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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3008/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - CO e alla Regione Calabria, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe, eccependo, preliminarmente, l'impossibilità di sottoporre a fermo il veicolo di sua proprietà in quanto affetta da disabilità, con una percentuale riconosciuta di invalidità del 80%.
La ricorrente, inoltre, ha eccepito:
1) la prescrizione dei crediti sottesi a tale comunicazione;
2) la decadenza dal potere impositivo e il difetto di motivazione, anche in relazione all'indicazione delle modalità per proporre ricorso e al criterio di calcolo di interessi e sanzioni;
3) il difetto di notifica degli atti presupposti nonché dello stesso atto impugnato;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - CO e la Regione Calabria si sono costituite in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata scaturisce da tre cartelle di pagamento presupposte e, segnatamente, la cartella di pagamento n. 03420200013791516000 (tassa automobilistica anno 2015), la cartella di pagamento n. 03420210012429550000 (tassa automobilistica anno 2016), la cartella di pagamento n. 03420220001943173000 (tassa automobilistica anno 2017 e 2018).
Di tali cartelle di pagamento presupposte, eccezion fatta per la cartella di pagamento n.
03420200013791516000, i convenuti non hanno fornito prova della regolare notifica, atteso che dalla documentazione che versa in atti si evince che le stesse sono state notificate all'odierna ricorrente mediante deposito presso la casa comunale, ma non è stata inviata la relativa raccomandata informativa.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in più occasioni sul punto, anche con l'autorevolezza delle Sezioni Unite, ritiene che per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAN/CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. Infatti, l'omessa spedizione della raccomandata, contenente la comunicazione di avvenuta notifica, costituisce un vizio dell'attività del notificatore che determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario (Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 31 luglio 2017 n. 18992).
Pertanto, può affermarsi che la notifica effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa (v. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, ord. 27 maggio 2025, n. 14089).
In relazione alla somma di cui alla cartella di pagamento n. 03420200013791516000, regolarmente notificata, deve rilevarsi la prescrizione del credito.
Si evidenzia che le tasse automobilistiche sono soggette ad un termine di prescrizione triennale, in quanto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio
1986, n. 2, convertito in L. 7 marzo 1986, n. 60, "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Orbene, nel caso che ci occupa, il credito di cui alla predetta cartella concerne la tassa automobilistica per l'anno 2015 e la cartella di pagamento citata è stata notificata nell'anno 2022, dunque ben oltre il termine triennale di prescrizione. Nelle more, alla luce della documentazione allegata dai resistenti, non risultano essere stati notificati atti presupposti.
Sebbene la cartella de quo non sia stata impugnata illo tempore dalla ricorrente, non è preclusa nell'odierna sede l'eccezione di prescrizione, atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, l'estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella (si veda Cass., ord. n. 18152 del 02 luglio 2024).
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3008/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - CO e alla Regione Calabria, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe, eccependo, preliminarmente, l'impossibilità di sottoporre a fermo il veicolo di sua proprietà in quanto affetta da disabilità, con una percentuale riconosciuta di invalidità del 80%.
La ricorrente, inoltre, ha eccepito:
1) la prescrizione dei crediti sottesi a tale comunicazione;
2) la decadenza dal potere impositivo e il difetto di motivazione, anche in relazione all'indicazione delle modalità per proporre ricorso e al criterio di calcolo di interessi e sanzioni;
3) il difetto di notifica degli atti presupposti nonché dello stesso atto impugnato;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - CO e la Regione Calabria si sono costituite in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata scaturisce da tre cartelle di pagamento presupposte e, segnatamente, la cartella di pagamento n. 03420200013791516000 (tassa automobilistica anno 2015), la cartella di pagamento n. 03420210012429550000 (tassa automobilistica anno 2016), la cartella di pagamento n. 03420220001943173000 (tassa automobilistica anno 2017 e 2018).
Di tali cartelle di pagamento presupposte, eccezion fatta per la cartella di pagamento n.
03420200013791516000, i convenuti non hanno fornito prova della regolare notifica, atteso che dalla documentazione che versa in atti si evince che le stesse sono state notificate all'odierna ricorrente mediante deposito presso la casa comunale, ma non è stata inviata la relativa raccomandata informativa.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in più occasioni sul punto, anche con l'autorevolezza delle Sezioni Unite, ritiene che per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAN/CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. Infatti, l'omessa spedizione della raccomandata, contenente la comunicazione di avvenuta notifica, costituisce un vizio dell'attività del notificatore che determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario (Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 31 luglio 2017 n. 18992).
Pertanto, può affermarsi che la notifica effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa (v. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, ord. 27 maggio 2025, n. 14089).
In relazione alla somma di cui alla cartella di pagamento n. 03420200013791516000, regolarmente notificata, deve rilevarsi la prescrizione del credito.
Si evidenzia che le tasse automobilistiche sono soggette ad un termine di prescrizione triennale, in quanto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio
1986, n. 2, convertito in L. 7 marzo 1986, n. 60, "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Orbene, nel caso che ci occupa, il credito di cui alla predetta cartella concerne la tassa automobilistica per l'anno 2015 e la cartella di pagamento citata è stata notificata nell'anno 2022, dunque ben oltre il termine triennale di prescrizione. Nelle more, alla luce della documentazione allegata dai resistenti, non risultano essere stati notificati atti presupposti.
Sebbene la cartella de quo non sia stata impugnata illo tempore dalla ricorrente, non è preclusa nell'odierna sede l'eccezione di prescrizione, atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, l'estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella (si veda Cass., ord. n. 18152 del 02 luglio 2024).
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco