Articolo 5 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1233
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 novembre 1960
Art. 5.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui al Comune ed alla provincia di Venezia dell'ammontare di lire 450.000.000 ciascuno, da destinare alla attuazione dei compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio, compreso l'acquisto di suoli.
Entrata in vigore il 18 novembre 1960