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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1869/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Claudia Dasso,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Eleonora Addabbo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 30.5-3.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 9.10.1982, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 9.6.2011, omologata da questo Tribunale il 5.7.2011;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. presto atto che la figlia della coppia , nata il [...], e dunque ormai Per_1
maggiorenne, risulta, secondo quanto concordemente rappresentato dai genitori, da tempo autosufficiente sul piano economico;
valutate le ulteriori risultanze procedimentali;
considerato che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 9.10.1982;
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) coniugi continueranno a vivere divorziati portandosi reciproco rispetto;
2) a partire dal mese di febbraio 2025 il Sig. in luogo del precedente assegno di Pt_2
mantenimento, verserà alla Signora l'importo di euro 1.400,00 mensili a titolo di Pt_1
assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione istat annuale come per legge;
3) a definizione di ogni rapporto patrimoniale intercorrente tra le Parti, le stesse stabiliscono che:
a. in relazione agli oneri tributari derivanti dalla tassazione dell'assegno divorzile di cui sarà titolare la Signora il Signor si impegna a rifondere alla stessa le corrispondenti Pt_1 CP_1
somme, fino alla concorrenza massima di complessivi euro 3.000,00 (diconsi tremila//00) annuali, entro 30 giorni dall'esibizione da parte della Signora della documentazione Pt_1
fiscale attestante il quantum del suddetto onere. Le parti concordemente stabiliscono che detto tetto massimo non subirà alcuna variazione in eccesso al variare dell'assegno divorzile aggiornato o al variare di altri eventuali presupposti;
b. il Signor in qualità di titolare dell'usufrutto vitalizio sull'intero bene e della quota di CP_1
metà della nuda proprietà (doc. 3) del bene immobile sito in Genova, Via Ugo Bassi 50 interno 12 posto al piano sesto (dati catastali Catasto Urbano Comune di Genova alla partita numero 1237217 Sez. GEC foglio 6 mapp. 165 sub 19 zona censuaria 1 categoria A,3 fatti salvi altri, migliori, più precisi e recenti confini, indicazioni, descrizioni e dati catastali, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente accordo) si impegna ed obbliga a riconoscere alla Signora entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio, il diritto di Pt_1
abitazione vitalizio sull'immobile sopra descritto. La Signora accetta. Con riferimento al Pt_1
trasferimento in oggetto, le parti precisano che, trattandosi di operazione negoziale concordata nell'ambito degli accordi di divorzio e necessariamente collegata ad essi, alla medesima spetta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, così come previsto dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 per i divorzi, ed estesa alle
3 separazioni personali dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999 e n. 202 dell' 11 giugno 2003, relativa ai trasferimenti nei confronti dei fgli, tenuto altresì conto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21 febbraio 2014;
c. le spese notarili e di imposte connesse al trasferimento del diritto di abitazione vitalizio di cui al punto b) saranno ad esclusivo ed integrale carico della Signora Pt_1
d. il Signor inoltre, dichiara di rinunciare al credito da lui maturato, nei confronti della Pt_2
Signora in relazione all'occupazione sine titulo dell'immobile sopra descritto da parte di Pt_1
quest'ultima, corrispondente alle c.d. indennità di occupazione maturate dal Signor CP_1
dal momento dell'autosufficienza economica della fglia alla data di deposito del presente ricorso;
e. il Signor inoltre, dichiara di rinunciare al credito da lui vantato, corrispondente alla CP_1
spese di straordinaria amministrazione da lui integralmente sostenute negli ultimi dieci anni per l'abitazione occupata sine titulo dalla Signora della quale ella vanta il diritto di Pt_1
nuda proprietà nella quota corrispondente a 5/10;
f. la Signora di contro, dichiara di nulla avere a che pretendere rispetto alla somma Pt_1
corrispondente alla percentuale dell'indennità di fine rapporto/servizio maturata o percepita dal Signor ed astrattamente a lei spettante in qualità di coniuge divorziato. Ella, CP_1
dichiara, infatti, rispetto a tale credito, di essere integralmente soddisfatta;
g. la Signora infine, dichiara di non vantare alcun credito nei confronti del Signor Pt_1
a titolo di arretrati istat relativi all'assegno di mantenimento. CP_1
4) A partire dal mese di febbraio 2025 compreso, la Signora si occuperà in via esclusiva Pt_1
ed integrale di tutte le spese condominiali ordinarie dell'immobile (sito in Via Ugo Bassi 50 interno 12 posto al piano sesto, dati catastali Catasto Urbano Comune di Genova alla partita numero 1237217 Sez. GEC foglio 6 mapp. 165 sub 19 zona censuaria 1 categoria A,3) in cui la stessa già da tempo vive, nonché delle spese di mantenimento ordinario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo utenze e oneri tributari, Tari, ecc.) e di tutte le spese comunque connesse al relativo mantenimento ed alla relativa gestione, senza che nulla possa essere richiesto al Signor CP_1
4 5) a partire dal mese di febbraio 2025 compreso, le spese straordinarie riferibili alle parti comuni condominiali del bene immobile sito in Via Ugo Bassi 50 interno 12 posto al piano sesto saranno suddivise al 50% tra le Parti.
