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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5909 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 1811/2024 vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
EL CI c.f. , in virtù di procura alle liti rilasciata su CodiceFiscale_2 foglio cartaceo separato, presso il cui studio in Castellammare di Stabia (NA), alla via Strada
Napoli n. 297 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuliana Cavalcanti c.f.
[...]
, in virtù di giusta procura generale alle liti per notar di C.F._3 Persona_1
Roma del 22 marzo 2024, presso il cui studio in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
c.f. e p.i. 06, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore
APPELLATA CONTUMACE
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Nola n. 2646/2023 pubblicata in data 16 ottobre 2023, non notificata, in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 12 aprile 2024, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 2646/2023, pubblicata in data 16 ottobre 2023, non notificata, con cui il Tribunale di Nola ha accolto parzialmente l'opposizione spiegata dall' nell'ambito della procedura CP_1
espropriativa presso terzi da lei attivata in virtù di n. 26 decreti di liquidazione dei compensi emessi dal Tribunale di Nola – sez. Lavoro per complessivi € 6.613,00, oltre I.V.A. ed oneri di legge. Il ricorso in opposizione è stato diretto ad ottenere la dichiarazione di integrale estinzione del debito per avvenuto pagamento da parte dell di quanto dovuto, con CP_1
conseguente accertamento dell'inesistenza del diritto della a procedere ad Pt_1 esecuzione forzata.
1.1. L'appello principale è stato affidato a quattro motivi, all'esito dei quali l'odierna appellante ha chiesto di rigettare integralmente le domande avanzate dalla parte appellata, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione della creditrice ad agire esecutivamente nei confronti dell'ente esecutato, per l'importo come rideterminato nell'ordinanza di assegnazione resa in data 13 luglio 2022 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nola, nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g.
712/2021, in € 3.510,00 oltre accessori. In via gradata, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha quantificato i compensi professionali dovuti al difensore in
€ 20,00 per ciascun atto di precetto, così scendendo al di sotto dei valori minimi dello scaglione di riferimento (D.M. 55/2014), pari ad € 68,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2. In data 16 settembre 2024, depositando comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale affidato a due motivi, si è costituito in giudizio l' Controparte_1
il quale ha chiesto di rigettare l'appello ex adverso proposto e di
[...]
riformare la sentenza appellata, laddove essa ha riconosciuto la sussistenza del diritto in capo alla creditrice di agire esecutivamente per l'attribuzione delle spese di precetto e nella parte in cui non ha, invece, ravvisato nella condotta della creditrice un'ipotesi di abuso del processo, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Ha insistito, infine, nel 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda richiedere la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c., con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. La già contumace nel corso del giudizio Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Nola, pur regolarmente citata in appello, non si è costituita nemmeno nel presente grado, cosicché con ordinanza del 16 ottobre 2024 se n'è constatata la perdurante contumacia.
4. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 29 ottobre 2025, celebrata nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c..
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12 aprile 2021, Parte_1
premesso di avere ricevuto la somma di € 4.320,80 a parziale soddisfazione del credito portato dai 26 decreti di liquidazione emessi dal Tribunale di Nola – sezione Lavoro, ha agito in via esecutiva per la differenza, quantificata in € 8.933,24, di cui € 1.062,80 a titolo di sorta capitale residua ed € 7.853,04 per competenze professionali dovute all'Avvocato
CI per ogni singolo atto di precetto notificato.
5.2. Con ordinanza del 12 aprile 2022, il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione, fissando udienza di comparizione per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Quindi, con ordinanza di assegnazione del 13 luglio 2022, ha revocato il precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione, rideterminando in € 3.510,00 i compensi dovuti al legale della creditrice ed assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
5.3. L' ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Nola per la trattazione nel merito CP_1 della causa, insistendo per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da parte avversa, nonostante l'integrale estinzione del debito.
L'opponente ha negato di essere incorso in alcun inadempimento imputabile, evidenziando di avere corrisposto alla lo stesso giorno in cui ha ricevuto la notifica degli atti di Pt_1
precetto, le somme dovutele in virtù dei menzionati titoli e di avere, per tale ragione, estinto integralmente il proprio debito con conseguente illegittimità dell'azione esecutiva successivamente intrapresa dalla nei confronti dello stesso. Pt_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.5. In data 14 settembre 2022, si è costituita in giudizio allegando di aver Parte_1
notificato all'ente debitore i 26 decreti di liquidazione emessi in suo favore in data 10 marzo
2020, 11 marzo 2020, 8 giugno 2020 e 12 giugno 2020. Ha quindi chiesto di dichiarare la nullità dell'atto di citazione proposto da controparte e respingere tutte le domande formulate da quest'ultima; di accertare e dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi e di rigettare le eccezioni proposte dall' in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_1
5.6. La , chiamata in giudizio in qualità di terza pignorata, è Controparte_2
rimasta contumace e la causa è stata assunta in decisione senza attività istruttoria.
6. Il Tribunale di Nola con sentenza n. 2646/2023, pubblicata in data 16 ottobre 2023, ha accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato che la ha diritto ad Pt_1
agire esecutivamente in virtù dei 26 decreti di liquidazione emessi dal Tribunale di Nola -
Sezione Lavoro, analiticamente indicati nell'atto di pignoramento presso terzi, per il minor importo di € 618,08, pari ad € 20,00 per ogni atto di precetto, importo comprensivo degli oneri previdenziali e del rimborso spese forfettario. Ha condannato la creditrice opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell liquidate in totali € 1.700,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla ha disposto in merito alle spese nei confronti della terza pignorata rimasta Controparte_2
contumace.
6.1. Il Tribunale bruniano, preliminarmente qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione, avendo l'opponente contestato l'an della stessa, ha disatteso l'eccezione sollevata dalla parte opposta di inammissibilità del giudizio per non avere la creditrice opponente riassunto dinanzi al Giudice di Pace i precedenti 26 giudizi di opposizione ai precetti posti alla base dell'atto di pignoramento opposto.
6.2. Nel merito, ha rigettato l'eccezione di illegittimità del pignoramento per violazione del disposto normativo dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30 del 1997, come modificato dall'art 44 comma 3 lett. a) del D.L. n. 269 del 30.09.2023 convertito in legge n.
326/2003, che riconosce alle amministrazioni dello stato ed agli enti pubblici non economici uno spatium deliberandi di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali recanti una condanna al pagamento di somme di denaro, sul presupposto che al momento della notifica dei 26 atti di precetto, avvenuta in data 4 gennaio 2021, detto termine fosse abbondantemente decorso.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.3. In ordine alla controversa esaustività del pagamento per sorta capitale eseguito dall' nella misura di € 4.320,80, in luogo della somma totale di € 6.613,00 pretesi dalla CP_1
il giudice di prime cure, dopo aver rilevato che l'ammontare complessivo del Pt_1 credito era pari ad € 5.314,00, ha precisato che, ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n.
600/1973, l' è tenuto ex lege ad operare, quale sostituto d'imposta, una ritenuta di CP_1
acconto nella misura del 20% da versare allo Stato ai fini IRPEF e che, pertanto, il pagamento della somma complessiva di € 4.320,80 è satisfattiva dell'intero credito per sorta capitale indicato nei n. 26 decreti di liquidazione, al netto della ritenuta di acconto, null'altro essendo dovuto alla per tale titolo. Pt_1
6.4. Quanto all'importo di € 7.853,04 richiesto nei ridetti precetti per i compensi dell'Avvocato CI, il Tribunale, dopo aver positivamente vagliato l'an dell'esecuzione, essendosi l'effetto liberatorio del pagamento verificato in data successiva alla notifica degli atti di precetto, e precisamente il 12 gennaio 2021, ne ha rideterminato il quantum in € 20,00 per ciascun atto di precetto, tenendo conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto significative, ai sensi dell'art 4 comma 4, del D.M. 55/2014, della ripetitività degli atti, nonché avuto riguardo alla condotta della creditrice. Infatti, pur ritenendo che non venisse in rilievo nella specie la figura dell'abuso del processo – in quanto ogni decreto di liquidazione costituirebbe fonte autonoma dell'obbligazione – ben sarebbe stato possibile azionare esecutivamente l'intera pretesa con il medesimo atto di precetto.
6.5. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il giudice di prime cure ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi per l'importo eccedente la somma di € 618,08 (comprensiva di oneri accessori) e ha regolato le spese secondo soccombenza.
7. Va dichiarata la tempestività dell'appello principale, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2024, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 16 ottobre 2023 e della sua mancata notificazione, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c.
7.1. Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 17 aprile 2024.
