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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11640 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7770/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Nella causa tra
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER MA
ATTORE
e
( rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NA MA
CONVENUTA
Il Giudice
Premesso che con provvedimento del 1°/12/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7770/2025 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER MA giusta mandato depositato telematicamente in data
29/11/25 insieme alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE/I contro
( rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NA MA come da procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'odierna udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ad , ha Controparte_1 Parte_1 convenuto in giudizio quest'ultima deducendo di aver eseguito, tra il giugno 2018 e il maggio 2022, lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della convenuta, sito in Pozzuoli (NA), Strada della Colmata n. 70/A, interno 1, in vista del futuro matrimonio, e chiedendo la condanna della stessa alla restituzione di € 20.000,00 (o altra somma ritenuta equa all'esito di C.T.U.), a titolo di ripetizione dell'indebito o pagina 2 di 5 arricchimento senza giusta causa, ex art. 2041 c.c., importo equivalente al valore dei lavori eseguiti presso l'appartamento della convenuta.
Si è costituita , contestando integralmente le domande attoree;
Controparte_1 deducendo, in particolare, che i lavori furono eseguiti “in economia” dal padre della stessa, con l'aiuto di un amico, e che i materiali furono acquistati e pagati dalla convenuta, mentre l'attore avrebbe prestato solo un contributo parziale su impianti elettrico e idraulico, non completando alcuna opera. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea e ha proposto domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento di € 25.000,00 (o altra somma equitativa) a titolo di danni morali, relazionali e familiari, deducendo che, a causa del comportamento illecito dell'attore, le parti non contraevano più il matrimonio, previsto per il 2 giugno 2023, stante l'abbandono, da parte dell'attore, della famiglia e della figlia appena nata
(come da atti estratti da un procedimento penale pendente).
Formulata, con ordinanza del 6/10/25, una proposta transattiva dal giudicante, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., le parti hanno concluso un accordo transattivo e all'udienza dell'11/12/25 hanno concluso chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un accordo transattivo, allegato in atti.
Alla luce di quanto dedotto e provato dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed infatti, durante la pendenza del presente giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo, comprensivo anche dei crediti oggetto di altro giudizio pendente tra le medesime parti;
in base a tale accordo, entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi crediti (parte attrice ha rinunciato alla propria domanda proposta nel presente giudizio, mentre parte convenuta ha rinunciato sia alla propria domanda riconvenzionale che al proprio credito, per spese di lite e pignoramento, derivante dalla definizione di altro giudizio), dichiarando di ritenersi integralmente soddisfatte dall'accordo; in udienza le parti, tramite i propri procuratori, hanno congiuntamente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.
Appare evidente, pertanto, il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia pagina 3 di 5 di merito.
Va ribadito, al riguardo, l'orientamento della Cassazione (cfr. Cass. N. 8448/12;
Cass. n. 10478/04) secondo il quale la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio, per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. “La cessazione della materia del contendere è un istituto di creazione giurisprudenziale, che ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale…”. (Cass. civ., sez. U.,
28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez.
III, 31 agosto 2015 n. 17312). Al verificarsi di tale situazione le parti si danno reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. civile n. 6395/04; Cass. Civile n. 910/05; Cass. Civile n. 21757/21).
Nel caso di specie, deve senz'altro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo, le parti, rispettivamente, rinunciato alle proprie pretese.
Le spese, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, vanno integralmente compensate. Provvede separatamente in ordine alle spese di parte attrice (ove ne sussistano i presupposti), per le quali è stata proposta istanza di liquidazione a spese dello Stato, attesa l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza disattesa o Parte_1 Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 11/12/2025
Il Giudice dott. Barbara Gargia
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Nella causa tra
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER MA
ATTORE
e
( rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NA MA
CONVENUTA
Il Giudice
Premesso che con provvedimento del 1°/12/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7770/2025 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER MA giusta mandato depositato telematicamente in data
29/11/25 insieme alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE/I contro
( rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NA MA come da procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'odierna udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ad , ha Controparte_1 Parte_1 convenuto in giudizio quest'ultima deducendo di aver eseguito, tra il giugno 2018 e il maggio 2022, lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della convenuta, sito in Pozzuoli (NA), Strada della Colmata n. 70/A, interno 1, in vista del futuro matrimonio, e chiedendo la condanna della stessa alla restituzione di € 20.000,00 (o altra somma ritenuta equa all'esito di C.T.U.), a titolo di ripetizione dell'indebito o pagina 2 di 5 arricchimento senza giusta causa, ex art. 2041 c.c., importo equivalente al valore dei lavori eseguiti presso l'appartamento della convenuta.
Si è costituita , contestando integralmente le domande attoree;
Controparte_1 deducendo, in particolare, che i lavori furono eseguiti “in economia” dal padre della stessa, con l'aiuto di un amico, e che i materiali furono acquistati e pagati dalla convenuta, mentre l'attore avrebbe prestato solo un contributo parziale su impianti elettrico e idraulico, non completando alcuna opera. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea e ha proposto domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento di € 25.000,00 (o altra somma equitativa) a titolo di danni morali, relazionali e familiari, deducendo che, a causa del comportamento illecito dell'attore, le parti non contraevano più il matrimonio, previsto per il 2 giugno 2023, stante l'abbandono, da parte dell'attore, della famiglia e della figlia appena nata
(come da atti estratti da un procedimento penale pendente).
Formulata, con ordinanza del 6/10/25, una proposta transattiva dal giudicante, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., le parti hanno concluso un accordo transattivo e all'udienza dell'11/12/25 hanno concluso chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un accordo transattivo, allegato in atti.
Alla luce di quanto dedotto e provato dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed infatti, durante la pendenza del presente giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo, comprensivo anche dei crediti oggetto di altro giudizio pendente tra le medesime parti;
in base a tale accordo, entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi crediti (parte attrice ha rinunciato alla propria domanda proposta nel presente giudizio, mentre parte convenuta ha rinunciato sia alla propria domanda riconvenzionale che al proprio credito, per spese di lite e pignoramento, derivante dalla definizione di altro giudizio), dichiarando di ritenersi integralmente soddisfatte dall'accordo; in udienza le parti, tramite i propri procuratori, hanno congiuntamente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.
Appare evidente, pertanto, il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia pagina 3 di 5 di merito.
Va ribadito, al riguardo, l'orientamento della Cassazione (cfr. Cass. N. 8448/12;
Cass. n. 10478/04) secondo il quale la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio, per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. “La cessazione della materia del contendere è un istituto di creazione giurisprudenziale, che ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale…”. (Cass. civ., sez. U.,
28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez.
III, 31 agosto 2015 n. 17312). Al verificarsi di tale situazione le parti si danno reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. civile n. 6395/04; Cass. Civile n. 910/05; Cass. Civile n. 21757/21).
Nel caso di specie, deve senz'altro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo, le parti, rispettivamente, rinunciato alle proprie pretese.
Le spese, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, vanno integralmente compensate. Provvede separatamente in ordine alle spese di parte attrice (ove ne sussistano i presupposti), per le quali è stata proposta istanza di liquidazione a spese dello Stato, attesa l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza disattesa o Parte_1 Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 11/12/2025
Il Giudice dott. Barbara Gargia
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