Ordinanza cautelare 14 dicembre 2011
Sentenza 27 luglio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/07/2015, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02065/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03096/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2011, proposto da:
BI YA, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Caruso, con domicilio eletto presso ON TT in AT, Via Firenze, 20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, ed ivi domiciliato in Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto cat. A.12/Sogg.- Rif. Sogg. Nr. 324/2011 della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione da lavoro irregolare ex L. 102/09, emesso dalla Questura di Siracusa - Uff. Immigrazione - il 31/08/2011, notificato il 22/09/2011, con invito a lasciare volontariamente il territorio dello Stato entro il termine non superiore a giorni quindici;
nonché di tutti gli atti presupposti e collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90, ricevuto dal ricorrente in data 05/05/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento A.12/Sogg. – Rif. Sogg. Nr. 324/2011 del 31/08/2011 del Questore della Provincia di Siracusa, veniva rigettata l’istanza di emersione di lavoro irregolare proposta dalla Sig.ra UR ES per l’assistenza ed il sostegno prestato in proprio favore dal cittadino extracomunitario Sig. YA BI, giacchè dall’istruttoria svolta non risultava sussistere la condizione prevista dal primo comma dell’art. 1-ter del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 102/2009, secondo cui era preclusivo dell’accoglimento della istanza di regolarizzazione proposta la mancanza dello svolgersi del rapporto da regolarizzare da (almeno) tre mesi alla data del 30/06/2009.
Il Sig. YA BI, ritenendo illegittimo tale provvedimento, lo impugnava con un ricorso consegnato per la notifica il 26/10/2011 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 02/11/2011.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio a mezzo della Difesa Erariale con deposito di memoria in segreteria il 02/12/2011, senza ivi contestare la correttezza della propria evocazione in giudizio malgrado la mancata acquisizione al fascicolo processuale dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale si era proceduto alla notifica del ricorso in epigrafe al proprio indirizzo (presso la competente sede dell’Avvocatura dello Stato, dove essa era domiciliata ex lege ); e determinando così in ogni caso la sanatoria del procedimento di notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio pur in assenza della prova agli atti di causa del suo perfezionamento (cfr., ex plurimis e più di recente, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 29 gennaio 2015, n. 412)
Con ordinanza n. 1557/2011 il Collegio accoglieva la domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe.
In data 20/05/2015 il ricorrente depositava una memoria in segreteria, all’interno della quale egli non proponeva alcuna contestazione avverso il verbale di successive dichiarazioni spontanee rese il 07/06/2011 dal Sig. EL PE, così come allegato all’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Il ricorso in epigrafe giungeva all’esame del Collegio per il merito nella udienza pubblica del 25/06/2015, in esito al cui svolgersi esso veniva rimesso in decisione.
I – Con il primo motivo di ricorso, indipendentemente dalla sua sovrabbondante rubrica, il ricorrente imputa all’Amministrazione intimata un difetto di istruttoria (con riflessi anche sulla motivazione del provvedimento impugnato; ma così sovrapponendosi alle censure più specificamente sviluppate all’interno del secondo motivo di ricorso, delle quali ci si occuperà pertanto in quella sede) tale da inficiare la validità del provvedimento impugnato.
Il ricorrente si duole, più in dettaglio, che la Questura di Siracusa abbia operato gli ulteriori approfondimenti istruttori ritenuti necessari al fine di rendere il parere previsto dal comma 7 dell’art. 1-ter del D.L. n. 78/2009, in tal modo invadendo le autonome competenze dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Siracusa.
In contrario osserva il Collegio che la postulata limitazione dei poteri istruttori della competente Questura in sede di rilascio del parere previsto dal comma 7 dell’art. 1-ter del D.L. n. 78/2009 non trova alcun riscontro all’interno di tale norma, che non scrimina in alcun modo fra i “motivi ostativi” che possono precludere il positivo rilascio di tale imprescindibile atto endoprocedimentale.
Quanto poi alla censurata “ duplicazione” di attività istruttoria all’interno del medesimo procedimento, l’argomento è del tutto privo di pregio, in quanto i maggiori elementi di conoscenza acquisiti in sede di rilascio del parere da parte della Questura di Siracusa sono comunque destinati ad operare a valle, realizzando un’economia procedimentale in favore dello Sportello Unico dell’Immigrazione competente al rilascio del provvedimento finale; con un evidente gioco a somma zero.