7.2. Del pari, tempestivo è l'appello incidentale proposto dall' con comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata in data 16 settembre 2024, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'udienza del 16 ottobre 2024, fissata in citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 1127 del 22.01.2015).
7.3. È, dunque, possibile accedere all'esame dei motivi dell'appello principale e di quello incidentale.
8. Con il primo motivo d'impugnazione, ha eccepito la violazione del Parte_1
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto a suo dire il giudice di primo grado avrebbe rideterminato i compensi degli atti di precetto, anche se tale rideterminazione non sarebbe mai stata richiesta dall'attuale appellata.
9. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha opinato che la decisione gravata abbia violato e malamente applicato il principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della
Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 32061/2022 in merito alle spese di lite, avendo condannato al rimborso delle spese la parte risultata comunque vittoriosa, seppur in misura sensibilmente ridotta, nonostante il riconoscimento giudiziale dell'an del diritto di agire in executivis.
10. Con il terzo motivo di impugnazione, ha deplorato l'erroneità e Parte_1
l'illegittimità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per aver il giudice di primo grado liquidato i compensi dei singoli atti di precetto senza rispettare le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.M. citato. In particolare, il Tribunale – pur dichiaratamente applicando il valore minimo dello scaglione di riferimento – ha rideterminato le spese di precetto in misura ad esso inferiore (€ 20,00 anziché € 68,00, richiesti in via gradata), così contravvenendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (secondo cui al giudice sarebbe preclusa la liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari).
11. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante principale ha, infine, evidenziato la violazione del principio di irrevocabilità e intangibilità dell'ordinanza di assegnazione emessa del giudice dell'esecuzione. La pronuncia gravata avrebbe, dunque, erroneamente sovvertito la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza di assegnazione del 13 luglio
2022, mai opposta dalla debitrice ex art. 617 c.p.c.. A detta dell'appellante principale, in mancanza di opposizione agli atti esecutivi, non sarebbe possibile contestare – tramite il rimedio dell'opposizione all'esecuzione – il contenuto di un titolo esecutivo di formazione
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudiziale, rispetto al quale il debitore potrebbe dolersi unicamente di fatti sopravvenuti, ma non chiedere una nuova valutazione di merito.
Per questo, la ha chiesto, altresì, dichiararsi cessata la materia del contendere. Pt_1
12. Premesso che, come esplicitamente dichiarato dall'appellante principale, l'odierna impugnazione non ha ad oggetto la debenza della residua sorta capitale, pretesa in primo grado e non riconosciuta dal Tribunale, avendo l'opposta prestato totale acquiescenza alla somma liquidata con l'ordinanza di assegnazione del 13 luglio 2022, va attestato il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha accolto integralmente il motivo di opposizione avente ad oggetto l'esaustività del pagamento eseguito dall CP_1
relativamente alla sorta capitale, come dovuta al netto dell'applicazione della ritenuta d'acconto.
Restando in piedi l'odierna controversia con esclusivo riguardo all'an ed al quantum dei compensi professionali dovuti al difensore della per gli atti di precetto notificati il 4 Pt_1
gennaio 2021, si rileva che l'esame dei motivi di appello principale presuppone logicamente l'infondatezza dei due motivi di appello incidentale spiegati dall' che pertanto vanno CP_1
vagliati prioritariamente.
13. Con il primo motivo di appello incidentale, l' ha ribadito la non imputabilità a sé CP_1
dell'inutile decorso dello spatium deliberandi di 120 giorni previsto dalla legge per il puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, avendo la creditrice comunicato il regime fiscale adottato
– ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto da parte dell'ente – solo in data 24 dicembre 2020, nonostante le numerose richieste in tal senso trasmesse alla stessa a mezzo posta elettronica certificata, e non avendo – per contro – mai comunicato il proprio codice
BA (che l'ente stesso aveva, a quel punto, provveduto sua sponte a reperire nei propri archivi). Sarebbe – quindi – il 24 dicembre 2020, e non l'epoca di notificazione dei titoli esecutivi, il dies a quo del termine legale per l'adempimento.
L'appellante incidentale ha, inoltre, invocato l'art. 1206 c.c. in materia di mora credendi, per violazione del dovere di buona fede e correttezza, oltre che del dovere di cooperazione gravante sul creditore al fine di consentire al debitore di adempiere esattamente l'obbligazione su di lui gravante. Nel caso di specie, per di più, la aveva da poco Pt_1
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda chiuso la partita I.V.A., mutando conseguentemente il proprio regime fiscale, informazione
– quest'ultima – a maggior ragione essenziale ai fini di un corretto pagamento.
L' ha, pertanto, censurato la sentenza appellata in parte qua, chiedendone la riforma, CP_1 con conseguente accoglimento in toto dell'opposizione all'esecuzione originariamente spiegata.
13.1. Il motivo è privo di fondamento.
Posto che, come già rilevato dalla sentenza di primo grado, tra la notifica dei singoli titoli esecutivi e quella dell'atto di precetto, risulta senz'altro essere decorso il termine di legge di
120 giorni, senza che intervenisse il pagamento, si tratta di comprendere se la condotta della creditrice, la quale ha omesso – pur essendole stato richiesto – di comunicare all'ente previdenziale il proprio codice BA ed il proprio regime fiscale, abbia effettivamente precluso al debitore di porre in essere un esatto adempimento.
Per quanto riguarda il codice BA, tale dato era in realtà – per stessa ammissione del debitore – già noto a quest'ultimo che, infatti, è poi stato in grado di reperirlo autonomamente al fine di perfezionare il pagamento, pur in difetto di compiuta indicazione da parte della creditrice. La condotta inerte di quest'ultima, pertanto, non ha rivestito nella specie alcuna efficacia preclusiva relativamente all'esecuzione della prestazione dovuta, tant'è vero che il pagamento si è, in definitiva, perfezionato nonostante la perdurante inerzia della beneficiaria.
Nemmeno può ritenersi che la mancata indicazione del regime fiscale adottato abbia, in qualche modo, impedito all' di effettuare un pagamento liberatorio. Qualora la CP_1 Pt_1
avesse beneficiato, all'epoca dei fatti, dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, per aver aderito al regime forfettario, sarebbe stato suo preciso onere, ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, comunicarlo tempestivamente in sede di richiesta di adempimento. La norma citata, infatti, dispone testualmente che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
In difetto di apposita dichiarazione da parte del contribuente, la conseguenza non è
l'impossibilità di adempiere da parte dell'ente debitore, in ragione del paventato rischio di incorrere in responsabilità erariale per violazione dell'obbligo legale di applicazione della 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ritenuta d'acconto, ma il mancato riconoscimento del beneficio fiscale in capo alla creditrice,
i cui rapporti con l'amministrazione finanziaria sono destinati a rimanere estranei al rapporto obbligatorio dedotto in lite.
Detto altrimenti, non avendo la creditrice comunicato in tempi ragionevoli l'assoggettamento ad imposta sostitutiva, pur a fronte di successive richieste da parte dell' quest'ultimo avrebbe dovuto eseguire il pagamento al netto delle somme da CP_1
versare all'Erario quale sostituto d'imposta, proprio in ragione dell'inottemperanza, da parte del contribuente, ad un preciso onere che il legislatore fa gravare sul medesimo.
Sarebbe stato, per converso, interesse della sussistendone i presupposti, prestare Pt_1
tempestivamente la dichiarazione di legge. In caso di divergenza della situazione apparente rispetto a quella effettiva, e dunque ove la creditrice – pur omettendo l'apposita dichiarazione – avesse in realtà aderito al regime forfettario, la conseguenza sarebbe stata, al più, la perdita del beneficio fiscale da parte dell'interessata, e non l'imputabilità dell'inesatto adempimento al debitore.
Qualora il pagamento fosse avvenuto tempestivamente e nei termini suindicati, esso avrebbe certamente avuto efficacia estintiva dell'obbligazione ed avrebbe precluso in radice le azioni pre-esecutive intraprese dall'odierna appellante principale.
Se ne deve inferire che il debitore era, in effetti, in condizione di eseguire il versamento in favore della ancor prima della comunicazione del 24 dicembre 2020, non Pt_1 ravvisandosi, pertanto, un'ipotesi di mora credendi ex art. 1206 c.c. nella condotta, sia pure poco collaborativa, tenuta della creditrice.
Il primo motivo di appello incidentale va, quindi, rigettato.
