Decreto cautelare 6 marzo 2026
Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 10/04/2026, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2026, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e quale rappresentante legale del minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania ed Istituto Comprensivo “-OMISSIS- - -OMISSIS-”, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento, previa sospensione
a) Del decreto assegnazione cattedre 2025/2026 recante prot. n. 0008153 del 04/10/2025 consegnato alla ricorrente in data 02 marzo 2026;
b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
per l’accertamento per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (27 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (27 ore settimanali).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 658 del 6 marzo 2026;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 6 aprile 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa VA IC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 3 marzo 2026 e depositato il successivo 4 marzo, la ricorrente, dedotta la situazione di handicap del figlio minore ex art. 3 comma 3, l. 104/1992, ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2025/2026, ha attribuito un numero di ore (18) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta (“-OMISSIS- dello -OMISSIS- -OMISSIS- con livello 2 di gravità con necessità di supporto significativo”) ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, pari a complessive 27 ore;
- a sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- con D.P. n. 658 del 6 marzo 2026, questo Tribunale, “Rilevato che la ricorrente insta per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, al minore, pari all’intera frequenza settimanale (27 ore), anziché delle 18 ore, assegnate con i provvedimenti gravati; Rilevato che la stessa ricorrente insta, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 27 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di grave handicap (art. 3, comma 3, della l. 104/92) e del suo stato d’invalidità con indennità di accompagnamento e della prescrizione del sostegno in deroga per gravità, in sede di diagnosi funzionale; Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata” accoglieva la domanda di tutela cautelare monocratica, ordinando “al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame dei provvedimenti gravati, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, ed in particolare a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica”;
- si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica, depositando memoria e documenti (12 marzo 2026);
- il 6 aprile 2026, in vista della camera di consiglio fissata per la discussione collegiale della domanda cautelare, parte ricorrente depositava memoria, rappresentando che: “Di fatto, a seguito della notifica da parte della scrivente del Decreto Cautelare, l’Istituto Scolastico decretava l’assegnazione in favore dell’alunno disabile di ulteriori nove ore di sostegno scolastico. Tale intervento, attuato dall’Amministrazione resistente successivamente alla notifica del provvedimento cautelare e all’instaurazione del presente giudizio, costituisce un significativo adeguamento dell’offerta educativa in funzione delle esigenze dell’alunna e si pone in linea con quanto richiesto nel ricorso introduttivo. […]”; dichiarava, per l’effetto: “In conclusione […] il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente”;
- alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della vertenza ex art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente nella memoria depositata il 9 aprile 2026, l’Amministrazione scolastica ha rivalutato la situazione del minore contestualmente assegnando la copertura auspicata, per l’intero a.s. 2025/2026, pari a complessive 27 ore settimanali;
- per l’effetto, è cessata la materia del contendere, posto che, in via generale, “la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite” (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (data ud. 17/09/2025) 19/09/2025, n. 608, che richiama, in proposito, TAR Molise, Sez. I, 20.9.2024, n. 399);
- inoltre, tenuto conto dell’evoluzione della vicenda processuale, le spese possono compensarsi per un terzo, con condanna dell’amministrazione al pagamento della restante parte, per soccombenza virtuale, liquidata nel dispositivo e con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per un terzo, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e condanna l’amministrazione per la restante parte, pari a euro 1.000,00 (mille/00), con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
VA IC IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IC IN | PA SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.