Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 09/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
515/2025 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa ND NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80580 del registro di segreteria, dalla sig.ra XX
(c.f. omissis), nata a [...] il omissis ed ivi residente alla Via omissis n° omissis pl. omissis int. omissis _, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Saginario ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma alla Via Castiglione della Pescaia, n° 61;
CONTRO
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande 21 e sede ROMA Agenzia Complessa di Roma Monteverde Gianicolense Via Via Lenin N°45, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;
avverso la richiesta di ripetizione di indebito di euro 19.036,70, di cui al provvedimento INPS del 03.11.2018.
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Vista le ordinanze istruttorie assunte a verbale nelle udienze del 10 luglio e 22 ottobre 2025;
Uditi, nell’udienza odierna, l’Avv. Saginario per la ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1. La Sig.ra XX è stata attinta, da parte dell’INPS, da un provvedimento di recupero di somme relative alla prestazione pensionistica di reversibilità, in quanto asseritamente indebite. La ricorrente, quale coniuge superstite, dal decesso del marito è titolare di pensione di reversibilità.
L’INPS ha difatti provveduto a rideterminare l’importo di pensione di reversibilità I.N.P.D.A.P.
n° 00602253 categoria EL con decorrenza 01.01.2016 spettante all’odierna ricorrente, in qualità di coniuge superstite del marito -il de cuius Sig.
YY-, rilevando un indebito per il periodo 1-1-2017//1-11-2018 per superamento dei limiti reddituali in applicazione dell’art.1, co. 41 legge n. 335/1995 -tab. F. Pertanto, l’Istituto con nota del 03.11.2018 ha chiesto la restituzione di quanto percepito indebitamente per l’importo di euro 19.036,70. Con il suddetto provvedimento l’INPS ha comunicato all’istante che avrebbe provveduto a recuperare l’importo, operando sulla pensione una trattenuta, il tutto per n° 46 rate mensili consecutive, con decorrenza dal mese di marzo 2019, importo già recuperato per intero.
2. L’interessata, previo ricorso amministrativo respinto per improcedibilità, ha adito il Giudice ordinario -Sez. lavoro di Roma, che ha denegato la propria giurisdizione con sentenza n.9745/2024. Ha quindi riassunto innanzi a questo Giudice.
3. Il ricorso, oltre a specifiche contestazioni e argomentazioni, riporta la trascrizione degli atti del processo innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (ricorso, memorie INPS e note conclusionali). Le motivazioni a sostegno della correttezza di quanto percepito con la pensione di reversibilità attengono alla circostanza che, nella fattispecie, a suo avviso non sono applicabili i limiti di cumulabilità, atteso che il beneficiario è parte di un nucleo familiare con figlio maggiorenne inabile, come risulta dagli all.ti 7 e 8, secondo i quali la figlia KK risulta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% con decorrenza 27 giugno 2016. L’interessata ha anche riferito in ordine alla propria capacità reddituale, asseritamente non superiore ai limiti di cumulo.
4. La ricorrente allega infine la prova della presenza della figlia maggiorenne invalida con pensione di invalidità dal 1-7-2016 e confermata in sede di revisione dal 1-11-1018 (verbale di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 25.11.2016 e liquidazione prestazione n° 07168153 cat. INVCIV con decorrenza dal 01.07.2016 in favore della Sig.ra KK figlia invalida maggiorenne, e comunicazione del 13.03.2018 di liquidazione prestazione n° 07168153 cat. INVCIV con decorrenza dal 01.07.2016), per cui ritiene che NON ricorrevano le condizioni che consentivano di addivenire alla riduzione per cumulo.
Quanto ai conteggi ritiene comunque che il 2018 si basi solo su redditi presunti, visto che la nota di indebito è del mese di novembre dello stesso anno.
Conclude con la richiesta di restituzione di quanto trattenuto, con vittoria di spese da distrarsi al legale.