6) Le spese straordinarie del bene immobile sito in Via Ugo Bassi 50 interno 12 posto al piano sesto riconducibili alla singola unità immobiliare saranno a totale carico della Signora Pt_1
in qualità di parte che già vive nel bene immobile e che usufruirà del diritto di abitazione in virtù del previsto accordo, comprese quelle riferibili a data antecedente alla sottoscrizione del presente ricorso;
7) rispetto alle spese pregresse di ordinaria e straordinaria amministrazione del bene immobile sito in Via Ugo Bassi 50 interno 12, le Parti dichiarano che non sussistono debiti nei confronti del Condominio, fatta eccezione di quello relativo alla spesa di amministrazione per esercizio straordinario "acqua diretta" riferita al periodo 1/8/24- 31/12/24 di complessivi euro 1.488,88. Le Parti concordano che detta spesa verrà suddivisa equamente tra loro, di tal ché: da un lato, il Signor si impegna ed obbliga a versare direttamente CP_1
all'amministrazione di Corso Ugo Bassi n. 50 entro e non oltre il 10.03.2025, l'importo di euro
745,00 quale 50% del saldo sulla quota di euro 1.488,88; d'altro lato, la Signora si Pt_1
impegna ed obbliga a versare direttamente all'amministrazione di Corso Ugo Bassi n. 50 entro e non oltre il 10.03.2025, l'importo di euro 745,00 quale ulteriore 50% del saldo sulla quota di euro 1.488,88;
8) le Parti dichiarano che non vi sono altre questioni economiche e patrimoniali pendenti tra le stesse al di fuori di quelle disciplinate nel presente ricorso. Dichiarano, quindi, che con il completo e corretto adempimento di ogni obbligazione concordata nel presente accordo, di non aver nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra; 9) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei Difensori al beneficio della solidarietà ex art 13 L.P.”.
“Dichiarano di aver nel frattempo provveduto all'esecuzione di tutti gli adempimenti di cui al punto numero 7 delle condizioni di divorzio”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 946, parte II, serie A, anno 1982), e alle ulteriori incombenze di legge.
5 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Claudia Dasso,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Eleonora Addabbo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 30.5-3.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 9.10.1982, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 9.6.2011, omologata da questo Tribunale il 5.7.2011;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. presto atto che la figlia della coppia , nata il [...], e dunque ormai Per_1
maggiorenne, risulta, secondo quanto concordemente rappresentato dai genitori, da tempo autosufficiente sul piano economico;
valutate le ulteriori risultanze procedimentali;
considerato che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 9.10.1982;
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) coniugi continueranno a vivere divorziati portandosi reciproco rispetto;
2) a partire dal mese di febbraio 2025 il Sig. in luogo del precedente assegno di Pt_2
mantenimento, verserà alla Signora l'importo di euro 1.400,00 mensili a titolo di Pt_1
assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione istat annuale come per legge;
3) a definizione di ogni rapporto patrimoniale intercorrente tra le Parti, le stesse stabiliscono che:
a. in relazione agli oneri tributari derivanti dalla tassazione dell'assegno divorzile di cui sarà titolare la Signora il Signor si impegna a rifondere alla stessa le corrispondenti Pt_1 CP_1
somme, fino alla concorrenza massima di complessivi euro 3.000,00 (diconsi tremila//00) annuali, entro 30 giorni dall'esibizione da parte della Signora della documentazione Pt_1
fiscale attestante il quantum del suddetto onere. Le parti concordemente stabiliscono che detto tetto massimo non subirà alcuna variazione in eccesso al variare dell'assegno divorzile aggiornato o al variare di altri eventuali presupposti;
b. il Signor in qualità di titolare dell'usufrutto vitalizio sull'intero bene e della quota di CP_1
metà della nuda proprietà (doc. 3) del bene immobile sito in Genova, Via Ugo Bassi 50 interno 12 posto al piano sesto (dati catastali Catasto Urbano Comune di Genova alla partita numero 1237217 Sez. GEC foglio 6 mapp. 165 sub 19 zona censuaria 1 categoria A,3 fatti salvi altri, migliori, più precisi e recenti confini, indicazioni, descrizioni e dati catastali, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente accordo) si impegna ed obbliga a riconoscere alla Signora entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio, il diritto di Pt_1
abitazione vitalizio sull'immobile sopra descritto. La Signora accetta. Con riferimento al Pt_1
trasferimento in oggetto, le parti precisano che, trattandosi di operazione negoziale concordata nell'ambito degli accordi di divorzio e necessariamente collegata ad essi, alla medesima spetta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, così come previsto dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 per i divorzi, ed estesa alle