14. Con il secondo motivo di appello incidentale, l' ha ulteriormente contestato il CP_1
mancato riconoscimento, ad opera del giudice di prime cure, della ricorrenza di un'ipotesi di abuso del processo, concordemente ravvisato in giurisprudenza, a far data dalla storica sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 23726/2007, in ipotesi di ingiustificata parcellizzazione dell'iniziativa giurisdizionale. Nella specie, sarebbe evidente
– secondo l'opponente – che la creditrice avrebbe abusato dello strumento processuale, avendo immotivatamente notificato al debitore 26 atti di precetto per pretese sostanzialmente identiche, pur avendo la possibilità di azionare contestualmente la pretesa complessiva, né sussistendo un apprezzabile interesse in tal senso.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
L'appellante incidentale ha, perciò, devoluto alla Corte distrettuale la disamina di tale profilo, chiedendo la riforma della decisione gravata, nella parte in cui non ha ritenuto configurabile alcun abuso con riguardo alla condotta della creditrice.
14.1. Il motivo è fondato.
Va innanzitutto operata, sul punto, una fondamentale premessa concettuale: non si versa, nella specie, in un'ipotesi di illegittimo frazionamento del credito in senso proprio, istituto cui la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno fatto ricorso al fine di sanzionare la condotta abusiva del creditore che, senza giustificato motivo, nell'ambito di un rapporto giuridico unitario, ovvero che sia titolare di crediti distinti, ma iscrivibili in un medesimo rapporto di durata tra le parti, parcellizzi la pretesa, sostanzialmente unitaria, in una pluralità di domande giudiziali, tutte volte all'accertamento di diritti iscrivibili nello stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato, o comunque fondati sullo stesso fatto costitutivo.
In simili ipotesi, laddove il creditore non dimostri la sussistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata, la sua condotta processuale – foriera di un'inevitabile dispersione dell'identica vicenda sostanziale, con conseguente duplicazione di attività istruttoria – configura un abuso, sanzionabile dal giudice (a seconda dei casi) con l'improponibilità della domanda, ovvero sul piano delle spese.
Nel caso di specie, tuttavia, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione, e non di accertamento nel merito della fondatezza della domanda, non viene in rilievo un potenziale abusivo frazionamento della pretesa creditoria, già compiutamente accertata in altre sedi con carattere di definitività. L'abuso di cui si discorre in questa sede, quindi, si configura quale abuso dello strumento processuale, finalizzato alla locupletazione delle spese di lite.
In simili ipotesi, l'esigenza sottesa alla censura giurisprudenziale della condotta abusiva non è tanto quella di assicurare la ragionevole durata del processo, né di evitare il possibile contrasto tra giudicati, ma consiste nel deplorare il dispiego ingiustificato dell'attività processuale, che non ha altra finalità, se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali.
Il discrimen è stato, da ultimo, ben individuato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con la sentenza n. 7299/2025 hanno chiarito (al punto 10.2 della motivazione) che
“In queste ipotesi, è naturale che la reazione dell'ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese, ed è quanto ha fatto la giurisprudenza di legittimità sul punto. Non essendo in discussione l'accertamento del credito, si 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
tratterà infatti soltanto di evitare che uno strumento in sé lecito – il precetto, o l'esecuzione – sia utilizzato spregiudicatamente, per un fine diverso da quello suo proprio – la soddisfazione del creditore – ovvero per ottenere l'effetto, abusivo, della moltiplicazione delle spese processuali.
Si è già chiarito in proposito che, ove ci sia stata una inutile proliferazione delle domande giudiziali volte alla riscossione del credito già accertato, il giudice dell'esecuzione sarà tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo (da ultimo, sul tema v. Cass. n. 13606 del 2024, v. anche Cass. n. 6664 del 2013; Cass. n. 7409 del 2021;
Cass. n. 15077 del 2021), potendo giungere ad una condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.”.
Nel caso di specie, la creditrice non ha nemmeno mai rappresentato la sussistenza di un ipotetico interesse oggettivamente apprezzabile alla notifica di 26 precetti per crediti contenutisticamente e soggettivamente omogenei, in luogo di un unico atto di precetto alla cui base porre la pretesa creditoria globalmente considerata. Anzi, la carenza di un simile interesse è chiaramente attestata dalla successiva scelta processuale dell'istante, consistente nell'agire esecutivamente mediante un unico atto di pignoramento, all'interno del quale sono stati ricondotti tutti i 26 precetti precedentemente notificati, scelta espressamente motivata da un asserito “mero eccesso di correttezza e buona fede” (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale dell'appellante).
La proposizione congiunta delle azioni pre-esecutive non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla creditrice, così come non risulta averne determinato alcuno l'unitaria azione esecutiva. A contario nessuna ragione giustificativa pare sorreggere la scissione della identica pretesa creditoria in 26 atti di precetto, per ciascuno dei quali – a detta della creditrice – sarebbe maturato il diritto a vedersi rimborsati i compensi professionali dovuti al legale.
Una condotta realmente improntata a correttezza e buona fede, oltre che ad evitare un inutile spreco di risorse processuali, avrebbe suggerito la notifica di un unico atto di precetto, comprensivo dell'intero credito azionato mediante i 26 decreti giudiziali di liquidazione emessi in favore della pari ad € 4.320,80 (sorta capitale risultata Pt_1
effettivamente dovuta a seguito della rideterminazione ad opera del giudice di prime cure).
In ragione dell'entità complessiva del credito, sono correlativamente maturate le
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda competenze legali spettanti all'Avvocato CI, che, quindi, vanno liquidate in applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018, considerata l'epoca di svolgimento dell'attività difensiva in questione), dai quali non v'è ragione di discostarsi, tenuto conto del carattere meramente ripetitivo dell'attività difensiva espletata rispetto ai plurimi titoli esecutivi portati nel precetto, né riscontrandosi l'esistenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. Considerato lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel primo, il compenso dovuto per spese di precetto ammonta a complessivi € 135,00.
La soluzione è conforme al dettato dell'art. 92 c.p.c., norma esistente sin dall'originaria stesura del codice di rito, che consente al giudice di escludere, in sede di condanna alle spese, la ripetizione di quelle eccessive o superflue. Certamente superflue devono ritenersi le spese che la parte avrebbe potuto evitare adottando una condotta rispondente ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede, come infatti è avvenuto in occasione dell'unitario pignoramento.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, la sentenza gravata va riformata nella parte in cui non ha ritenuto ricorrere nella specie un'ipotesi di abuso del processo ed ha liquidato i compensi professionali in ragione di ogni singolo atto di precetto, piuttosto che dell'entità complessiva del credito ad essi sotteso.
15. È necessario, a questo punto, passare in rassegna i motivi di appello principale.
15.1. Il primo motivo è infondato.
15.1.1. Come prontamente evidenziato dalla difesa dell' la sentenza di primo grado CP_1
non è incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, codificato dall'art. 112 c.p.c., avendo operato una riduzione meramente quantitativa del petitum. Come condivisibilmente affermato da Cass. 34661/2023 (non massimata), infatti, “il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
(“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso
(“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori» (Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019, Rv. 653291 – 01; conf: Sez. 1, Sentenza n.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
12014 del 07/05/2019, Rv. 654531 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9002 del 11/04/2018, Rv. 648147 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015, Rv. 636968 – 01)”.
Ebbene, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato, riducendo l'importo relativamente al quale ha accertato la sussistenza del diritto del creditore di agire esecutivamente, ma evidentemente non si è spinto fino al punto di attribuire all'opponente un bene della vita diverso rispetto a quello effettivamente richiesto (come sarebbe avvenuto, ad esempio, qualora fosse stato liquidato in favore del debitore parzialmente vittorioso un risarcimento del danno mai da questi preteso).
Non può dirsi, dunque, che la pronuncia impugnata abbia superato il perimetro della domanda, come tracciato dal debitore opponente. A fronte della richiesta di accertare l'inesistenza tout court del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, il giudicante ne ha dichiarato l'inesistenza solo in parte, senza mai oltrepassare i limiti posti dal petitum e dalla causa petendi, per come identificati dallo stesso opponente.
15.1.2. Né si configura alcuna lesione del diritto di difesa dell'intimante, atteso che – in disparte la considerazione che il Tribunale si è, a ben vedere, limitato a determinare i compensi dovuti per gli atti di precetto, attività certamente rientrante tra i suoi poteri – la questione dell'abusivo frazionamento della pretesa esecutiva, ritenuta dirimente dal
Collegio, ha costituito oggetto del thema decidendum del giudizio sin dal primo grado e che, perciò, su tale questione la creditrice è stata sin da subito posta in condizione di contraddire l'avverso motivo di opposizione.
15.2. Il secondo motivo è infondato.
15.2.1. La statuizione di condanna della parte opposta alle spese di lite, contenuta nel secondo capo della decisione appellata, appare conforme al principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., oltre che ai dettami della stessa sentenza n. 32061/2022 delle Sezioni
Unite, richiamata in senso contrario dall'appellante principale e così massimata: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
È giusto il caso di evidenziare che la fattispecie concreta sottoposta al vaglio delle Sezioni
Unite aveva riguardato proprio un giudizio di opposizione all'esecuzione (e precisamente di opposizione a precetto), all'esito del quale il debitore-opponente si era visto accogliere – sebbene in misura piuttosto esigua – la domanda, con conseguente rideterminazione dell'importo per il quale era stato riconosciuto il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata, ma ciononostante – nel grado di appello – era stato condannato al rimborso di una parte delle spese di lite in favore dei convenuti, con compensazione della parte residua. A fronte dell'esito comunque vittorioso della spiegata opposizione, la
Suprema Corte ha censurato il capo della sentenza impugnata avente ad oggetto la condanna alle spese dell'attore, ritenendo che l'accoglimento in misura anche sensibilmente ridotta della domanda non possa dar luogo ad un'ipotesi di soccombenza reciproca e che, in tal caso, a risultare soccombente sia esclusivamente la parte convenuta, salva la facoltà del giudice di compensare parzialmente o per intero le spese, sussistendone le altre condizioni.
Se tali principi valgono in caso di accoglimento in misura minima della domanda, essi a maggior ragione devono trovare applicazione nella fattispecie in esame, nella quale è la residua pretesa creditoria a risultare sensibilmente esigua rispetto a quella originariamente azionata (vedasi § 14).
Ai fini, poi, della corretta individuazione della parte soccombente nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, occorre considerare che l'azione ivi proposta ha pacificamente natura di accertamento negativo, ragion per cui non appare decisiva la circostanza della persistenza, sia pure in diversa misura, dell'an dell'esecuzione. Una simile prospettiva avrebbe potuto trovare ingresso nell'ambito di un giudizio di cognizione mirato ad ottenere la condanna del debitore all'adempimento, nel qual caso il parziale accoglimento dell'unica domanda proposta, nonostante la riduzione meramente quantitativa del petitum, avrebbe dato luogo ad un'ipotesi di soccombenza totale del debitore, seppur nella diversa misura stabilita dal giudice, con evidenti riflessi in punto di liquidazione delle spese, da operarsi alla luce del criterio del “decisum”, in luogo di quello del “disputatum” (cfr. art. 5 del D.M. 55/2014: “Nei giudizi per pagamento di somme o
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”).
Rispetto alla diversa domanda di accertamento negativo, spiegata dall' nell'ambito del CP_1
presente procedimento, la pronuncia di accoglimento parziale comporta – quale diretta conseguenza – la sicura soccombenza della creditrice, la quale ha resistito in giudizio con argomentazioni non conformi al diritto e sulla quale pertanto, anche in virtù del principio di causalità che deve ispirare le determinazioni del giudice in ordine alle spese di lite, devono gravare i costi del processo.
15.3. Il terzo motivo, con il quale l'appellante principale ha contestato al giudice di primo grado di aver liquidato per le spese di precetto una somma inferiore ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014, è destinato a rimanere assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale (esaminato al § 14).
15.4. Il quarto motivo è infondato.
15.4.1. A parere dell'appellante principale, la mancata impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero come opposizione agli atti esecutivi, ne comporterebbe – se non un vero e proprio passaggio in giudicato, invero mai invocato nemmeno dalla – una sorta di irretrattabilità delle statuizioni ivi contenute, le quali, Pt_1
in quanto non opposte, sarebbero suscettibili di doglianza esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti al provvedimento, qualificato dall'appellante quale titolo esecutivo di formazione giudiziale.
15.4.2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dall'appellato circa la CP_1 violazione del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., considerato che l'irrevocabilità di un provvedimento giurisdizionale e la sua efficacia ai fini della decisione costituisce, se risultante dagli atti di causa, eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
15.4.3. Passando al merito del quarto ed ultimo motivo di appello, si rileva che l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. costituisce il provvedimento conclusivo della procedura esecutiva e determina il trasferimento coattivo del credito discendente dal titolo esecutivo, ma non contiene alcun accertamento in ordine all'an della pretesa esecutiva azionata, accertamento rimesso in ogni caso al giudice dinanzi al quale pende l'opposizione all'esecuzione. Del resto, è noto che con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, è possibile contestare non l'an, ma il quomodo della 15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda procedura espropriativa, censurando i vizi del provvedimento che la definisce o degli atti ad esso propedeutici (tra cui, ad esempio, l'erroneità della dichiarazione del terzo pignorato).
La peculiare natura del rimedio in parola trova, poi, conferma nel costante orientamento giurisprudenziale (qui condiviso), secondo cui qualora l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 553
c.p.c. dovesse assumere contenuto decisorio, acquisendo natura sostanziale di sentenza, essa diverrebbe impugnabile mediante appello: “L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con
l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5489 del 26 febbraio 2019).
Bene ha fatto, dunque, l' a non proporre opposizione agli atti esecutivi avverso CP_1
l'ordinanza di assegnazione. Le contestazioni mosse dall'ente non mirano, infatti, a far valere vizi formali, o anche sostanziali, del provvedimento rimasto non opposto o degli atti precedenti, ma a contestare il diritto del creditore di procedere in executivis, e pertanto non avrebbero potuto trovare ingresso nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi. La sede idonea a convogliare tali rimostranze è, piuttosto, il giudizio di opposizione all'esecuzione correttamente proposta in prime cure.
La soluzione qui accolta trova conferma nell'orientamento secondo cui “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”
(Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24571 del 5 ottobre 2018).
In definitiva, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile un'incidenza del provvedimento conclusivo della procedura esecutiva sul giudizio di opposizione all'esecuzione, che
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda introduce all'interno della fase esecutiva una parentesi di cognizione autonoma, ma ad essa funzionalmente collegata, ed il cui eventuale vittorioso esperimento è, per converso, in grado di travolgere tutti gli atti esecutivi medio tempore compiuti.
Ne discende il rigetto anche del quarto motivo di appello incidentale.
16. Vanno, ora, governate le spese di lite.
La Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2018, n. 9064).
Orbene, attesa la fondatezza – sia pure parziale – dell'opposizione all'esecuzione proposta dall' le spese di lite vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza, che CP_1
appartiene alla (come ampiamente illustrato al § 15.2), in applicazione dei valori Pt_1 minimi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione di valore di riferimento. Quest'ultimo si individua nel terzo relativamente al giudizio di primo grado e nel secondo relativamente al grado di appello, atteso che con atto di pignoramento notificato in data 12 aprile 2021 la creditrice pignorante, premesso di avere ricevuto la somma di €
4.320,80 a parziale soddisfazione del credito portato dai 26 decreti di liquidazione, ha dichiaratamente agito in via esecutiva per la differenza, quantificata in € 8.933,24, mentre in grado di appello la stessa ha espressamente prestato acquiescenza alla minor somma di €
3.510,00, liquidata esclusivamente a titolo di compensi professionali dal giudice dell'esecuzione.
Nulla è dovuto per la fase istruttoria, che non si è svolta.
16.1. Per ciò che concerne l'istanza di condanna della per responsabilità aggravata Pt_1
ex art. 96 c.p.c., non si ritiene doversi dare seguito alla stessa, in considerazione del fatto che
– a dispetto dell'abusiva condotta riscontrata nella fase pre-esecutiva, già rimediata dal
Collegio mediante la rideterminazione delle spese di precetto effettivamente dovute –
l'odierna appellante principale è risultata comunque portatrice di una residua pretesa esecutiva legittimamente azionata.
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
17. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico del solo appellante principale, attesa la fondatezza – sia pure parziale – dell'appello incidentale proposto dall' e che l'obbligo CP_1 di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Napoli, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto dall' Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 2646/2023 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 16 ottobre 2023
e non notificata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello principale;
⎯ in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che ha diritto di agire esecutivamente nei Parte_1
confronti dell' in virtù dei 26 decreti di liquidazione emessi dal Tribunale di Nola CP_1 ed analiticamente indicati nell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 12 aprile
2021, per la minor somma di € 135,00;
⎯ condanna l'appellante principale alla rifusione in favore dell' delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.700,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 962,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ nulla per le spese nei confronti della terza pignorata Controparte_2
rimasta contumace;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello principale, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 solo relativamente all'appellante principale . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 1811/2024 vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
EL CI c.f. , in virtù di procura alle liti rilasciata su CodiceFiscale_2 foglio cartaceo separato, presso il cui studio in Castellammare di Stabia (NA), alla via Strada
Napoli n. 297 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuliana Cavalcanti c.f.
