Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione- in persona del G.M., Dott.ssa Paola
Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5664/2019 del R.G.A.C., Procedimento di Cognizione ex artt. 163 e ss. c.p.c., avente ad oggetto: proprietà.
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 c.f.: C.F. 1 '
Saverio Della Corte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa di Briano
(CE), alla via Santagata n.163, giusta procura ad litem in atti;
ATTORE
[I
]E
), Controparte_2 (c.f.: CP 1 (c.f.: C.F. 2
(c.f.: C.F. 4 ), [...] C.F. 3 ), CP 3
CP 4 (c.f.: C.F. 5 Parte 2 (c.f.:
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Castiello, C.F. 6
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa (CE), alla via Filippo Saporito
n. 56, giusta procura ad litem in atti;
CONVENUTI
All'udienza del 22.01.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
SSS SSS SSS
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.05.2019, l'attrice, Parte 1
[...] traeva in giudizio CP 4 CP 1 Controparte_2 CP_3 Parte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertata
[...] e
,
e dichiarata la violazione da parte dei convenuti dell' art. 1102 c.c. e delle norme che disciplinano il sistema delle distanze, condannare essi convenuti, in solido tra loro, all'immediata rimozione delle opere e dei manufatti abusivi incidenti sui diritti di proprietà e di comproprietà della sig.ra Pt 1 ovvero, nello specifico: a) tettoia box auto realizzata sul cortile comune, ad uso esclusivo dei convenuti;
b) cuccia per cani su parte del cortile comune anch'essa ad uso esclusivo dei convenuti;
c) sistema di condizionamento collocato sulla facciata esteriore e comune dell'edificio, causativo del gocciolamento della condensa direttamente sulla proprietà, dell'istante e, al contempo, lesivo del decoro architettonico e tecnico del fabbricato;
d) stenditoi ai balconi che affacciano direttamente sulla proprietà di essa istante;
2)in via gradata, accertare l'inesistenza di qualsivoglia servitù e pretesa da parte dei convenuti sui beni di proprietà comune dell' edificio sito in Lusciano alla via delle Ginestre e, per l'effetto, condannarli, in solido, all'immediata cessazione di ogni condotta abusiva e alla rimozione di ogni opera illegittima limitativa del diritto di proprietà e/o di comproprietà della sig.ra Pt 1 e, al consequenziale, ripristino dello status quo ante;
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivati a essa istante per effetto delle illegittime condotte denunciate in citazione;
danno da determinarsi e liquidarsi, anche in via equitativa, sulla base del deprezzamento del bene e delle limitazioni che ne sono conseguite per effetto delle opere e delle condotte illecite, con riduzione del pregio architettonico e del valore di immagine dell'edificio;
4) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
L'istante, premessa la sua qualità di proprietaria, in virtù di atto di donazione, dei seguenti cespiti: 1) immobile sito in Lusciano (CE), alla via Carlo Marchesi, collocato al piano terra di un più ampio edificio di 4 unità abitative, costituito da 4 vani catastali, confinante, tra le altre, con proprietà Pt 2 (censito al catasto al foglio 1, p.lla 5296, sub 3, cat. A/4); 2) locale al piano seminterrato (identificato al catasto al foglio 1, p.lla
5296, sub. 6) in ragione di una quota pari ad 1/4; 3) locale sottotetto ubicato al secondo piano dell'indicato edificio (identificato in catasto al foglio 1, p.lla 5296, sub. 7), in ragione di una quota pari ad ¼, deduceva in fatto che, acquisiti i diritti e il possesso degli immobili donati, sin da subito aveva manifestato agli altri comproprietari dell'edificio (odierni convenuti) la necessità di rispettare le norme e i principi che governano le parti comuni, anche in termini di distanze e tutela del decoro architettonico del fabbricato. A tal proposito, evidenziava che i convenuti avevano realizzato illegittimamente, su parti comuni, una serie di manufatti, consistenti in: tettoia/box auto, gabbiotto in legno e ferro con copertura in tegole adibito a cuccia per cani, unità di climatizzazione a split, violative peraltro delle distanze legali e foriere di stillicidio della relativa condensa, supporti di ferro e corde metalliche adoperate per stendere la biancheria, favorendo lo sciorinio dei panni stesi e ostando al passaggio di aria e luce, nonché un cancelletto a chiusura con l'applicazione di sostegni alla balconata di proprietà di essa attrice.
Rappresentava, infine, di aver esperito il tentativo di mediazione, che sortiva esito. negativo per mancata partecipazione dei convenuti ad eccezione di CP 1
-A sostegno delle proprie richieste produceva la seguente documentazione: atto di donazione per Notaio Per 1 de115/03/2018; - n. 2 racc. a r. a firma del procuratore datate 1/10/2018; - nota di riscontro avv. Marian Gargiulo, per conto del sig. CP_1 [...] , datata 17/10/2018; - verbale di mediazione n. prot. 254/2018 del 15/01/2019;
Persona 2 ; - n. 29 rilievi
- relazione di consulenza tecnica di parte, a firma ing. fotografici.
SSSS SSS SSSS
Incardinato il giudizio, mediante regolare notifica, i convenuti si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.2019, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto di tutte le richieste formulate nel libello introduttivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In via preliminare, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il sig. [...]
CP 5 ; spiegavano, poi, condizionatamente alla predetta chiamata, la domanda riconvenzionale volta all'ottenimento della declaratoria di nullità della compravendita per notar del 01/03/2007 (Rep. 38560, racc. 12498) e di Persona 3
inefficacia e/o nullità dell'atto di donazione stipulato tra i coniugi _5
Persona 4 del 15/03/2018 (rep. rep. Parte 1 rogato con atto per notar
5295, racc. 2589); in via gradata, condannare l'attrice al pagamento in favore del sig. della somma di euro 5.000,00 e/o a quella diversa somma che risulterà CP 1
per legge e/o di giustizia.
Con provvedimento del 09.10.2019 il giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo, in quanto attinente ad una domanda avente petitum e causa petendi diversi rispetto a quella del presente procedimento.
All'udienza di trattazione del 22.10.2019 il giudice, all'esito del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del
19.05.2020.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 19.05.2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore, con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare, ammetteva la prova per testi articolata dalle parti limitatamente ai capi indicati in parte motiva e rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 26.10.2020 (rinviata d'ufficio all'08.03.2021).
Escussi i testi di parte attrice alle udienze dell'08.03.2021 e 19.04.2021, il giudice istruttore, con ordinanza depositata il 12.05.2021 disponeva la CTU, nominando consulente l'arch. Persona 5 la quale depositava la relazione finale in data و
27.06.2022.
All'udienza dell'08.11.2022, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice rinviava al 27.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il giudice, con ordinanza depositata in data 12.10.2023, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava al 22.01.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Passando alla disamina della res controversa, in via preliminare, occorre evidenziare che nulla deve disporsi in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale di declaratoria del 01/03/2007 (Rep. di nullità della compravendita per notar Persona 3
38560, racc. 12498) stipulata dal sig. _5 marito dell'odierna attrice, e di و
inefficacia e/o nullità dell'atto di donazione stipulato tra i coniugi CP_1
- Pt 1
(rogato con atto per notar Persona 4 del 15/03/2018 rep. rep. 5295, racc. 2589), non avendo il giudice istruttore autorizzato la chiamata in causa di _5 (cfr. provvedimento depositato in data 09.10.2019), alla quale la suddetta domanda risulta essere subordinata.
Tanto premesso, va rilevato, sempre in via preliminare, che, nel caso di specie, tra gli immobili per cui è causa ricorre una situazione di condominio orizzontale, che coinvolge non solo i muri di confine, ma le caratteristiche fondanti della globalità dell'edificio nel suo complesso, inteso, per molteplici fini, quale unico corpo di fabbrica, dotato di fondamenta, strutture portanti e tetto unitari.
Ne consegue l'applicabilità delle norme dettate dal codice civile in materia di condominio negli edifici, ivi compresa la disciplina relativa al decoro architettonico del fabbricato ex artt. 1120 e 1122 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, invero, la nozione di condominio è configurabile anche nel caso (come quello in esame) di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c. (Cass. n. 8066/2005; Cass. n.
18344/2015; Cass. n. 20248/2016; Cass. n. 27360/2016).
In tema di condominio di edifici, l'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo condomino perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla "res" comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5132 del
21 febbraio 2019).
L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale, mediante il collocamento in esso di opere fisse, funzionali al miglior godimento della sua proprietà individuale (cfr. Cassazione civile, Sez. V I-2, ordinanza n. 15705 del 23 giugno 2017).
Ne consegue che i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27233 del
04.12.2013)
Si rileva, altresì, che la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (cfr.:
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7466 del 14.04.2015).
Sempre in tema di uso della cosa comune, per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 cod. civ. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione (cfr.: Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 14245 del 23.06.2014).
Fra le parti comuni dell'edificio è sicuramente annoverabile il decoro architettonico, che non è una qualità eventuale del bene ma un valore immanente all'esistenza stessa dell'edificio, peraltro, non assoluto, ma misurato in relazione alle caratteristiche peculiari del singolo fabbricato, il quale ha una propria ed unica dignità estetica. Esso, infatti, non è cedibile, non a causa della sua immaterialità, bensì perché è intimamente unito alla struttura stessa del fabbricato. Occorre sottolineare che il codice civile non definisce il concetto di decoro architettonico, limitandosi semplicemente a dichiarare che le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. non possono alterarlo. Il decoro risulta dall'insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell'edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica,
e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile (sulla nozione di decoro architettonico, cfr. Cassazione civile sez. II,
29/01/2016, n.1718; Cass. n. 851/2007; Cass. n. 8830/2008; Cass. n. 10350/2011)..
Esso è opera particolare di colui che ha costruito l'edificio e di colui che ha redatto il progetto, ma una volta ultimata la costruzione costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni.
Orientamento consolidato nel tempo, confermato anche dalle recenti sentenze che vedono nel decoro l'estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità. Questo concetto di estetica, secondo la giurisprudenza, non è riferibile solo agli immobili di particolare pregio storico-artistico o con particolari decorazioni presenti sul prospetto, ma anche agli immobili più semplici, ai cosiddetti "condomini normali". Per cui, si può parlare di decoro architettonico anche laddove possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia. È necessaria, pertanto, una lettura delle diverse norme che regolano le attribuzioni dell'assemblea e le relative maggioranze, per capire quale sia il quorum necessario per trasformare le linee di uno stabile. Il punto fermo in merito è l'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. che vieta le innovazioni che, per quanto migliorative e accrescitive del valore del fabbricato, possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dello stesso, alterarne il decoro architettonico o rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (cfr.: Cassazione civile sez. II,
16/04/2019, n.10583; Cassazione civile sez. II, 08/05/2017, n.11177). Tenendo presente che le innovazioni, per essere valide, devono essere votate, almeno, dalla maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i 2/3 del valore dell'edificio, ne discende che una simile maggioranza, per quanto consistente, non sia sufficiente per rendere valida una delibera modificativa del decoro architettonico.
Tali considerazioni spingono a ritenere che per la modifica del decoro di uno stabile sia necessaria una votazione, o un accordo extra-assembleare, unanime da parte di tutti i partecipanti al Parte 3 In quest'ottica, nella quale la violazione può essere frutto di comportamenti individuali o scelte collettive, può essere utile che un regolamento condominiale specifichi al meglio quali comportamenti, in relazione al decoro dello stabile, debbano considerarsi vietati. L'alterazione del decoro per essere contestata, comunque, deve essere apprezzabile ed è tale allorquando si traduca in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato, che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere. Secondo la
Suprema Corte di Cassazione, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale;
la predetta disposizione, pertanto, non legittima qualsivoglia uso particolare del bene comune da parte del Parte 3 , segnando viceversa, i limiti cui tale uso soggiace e soprattutto (per quanto qui d'interesse) pone il principio del rispetto del decoro architettonico quale condizione della legittimità dell'uso della cosa comune.
In materia condominiale, ai fini della configurabilità della lesione del decoro architettonico del fabbricato si deve far riferimento non solo al singolo intervento ma, soprattutto, alla situazione in cui si trovava l'edificio prima dell'intervento stesso (cfr.
Tribunale Brescia sez. III, 28/04/2021, n.1178)
Non ha incidenza lesiva del decoro architettonico la realizzazione di un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.
Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento (cfr. Cassazione civile, Sez. IV, ordinanza n. 31462 del 05.12.2018).
Le loro dichiarazioni sono risultate coerenti, prive di vizi logici e non contradditorie e perciò attendibili, considerato che si tratta di soggetti che si recano con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque hanno una percezione diretta e personale dei fatti controversi. Alla luce di ciò deve certamente ritenersi provato che taluni dei manufatti realizzati dalle parti convenute - i.e. tettoia / box auto, gabbiotto in legno e ferro adibito a cuccia per cani e cancelletto in ferro di accesso dal cortile-porticato comune al vialetto di accesso alla scala condominiale - ledono il decoro architettonico dell'edificio per cui è causa. Ed invero, i manufatti installati hanno comportato, non solo uno stravolgimento della facciata principale dell'edificio, prima caratterizzata da elementi di simmetria, linearità e omogeneità, ma anche un'alterazione delle linee e delle strutture che connotano lo stabile, ed in definitiva una significativa. compromissione dell'armonia e della specifica identità del medesimo fabbricato.
Valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale si condividono le risultanze, stante la relativa completezza contenutistica, il rigore logico e l'attendibilità scientifica, nonché la mancanza di osservazioni alla bozza da parte di tutti i convenuti, che non hanno nominato un proprio consulente di parte.
Il ctu ha, invero, espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio della documentazione esaminata.
Come chiaramente riscontrabile dalla produzione fotografica in atti nonché dai rilievi tecnici posti in essere dal perito, ai quali si fa esplicito ed integrale rinvio, la realizzazione della tettoia / box auto, per esclusivo uso personale del convenuto CP_1 [...] e del gabbiotto in legno e ferro adibito a cuccia per cani, dotato di copertura in tegole, sono suscettibili di pregiudicare l'integrità dell'intero stabile e la sua armonia estetica, ovvero modificare l'assetto del Parte 3 nel suo complesso, anche solo di facciata esterna. Non esistendo nel caso di specie un regolamento condominiale che disponga in tal senso, doveva essere l'assemblea a disporre CP_6
l'approvazione dei lavori per l'installazione della tettoia e delle opere collocate sul cortile comune, stabilendo innanzitutto dove apporle.
Lo stesso è a dirsi in merito al cancelletto in ferro di accesso dal cortile-porticato comune al vialetto di accesso alla scala condominiale e ingresso pedonale, opera che, durante gli accessi sui luoghi oggetto di controversia, è risultata in parte inutilizzabile in quanto i sostegni alla balconata di proprietà della sig.ra Pt 1 sono completamente staccati dallo stesso balcone. La realizzazione del predetto manufatto, oltre a non essere stata approvata da tutti i proprietari, risulta non funzionale (in quanto guasto e, pertanto, inutilizzabile) alle esigenze del condominio e, trattandosi di opera fissa e non amovibile, altera il decoro del fabbricato.
Per contro, i supporti in ferro e le corde metalliche per lo stenditoio della biancheria sui balconi non sono lesivi del decoro architettonico, in quanto l'esposizione di panni su un balcone o all'esterno delle finestre, trattandosi di un comportamento saltuario, non modifica stabilmente le linee architettoniche dell'edificio, trattandosi di oggetti collocati provvisoriamente e facilmente rimovibili. Sul punto, ad avviso della Suprema
Corte di Cassazione, stendere i panni sul balcone, sul terrazzo o sul lastrico non incide sul decoro architettonico dell'edificio in quanto non comporta opere edili incidenti sulla sagoma o la facciata del fabbricato, ma la posa temporanea di oggetti rimovibili, che non possono deturpare l'estetica del fabbricato (ex multis, cfr.: Cass. Civ., ordinanza n. 1326 del 30.01.2012).
Appare, pertanto, necessario ripristinare lo stato dei luoghi, interamente a spese dei convenuti, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia condominiale, mediante l'attuazione di interventi di rimozione delle opere lesive del decoro architettonico dell'edificio per cui è causa, come peraltro suggerito dall'ausiliare del giudice (v. p.54 della relazione peritale, ove si legge: "Si ritiene che essendo, dall'analisi effettuata, visibile ed apprezzabile l'alterazione del decoro architettonico,
l'unica soluzione non opinabile potrà il ripristino dello stato dei luoghi, nella sua originaria costituzione - senza opere e interventi non autorizzati”).
