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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4861 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 46341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Delegato Relatore
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46341/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...] residente VIA DEL FUTURISMO 8 20138 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1
con l'avv. TERESA LO TORTO come da procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] residente VIA DEL FUTURISMO 8 20138 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio Contenzioso
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto con rito civile in Milano in data 14/07/2017; matrimonio iscritto nei Registri
[...] dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1003, Parte I, Anno 2017;
2) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente Persona_1 collocamento presso la madre e facoltà per il padre di vederlo il sabato e/o la domenica di ogni settimana a pranzo nonché ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre;
4) disporre che durante le vacanze estive trascorrerà con il padre una settimana, che i Per_1 genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà una settimana con il padre, comprendente anche la Vigilia di Natale o il giorno di
Natale in alternanza con la madre, nonché gli ulteriori periodi di sospensione scolastica verranno trascorsi da ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_1
5) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora in via anticipata CP_1 Pt_1 ed entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio di scioglimento del matrimonio, mediante bonifico bancario con valuta fissa entro e non oltre la data (5 di ogni mese) suddetta, l'importo di € 747,94 mensili a titolo di contributo al mantenimento omnicomprensivo del figlio , oltre al 50% delle spese mediche Per_1 non coperte dal SSN;
6) Il predetto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio;
Per_1
7) Disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito dalla madre in misura del 100%;
8) Spese di lite come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in Parte_1 Controparte_1 data 14/07/2017, in regime di separazione legale dei beni, atto iscritto presso i Registri dello Stato
Civile del Comune medesimo (anno 2017, n. 1003, parte I).
Prima di contrarre matrimonio, è nato il figlio (il 19/12/2011), riconosciuto da entrambi. Per_1
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
3768/2024 del 06/03/2024 e pubblicata il 04/04/2024.
Con ricorso depositato in data 27/12/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e regolamentazione Per_1 della frequentazione paterna come in atti indicato;
di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minore un importo in Euro 747,94, da versarsi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità annuali e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN e con attribuzione a sé dell'AU nella misura del 100%.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 10/06/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
L'avv. Teresa Lo Torto ha precisato di non aver avanzato istanze istruttorie.
Ha insistito come da ricorso e ha discusso oralmente riportandosi al medesimo ricorso.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali ha confermato le condizioni della separazione;
ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Considerato in diritto Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
3768/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle ulteriori domande
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, regolamentazione della frequentazione paterna e contributo al mantenimento del minore, così come sostanzialmente chiesto dalla parte ricorrente e disposto dal Giudice delegato con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. adottati all'udienza del 10/06/2025.
Non sono emersi, infatti, nel corso del giudizio elementi di pregiudizio per il figlio minore che mantiene un rapporto continuativo ed equilibrato anche con il genitore non collocatario prevalente.
Il contributo al mantenimento quantificato dal Giudice della separazione e confermato dal Giudice delegato è equo e congruo, tenuto conto delle emergenze processuali e delle esigenze del minore rapportate all'età del medesimo, al soddisfacimento delle sue esigenze di vita e di formazione.
Spese processuali
Attesa la mancata costituzione del resistente che non ha svolto difese e non ha avanzato domande istruttorie le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Milano il 14/07/2017, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano
[...]
(anno 2017, n. 1003, parte I);
2) Conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna sita in Milano, Via del Futurismo n. 8;
3) Conferma che il padre potrà vedere il figlio, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il sabato o la domenica di ogni settimana a pranzo nonché ogni qualvolta lo vorrà previ accordi assunti direttamente con la madre. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre Per_1 una settimana, che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie il minore starà con il padre per un periodo di sette giorni che comprenda la
Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni con la madre, le vacanze pasquali e gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica, ivi compresi i c.d. ponti, verranno trascorsi da ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1
4) Conferma l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma di Euro 700,00, con decorrenza dalla Per_1 mensilità di giugno 2022, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA (prima rivalutazione giugno 2023), oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie non coperte dal SSN;
5) Conferma che l'Assegno Unico venga interamente percepito dalla signora Parte_1
6) Manda il Cancelliere per la trasmissione di copia della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici;
7) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Delegato Relatore
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46341/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...] residente VIA DEL FUTURISMO 8 20138 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1
con l'avv. TERESA LO TORTO come da procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] residente VIA DEL FUTURISMO 8 20138 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio Contenzioso
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto con rito civile in Milano in data 14/07/2017; matrimonio iscritto nei Registri
[...] dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1003, Parte I, Anno 2017;
2) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente Persona_1 collocamento presso la madre e facoltà per il padre di vederlo il sabato e/o la domenica di ogni settimana a pranzo nonché ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre;
4) disporre che durante le vacanze estive trascorrerà con il padre una settimana, che i Per_1 genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà una settimana con il padre, comprendente anche la Vigilia di Natale o il giorno di
Natale in alternanza con la madre, nonché gli ulteriori periodi di sospensione scolastica verranno trascorsi da ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_1
5) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora in via anticipata CP_1 Pt_1 ed entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio di scioglimento del matrimonio, mediante bonifico bancario con valuta fissa entro e non oltre la data (5 di ogni mese) suddetta, l'importo di € 747,94 mensili a titolo di contributo al mantenimento omnicomprensivo del figlio , oltre al 50% delle spese mediche Per_1 non coperte dal SSN;
6) Il predetto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio;
Per_1
7) Disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito dalla madre in misura del 100%;
8) Spese di lite come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in Parte_1 Controparte_1 data 14/07/2017, in regime di separazione legale dei beni, atto iscritto presso i Registri dello Stato
Civile del Comune medesimo (anno 2017, n. 1003, parte I).
Prima di contrarre matrimonio, è nato il figlio (il 19/12/2011), riconosciuto da entrambi. Per_1
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
3768/2024 del 06/03/2024 e pubblicata il 04/04/2024.
Con ricorso depositato in data 27/12/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e regolamentazione Per_1 della frequentazione paterna come in atti indicato;
di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minore un importo in Euro 747,94, da versarsi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità annuali e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN e con attribuzione a sé dell'AU nella misura del 100%.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 10/06/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
L'avv. Teresa Lo Torto ha precisato di non aver avanzato istanze istruttorie.
Ha insistito come da ricorso e ha discusso oralmente riportandosi al medesimo ricorso.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali ha confermato le condizioni della separazione;
ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Considerato in diritto Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
3768/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle ulteriori domande
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, regolamentazione della frequentazione paterna e contributo al mantenimento del minore, così come sostanzialmente chiesto dalla parte ricorrente e disposto dal Giudice delegato con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. adottati all'udienza del 10/06/2025.
Non sono emersi, infatti, nel corso del giudizio elementi di pregiudizio per il figlio minore che mantiene un rapporto continuativo ed equilibrato anche con il genitore non collocatario prevalente.
Il contributo al mantenimento quantificato dal Giudice della separazione e confermato dal Giudice delegato è equo e congruo, tenuto conto delle emergenze processuali e delle esigenze del minore rapportate all'età del medesimo, al soddisfacimento delle sue esigenze di vita e di formazione.
Spese processuali
Attesa la mancata costituzione del resistente che non ha svolto difese e non ha avanzato domande istruttorie le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Milano il 14/07/2017, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano
[...]
(anno 2017, n. 1003, parte I);
2) Conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna sita in Milano, Via del Futurismo n. 8;
3) Conferma che il padre potrà vedere il figlio, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il sabato o la domenica di ogni settimana a pranzo nonché ogni qualvolta lo vorrà previ accordi assunti direttamente con la madre. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre Per_1 una settimana, che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie il minore starà con il padre per un periodo di sette giorni che comprenda la
Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni con la madre, le vacanze pasquali e gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica, ivi compresi i c.d. ponti, verranno trascorsi da ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1
4) Conferma l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma di Euro 700,00, con decorrenza dalla Per_1 mensilità di giugno 2022, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA (prima rivalutazione giugno 2023), oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie non coperte dal SSN;
5) Conferma che l'Assegno Unico venga interamente percepito dalla signora Parte_1
6) Manda il Cancelliere per la trasmissione di copia della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici;
7) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato