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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti – Sezione Specializzata Agraria – composta da:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice relatore
Dott.ssa Serena Andaloro Giudice
Salvatore Nibali Lupica Esperto
Antonino Gullotta Esperto
Letti gli atti e le note di trattazione scritta per la revocata udienza del 3.2.2025, ha pronuciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N. 1054/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] Parte_1
CF: e nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Parte_2 residente in C.da S. Anna, Compl. , CF: Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Crupi (C.F. C.F._2
giusta procura in atti C.F._3
RICORRENTI
E nato a [...] il [...] , CF: Controparte_1 ed ivi residente in [...] C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.10.2024, i ricorrenti, premesso che, con contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 6.10.2016, avevano concesso a Controparte_1 un fondo sito in San Piero Patti;
che il contratto prevedeva la concessione di talune
1 particelle del più ampio fondo di cui gli stessi erano proprietari;
che l'affittuario si era reso inadempiente non procedendo al pagamento del canone annuale (nonostante le diffide e la notifica di un decreto ingiuntivo afferente a canoni scaduti al 2021) e utilizzando anche un immobile e altre particelle, in espressa violazione di quanto contrattualmente pattuito;
che vani erano stati i tentativi di recuperare il pagamento dei canoni;
che il tentativo di conciliazione aveva esito negativo per mancata comparizione dell'affittuario; tanto premesso, i ricorrenti chiedevano la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affittuario, la condanna di questi al rilascio immediato del fondo, al pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
I ricorrenti lamentano l'inadempimento da parte del resistente e chiedono, quindi, la risoluzione del contratto.
In tema di prova dell'inadempimento le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile, a ruoli invertiti, al caso in cui il debitore convenuto si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., in quanto in tale ipotesi il debitore si limiterà ad allegare l'altrui adempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), il creditore istante è tenuto solo ad allegare tale inesattezza, gravando anche in tal caso sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”. (Cassazione Sez Unite 13533/01).
2 I ricorernti hanno dato prova del contratto (titolo) e allegato l'inadempimento (anche mediante la produzione delle diffide e del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del resistente e della specifica contestazione dell'inadempimento).
Parte resistente è rimasta contumace sicché nessuna eccezione ha opposto ai fatti dedotti ed allegati a fondamento della domanda.
Giova precisare, tuttavia, che la contumacia ha carattere “neutro”: essa non equivale ad una ficta confessio né ad essa si può applicare il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. n. 14623/2009).
Pur tuttavia, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l'inadempimento, la prova del fatto estintivo grava sul debitore.
Pertanto nel caso di specie, l'onere della prova dell'adempimento gravava su parte convenuta, che, tuttavia, essendo rimasta contumace, non ha allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dai ricorrenti.
L'inadempimento, peraltro, è molto grave: il convenuto non ha mai pagato il canone pattuito, se non con sporadici acconti, maturando un debito un debito fino all'anno 2021 di € 8.800, oltre al mancato pagamento dei canoni per gli anni 2022, 2023 e 2024.
L'art. 5 l. 203/1982 prevede che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.
La morosità è stata più volte contestata all'affittuario, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Il contratto, quindi, va dichiarato risolto per inadempimento.
Il resistente va condannato al pagamento dei canoni scaduti (successivi a quelli per i quali
è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo) pari ad € 5.400,00 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo oltre al canone a scadere sino al rilascio che dovrà avvenire entro il termine dell'annata agrara in corso (10.11.2025).
I ricorrenti hanno lamentato pure l'inademppimento del contratto sia perché il CP_1 ha violato il divieto di utilizzo di altri fabbricati e di alcune particelle, ricadenti sempre nel fondo, ma non oggetto dell'affitto, come previsto all'art 3 delle condizioni contrattuali, sia perchè il predetto ha del tutto disatteso gli obblighi di cura, manutenzione
3 e conservazione del fondo in tutti questi anni, come disposto all'art 14 delle precitato contratto.
Per quanto sopra specificato in ordine ai principi applicabili alla fattispecie in esame, considerata la mancata prova dell'esatto adempimento da parte del resistente, anche la domanda risarcitoria va accolta.
La liquidazione del danno può essere fatta solo in via equitativa, in mancanza della esatta prova del quantum, sicchè va ricnosciuto ai ricorrenti la somma di € 5.000,00 oltre interessi, tenuto conto del fatto che il resistente si trova sul fondo da oltre 8 anni.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara risolto per grave inadempimento il contratto di affitto agrario stipulato tra le parti il 6.10.2016, avente ad oggetto il fondo rustico sito in S. Piero Patti,
C.da Sardella, (ME), della superficie di 3,20 H identificato al catasto al foglio 10 part. n° 80,84, 86, 87, 88, 89, 91, 134, 137 e 139, inclusi i fabbricati rurali contrassegnati dalle part. 81, 82, 83, 90;
3. ordina al resistente il rilascio del fondo al termine dell'annata agraria in corso;
4. condanna il resistente al pagamento dei canoni scaduti relativi agli anni 2022,
2023 e 2024, pari ad € 5.400,00, oltre interessi dal singole scadenze al soddisfo;
5. condanna il resistente al pagamento del canone relativo all'annata agraria in corso, oltre interessi dal dovuto al saldo;
6. condanna il resistente al risarcimento del danno liquidato in via quitativa in €
5.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
7. condanna il resistente al pagamnto, in favore dei ricorrenti, di € 286,91 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 5.2.2025.
Il Giudice Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
4
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice relatore
Dott.ssa Serena Andaloro Giudice
Salvatore Nibali Lupica Esperto
Antonino Gullotta Esperto
Letti gli atti e le note di trattazione scritta per la revocata udienza del 3.2.2025, ha pronuciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N. 1054/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] Parte_1
CF: e nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Parte_2 residente in C.da S. Anna, Compl. , CF: Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Crupi (C.F. C.F._2
giusta procura in atti C.F._3
RICORRENTI
E nato a [...] il [...] , CF: Controparte_1 ed ivi residente in [...] C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.10.2024, i ricorrenti, premesso che, con contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 6.10.2016, avevano concesso a Controparte_1 un fondo sito in San Piero Patti;
che il contratto prevedeva la concessione di talune
1 particelle del più ampio fondo di cui gli stessi erano proprietari;
che l'affittuario si era reso inadempiente non procedendo al pagamento del canone annuale (nonostante le diffide e la notifica di un decreto ingiuntivo afferente a canoni scaduti al 2021) e utilizzando anche un immobile e altre particelle, in espressa violazione di quanto contrattualmente pattuito;
che vani erano stati i tentativi di recuperare il pagamento dei canoni;
che il tentativo di conciliazione aveva esito negativo per mancata comparizione dell'affittuario; tanto premesso, i ricorrenti chiedevano la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affittuario, la condanna di questi al rilascio immediato del fondo, al pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
I ricorrenti lamentano l'inadempimento da parte del resistente e chiedono, quindi, la risoluzione del contratto.
In tema di prova dell'inadempimento le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile, a ruoli invertiti, al caso in cui il debitore convenuto si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., in quanto in tale ipotesi il debitore si limiterà ad allegare l'altrui adempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), il creditore istante è tenuto solo ad allegare tale inesattezza, gravando anche in tal caso sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”. (Cassazione Sez Unite 13533/01).
2 I ricorernti hanno dato prova del contratto (titolo) e allegato l'inadempimento (anche mediante la produzione delle diffide e del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del resistente e della specifica contestazione dell'inadempimento).
Parte resistente è rimasta contumace sicché nessuna eccezione ha opposto ai fatti dedotti ed allegati a fondamento della domanda.
Giova precisare, tuttavia, che la contumacia ha carattere “neutro”: essa non equivale ad una ficta confessio né ad essa si può applicare il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. n. 14623/2009).
Pur tuttavia, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l'inadempimento, la prova del fatto estintivo grava sul debitore.
Pertanto nel caso di specie, l'onere della prova dell'adempimento gravava su parte convenuta, che, tuttavia, essendo rimasta contumace, non ha allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dai ricorrenti.
L'inadempimento, peraltro, è molto grave: il convenuto non ha mai pagato il canone pattuito, se non con sporadici acconti, maturando un debito un debito fino all'anno 2021 di € 8.800, oltre al mancato pagamento dei canoni per gli anni 2022, 2023 e 2024.
L'art. 5 l. 203/1982 prevede che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.
La morosità è stata più volte contestata all'affittuario, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Il contratto, quindi, va dichiarato risolto per inadempimento.
Il resistente va condannato al pagamento dei canoni scaduti (successivi a quelli per i quali
è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo) pari ad € 5.400,00 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo oltre al canone a scadere sino al rilascio che dovrà avvenire entro il termine dell'annata agrara in corso (10.11.2025).
I ricorrenti hanno lamentato pure l'inademppimento del contratto sia perché il CP_1 ha violato il divieto di utilizzo di altri fabbricati e di alcune particelle, ricadenti sempre nel fondo, ma non oggetto dell'affitto, come previsto all'art 3 delle condizioni contrattuali, sia perchè il predetto ha del tutto disatteso gli obblighi di cura, manutenzione
3 e conservazione del fondo in tutti questi anni, come disposto all'art 14 delle precitato contratto.
Per quanto sopra specificato in ordine ai principi applicabili alla fattispecie in esame, considerata la mancata prova dell'esatto adempimento da parte del resistente, anche la domanda risarcitoria va accolta.
La liquidazione del danno può essere fatta solo in via equitativa, in mancanza della esatta prova del quantum, sicchè va ricnosciuto ai ricorrenti la somma di € 5.000,00 oltre interessi, tenuto conto del fatto che il resistente si trova sul fondo da oltre 8 anni.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara risolto per grave inadempimento il contratto di affitto agrario stipulato tra le parti il 6.10.2016, avente ad oggetto il fondo rustico sito in S. Piero Patti,
C.da Sardella, (ME), della superficie di 3,20 H identificato al catasto al foglio 10 part. n° 80,84, 86, 87, 88, 89, 91, 134, 137 e 139, inclusi i fabbricati rurali contrassegnati dalle part. 81, 82, 83, 90;
3. ordina al resistente il rilascio del fondo al termine dell'annata agraria in corso;
4. condanna il resistente al pagamento dei canoni scaduti relativi agli anni 2022,
2023 e 2024, pari ad € 5.400,00, oltre interessi dal singole scadenze al soddisfo;
5. condanna il resistente al pagamento del canone relativo all'annata agraria in corso, oltre interessi dal dovuto al saldo;
6. condanna il resistente al risarcimento del danno liquidato in via quitativa in €
5.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
7. condanna il resistente al pagamnto, in favore dei ricorrenti, di € 286,91 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 5.2.2025.
Il Giudice Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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