In merito, in particolare, al box tettoia, oggetto di domanda riconvenzionale, privo di pregio risulta l'assunto di parte convenuta secondo cui il manufatto avrebbe assunto i caratteri di bene in comproprietà per accessione ai sensi e agli effetti dell'art. 934 c.c.
In giurisprudenza, soprattutto alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3873 del 2018 (richiamata dai convenuti stessi nei propri scritti difensivo),
è stato precisato che: "nella ricostruzione dei rapporti tra accessione e comunione quest'ultima non rappresenta una deroga all'istituto dell'accessione, perché non c'è un rapporto da genere a specie tra l'una e l'altra. Non c'è una norma sulla comunione che sia capace di incidere sui modi di acquisto della proprietà o di mutare l'assetto della proprietà comune, tale da poter configurare una disciplina speciale rispetto al principio dell'accessione. La ratio che accomuna gli art. 1102,1108 e 1120 cod. civ. è la medesima ossia quella di escludere che il singolo comproprietario, senza il consenso degli altri comunisti, possa cambiare destinazione al suolo comune ed edificare su di esso con l'intento di appropriarsene escludendo gli altri dal suo godimento. La costruzione realizzata da un comproprietario senza il consenso degli altri è da considerarsi illegittima" (v. anche Cass. 24 gennaio 2011, n. 1556; Cass. 21 maggio
2001, n. 6921).
La stessa Corte ha puntualizzato che i comproprietari che non hanno autorizzato la costruzione non restano privi di tutela, ma possono esercitare lo ius tollendi e pretendere la demolizione dell'opera; nel caso di specie, l'opposizione della sig.ra Pt 1 e del suo dante causa all'edificazione del manufatto e alla sua permanenza sul bene comune è stata formalizzata già nell'anno 2014, allorquando, con nota del 10-
13/10/2014, il precedente proprietario, _5 (coniuge della Pt 1 ), aveva invitato le controparti al ripristino dello status quo ante (cfr. allegato alla memoria primo termine ex art. 183, co.6, c.p.c.). Appurata, pertanto, l'illegittima realizzazione del predetto manufatto per determinazione unilaterale del sig. che ne ha pacificamente sostenutoCP_1
,
in via esclusiva i costi, la domanda riconvenzionale da questi spiegata in sede di comparsa di costituzione, volta ad ottenere il controvalore della quota di sua spettanza, con condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 5.000,00, non può trovare accoglimento.
In merito, poi, all'installazione, lungo la facciata esterna dell'edificio, di diverse unità di climatizzazione a split da parte dei convenuti, asseritamente poste a distanza non regolamentare dalle finestre e dalle vedute di proprietà attrice, va, in primo luogo evidenziata l'assoluta irrilevanza, almeno nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privati, delle determinazioni rese dalla
Pubblica Amministrazione.
Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono “regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 c.c. Pertanto, com'è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così
l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 1998, n.10173).
Il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze minime nelle costruzioni dettate dal codice civile o dai regolamenti locali, ha facoltà di esperire, a sua scelta, l'azione petitoria, l'azione possessoria e, ove intenda ottenere provvedimenti immediati, il procedimento di nuova opera di cui agli art. 688 ss. c.p.c., senza essere tenuto ad osservare alcun ordine di priorità nella scelta degli indicati strumenti processuali.
Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c., il giudice deve ordiname la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano tali limiti, non potendo limitarsi a disporre l'esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibili il "prospicere" e "inspicere in alienum"; l'azione in tema di distanze tra costruzioni, infatti, diversamente da quella concernente l'apertura di vedute che tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario del bene
-
dall'indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo è volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi generali all'igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti.
(Cass. Civ. n.25495/2021).
Inoltre, le norme di edilizia locale che prescrivono nelle costruzioni distanze maggiori di quelle previste dal codice civile fissandole in relazione al confine, anziché direttamente fra le costruzioni medesime, hanno anche esse carattere integrativo della. disciplina del codice civile, con la conseguenza che la loro violazione dà diritto a pretendere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni. (Cass. Civ.