[...]
, in virtù di giusta procura generale alle liti per notar di C.F._3 Persona_1
Roma del 22 marzo 2024, presso il cui studio in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
t Email_2
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
c.f. e p.i. 06, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore
APPELLATA CONTUMACE
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Nola n. 2646/2023 pubblicata in data 16 ottobre 2023, non notificata, in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 12 aprile 2024, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 2646/2023, pubblicata in data 16 ottobre 2023, non notificata, con cui il Tribunale di Nola ha accolto parzialmente l'opposizione spiegata dall' nell'ambito della procedura CP_1
espropriativa presso terzi da lei attivata in virtù di n. 26 decreti di liquidazione dei compensi emessi dal Tribunale di Nola – sez. Lavoro per complessivi € 6.613,00, oltre I.V.A. ed oneri di legge. Il ricorso in opposizione è stato diretto ad ottenere la dichiarazione di integrale estinzione del debito per avvenuto pagamento da parte dell di quanto dovuto, con CP_1
conseguente accertamento dell'inesistenza del diritto della a procedere ad Pt_1 esecuzione forzata.
1.1. L'appello principale è stato affidato a quattro motivi, all'esito dei quali l'odierna appellante ha chiesto di rigettare integralmente le domande avanzate dalla parte appellata, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione della creditrice ad agire esecutivamente nei confronti dell'ente esecutato, per l'importo come rideterminato nell'ordinanza di assegnazione resa in data 13 luglio 2022 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nola, nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g.
712/2021, in € 3.510,00 oltre accessori. In via gradata, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha quantificato i compensi professionali dovuti al difensore in
€ 20,00 per ciascun atto di precetto, così scendendo al di sotto dei valori minimi dello scaglione di riferimento (D.M. 55/2014), pari ad € 68,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2. In data 16 settembre 2024, depositando comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale affidato a due motivi, si è costituito in giudizio l' Controparte_1
il quale ha chiesto di rigettare l'appello ex adverso proposto e di
[...]
riformare la sentenza appellata, laddove essa ha riconosciuto la sussistenza del diritto in capo alla creditrice di agire esecutivamente per l'attribuzione delle spese di precetto e nella parte in cui non ha, invece, ravvisato nella condotta della creditrice un'ipotesi di abuso del processo, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Ha insistito, infine, nel 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda richiedere la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c., con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. La già contumace nel corso del giudizio Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Nola, pur regolarmente citata in appello, non si è costituita nemmeno nel presente grado, cosicché con ordinanza del 16 ottobre 2024 se n'è constatata la perdurante contumacia.
4. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 29 ottobre 2025, celebrata nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c..
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12 aprile 2021, Parte_1
premesso di avere ricevuto la somma di € 4.320,80 a parziale soddisfazione del credito portato dai 26 decreti di liquidazione emessi dal Tribunale di Nola – sezione Lavoro, ha agito in via esecutiva per la differenza, quantificata in € 8.933,24, di cui € 1.062,80 a titolo di sorta capitale residua ed € 7.853,04 per competenze professionali dovute all'Avvocato
CI per ogni singolo atto di precetto notificato.
5.2. Con ordinanza del 12 aprile 2022, il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione, fissando udienza di comparizione per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Quindi, con ordinanza di assegnazione del 13 luglio 2022, ha revocato il precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione, rideterminando in € 3.510,00 i compensi dovuti al legale della creditrice ed assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
5.3. L' ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Nola per la trattazione nel merito CP_1 della causa, insistendo per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da parte avversa, nonostante l'integrale estinzione del debito.
L'opponente ha negato di essere incorso in alcun inadempimento imputabile, evidenziando di avere corrisposto alla lo stesso giorno in cui ha ricevuto la notifica degli atti di Pt_1
precetto, le somme dovutele in virtù dei menzionati titoli e di avere, per tale ragione, estinto integralmente il proprio debito con conseguente illegittimità dell'azione esecutiva successivamente intrapresa dalla nei confronti dello stesso. Pt_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.5. In data 14 settembre 2022, si è costituita in giudizio allegando di aver Parte_1
notificato all'ente debitore i 26 decreti di liquidazione emessi in suo favore in data 10 marzo
2020, 11 marzo 2020, 8 giugno 2020 e 12 giugno 2020. Ha quindi chiesto di dichiarare la nullità dell'atto di citazione proposto da controparte e respingere tutte le domande formulate da quest'ultima; di accertare e dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi e di rigettare le eccezioni proposte dall' in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_1
5.6. La , chiamata in giudizio in qualità di terza pignorata, è Controparte_2
rimasta contumace e la causa è stata assunta in decisione senza attività istruttoria.
6. Il Tribunale di Nola con sentenza n. 2646/2023, pubblicata in data 16 ottobre 2023, ha accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato che la ha diritto ad Pt_1
agire esecutivamente in virtù dei 26 decreti di liquidazione emessi dal Tribunale di Nola -
Sezione Lavoro, analiticamente indicati nell'atto di pignoramento presso terzi, per il minor importo di € 618,08, pari ad € 20,00 per ogni atto di precetto, importo comprensivo degli oneri previdenziali e del rimborso spese forfettario. Ha condannato la creditrice opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell liquidate in totali € 1.700,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla ha disposto in merito alle spese nei confronti della terza pignorata rimasta Controparte_2
contumace.
6.1. Il Tribunale bruniano, preliminarmente qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione, avendo l'opponente contestato l'an della stessa, ha disatteso l'eccezione sollevata dalla parte opposta di inammissibilità del giudizio per non avere la creditrice opponente riassunto dinanzi al Giudice di Pace i precedenti 26 giudizi di opposizione ai precetti posti alla base dell'atto di pignoramento opposto.
6.2. Nel merito, ha rigettato l'eccezione di illegittimità del pignoramento per violazione del disposto normativo dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30 del 1997, come modificato dall'art 44 comma 3 lett. a) del D.L. n. 269 del 30.09.2023 convertito in legge n.
326/2003, che riconosce alle amministrazioni dello stato ed agli enti pubblici non economici uno spatium deliberandi di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali recanti una condanna al pagamento di somme di denaro, sul presupposto che al momento della notifica dei 26 atti di precetto, avvenuta in data 4 gennaio 2021, detto termine fosse abbondantemente decorso.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.3. In ordine alla controversa esaustività del pagamento per sorta capitale eseguito dall' nella misura di € 4.320,80, in luogo della somma totale di € 6.613,00 pretesi dalla CP_1
il giudice di prime cure, dopo aver rilevato che l'ammontare complessivo del Pt_1 credito era pari ad € 5.314,00, ha precisato che, ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n.
600/1973, l' è tenuto ex lege ad operare, quale sostituto d'imposta, una ritenuta di CP_1
acconto nella misura del 20% da versare allo Stato ai fini IRPEF e che, pertanto, il pagamento della somma complessiva di € 4.320,80 è satisfattiva dell'intero credito per sorta capitale indicato nei n. 26 decreti di liquidazione, al netto della ritenuta di acconto, null'altro essendo dovuto alla per tale titolo. Pt_1
6.4. Quanto all'importo di € 7.853,04 richiesto nei ridetti precetti per i compensi dell'Avvocato CI, il Tribunale, dopo aver positivamente vagliato l'an dell'esecuzione, essendosi l'effetto liberatorio del pagamento verificato in data successiva alla notifica degli atti di precetto, e precisamente il 12 gennaio 2021, ne ha rideterminato il quantum in € 20,00 per ciascun atto di precetto, tenendo conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto significative, ai sensi dell'art 4 comma 4, del D.M. 55/2014, della ripetitività degli atti, nonché avuto riguardo alla condotta della creditrice. Infatti, pur ritenendo che non venisse in rilievo nella specie la figura dell'abuso del processo – in quanto ogni decreto di liquidazione costituirebbe fonte autonoma dell'obbligazione – ben sarebbe stato possibile azionare esecutivamente l'intera pretesa con il medesimo atto di precetto.
6.5. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il giudice di prime cure ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi per l'importo eccedente la somma di € 618,08 (comprensiva di oneri accessori) e ha regolato le spese secondo soccombenza.
7. Va dichiarata la tempestività dell'appello principale, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2024, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 16 ottobre 2023 e della sua mancata notificazione, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c.
7.1. Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 17 aprile 2024.