L’unica argomentazione dell’attuale ricorrente che meriti un più attento esame è quella secondo cui “ le dichiarazioni rese dal Sig. EL PE, figlio della datrice di lavoro ( e dalla stessa espressamente munito di delega per la gestione della procedura di regolarizzazione in specifica considerazione), se correttamente interpretate, non escludono la sussistenza del rapporto di lavoro nei tre mesi antecedenti il 30/06/2009”. Ma qui, come sarà più chiaro in base alla successiva esposizione, la censura proposta, più che come difetto di istruttoria tout-court , va piuttosto scrutinata come difetto di motivazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria – rigettandosi per l’intanto, in base alle considerazioni che precedono, quella proposta con il primo motivo di ricorso.
II – Il provvedimento impugnato risulta motivato per relationem con rinvio alle risultanze delle spontanee dichiarazioni rese il 20/10/2010 dinnanzi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa dal Sig. EL PE, delegato dalla Sig.ra UR ES per la gestione della procedura di regolarizzazione in specifica considerazione, dalle quali viene estrapolato il seguente passo: “ eravamo agli inizi del 2009, non ricordo bene il mese, ed io cosciente del fatto che vi era in atto una sanatoria che stava o poteva regolarizzare tali stranieri, mi attivai per domandare a questi miei amici, se per caso erano in grado di indicarmi due persone in grado di farmi da badante, ed uno in grado di fare da badante per mia madre, così come riferitomi dal mio consulente Puccia”.
Come tuttavia risulta dagli atti prodotti in allegato all’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, il significato di una tale dichiarazione è stato precisato e chiarito dallo stesso Sig. EL PE pel tramite di successive dichiarazioni spontanee rese il 07/06/2011, dalle quali risulta che “ in effetti ora che lei me lo sta facendo notare le difformità relative a quanto da me dichiarato, le riferisco che in effetti i tre stranieri mi sono stati presentati a fine agosto 2009 e che nessuno ai tempi mi spiego che tali domande non potevano essere presentate in quanto fuori dai termini della sanatoria stessa” .
Ora, essendo evidente, all’opposto di quanto lamentato dal ricorrente, la completezza e l’esaustività dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione intimata, l’unica questione giuridica che si pone è quella concernente la possibilità o meno, per il giudice adito, di procedere all’accertamento del rapporto fra ricorrente ed Amministrazione intimata sulla scorta di tutti gli atti ritualmente acquisiti al giudizio, ovvero entro i limiti di quelli espressamente richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato.
In premessa il Collegio ritiene che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, il procedimento di regolarizzazione ex art. 1-ter del D.L. n. 78/2009 costituisca espressione dell’esercizio dei poteri vincolati da parte della P. A. competente, per tutto quando non attenga alla valutazione dei precedenti penali relativi ai soggetti regolarizzandi – invece oggetto di valutazione discrezionale da parte della stessa, al fine “ di apprezzare al giusto gli interessi coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o meno pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato” .
L’anteriorità di almeno tre mesi rispetto alla data del 30/06/2009 del rapporto di lavoro regolarizzato, costituisce quindi un presupposto specificamente individuato dal legislatore, ed oggetto di un mero accertamento nell’esercizio di un potere vincolato da parte dell’Amministrazione chiamata a pronunciarsi sulla istanza di emersione. Pertanto trova applicazione, nel caso di specie, il secondo comma dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, alla cui stregua “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”. Poiché il mancato riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, (anche) ai chiarimenti di cui al verbale di spontanee dichiarazioni del Sig. EL PE del 07/06/2011, rappresenta una ipotesi di “ violazione di norme … sulla forma degli atti” destinata a rimanere senza alcun giuridico effetto alla stregua della norma citata in precedenza, il Collegio – posto che, in base al carattere sostanzialmente vincolato del provvedimento impugnato, “ allo stato della legislazione, appare indubbia la possibilità di un'integrazione postuma della motivazione di un provvedimento amministrativo, ex art. 21 octies, cit. l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 15 del 2005, per gli atti formalmente o sostanzialmente vincolati ”(Tribunale Superiore delle Acque, sent. 30 gennaio 2008, n. 24) –, in assenza della specifica contestazione da parte del ricorrente all’interno dei propri atti processuali degli ulteriori elementi posti dall’Amministrazione intimata a fondamento della legittimità del provvedimento impugnato, rigetta anche la censura di difetto di motivazione proposta con il secondo motivo di ricorso.
III - Tenuto conto del diverso segno della decisione assunta in sede cautelare, e del fatto che la presente decisione di rigetto muove dalla considerazione di atti successivamente prodotti in giudizio dalla Difesa Erariale a riprova della correttezza dell’operato dell’Amministrazione intimata, il Collegio ritiene ricorrere giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2015
IL SEGRETARIO