Articolo 18 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 17Articolo 19
Versione
3 aprile 1971
Art. 18. (Scadenze delle rate)

La pensione o l'assegno di assistenza e' pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
Entrata in vigore il 3 aprile 1971
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