7.2. Del pari, tempestivo è l'appello incidentale proposto dall' con comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata in data 16 settembre 2024, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'udienza del 16 ottobre 2024, fissata in citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 1127 del 22.01.2015).
7.3. È, dunque, possibile accedere all'esame dei motivi dell'appello principale e di quello incidentale.
8. Con il primo motivo d'impugnazione, ha eccepito la violazione del Parte_1
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto a suo dire il giudice di primo grado avrebbe rideterminato i compensi degli atti di precetto, anche se tale rideterminazione non sarebbe mai stata richiesta dall'attuale appellata.
9. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha opinato che la decisione gravata abbia violato e malamente applicato il principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della
Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 32061/2022 in merito alle spese di lite, avendo condannato al rimborso delle spese la parte risultata comunque vittoriosa, seppur in misura sensibilmente ridotta, nonostante il riconoscimento giudiziale dell'an del diritto di agire in executivis.
10. Con il terzo motivo di impugnazione, ha deplorato l'erroneità e Parte_1
l'illegittimità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per aver il giudice di primo grado liquidato i compensi dei singoli atti di precetto senza rispettare le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.M. citato. In particolare, il Tribunale – pur dichiaratamente applicando il valore minimo dello scaglione di riferimento – ha rideterminato le spese di precetto in misura ad esso inferiore (€ 20,00 anziché € 68,00, richiesti in via gradata), così contravvenendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (secondo cui al giudice sarebbe preclusa la liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari).
11. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante principale ha, infine, evidenziato la violazione del principio di irrevocabilità e intangibilità dell'ordinanza di assegnazione emessa del giudice dell'esecuzione. La pronuncia gravata avrebbe, dunque, erroneamente sovvertito la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza di assegnazione del 13 luglio
2022, mai opposta dalla debitrice ex art. 617 c.p.c.. A detta dell'appellante principale, in mancanza di opposizione agli atti esecutivi, non sarebbe possibile contestare – tramite il rimedio dell'opposizione all'esecuzione – il contenuto di un titolo esecutivo di formazione
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudiziale, rispetto al quale il debitore potrebbe dolersi unicamente di fatti sopravvenuti, ma non chiedere una nuova valutazione di merito.
Per questo, la ha chiesto, altresì, dichiararsi cessata la materia del contendere. Pt_1
12. Premesso che, come esplicitamente dichiarato dall'appellante principale, l'odierna impugnazione non ha ad oggetto la debenza della residua sorta capitale, pretesa in primo grado e non riconosciuta dal Tribunale, avendo l'opposta prestato totale acquiescenza alla somma liquidata con l'ordinanza di assegnazione del 13 luglio 2022, va attestato il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha accolto integralmente il motivo di opposizione avente ad oggetto l'esaustività del pagamento eseguito dall CP_1
relativamente alla sorta capitale, come dovuta al netto dell'applicazione della ritenuta d'acconto.
Restando in piedi l'odierna controversia con esclusivo riguardo all'an ed al quantum dei compensi professionali dovuti al difensore della per gli atti di precetto notificati il 4 Pt_1
gennaio 2021, si rileva che l'esame dei motivi di appello principale presuppone logicamente l'infondatezza dei due motivi di appello incidentale spiegati dall' che pertanto vanno CP_1
vagliati prioritariamente.
13. Con il primo motivo di appello incidentale, l' ha ribadito la non imputabilità a sé CP_1
dell'inutile decorso dello spatium deliberandi di 120 giorni previsto dalla legge per il puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, avendo la creditrice comunicato il regime fiscale adottato
– ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto da parte dell'ente – solo in data 24 dicembre 2020, nonostante le numerose richieste in tal senso trasmesse alla stessa a mezzo posta elettronica certificata, e non avendo – per contro – mai comunicato il proprio codice
BA (che l'ente stesso aveva, a quel punto, provveduto sua sponte a reperire nei propri archivi). Sarebbe – quindi – il 24 dicembre 2020, e non l'epoca di notificazione dei titoli esecutivi, il dies a quo del termine legale per l'adempimento.
L'appellante incidentale ha, inoltre, invocato l'art. 1206 c.c. in materia di mora credendi, per violazione del dovere di buona fede e correttezza, oltre che del dovere di cooperazione gravante sul creditore al fine di consentire al debitore di adempiere esattamente l'obbligazione su di lui gravante. Nel caso di specie, per di più, la aveva da poco Pt_1
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda chiuso la partita I.V.A., mutando conseguentemente il proprio regime fiscale, informazione
– quest'ultima – a maggior ragione essenziale ai fini di un corretto pagamento.
L' ha, pertanto, censurato la sentenza appellata in parte qua, chiedendone la riforma, CP_1 con conseguente accoglimento in toto dell'opposizione all'esecuzione originariamente spiegata.
13.1. Il motivo è privo di fondamento.
Posto che, come già rilevato dalla sentenza di primo grado, tra la notifica dei singoli titoli esecutivi e quella dell'atto di precetto, risulta senz'altro essere decorso il termine di legge di
120 giorni, senza che intervenisse il pagamento, si tratta di comprendere se la condotta della creditrice, la quale ha omesso – pur essendole stato richiesto – di comunicare all'ente previdenziale il proprio codice BA ed il proprio regime fiscale, abbia effettivamente precluso al debitore di porre in essere un esatto adempimento.
Per quanto riguarda il codice BA, tale dato era in realtà – per stessa ammissione del debitore – già noto a quest'ultimo che, infatti, è poi stato in grado di reperirlo autonomamente al fine di perfezionare il pagamento, pur in difetto di compiuta indicazione da parte della creditrice. La condotta inerte di quest'ultima, pertanto, non ha rivestito nella specie alcuna efficacia preclusiva relativamente all'esecuzione della prestazione dovuta, tant'è vero che il pagamento si è, in definitiva, perfezionato nonostante la perdurante inerzia della beneficiaria.
Nemmeno può ritenersi che la mancata indicazione del regime fiscale adottato abbia, in qualche modo, impedito all' di effettuare un pagamento liberatorio. Qualora la CP_1 Pt_1
avesse beneficiato, all'epoca dei fatti, dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, per aver aderito al regime forfettario, sarebbe stato suo preciso onere, ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, comunicarlo tempestivamente in sede di richiesta di adempimento. La norma citata, infatti, dispone testualmente che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
In difetto di apposita dichiarazione da parte del contribuente, la conseguenza non è
l'impossibilità di adempiere da parte dell'ente debitore, in ragione del paventato rischio di incorrere in responsabilità erariale per violazione dell'obbligo legale di applicazione della 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ritenuta d'acconto, ma il mancato riconoscimento del beneficio fiscale in capo alla creditrice,
i cui rapporti con l'amministrazione finanziaria sono destinati a rimanere estranei al rapporto obbligatorio dedotto in lite.
Detto altrimenti, non avendo la creditrice comunicato in tempi ragionevoli l'assoggettamento ad imposta sostitutiva, pur a fronte di successive richieste da parte dell' quest'ultimo avrebbe dovuto eseguire il pagamento al netto delle somme da CP_1
versare all'Erario quale sostituto d'imposta, proprio in ragione dell'inottemperanza, da parte del contribuente, ad un preciso onere che il legislatore fa gravare sul medesimo.
Sarebbe stato, per converso, interesse della sussistendone i presupposti, prestare Pt_1
tempestivamente la dichiarazione di legge. In caso di divergenza della situazione apparente rispetto a quella effettiva, e dunque ove la creditrice – pur omettendo l'apposita dichiarazione – avesse in realtà aderito al regime forfettario, la conseguenza sarebbe stata, al più, la perdita del beneficio fiscale da parte dell'interessata, e non l'imputabilità dell'inesatto adempimento al debitore.
Qualora il pagamento fosse avvenuto tempestivamente e nei termini suindicati, esso avrebbe certamente avuto efficacia estintiva dell'obbligazione ed avrebbe precluso in radice le azioni pre-esecutive intraprese dall'odierna appellante principale.
Se ne deve inferire che il debitore era, in effetti, in condizione di eseguire il versamento in favore della ancor prima della comunicazione del 24 dicembre 2020, non Pt_1 ravvisandosi, pertanto, un'ipotesi di mora credendi ex art. 1206 c.c. nella condotta, sia pure poco collaborativa, tenuta della creditrice.
Il primo motivo di appello incidentale va, quindi, rigettato.
