità di compagnia di assicurazione del Controparte_3 veicolo Toyota, è tenuta al pagamento di € 7.828,07 a favore di , in solido con il Parte_1 responsabile del sinistro CP_1
Oltre a tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. Un.,
n. 1712/1995).
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo decorrono altresì gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c.
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Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a € 26.000,00, valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria atteso il valore effettivo della domanda all'esito dell'istruttoria e della decisione, si liquidano a favore di parte attrice in € 518,00 per rimborso CU e in € 4.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%.
pagina 9 di 10 Le spese di CTU sono da porsi definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità di per la causazione del sinistro stradale per cui è CP_1 causa secondo le quote di responsabilità di cui parte motiva;
2) condanna, per l'effetto, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, e CP_1 [...] al pagamento in favore di della somma di € 7.828,07, oltre Controparte_3 Parte_1 interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1
Controparte_3
4) condanna e in solido tra loro e nelle rispettive CP_1 Controparte_3 qualità, alla refusione delle spese del giudizio in favore di per la somma di € 518,00 per Parte_1 rimborso CU e di € 4.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) spese di CTU definitivamente a carico di e di CP_1 Controparte_3
Sassari, 13.8.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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