5. L’INPS si è costituito, ritenendo la domanda infondata in fatto ed in diritto. Ha descritto in punto di diritto la disciplina dell’indebito ed ha rappresentato i fatti riferendo che:
-in data 22.01.2019, la ricorrente ha presentato domanda di Ricostituzione Reddituale chiedendo l’annullamento dell’indebito, considerata la contitolarità con la figlia dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, senza tuttavia presentare la documentazione necessaria (certificato SS3). Ha poi ripresentato la domanda, in data 02.04.2019, chiedendo invece il ricalcolo dell’asserito debito dichiarando i redditi posseduti dal 2015 al 2019, ed ha inoltrato un ricorso amministrativo, dichiarato tuttavia improcedibile nel 2023.
-In data 21.12.2023, l’Istituto ha aperto d’ufficio una Ricostituzione Contributiva, dalla quale è scaturito un ricalcolo a credito per abolizione della trattenuta di cui all’art.1,c.41 della legge 335/1995 per l’anno 2018 per un importo lordo pari a € 9.578,81 già liquidato alla ricorrente con rata 03/2024 (in atti).
In merito alla trattenuta per l’anno 2017, ha invece precisato che per l’anno 2016 i redditi derivanti da attività lavorativa pari a € 23.462,00 ed i redditi derivanti dal possesso di immobili diversi dalla prima abitazione per € 608,00, assommano ad un totale di € 24.070 che, unitamente al reddito da pensione del 2017 VOCPDEL di € 5.008,08 comporta un reddito complessivo di € 29.078,08 con conseguente ricaduta nella fascia di incumulabilità che prevede una trattenuta del 40%. Ha quindi, nel denegato caso di accoglimento del ricorso e di condanna alla restituzione delle somme trattenute, chiesto di decurtarne l’importo della somma di € 9.578,81 già restituita alla ricorrente con rata 03/2024.
6. All’udienza del 10-7-2025 è stato disposto a verbale, su concorde avviso delle parti, il rinvio all’udienza del 22-10-2025, per consentire la verifica della restituzione effettiva della somma da parte dell’INPS e per depositare osservazioni, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, sent. n. 162 del 2022.
7. All’udienza del 22-10-2025 è stato disposto un rinvio a verbale per consentire alle parti la verifica dei requisiti d’inabilità al 100% della figlia KK con riferimento all’anno 2017, al quale invece è stato applicato il limite di cumulabilità dei redditi, in considerazione del fatto che risulta il riconoscimento della pensione d’inabilità al 100%
per KK (figlia inabile convivente della ricorrente) decorre da luglio del 2016.
8. L’INPS ha dedotto con memorie autorizzate che, relativamente al 2017, la decurtazione e la richiesta di indebito sono corretti, in quanto la figlia “è stata riconosciuta invalida totale e permanente con inabilità lavorativa al 100% ex art. 2 e 2 della Legge n° 118\1971, con verbale del 25-11-2016. Tale inabilità, tuttavia, è cosa diversa rispetto al giudizio di inabilità necessario per il riconoscimento di quota di reversibilità in quanto, mentre l'invalidità civile è una valutazione medicolegale che non richiede contributi e dipende dall'incapacità lavorativa e dai limiti di reddito, l'inabilità per la reversibilità si riferisce all'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale ultima inabilità, richiede un diverso giudizio da parte del Centro Medico Legale”.
9. All’odierna udienza, le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.
10. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
11. L’odierna fattispecie concerne un asserito indebito pensionistico per superamento dei limiti di reddito ai sensi dell’art.1, co. 41 legge n. 335/1995
-tab. F., ovvero per la presenza di figlio maggiorenne inabile convivente ed a carico.
12. Va esaminata in primis la sussistenza della giurisdizione contabile sulla presente controversia.
Al riguardo è di recente intervenuta la Corte di Cassazione per chiarire la corretta definizione dei relativi limiti, affermando che è “da tenere distinta l’azione diretta ad accertare la illegittimità dell’azione di recupero dell’indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico, dall’azione che mira a determinare esattamente l’an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile” (Cass., SS.UU. civ., sent. n. 9443/2025).
13. Sussiste nell’odierna fattispecie la giurisdizione di questo giudice, in quanto la controversia attiene al “quantum” della pensione di reversibilità, da attribuire nel rispetto dei limiti di cumulabilità con i redditi del coniuge superstite e nel rispetto delle cause che determinano la non applicabilità di detti limiti, qui controversi e quindi implica lo scrutinio del rapporto pensionistico di reversibilità e le sue caratteristiche.
14. Passando al merito, in primo luogo, come attestato dall’INPS, l’interessata non ha seguito la inizialmente la procedura amministrativa per comprovare i requisiti della sussistenza di un figlio maggiorenne invalido, che comporterebbe la non applicabilità dei limiti di cumulo come previsto dall’art. 1 co.41 della legge 335/1995. Al riguardo, infatti, la ricorrente non ha presentato all’epoca della domanda i documenti sanitari richiesti
(certificato medico introduttivo, che è un documento necessario per richiedere prestazioni di invalidità previdenziale all'INPS). Tuttavia, in atti risulta che la figlia convivente è stata riconosciuta invalidità civile al 100% (all. 7 sicuramente riferibile al 2017 e poi confermata in sede di revisione).
15. Quanto alla seconda istanza di revisione in relazione ai limiti di reddito e poi alla verifica effettuata d’ufficio, va osservato che l’art. 1 comma 41 della citata legge prevede che “…gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F”. L’art. 1 co.41 suddetto prevede che “ La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
16. Ciò posto, rileva nell’odierna fattispecie la presenza di figlio invalido con totale permanente inabilità lavorativa del 100% (all. 7) convivente con la propria madre (dal 1996).
Di conseguenza se vale tale requisito per il 2018 tanto da aver determinato, come sembra, la restituzione all’interessata delle somme trattenute, anche per il 2017 la pensione di reversibilità non era soggetta ai limiti di cumulo. Sul punto, in atti risulta che l’INPS ha restituito l’importo inizialmente ritenuto indebito relativo al 2018 riconoscendo l’errore nella richiesta di indebito.
Invece per l’anno 2017 ha insistito per la correttezza della ripetizione di indebito.
17. Orbene, va considerato che l’odierna fattispecie si presenta particolare, avendo l’INPS annullato la richiesta di indebito relativa al 2018, con restituzione del quantum in contestazione, e resta da valutare l’indebito relativo al 2017. Sul punto l’INPS ritiene che non ricorra l’ipotesi di non applicazione dei limiti di cumulo in presenza di figlio inabile, in quanto la figlia della ricorrente non è stata riconosciuta inabile a proficuo lavoro
(requisito che l’INPS ritiene necessario) bensì è stata riconosciuta invalida civile con inabilità lavorativa al 100%, qualifica differente secondo l’Istituto.
18. Orbene, nel caso odierno è stata richiesta la non applicazione del limite di cumulo e certamente non la pensione di reversibilità da parte del figlio inabile, per la cui riconoscibilità effettivamente necessiterebbe l’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro, oltre alla convivenza e la vivenza a carico al momento del decesso del de cuius, come evidenziato dall’INPS. La norma richiama difatti la mera presenza nel nucleo familiare di figlio inabile:
“I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma.” Ed il primo periodo si limita a definire l’ambito, disponendo che “la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”.
19. Ciò considerato, visto che l’INPS non è stato in grado di confutare chiaramente che la restituzione delle somme trattenute non fosse per la presenza della figlia inabile nel nucleo familiare, e che nel nucleo della ricorrente era nel 2017 presente la suddetta figlia inabile dichiarata tale dal 2016 (come attestato in atti), il ricorso è accolto essendo sussistenti i presupposti per la non applicabilità del limite di cumulo di cui alla tab. F in argomento.
Va dichiarata l’irripetibilità delle somme relative al 2017 richieste dall’INPS alla ricorrente con il provvedimento impugnato.
Conseguentemente va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla restituzione di tutte le somme già trattenute in esecuzione del provvedimento di recupero relative al 2017. Sulle somme già recuperate e da restituire spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale stessa sino al soddisfo
(SSRR QM 33/2017); sulle somme successivamente trattenute spettano gli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta.
20. Le spese sono compensate per la particolarità e novità della questione. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il giudice
ND NG
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SA VINICOLA CORTE DEI CONTI 09.12.2025 12:57:23 GMT+01:00