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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG 18001/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18001/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Surace e Bruno Ganino;
Parte_1
attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cattinelli;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto d'opera intellettuale all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 01.04.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4940/2023 con cui il Tribunale di Torino Controparte_1
l'aveva condannata a pagare la somma di € 19.151,05, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di pagamento delle fatture n. 46, 47 e 48 emesse dalla convenuta in data 10.05.2023, rappresentando: 1) la non debenza della somma ingiunta in quanto nei documenti fiscali contestati non venivano descritte in modo puntuale le prestazioni svolte dall'opposta, tali documenti riportavano, infatti, la generica dicitura: “fattura per spese professionali relative alle lavorazioni eseguite”; 2) l'immediata contestazione, tramite pec, delle suddette fatture (doc. 3 atto di citazione), fatture che infatti non venivano registrate;
3) l'avvenuto pagamento delle attività svolte dall'opposta (verifica della classe energetica, analisi e progettazione dell'impiantistica termica e dei relativi componenti per il salto delle classi energetiche). Parte_1
infatti, aveva versato a la somma di € 5.000,00 a titolo di compenso per
[...] Controparte_1
le prestazioni rese dalla stessa;
4) l'inesistenza del rapporto contrattuale invocato dall'opposta; 5)
2 la mancata prova da parte dell'opposta sia dell'asserito rapporto contrattuale sia dell'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali oggetto delle fatture;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando: 1) di aver svolto, a
[...]
favore dell'opponente, le prestazioni professionali oggetto delle fatture presso il cantiere sito in
Moncalieri, via Einaudi 5; 2) di aver, in particolare, redatto: lo studio di fattibilità completo di quadro economico, la pratica per il contenimento dei consumi energetici ex L. 10/1991; il computo metrico estimativo;
l'attestato di prestazione energetica dell'edificio ante e post-intervento; 3) di aver inviato all'opponente tre contratti specifici, riguardanti le attività svolte, per le relative firme;
- dato atto che parte convenuta con la comparsa costitutiva aveva altresì richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- considerato che con ordinanza 09.02.2024 il Giudice rigettava la suddetta istanza così motivando: “ritenuto che detta istanza non possa essere accolta in quanto: 1) non vi è prova dell'accordo circa il compenso;
2) non vi è prova delle prestazioni effettivamente eseguite dalla convenuta dal momento che i documenti prodotti riproducono per lo più le email scambiate fra le parti, ma non i relativi allegati in cui dovrebbero sostanziarsi le prestazioni rese dalla convenuta (oltre che le 3 proposte di contratto inviate da convenuta ad attrice)”;
- considerato che con la medesima ordinanza il Giudice proponeva alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni: “a tacitazione definitiva di ogni questione dedotta e deducibile in forza dei titoli azionati in giudizio, parte attrice corrisponde a parte convenuta la somma onnicomprensiva di € 12.000,00, oltre un concorso nelle spese di lite di € 1.300,00 oltre contributo forfetario, Iva e
Cpa”. In ultimo, il Giudice fissava udienza per l'esame delle prove mediante trattazione scritta assegnando alle parti termine perentorio al 10.04.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
- dato atto che, disposto il passaggio al rito semplificato con l'adesione delle parti, le parti depositavano nei termini le rispettive memorie ma l'opponente non aderiva alla proposta conciliativa, a differenza dell'opposta, mentre con ordinanza 10.04.2024 il Giudice rigettava i mezzi di prova orali dedotti da parte convenuta, dichiarava inammissibili i documenti prodotti da parte convenuta con la seconda memoria e disponeva Ctu a cura dell'ing. ; Persona_1
3 - rilevato che, infine, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al 01.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che, all'esito dell'istruttoria espletata, l'opposizione svolta da sia fondata;
Parte_1
- che le contestazioni sollevate da riguardano l'esistenza del rapporto Parte_1
contrattuale invocato dall'opposta nonché l'esecuzione e la consistenza delle prestazioni professionali svolte da oggetto delle fatture azionate in sede monitoria;
Controparte_1
- che al fine di valutare la fondatezza delle rispettive tesi (coinvolgenti questioni di natura eminentemente tecnica) è stata disposta Ctu a cura dell'ing. ; Per_1
- che il quesito conferito è stato il seguente: "Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, compiute le indagini ritenute opportune, con facoltà di acquisire documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni o nei limiti di cui a Cass. n. 6500/2022 e con facoltà di nominare ausiliari qualora necessari per l'espletamento delle operazioni peritali:
1) Si esprima sulla congruità del compenso riconoscibile alla convenuta in forza della normativa applicabile o, in assenza, in forza dei prezzi ordinari di mercato per le attività riconosciute come eseguite da parte attrice e per quelle accertabili come effettivamente eseguite alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1, tenendo in considerazione la somma già pacificamente corrisposta da parte attrice;
2) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”;
- che, per rispondere al suddetto quesito, il CTU ha esaminato le fatture n. 46, 47, 48 del
10.05.2023 e la documentazione prodotta da parte convenuta, rilevando: “considerando esclusivamente la documentazione prodotta in atti – non era possibile comparare quanto descritto e quantificato nelle succitate fatture con quanto eseguito da parte convenuta: negli atti di causa non vi
è alcuna documentazione significativa per individuare in modo inequivocabile le prestazioni professionali fornite da parte convenuta” (pag.