14351/2000).
Orbene, nel caso di specie, sulla base delle risultanze dell'espletata c.t.u. tecnica, è emerso che le unità di climatizzazione sono poste a distanza regolamentare dalle finestre relative al cespite della parte attrice e non ostruiscono le relative vedute, essendo i relativi motori esterni installati al di sopra delle finestre e delle vedute relative all'unità immobiliare di proprietà della sig.ra Pt 1
L'ausiliare del giudice ha, altresì, precisato che, nel corso delle operazioni peritali, non sono stati rilevati danni interni al cespite di proprietà della sig.ra Pt_1 dovuti allo stillicidio della condensa direttamente nella proprietà stessa. Diversamente, ha ritenuto che le tubazioni di scarico dovevano essere incanalate o realizzate in maniera tale da non creare allagamenti del cortile comune durante l'utilizzo.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento formulata dall'attrice, giova evidenziare che la pronuncia a Sezioni Unite (sentenza del 15.11.2022, n. 33645; cfr., da ultimo, in merito alla violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni
Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 17758/2024) in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, optando per una mediazione fra la teoria normativa del danno e quella della teoria causale, ha risolto in senso positivo la questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Il
danno risarcibile, in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà, riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
sicché, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, danno correlato alla normale utilità del bene, basato sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene che ne è oggetto;
sicché, una volta soppresse o limitate le predette facoltà, l'esistenza di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni (Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2023, n.18108). Nel caso di specie l'attrice si è limitata a dedurre l'esistenza di un danno derivante dall'occupazione abusiva di parti comuni dell'edificio, senza allegare alcunché in ordine al pregiudizio o alla perdita del godimento del bene neppure tramite presunzioni.
Del resto, elementi utili in tal senso non possono trarsi dalla relazione tecnica, dal momento che il perito, dopo aver effettuato la stima del valore di mercato dell'intero fabbricato e quello della singola unità immobiliare di proprietà attrice, nel rispondere al quesito relativo all'eventuale deprezzamento di quest'ultima per effetto dell'incidenza delle opere e delle condotte illecite poste in essere dai convenuti sul decoro architettonico e tecnico dell'edificio nel suo complesso, si riportava sic et simpliciter alle risultanze dell'esame della documentazione di causa e ai rilievi fotografici in atti.
Le citate carenze assertive degli atti difensivi e la mancanza di ogni elemento probatorio o documentale comportano il rigetto della domanda risarcitoria.
In punto di compensazione delle spese, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo
92, comma 2, c.p.c."( sic: Cass.civ., sezione VI-2, ordinanza 18.02.2019, n. 4696).
Dirimente nel caso di specie è quanto stabilito dai giudici di legittimità in caso di soccombenza reciproca, ovvero che "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali
(articolo 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità
– nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri" (Cass.civ., sez.III, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20888).
Nel caso di specie, invero, questo Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente le richieste di parte attrice, accertando la lesione del decoro architettonico limitatamente a taluni dei manufatti illegittimamente realizzati dai convenuti, ordinandone la rimozione, e rigettando la domanda risarcitoria.
Gli esborsi di CTU, in considerazione della natura e dell'esito del procedimento, vanno posti a carico di tutte le parti, in solido tra loro, nella misura di cui alla nota-spese depositata dal CTU, come già liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola Odorino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP 1
(c.f.: C.F. 2 ). Controparte_2 (c.f.: C.F. 3 ), CP 3 (c.f.: C.F. 4 ), CP 4 (c.f.: C.F. 5 e C.F. 6 ) a rimuovere,Parte 2 (c.f.:
a proprie spese, i seguenti manufatti: tettoia/box auto, gabbiotto in legno e ferro con copertura in tegole adibito a cuccia per cani e cancelletto in ferro di accesso dal cortile- porticato comune al vialetto di accesso alla scala condominiale e all'ingresso pedonale, realizzati nel complesso condominiale sito in Lusciano (CE), alla via Delle Ginestre
n.6;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
-pone, a carico di tutte le parti, il pagamento della CTU e del relativo compenso così come liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino