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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2337/2023 R.G.L. e vertente
TRA
( rapp.ta e difesa dall'Avv.to Roberto Parte_1 C.F._1
Gammarota e con questi elett.te domiciliato in Barletta, alla via Brescia n.1, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ), in persona
[...] Controparte_3 P.IVA_1
dei legali rappresentanti p. t, rapp.ti e difesi ed elett.te domiciliati come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, assistente tecnico, personale ATA, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù dei CP_1
contratti indicati, ha chiesto al Tribunale accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati prima della immissione in ruolo. L'Amministrazione si è costituita.
Parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato a far data dallo 01.09.2010.
La domanda è fondata e va accolta.
Vanno richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 31150 del 2019) sulla questione relativa alla conformità al diritto dell'Unione Europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale
1 amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti di lavoro a termine.
La Corte di Cassazione ha individuato le differenze della normativa dettata dal decreto legislativo n. 297 del 1994 in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale Ata da quella dettata per il personale docente quali il limite del riconoscimento integrale dell'anzianità rispettivamente previsto in tre anni e in quattro, la misura dell'abbattimento dell'anzianità che nel caso di personale Ata è di un terzo sia ai fini giuridici che economici mentre per il personale docente è di un terzo ai soli fini giuridici e l'applicazione solo per il personale docente dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.»; ha poi ha osservato che l'abbattimento dell'anzianità previsto dalla norma si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». In proposito, vale solo soggiungere, come sopra accennato, che per il personale Ata il servizio utile risulta solo quello
«effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito » e che pertanto è esclusa la possibilità, paventata per il personale docente, che la disapplicazione della norma sull'abbattimento possa comportare una discriminazione cd alla rovescia con i docenti assunti a tempo indeterminato.
2 In base a tali premesse e facendo applicazione del principio per cui “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Il ricorso va, quindi, accolto con il riconoscimento di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel periodo pre – ruolo.
Ne consegue che il deve essere condannato a procedere, ai fini della CP_1
ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso.
Va altresì pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle CP_1
differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato pre-ruolo ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, con condanna del al CP_1 pagamento degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e dalla debenza al soddisfo e nel limite della prescrizione quinquennale.
Quanto alla prescrizione del diritto, infatti, vale rilevare che la Corte di
Cassazione con ordinanza 2232-2020 ha osservato che “…l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva,
3 agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n.
12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass.
12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass.
n. 12756/2003 nonché Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);..” ed è quindi
“…insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);…” . La Cassazione ha, quindi, concluso affermando che “…il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da
Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass.
19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che
“debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993,
n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del
4 riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
…”. Sul punto la Cassazione ha precisato che
“…il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
…di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
..”.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione va collocato alla data di notifica del ricorso introduttivo dello 01.03.2024. Risultano quindi prescritti tutti i crediti maturati anteriormente al quinquennio, e fino al
28.02.2019.
Quanto alle spese di lite, ai fini della quantificazione, facendo applicazione dei criteri normativi, va considerata anche la natura seriale della controversia (Cass
Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682), che ne giustifica la riduzione nella misura del 50%.
Il resistente va quindi condannato al pagamento a favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate nella
[...]
somma di €#1.800# (milleottocento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.2337/2023 proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
, ogni contraria eccezione e deduzione respinta Controparte_4
così decide:
5 1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Pt_1
alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici ed
[...]
economici e nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il convenuto ad effettuare ai CP_1 fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato, con assegnazione alla ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1
tenuto conto dei principi indicati in parte motiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, il tutto oltre interessi come per Legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Condanna il al pagamento a favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida nella somma di €#1.800# (milleottocento), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 17 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2337/2023 R.G.L. e vertente
TRA
( rapp.ta e difesa dall'Avv.to Roberto Parte_1 C.F._1
Gammarota e con questi elett.te domiciliato in Barletta, alla via Brescia n.1, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ), in persona
[...] Controparte_3 P.IVA_1
dei legali rappresentanti p. t, rapp.ti e difesi ed elett.te domiciliati come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, assistente tecnico, personale ATA, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù dei CP_1
contratti indicati, ha chiesto al Tribunale accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati prima della immissione in ruolo. L'Amministrazione si è costituita.
Parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato a far data dallo 01.09.2010.
La domanda è fondata e va accolta.
Vanno richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 31150 del 2019) sulla questione relativa alla conformità al diritto dell'Unione Europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale
1 amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti di lavoro a termine.
La Corte di Cassazione ha individuato le differenze della normativa dettata dal decreto legislativo n. 297 del 1994 in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale Ata da quella dettata per il personale docente quali il limite del riconoscimento integrale dell'anzianità rispettivamente previsto in tre anni e in quattro, la misura dell'abbattimento dell'anzianità che nel caso di personale Ata è di un terzo sia ai fini giuridici che economici mentre per il personale docente è di un terzo ai soli fini giuridici e l'applicazione solo per il personale docente dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.»; ha poi ha osservato che l'abbattimento dell'anzianità previsto dalla norma si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». In proposito, vale solo soggiungere, come sopra accennato, che per il personale Ata il servizio utile risulta solo quello
«effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito » e che pertanto è esclusa la possibilità, paventata per il personale docente, che la disapplicazione della norma sull'abbattimento possa comportare una discriminazione cd alla rovescia con i docenti assunti a tempo indeterminato.
2 In base a tali premesse e facendo applicazione del principio per cui “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Il ricorso va, quindi, accolto con il riconoscimento di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel periodo pre – ruolo.
Ne consegue che il deve essere condannato a procedere, ai fini della CP_1
ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso.
Va altresì pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle CP_1
differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato pre-ruolo ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, con condanna del al CP_1 pagamento degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e dalla debenza al soddisfo e nel limite della prescrizione quinquennale.
Quanto alla prescrizione del diritto, infatti, vale rilevare che la Corte di
Cassazione con ordinanza 2232-2020 ha osservato che “…l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva,
3 agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n.
12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass.
12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass.
n. 12756/2003 nonché Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);..” ed è quindi
“…insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);…” . La Cassazione ha, quindi, concluso affermando che “…il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da
Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass.
19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che
“debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993,
n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del
4 riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
…”. Sul punto la Cassazione ha precisato che
“…il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
…di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
..”.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione va collocato alla data di notifica del ricorso introduttivo dello 01.03.2024. Risultano quindi prescritti tutti i crediti maturati anteriormente al quinquennio, e fino al
28.02.2019.
Quanto alle spese di lite, ai fini della quantificazione, facendo applicazione dei criteri normativi, va considerata anche la natura seriale della controversia (Cass
Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682), che ne giustifica la riduzione nella misura del 50%.
Il resistente va quindi condannato al pagamento a favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate nella
[...]
somma di €#1.800# (milleottocento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.2337/2023 proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
, ogni contraria eccezione e deduzione respinta Controparte_4
così decide:
5 1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Pt_1
alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici ed
[...]
economici e nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il convenuto ad effettuare ai CP_1 fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato, con assegnazione alla ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1
tenuto conto dei principi indicati in parte motiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, il tutto oltre interessi come per Legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Condanna il al pagamento a favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida nella somma di €#1.800# (milleottocento), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 17 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6