3 separazioni personali dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999 e n. 202 dell' 11 giugno 2003, relativa ai trasferimenti nei confronti dei fgli, tenuto altresì conto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21 febbraio 2014;
c. le spese notarili e di imposte connesse al trasferimento del diritto di abitazione vitalizio di cui al punto b) saranno ad esclusivo ed integrale carico della Signora Pt_1
d. il Signor inoltre, dichiara di rinunciare al credito da lui maturato, nei confronti della Pt_2
Signora in relazione all'occupazione sine titulo dell'immobile sopra descritto da parte di Pt_1
quest'ultima, corrispondente alle c.d. indennità di occupazione maturate dal Signor CP_1
dal momento dell'autosufficienza economica della fglia alla data di deposito del presente ricorso;
e. il Signor inoltre, dichiara di rinunciare al credito da lui vantato, corrispondente alla CP_1
spese di straordinaria amministrazione da lui integralmente sostenute negli ultimi dieci anni per l'abitazione occupata sine titulo dalla Signora della quale ella vanta il diritto di Pt_1
nuda proprietà nella quota corrispondente a 5/10;
f. la Signora di contro, dichiara di nulla avere a che pretendere rispetto alla somma Pt_1
corrispondente alla percentuale dell'indennità di fine rapporto/servizio maturata o percepita dal Signor ed astrattamente a lei spettante in qualità di coniuge divorziato. Ella, CP_1
dichiara, infatti, rispetto a tale credito, di essere integralmente soddisfatta;
g. la Signora infine, dichiara di non vantare alcun credito nei confronti del Signor Pt_1
a titolo di arretrati istat relativi all'assegno di mantenimento. CP_1
4) A partire dal mese di febbraio 2025 compreso, la Signora si occuperà in via esclusiva Pt_1
ed integrale di tutte le spese condominiali ordinarie dell'immobile (sito in Via Ugo Bassi 50 interno 12 posto al piano sesto, dati catastali Catasto Urbano Comune di Genova alla partita numero 1237217 Sez. GEC foglio 6 mapp. 165 sub 19 zona censuaria 1 categoria A,3) in cui la stessa già da tempo vive, nonché delle spese di mantenimento ordinario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo utenze e oneri tributari, Tari, ecc.) e di tutte le spese comunque connesse al relativo mantenimento ed alla relativa gestione, senza che nulla possa essere richiesto al Signor CP_1
4 5) a partire dal mese di febbraio 2025 compreso, le spese straordinarie riferibili alle parti comuni condominiali del bene immobile sito in Via Ugo Bassi 50 interno 12 posto al piano sesto saranno suddivise al 50% tra le Parti.
6) Le spese straordinarie del bene immobile sito in Via Ugo Bassi 50 interno 12 posto al piano sesto riconducibili alla singola unità immobiliare saranno a totale carico della Signora Pt_1
in qualità di parte che già vive nel bene immobile e che usufruirà del diritto di abitazione in virtù del previsto accordo, comprese quelle riferibili a data antecedente alla sottoscrizione del presente ricorso;
7) rispetto alle spese pregresse di ordinaria e straordinaria amministrazione del bene immobile sito in Via Ugo Bassi 50 interno 12, le Parti dichiarano che non sussistono debiti nei confronti del Condominio, fatta eccezione di quello relativo alla spesa di amministrazione per esercizio straordinario "acqua diretta" riferita al periodo 1/8/24- 31/12/24 di complessivi euro 1.488,88. Le Parti concordano che detta spesa verrà suddivisa equamente tra loro, di tal ché: da un lato, il Signor si impegna ed obbliga a versare direttamente CP_1
all'amministrazione di Corso Ugo Bassi n. 50 entro e non oltre il 10.03.2025, l'importo di euro
745,00 quale 50% del saldo sulla quota di euro 1.488,88; d'altro lato, la Signora si Pt_1
impegna ed obbliga a versare direttamente all'amministrazione di Corso Ugo Bassi n. 50 entro e non oltre il 10.03.2025, l'importo di euro 745,00 quale ulteriore 50% del saldo sulla quota di euro 1.488,88;
8) le Parti dichiarano che non vi sono altre questioni economiche e patrimoniali pendenti tra le stesse al di fuori di quelle disciplinate nel presente ricorso. Dichiarano, quindi, che con il completo e corretto adempimento di ogni obbligazione concordata nel presente accordo, di non aver nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra; 9) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei Difensori al beneficio della solidarietà ex art 13 L.P.”.
“Dichiarano di aver nel frattempo provveduto all'esecuzione di tutti gli adempimenti di cui al punto numero 7 delle condizioni di divorzio”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 946, parte II, serie A, anno 1982), e alle ulteriori incombenze di legge.
5 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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