7-8 CTU), posto che l'unica documentazione pertinente alla prestazioni professionali era data dalle fattura (pag. 4 CTU);
- che il perito, in altre parole, dopo aver esaminato la documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente entro la memoria n. 1 (rito semplificato), non ha riscontrato l'esecuzione delle attività professionali da parte dall'opposta, si legge infatti: “nessuna attività svolta dalla Società causalmente connessa allo sviluppo del cantiere sito in Controparte_1
4 Moncalieri, via Einaudi 5, era accertabile, come effettivamente eseguita, alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1 datata 11 marzo 2024, alla quale fa riferimento il quesito posto dal Signor Giudice” (pag. 8 CTU);
- che, pertanto, nonostante l'ampia produzione documentale operata dall'opposta, non vi è prova delle prestazioni effettivamente eseguite da dal momento che i Controparte_1
documenti prodotti riproducono per lo più le email scambiate fra le parti ma non i relativi allegati dai quali si dovrebbero ricavare le prestazioni rese dalla convenuta, come già evidenziato dal
Tribunale nell'ordinanza del 9.02.2024 con cui era stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, e anche dal perito che in merito ha affermato: “La copiosa produzione documentale allegata alla suddetta memoria era, invero, costituita soltanto da scambi epistolari il cui contenuto risultava del tutto estraneo alla materia del contendere. Tale documentazione non apportava, quindi, alcun elemento utile a confrontare le attività professionali effettivamente svolte dalla con quanto indicato sulle fatture n° 46 del 10/5/2023, n°47 del Controparte_2
10/5/2023 e n° 48 del 10/5/2023” (pag. 8 CTU);
- che il CTU, nel tentativo di rispondere in modo esaustivo al quesito peritale, ha poi esaminato ulteriori documenti, non presenti in atti, da lui reperiti a mezzo dei Ctp presso l' e CP_3
il Comune di Moncalieri. Basandosi su questi nuovi documenti il consulente ha accertato le prestazioni professionali svolte da e ha eseguito il ricalcolo del compenso ad Controparte_1
essa spettante applicando il D.M. 17/06/2016, giungendo ad accertare un credito per la convenuta di € 10.721,71 al netto del pagamento già ricevuto dall'opponente;
- che l'opponente, tuttavia, nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine del 10.12.2024, ha sollevato l'eccezione di nullità nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio espletata per aver introdotto nel giudizio documentazione non allegata da CP_1
e riguardante fatti che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda azionata
[...]
da in sede monitoria, dovevano essere provati da quest'ultima; CP_1
- che l'eccezione sollevata dall'opponente risulta fondata. La CTU non può supplire alla mancata prova di fatti costitutivi che le parti hanno l'onere di dedurre e provare;
costante e consolidata giurisprudenza ritiene, infatti, che: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i
5 documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. 28.02.2022 n. 6500; Cfr. Cass.
o1.02.2022 n. 3086; Cass. 31886/2019; Cass. 15.06.2018 n. 15774; Cass. 14.07.2004 n. 13015);
- che il consulente tecnico può, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., acquisire documenti per accertare i fatti di natura tecnica ed accessoria sottoposti alla sua indagine ma non per accertare i fatti principali, posti a fondamento delle domande ed eccezioni, che vanno provati dalle parti: “Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi
o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse, o quando emerga l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio ma non può ricercare "aliunde" ciò che costituisce materia rimessa all'onere di allegazione e prova delle parti stesse” (Cass. 14.11.2017 n. 26893; Cfr.