14. Con il secondo motivo di appello incidentale, l' ha ulteriormente contestato il CP_1
mancato riconoscimento, ad opera del giudice di prime cure, della ricorrenza di un'ipotesi di abuso del processo, concordemente ravvisato in giurisprudenza, a far data dalla storica sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 23726/2007, in ipotesi di ingiustificata parcellizzazione dell'iniziativa giurisdizionale. Nella specie, sarebbe evidente
– secondo l'opponente – che la creditrice avrebbe abusato dello strumento processuale, avendo immotivatamente notificato al debitore 26 atti di precetto per pretese sostanzialmente identiche, pur avendo la possibilità di azionare contestualmente la pretesa complessiva, né sussistendo un apprezzabile interesse in tal senso.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
L'appellante incidentale ha, perciò, devoluto alla Corte distrettuale la disamina di tale profilo, chiedendo la riforma della decisione gravata, nella parte in cui non ha ritenuto configurabile alcun abuso con riguardo alla condotta della creditrice.
14.1. Il motivo è fondato.
Va innanzitutto operata, sul punto, una fondamentale premessa concettuale: non si versa, nella specie, in un'ipotesi di illegittimo frazionamento del credito in senso proprio, istituto cui la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno fatto ricorso al fine di sanzionare la condotta abusiva del creditore che, senza giustificato motivo, nell'ambito di un rapporto giuridico unitario, ovvero che sia titolare di crediti distinti, ma iscrivibili in un medesimo rapporto di durata tra le parti, parcellizzi la pretesa, sostanzialmente unitaria, in una pluralità di domande giudiziali, tutte volte all'accertamento di diritti iscrivibili nello stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato, o comunque fondati sullo stesso fatto costitutivo.
In simili ipotesi, laddove il creditore non dimostri la sussistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata, la sua condotta processuale – foriera di un'inevitabile dispersione dell'identica vicenda sostanziale, con conseguente duplicazione di attività istruttoria – configura un abuso, sanzionabile dal giudice (a seconda dei casi) con l'improponibilità della domanda, ovvero sul piano delle spese.
Nel caso di specie, tuttavia, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione, e non di accertamento nel merito della fondatezza della domanda, non viene in rilievo un potenziale abusivo frazionamento della pretesa creditoria, già compiutamente accertata in altre sedi con carattere di definitività. L'abuso di cui si discorre in questa sede, quindi, si configura quale abuso dello strumento processuale, finalizzato alla locupletazione delle spese di lite.
In simili ipotesi, l'esigenza sottesa alla censura giurisprudenziale della condotta abusiva non è tanto quella di assicurare la ragionevole durata del processo, né di evitare il possibile contrasto tra giudicati, ma consiste nel deplorare il dispiego ingiustificato dell'attività processuale, che non ha altra finalità, se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali.
Il discrimen è stato, da ultimo, ben individuato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con la sentenza n. 7299/2025 hanno chiarito (al punto 10.2 della motivazione) che
“In queste ipotesi, è naturale che la reazione dell'ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese, ed è quanto ha fatto la giurisprudenza di legittimità sul punto. Non essendo in discussione l'accertamento del credito, si 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
tratterà infatti soltanto di evitare che uno strumento in sé lecito – il precetto, o l'esecuzione – sia utilizzato spregiudicatamente, per un fine diverso da quello suo proprio – la soddisfazione del creditore – ovvero per ottenere l'effetto, abusivo, della moltiplicazione delle spese processuali.
Si è già chiarito in proposito che, ove ci sia stata una inutile proliferazione delle domande giudiziali volte alla riscossione del credito già accertato, il giudice dell'esecuzione sarà tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo (da ultimo, sul tema v. Cass. n. 13606 del 2024, v. anche Cass. n. 6664 del 2013; Cass. n. 7409 del 2021;
Cass. n. 15077 del 2021), potendo giungere ad una condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.”.
Nel caso di specie, la creditrice non ha nemmeno mai rappresentato la sussistenza di un ipotetico interesse oggettivamente apprezzabile alla notifica di 26 precetti per crediti contenutisticamente e soggettivamente omogenei, in luogo di un unico atto di precetto alla cui base porre la pretesa creditoria globalmente considerata. Anzi, la carenza di un simile interesse è chiaramente attestata dalla successiva scelta processuale dell'istante, consistente nell'agire esecutivamente mediante un unico atto di pignoramento, all'interno del quale sono stati ricondotti tutti i 26 precetti precedentemente notificati, scelta espressamente motivata da un asserito “mero eccesso di correttezza e buona fede” (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale dell'appellante).
La proposizione congiunta delle azioni pre-esecutive non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla creditrice, così come non risulta averne determinato alcuno l'unitaria azione esecutiva. A contario nessuna ragione giustificativa pare sorreggere la scissione della identica pretesa creditoria in 26 atti di precetto, per ciascuno dei quali – a detta della creditrice – sarebbe maturato il diritto a vedersi rimborsati i compensi professionali dovuti al legale.
Una condotta realmente improntata a correttezza e buona fede, oltre che ad evitare un inutile spreco di risorse processuali, avrebbe suggerito la notifica di un unico atto di precetto, comprensivo dell'intero credito azionato mediante i 26 decreti giudiziali di liquidazione emessi in favore della pari ad € 4.320,80 (sorta capitale risultata Pt_1
effettivamente dovuta a seguito della rideterminazione ad opera del giudice di prime cure).
In ragione dell'entità complessiva del credito, sono correlativamente maturate le
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda competenze legali spettanti all'Avvocato CI, che, quindi, vanno liquidate in applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018, considerata l'epoca di svolgimento dell'attività difensiva in questione), dai quali non v'è ragione di discostarsi, tenuto conto del carattere meramente ripetitivo dell'attività difensiva espletata rispetto ai plurimi titoli esecutivi portati nel precetto, né riscontrandosi l'esistenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. Considerato lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel primo, il compenso dovuto per spese di precetto ammonta a complessivi € 135,00.
La soluzione è conforme al dettato dell'art. 92 c.p.c., norma esistente sin dall'originaria stesura del codice di rito, che consente al giudice di escludere, in sede di condanna alle spese, la ripetizione di quelle eccessive o superflue. Certamente superflue devono ritenersi le spese che la parte avrebbe potuto evitare adottando una condotta rispondente ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede, come infatti è avvenuto in occasione dell'unitario pignoramento.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, la sentenza gravata va riformata nella parte in cui non ha ritenuto ricorrere nella specie un'ipotesi di abuso del processo ed ha liquidato i compensi professionali in ragione di ogni singolo atto di precetto, piuttosto che dell'entità complessiva del credito ad essi sotteso.
15. È necessario, a questo punto, passare in rassegna i motivi di appello principale.
15.1. Il primo motivo è infondato.
15.1.1. Come prontamente evidenziato dalla difesa dell' la sentenza di primo grado CP_1
non è incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, codificato dall'art. 112 c.p.c., avendo operato una riduzione meramente quantitativa del petitum. Come condivisibilmente affermato da Cass. 34661/2023 (non massimata), infatti, “il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
(“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso
(“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori» (Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019, Rv. 653291 – 01; conf: Sez. 1, Sentenza n.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
12014 del 07/05/2019, Rv. 654531 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9002 del 11/04/2018, Rv. 648147 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015, Rv. 636968 – 01)”.
Ebbene, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato, riducendo l'importo relativamente al quale ha accertato la sussistenza del diritto del creditore di agire esecutivamente, ma evidentemente non si è spinto fino al punto di attribuire all'opponente un bene della vita diverso rispetto a quello effettivamente richiesto (come sarebbe avvenuto, ad esempio, qualora fosse stato liquidato in favore del debitore parzialmente vittorioso un risarcimento del danno mai da questi preteso).
Non può dirsi, dunque, che la pronuncia impugnata abbia superato il perimetro della domanda, come tracciato dal debitore opponente. A fronte della richiesta di accertare l'inesistenza tout court del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, il giudicante ne ha dichiarato l'inesistenza solo in parte, senza mai oltrepassare i limiti posti dal petitum e dalla causa petendi, per come identificati dallo stesso opponente.
15.1.2. Né si configura alcuna lesione del diritto di difesa dell'intimante, atteso che – in disparte la considerazione che il Tribunale si è, a ben vedere, limitato a determinare i compensi dovuti per gli atti di precetto, attività certamente rientrante tra i suoi poteri – la questione dell'abusivo frazionamento della pretesa esecutiva, ritenuta dirimente dal
Collegio, ha costituito oggetto del thema decidendum del giudizio sin dal primo grado e che, perciò, su tale questione la creditrice è stata sin da subito posta in condizione di contraddire l'avverso motivo di opposizione.