Cass. 23.06.2015 n. 12921);
- che, pertanto, gli accertamenti del Ctu che superano i confini del mandato conferitogli sono nulli: “Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, primo comma, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario” (Cass. 10.05.2001 n. 6502; Cfr. 29.05.1998 n. 5345;);
- che, per quanto riguarda la natura giuridica della nullità dell'elaborato peritale che assume documenti non prodotti dalle parti per accertare fatti principali, occorre osservare che secondo l'orientamento tradizionale tale nullità è relativa, la parte interessata deve quindi eccepirla entro la prima difesa utile;
- che, secondo una recente pronuncia della Corte di cassazione (Cass. 31886/2019), lo svolgimento di indagini peritali al di fuori del thema decidendum cagiona invece la nullità assoluta della perizia, rilevabile d'ufficio e non sanabile con l'acquiescenza delle parti;
6 - che in un recente arresto la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass.
1.02.2022 n. 3086) ha ritenuto che la tesi della nullità assoluta, per come argomentata dalla pronuncia del 2019, non sia condivisibile. La Corte ha quindi confermato l'orientamento tradizionale a mente del quale «i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c. 2 c.p.c.»;
- che l'opponente ha sollevato l'eccezione di nullità nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine del 10.12.2024, ovvero nella prima difesa utile, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 157 c. 2 c.p.c., e che per tanto la sua eccezione debba essere accolta;
- che, pertanto, i documenti aggiuntivi esaminati dal CTU non possono essere presi in considerazione dato che tale documentazione, accertante le prestazioni professionali svolte da doveva essere prodotta nell'odierno giudizio dalla convenuta entro i termini Controparte_1
preclusivi di legge;
- che pur avendo la piena disponibilità dei documenti necessari per Controparte_1
provare il proprio credito, non ha adeguatamente assolto all'onere di provare il contratto e il proprio adempimento;
- che, per quanto riguarda il contratto, si è limitata ad allegare al presente Controparte_1
giudizio la mail con cui ha inviato alla con le tre proposte di contratto (doc. 10 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta);
- che, tuttavia, la semplice allegazione delle fatture non basta a provare la stipulazione del contratto: “la fattura può rappresentare prova scritta per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e contabile. Di conseguenza, quando tale rapporto
è contestato, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formulazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come degli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass.
03.04.2008 n. 8549);
- che anche nel recente arresto della Suprema Corte (Cass. 3581/2024), che pur riconosce efficacia probatoria alle fatture nei rapporti fra imprenditori, si ribadisce il requisito della non contestazione: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei
7 confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili“;
- che, nel caso di specie le fatture sono state tempestivamente contestate, tramite pec, da
(doc. 3 atto di citazione) e conseguentemente non sono state registrate nei libri Parte_1
contabili (si veda la documentazione depositata da parte ricorrente in memoria n. 1), per cui non possono in alcun modo provare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti;
- che, per quanto riguarda l'esecuzione delle prestazioni professionali, non Controparte_1
ha fornito adeguata documentazione a supporto delle fatture azionate nel giudizio monitorio, come argomentato nelle pagine che precedono, nulla, in pratica, avendo prodotto di utile a circostanziare con esattezza le prestazioni rese ed essendo del tutto inadeguati i capi di prova dedotti da parte convenuta concernenti l'asserito espletamento dell'attività professionale: soltanto i documenti, infatti, sono in grado di fornire l'esatta prova delle prestazioni professionali che la convenuta ha chiesto in pagamento, come già esposto nell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo invece le capitolazioni di prova orale del tutto generiche ed inadatte alla corretta valutazione economica delle prestazioni rese;
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che nella fattispecie in esame la convenuta non ha tuttavia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato né la fonte del proprio diritto di credito né
(soprattutto) l'esecuzione, da parte sua, delle prestazioni di cui chiede il pagamento;
- che, in conclusione, l'opposizione deve essere accolta non avendo la convenuta assolto al proprio onere probatorio, ragion per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
8 - che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opposta, venendo liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) per tutte le fasi, ad eccezione di quella decisoria stante la modesta attività processuale ivi svolta, ragion per cui detta fase viene liquidata in conformità ai valori minimi;
- che per le stesse ragioni le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta la domanda di parte convenuta.
Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo di con diritto di ad ottenere dalla convenuta la Controparte_1 Parte_1
ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto al Ctu.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Controparte_1 Parte_1
giudizio, spese che liquida in € 4.227,00 a titolo di compenso, oltre € 145,50 per esposti, contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 03.04.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18001/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Surace e Bruno Ganino;
Parte_1
attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cattinelli;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto d'opera intellettuale all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 01.04.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4940/2023 con cui il Tribunale di Torino Controparte_1
l'aveva condannata a pagare la somma di € 19.151,05, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di pagamento delle fatture n. 46, 47 e 48 emesse dalla convenuta in data 10.05.2023, rappresentando: 1) la non debenza della somma ingiunta in quanto nei documenti fiscali contestati non venivano descritte in modo puntuale le prestazioni svolte dall'opposta, tali documenti riportavano, infatti, la generica dicitura: “fattura per spese professionali relative alle lavorazioni eseguite”; 2) l'immediata contestazione, tramite pec, delle suddette fatture (doc. 3 atto di citazione), fatture che infatti non venivano registrate;
3) l'avvenuto pagamento delle attività svolte dall'opposta (verifica della classe energetica, analisi e progettazione dell'impiantistica termica e dei relativi componenti per il salto delle classi energetiche). Parte_1
infatti, aveva versato a la somma di € 5.000,00 a titolo di compenso per
[...] Controparte_1
le prestazioni rese dalla stessa;
4) l'inesistenza del rapporto contrattuale invocato dall'opposta; 5)
2 la mancata prova da parte dell'opposta sia dell'asserito rapporto contrattuale sia dell'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali oggetto delle fatture;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando: 1) di aver svolto, a
[...]
favore dell'opponente, le prestazioni professionali oggetto delle fatture presso il cantiere sito in
Moncalieri, via Einaudi 5; 2) di aver, in particolare, redatto: lo studio di fattibilità completo di quadro economico, la pratica per il contenimento dei consumi energetici ex L. 10/1991; il computo metrico estimativo;
l'attestato di prestazione energetica dell'edificio ante e post-intervento; 3) di aver inviato all'opponente tre contratti specifici, riguardanti le attività svolte, per le relative firme;
- dato atto che parte convenuta con la comparsa costitutiva aveva altresì richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- considerato che con ordinanza 09.02.2024 il Giudice rigettava la suddetta istanza così motivando: “ritenuto che detta istanza non possa essere accolta in quanto: 1) non vi è prova dell'accordo circa il compenso;
2) non vi è prova delle prestazioni effettivamente eseguite dalla convenuta dal momento che i documenti prodotti riproducono per lo più le email scambiate fra le parti, ma non i relativi allegati in cui dovrebbero sostanziarsi le prestazioni rese dalla convenuta (oltre che le 3 proposte di contratto inviate da convenuta ad attrice)”;
- considerato che con la medesima ordinanza il Giudice proponeva alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni: “a tacitazione definitiva di ogni questione dedotta e deducibile in forza dei titoli azionati in giudizio, parte attrice corrisponde a parte convenuta la somma onnicomprensiva di € 12.000,00, oltre un concorso nelle spese di lite di € 1.300,00 oltre contributo forfetario, Iva e
Cpa”. In ultimo, il Giudice fissava udienza per l'esame delle prove mediante trattazione scritta assegnando alle parti termine perentorio al 10.04.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
- dato atto che, disposto il passaggio al rito semplificato con l'adesione delle parti, le parti depositavano nei termini le rispettive memorie ma l'opponente non aderiva alla proposta conciliativa, a differenza dell'opposta, mentre con ordinanza 10.04.2024 il Giudice rigettava i mezzi di prova orali dedotti da parte convenuta, dichiarava inammissibili i documenti prodotti da parte convenuta con la seconda memoria e disponeva Ctu a cura dell'ing. ; Persona_1
3 - rilevato che, infine, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al 01.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che, all'esito dell'istruttoria espletata, l'opposizione svolta da sia fondata;
Parte_1
- che le contestazioni sollevate da riguardano l'esistenza del rapporto Parte_1
contrattuale invocato dall'opposta nonché l'esecuzione e la consistenza delle prestazioni professionali svolte da oggetto delle fatture azionate in sede monitoria;
Controparte_1
- che al fine di valutare la fondatezza delle rispettive tesi (coinvolgenti questioni di natura eminentemente tecnica) è stata disposta Ctu a cura dell'ing. ; Per_1
- che il quesito conferito è stato il seguente: "Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, compiute le indagini ritenute opportune, con facoltà di acquisire documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni o nei limiti di cui a Cass. n. 6500/2022 e con facoltà di nominare ausiliari qualora necessari per l'espletamento delle operazioni peritali:
1) Si esprima sulla congruità del compenso riconoscibile alla convenuta in forza della normativa applicabile o, in assenza, in forza dei prezzi ordinari di mercato per le attività riconosciute come eseguite da parte attrice e per quelle accertabili come effettivamente eseguite alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1, tenendo in considerazione la somma già pacificamente corrisposta da parte attrice;
2) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”;
- che, per rispondere al suddetto quesito, il CTU ha esaminato le fatture n. 46, 47, 48 del
10.05.2023 e la documentazione prodotta da parte convenuta, rilevando: “considerando esclusivamente la documentazione prodotta in atti – non era possibile comparare quanto descritto e quantificato nelle succitate fatture con quanto eseguito da parte convenuta: negli atti di causa non vi
è alcuna documentazione significativa per individuare in modo inequivocabile le prestazioni professionali fornite da parte convenuta” (pag.
7-8 CTU), posto che l'unica documentazione pertinente alla prestazioni professionali era data dalle fattura (pag. 4 CTU);
- che il perito, in altre parole, dopo aver esaminato la documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente entro la memoria n. 1 (rito semplificato), non ha riscontrato l'esecuzione delle attività professionali da parte dall'opposta, si legge infatti: “nessuna attività svolta dalla Società causalmente connessa allo sviluppo del cantiere sito in Controparte_1
4 Moncalieri, via Einaudi 5, era accertabile, come effettivamente eseguita, alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1 datata 11 marzo 2024, alla quale fa riferimento il quesito posto dal Signor Giudice” (pag. 8 CTU);
- che, pertanto, nonostante l'ampia produzione documentale operata dall'opposta, non vi è prova delle prestazioni effettivamente eseguite da dal momento che i Controparte_1
documenti prodotti riproducono per lo più le email scambiate fra le parti ma non i relativi allegati dai quali si dovrebbero ricavare le prestazioni rese dalla convenuta, come già evidenziato dal
Tribunale nell'ordinanza del 9.02.2024 con cui era stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, e anche dal perito che in merito ha affermato: “La copiosa produzione documentale allegata alla suddetta memoria era, invero, costituita soltanto da scambi epistolari il cui contenuto risultava del tutto estraneo alla materia del contendere. Tale documentazione non apportava, quindi, alcun elemento utile a confrontare le attività professionali effettivamente svolte dalla con quanto indicato sulle fatture n° 46 del 10/5/2023, n°47 del Controparte_2
10/5/2023 e n° 48 del 10/5/2023” (pag. 8 CTU);
- che il CTU, nel tentativo di rispondere in modo esaustivo al quesito peritale, ha poi esaminato ulteriori documenti, non presenti in atti, da lui reperiti a mezzo dei Ctp presso l' e CP_3
il Comune di Moncalieri. Basandosi su questi nuovi documenti il consulente ha accertato le prestazioni professionali svolte da e ha eseguito il ricalcolo del compenso ad Controparte_1
essa spettante applicando il D.M. 17/06/2016, giungendo ad accertare un credito per la convenuta di € 10.721,71 al netto del pagamento già ricevuto dall'opponente;
- che l'opponente, tuttavia, nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine del 10.12.2024, ha sollevato l'eccezione di nullità nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio espletata per aver introdotto nel giudizio documentazione non allegata da CP_1
e riguardante fatti che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda azionata
[...]
da in sede monitoria, dovevano essere provati da quest'ultima; CP_1
- che l'eccezione sollevata dall'opponente risulta fondata. La CTU non può supplire alla mancata prova di fatti costitutivi che le parti hanno l'onere di dedurre e provare;
costante e consolidata giurisprudenza ritiene, infatti, che: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i
5 documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. 28.02.2022 n. 6500; Cfr. Cass.
o1.02.2022 n. 3086; Cass. 31886/2019; Cass. 15.06.2018 n. 15774; Cass. 14.07.2004 n. 13015);
- che il consulente tecnico può, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., acquisire documenti per accertare i fatti di natura tecnica ed accessoria sottoposti alla sua indagine ma non per accertare i fatti principali, posti a fondamento delle domande ed eccezioni, che vanno provati dalle parti: “Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi
o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse, o quando emerga l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio ma non può ricercare "aliunde" ciò che costituisce materia rimessa all'onere di allegazione e prova delle parti stesse” (Cass. 14.11.2017 n. 26893; Cfr.
Cass. 23.06.2015 n. 12921);
- che, pertanto, gli accertamenti del Ctu che superano i confini del mandato conferitogli sono nulli: “Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, primo comma, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario” (Cass. 10.05.2001 n. 6502; Cfr. 29.05.1998 n. 5345;);
- che, per quanto riguarda la natura giuridica della nullità dell'elaborato peritale che assume documenti non prodotti dalle parti per accertare fatti principali, occorre osservare che secondo l'orientamento tradizionale tale nullità è relativa, la parte interessata deve quindi eccepirla entro la prima difesa utile;
- che, secondo una recente pronuncia della Corte di cassazione (Cass. 31886/2019), lo svolgimento di indagini peritali al di fuori del thema decidendum cagiona invece la nullità assoluta della perizia, rilevabile d'ufficio e non sanabile con l'acquiescenza delle parti;
6 - che in un recente arresto la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass.
1.02.2022 n. 3086) ha ritenuto che la tesi della nullità assoluta, per come argomentata dalla pronuncia del 2019, non sia condivisibile. La Corte ha quindi confermato l'orientamento tradizionale a mente del quale «i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c. 2 c.p.c.»;
- che l'opponente ha sollevato l'eccezione di nullità nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine del 10.12.2024, ovvero nella prima difesa utile, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 157 c. 2 c.p.c., e che per tanto la sua eccezione debba essere accolta;
- che, pertanto, i documenti aggiuntivi esaminati dal CTU non possono essere presi in considerazione dato che tale documentazione, accertante le prestazioni professionali svolte da doveva essere prodotta nell'odierno giudizio dalla convenuta entro i termini Controparte_1
preclusivi di legge;
- che pur avendo la piena disponibilità dei documenti necessari per Controparte_1
provare il proprio credito, non ha adeguatamente assolto all'onere di provare il contratto e il proprio adempimento;
- che, per quanto riguarda il contratto, si è limitata ad allegare al presente Controparte_1
giudizio la mail con cui ha inviato alla con le tre proposte di contratto (doc. 10 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta);
- che, tuttavia, la semplice allegazione delle fatture non basta a provare la stipulazione del contratto: “la fattura può rappresentare prova scritta per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e contabile. Di conseguenza, quando tale rapporto
è contestato, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formulazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come degli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass.
03.04.2008 n. 8549);
- che anche nel recente arresto della Suprema Corte (Cass. 3581/2024), che pur riconosce efficacia probatoria alle fatture nei rapporti fra imprenditori, si ribadisce il requisito della non contestazione: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei
7 confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili“;
- che, nel caso di specie le fatture sono state tempestivamente contestate, tramite pec, da
(doc. 3 atto di citazione) e conseguentemente non sono state registrate nei libri Parte_1
contabili (si veda la documentazione depositata da parte ricorrente in memoria n. 1), per cui non possono in alcun modo provare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti;
- che, per quanto riguarda l'esecuzione delle prestazioni professionali, non Controparte_1
ha fornito adeguata documentazione a supporto delle fatture azionate nel giudizio monitorio, come argomentato nelle pagine che precedono, nulla, in pratica, avendo prodotto di utile a circostanziare con esattezza le prestazioni rese ed essendo del tutto inadeguati i capi di prova dedotti da parte convenuta concernenti l'asserito espletamento dell'attività professionale: soltanto i documenti, infatti, sono in grado di fornire l'esatta prova delle prestazioni professionali che la convenuta ha chiesto in pagamento, come già esposto nell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo invece le capitolazioni di prova orale del tutto generiche ed inadatte alla corretta valutazione economica delle prestazioni rese;
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che nella fattispecie in esame la convenuta non ha tuttavia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato né la fonte del proprio diritto di credito né
(soprattutto) l'esecuzione, da parte sua, delle prestazioni di cui chiede il pagamento;
- che, in conclusione, l'opposizione deve essere accolta non avendo la convenuta assolto al proprio onere probatorio, ragion per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
8 - che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opposta, venendo liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) per tutte le fasi, ad eccezione di quella decisoria stante la modesta attività processuale ivi svolta, ragion per cui detta fase viene liquidata in conformità ai valori minimi;
- che per le stesse ragioni le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta la domanda di parte convenuta.
Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo di con diritto di ad ottenere dalla convenuta la Controparte_1 Parte_1
ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto al Ctu.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Controparte_1 Parte_1
giudizio, spese che liquida in € 4.227,00 a titolo di compenso, oltre € 145,50 per esposti, contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 03.04.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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