15.2. Il secondo motivo è infondato.
15.2.1. La statuizione di condanna della parte opposta alle spese di lite, contenuta nel secondo capo della decisione appellata, appare conforme al principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., oltre che ai dettami della stessa sentenza n. 32061/2022 delle Sezioni
Unite, richiamata in senso contrario dall'appellante principale e così massimata: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
È giusto il caso di evidenziare che la fattispecie concreta sottoposta al vaglio delle Sezioni
Unite aveva riguardato proprio un giudizio di opposizione all'esecuzione (e precisamente di opposizione a precetto), all'esito del quale il debitore-opponente si era visto accogliere – sebbene in misura piuttosto esigua – la domanda, con conseguente rideterminazione dell'importo per il quale era stato riconosciuto il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata, ma ciononostante – nel grado di appello – era stato condannato al rimborso di una parte delle spese di lite in favore dei convenuti, con compensazione della parte residua. A fronte dell'esito comunque vittorioso della spiegata opposizione, la
Suprema Corte ha censurato il capo della sentenza impugnata avente ad oggetto la condanna alle spese dell'attore, ritenendo che l'accoglimento in misura anche sensibilmente ridotta della domanda non possa dar luogo ad un'ipotesi di soccombenza reciproca e che, in tal caso, a risultare soccombente sia esclusivamente la parte convenuta, salva la facoltà del giudice di compensare parzialmente o per intero le spese, sussistendone le altre condizioni.
Se tali principi valgono in caso di accoglimento in misura minima della domanda, essi a maggior ragione devono trovare applicazione nella fattispecie in esame, nella quale è la residua pretesa creditoria a risultare sensibilmente esigua rispetto a quella originariamente azionata (vedasi § 14).
Ai fini, poi, della corretta individuazione della parte soccombente nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, occorre considerare che l'azione ivi proposta ha pacificamente natura di accertamento negativo, ragion per cui non appare decisiva la circostanza della persistenza, sia pure in diversa misura, dell'an dell'esecuzione. Una simile prospettiva avrebbe potuto trovare ingresso nell'ambito di un giudizio di cognizione mirato ad ottenere la condanna del debitore all'adempimento, nel qual caso il parziale accoglimento dell'unica domanda proposta, nonostante la riduzione meramente quantitativa del petitum, avrebbe dato luogo ad un'ipotesi di soccombenza totale del debitore, seppur nella diversa misura stabilita dal giudice, con evidenti riflessi in punto di liquidazione delle spese, da operarsi alla luce del criterio del “decisum”, in luogo di quello del “disputatum” (cfr. art. 5 del D.M. 55/2014: “Nei giudizi per pagamento di somme o
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”).
Rispetto alla diversa domanda di accertamento negativo, spiegata dall' nell'ambito del CP_1
presente procedimento, la pronuncia di accoglimento parziale comporta – quale diretta conseguenza – la sicura soccombenza della creditrice, la quale ha resistito in giudizio con argomentazioni non conformi al diritto e sulla quale pertanto, anche in virtù del principio di causalità che deve ispirare le determinazioni del giudice in ordine alle spese di lite, devono gravare i costi del processo.
15.3. Il terzo motivo, con il quale l'appellante principale ha contestato al giudice di primo grado di aver liquidato per le spese di precetto una somma inferiore ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014, è destinato a rimanere assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale (esaminato al § 14).
15.4. Il quarto motivo è infondato.
15.4.1. A parere dell'appellante principale, la mancata impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero come opposizione agli atti esecutivi, ne comporterebbe – se non un vero e proprio passaggio in giudicato, invero mai invocato nemmeno dalla – una sorta di irretrattabilità delle statuizioni ivi contenute, le quali, Pt_1
in quanto non opposte, sarebbero suscettibili di doglianza esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti al provvedimento, qualificato dall'appellante quale titolo esecutivo di formazione giudiziale.
15.4.2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dall'appellato circa la CP_1 violazione del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., considerato che l'irrevocabilità di un provvedimento giurisdizionale e la sua efficacia ai fini della decisione costituisce, se risultante dagli atti di causa, eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
15.4.3. Passando al merito del quarto ed ultimo motivo di appello, si rileva che l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. costituisce il provvedimento conclusivo della procedura esecutiva e determina il trasferimento coattivo del credito discendente dal titolo esecutivo, ma non contiene alcun accertamento in ordine all'an della pretesa esecutiva azionata, accertamento rimesso in ogni caso al giudice dinanzi al quale pende l'opposizione all'esecuzione. Del resto, è noto che con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, è possibile contestare non l'an, ma il quomodo della 15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda procedura espropriativa, censurando i vizi del provvedimento che la definisce o degli atti ad esso propedeutici (tra cui, ad esempio, l'erroneità della dichiarazione del terzo pignorato).
La peculiare natura del rimedio in parola trova, poi, conferma nel costante orientamento giurisprudenziale (qui condiviso), secondo cui qualora l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 553
c.p.c. dovesse assumere contenuto decisorio, acquisendo natura sostanziale di sentenza, essa diverrebbe impugnabile mediante appello: “L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con
l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5489 del 26 febbraio 2019).
Bene ha fatto, dunque, l' a non proporre opposizione agli atti esecutivi avverso CP_1
l'ordinanza di assegnazione. Le contestazioni mosse dall'ente non mirano, infatti, a far valere vizi formali, o anche sostanziali, del provvedimento rimasto non opposto o degli atti precedenti, ma a contestare il diritto del creditore di procedere in executivis, e pertanto non avrebbero potuto trovare ingresso nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi. La sede idonea a convogliare tali rimostranze è, piuttosto, il giudizio di opposizione all'esecuzione correttamente proposta in prime cure.
La soluzione qui accolta trova conferma nell'orientamento secondo cui “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”
(Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24571 del 5 ottobre 2018).
In definitiva, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile un'incidenza del provvedimento conclusivo della procedura esecutiva sul giudizio di opposizione all'esecuzione, che
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda introduce all'interno della fase esecutiva una parentesi di cognizione autonoma, ma ad essa funzionalmente collegata, ed il cui eventuale vittorioso esperimento è, per converso, in grado di travolgere tutti gli atti esecutivi medio tempore compiuti.
Ne discende il rigetto anche del quarto motivo di appello incidentale.
16. Vanno, ora, governate le spese di lite.
La Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2018, n. 9064).
Orbene, attesa la fondatezza – sia pure parziale – dell'opposizione all'esecuzione proposta dall' le spese di lite vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza, che CP_1
appartiene alla (come ampiamente illustrato al § 15.2), in applicazione dei valori Pt_1 minimi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione di valore di riferimento. Quest'ultimo si individua nel terzo relativamente al giudizio di primo grado e nel secondo relativamente al grado di appello, atteso che con atto di pignoramento notificato in data 12 aprile 2021 la creditrice pignorante, premesso di avere ricevuto la somma di €
4.320,80 a parziale soddisfazione del credito portato dai 26 decreti di liquidazione, ha dichiaratamente agito in via esecutiva per la differenza, quantificata in € 8.933,24, mentre in grado di appello la stessa ha espressamente prestato acquiescenza alla minor somma di €
3.510,00, liquidata esclusivamente a titolo di compensi professionali dal giudice dell'esecuzione.
Nulla è dovuto per la fase istruttoria, che non si è svolta.
16.1. Per ciò che concerne l'istanza di condanna della per responsabilità aggravata Pt_1
ex art. 96 c.p.c., non si ritiene doversi dare seguito alla stessa, in considerazione del fatto che
– a dispetto dell'abusiva condotta riscontrata nella fase pre-esecutiva, già rimediata dal
Collegio mediante la rideterminazione delle spese di precetto effettivamente dovute –
l'odierna appellante principale è risultata comunque portatrice di una residua pretesa esecutiva legittimamente azionata.
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
17. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico del solo appellante principale, attesa la fondatezza – sia pure parziale – dell'appello incidentale proposto dall' e che l'obbligo CP_1 di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Napoli, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto dall' Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 2646/2023 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 16 ottobre 2023
e non notificata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello principale;
⎯ in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che ha diritto di agire esecutivamente nei Parte_1
confronti dell' in virtù dei 26 decreti di liquidazione emessi dal Tribunale di Nola CP_1 ed analiticamente indicati nell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 12 aprile
2021, per la minor somma di € 135,00;
⎯ condanna l'appellante principale alla rifusione in favore dell' delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.700,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 962,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ nulla per le spese nei confronti della terza pignorata Controparte_2
rimasta contumace;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello principale, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 solo relativamente all'appellante principale . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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