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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Mazza, ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Mongiuffi Melia (ME), via Areapomo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Anita Lo Po attore
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva ON
, con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord 00135, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Barbara Spampinato, presso il cui studio in Catania, via Nicola
Coviello n. 4 ha eletto domicilio
COvenuta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore COtroparte_2
(cod. fisc. , con sede in Genova, via Luccoli n. 24/4, rappresentata e P.IVA_2
pagina 1 di 13 difesa dall'Avv. Paolo Russo, presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale IOL n.
E/5 ha eletto domicilio convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva COtroparte_3
, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, presso il cui studio in Messina, via Università n. 8 ha eletto domicilio terzo chiamato in causa
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
CO atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la e la COtroparte_4 COtroparte_5
riferendo quanto di seguito riportato.
[...]
In data 21.05.2013, alle ore 10.00 circa, il si trovava sulla spiaggia Parte_1 antistante l'Hotel “Lido Mediterranee” di RM per svolgere gli esami CO propedeutici all'ottenimento del brevetto di assistente bagnante, organizzati dalla COtr e dalla
Si tuffava per primo nel luogo indicato per lo svolgimento delle prove di nuoto e si scontrava violentemente con uno scoglio sito a bassa profondità sul fondale marino, non segnalato, né era visibile.
A causa dell'urto veniva accompagnato al P.S. dell'ospedale di RM, ove gli veniva diagnosticato “Trauma facciale con frattura delle ossa proprie nasali e ferite
l.c. ed escoriazioni sparse. Cervicalgia da contraccolpo e contusione escoriata del torace”.
Rilevava parte attrice che gli enti convenuti sono da ritenersi responsabili dell'evento dannoso, in quanto, gli stessi, nella qualità di organizzatori dell'attività di formazione pagina 2 di 13 e rilascio brevetti per il salvataggio nonché delle prove e degli esami di nuoto, omettevano di evitare qualsiasi pericolo o insidia che potesse causare lesioni fisiche ai partecipanti all'esame.
In mancanza di riscontro dei vari tentativi volti ad ottenere un risarcimento del pregiudizio subito, il adiva questo Tribunale chiedendo di dichiarare che Parte_1
l'evento dannoso occorsogli è da ricondurre alla responsabilità dei convenuti e di condannare gli stessi al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, nonché al rimborso delle spese mediche e di CTP, quantificati in complessivi €
82.919,46, oltre rivalutazione e interessi;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Gerardo Mazza.
CO comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo in garanzia si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la ON
propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che gli esami di idoneità per il conseguimento del titolo di assistente bagnante venivano sostenuti dinnanzi ad una commissione della Capitaneria di Porto, presieduta da un ufficiale e da un sottoufficiale del Corpo, ai quali si affiancavano un medico e un rappresentante dell'ente presso il quale si era tenuto il corso di formazione.
Nel merito, contestava la “non prevedibilità” del pericolo, esclusa dalla natura stessa dei luoghi – spiaggia costituita da pietriccio e massi di varie dimensioni – e dalla conoscenza dei luoghi da parte del , dovendosi imputare la causazione Parte_1 dell'evento dannoso ad imprudenza dell'attore; contestava, altresì, il quantum risarcitorio richiesto, ritenuto eccessivo, rispetto ai pregiudizi lamentati da controparte.
Infine, chiedeva al Giudice di essere autorizzata a chiamare in giudizio la
[...]
con la quale aveva stipulato una polizza multirischi per COtroparte_6
l'assicurazione di infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.
pagina 3 di 13 Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione
CO passiva della e di essere autorizzata alla chiamata in garanzia;
nel merito, di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
CO comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la COtroparte_2
deducendo la propria estraneità al giudizio, non intercorrendo tra la
[...]
COtr e gli aspiranti assistenti bagnanti alcun rapporto contrattuale ed extracontrattuale;
infatti, soltanto una volta superato l'esame, sotto la vigilanza della competente Capitaneria di Porto, attestata dalla società genovese l'idoneità professionale del candidato, lo stesso diviene socio della COtroparte_2
.
[...]
Osservava, poi, che dalle indagini condotte alla Capitaneria di Porto di Messina emergeva l'assenza, all'interno dei verbali d'esame, dell'attore.
In ogni caso, nel merito, rilevava che l'incidente per cui è causa doveva ricondursi al
“rischio consentito” tale da esclude il risarcimento per i danni causati nello svolgimento di attività sportiva.
Per tali ragioni chiedeva di accertare l'estraneità della Società convenuta dall'evento dannoso, con estromissione della stessa dal giudizio e, conseguentemente, di condannare l'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
CO comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
[...]
aderendo alla ricostruzione offerta dalla CP_3 CP_4
La società rilevava che l'evento dannoso era da imputarsi a responsabilità esclusiva del , integrante il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico tra Parte_1
la cosa e il danno.
La riferiva che il , come anche gli altri candidati, aveva già svolto CP_6 Parte_1
alcune lezioni teorico-pratiche nei luoghi in cui si è svolto l'esame e, quindi, conosceva bene lo stato dei luoghi. Aggiungeva che nel giorno dell'infortunio le condizioni di mare erano calme e che lo scoglio era posizionato a fior d'acqua e, quindi, era visibile.
pagina 4 di 13 Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, nel merito, di rigettare le domande ON
attoree; con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione, alle udienze del del 12.03.2018 e dell'11.12.2018, dei testi indicati dalle parti e mediante la nomina del CTU, dott.ssa , che ha espletato perizia medico legale. Persona_1
All'udienza del 12.03.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie di nei Parte_1
confronti della e della ON COtroparte_7
che, secondo la ricostruzione di parte attrice, sarebbero responsabili
[...] dell'infortunio occorsogli in data 21.05.2013, allorquando, durante lo svolgimento dell'esame per l'ottenimento del brevetto di “assistente bagnante”, subiva un violento scontro con un masso presente sul fondale marino, non segnalato, né altrimenti visibile.
In prima battuta, va correttamente delimitato il thema decidendum, dal momento che in caso di sinistro derivante da una res vi sono varie disposizioni applicabili, potendosi astrattamente configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
L'inquadramento della vicenda all'interno dell'uno ovvero dell'altro ambito applicativo deve essere effettuato alla luce della prospettazione offerta dal danneggiato, valutando se l'attore abbia addotto la responsabilità di controparte ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 c.c., e sempreché egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
pagina 5 di 13 Si tratta di una valutazione che presenta risvolti tutt'altro che teorici, in quanto l'adesione all'uno piuttosto che all'altro regime di responsabilità implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova.
Più precisamente, nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., la giurisprudenza richiede che il danneggiato dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto – e dunque di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato – che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere; nel caso, invece, di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato può e deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando sul custode l'onere di dimostrare che il danno cagionato dalla res deriva da caso fortuito.
Orbene, parte attrice agiva lamentando genericamente l'imputabilità dell'evento dannoso ai convenuti, che non evitavano qualsiasi pericolo, insidia o trabocchetto tale da causare lesioni personali ai partecipanti all'esame, invocando, tanto il regime di responsabilità “da cose in custodia”, di cui all'art. 2051 c.c. quanto il generale regime di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Deve, quindi, ritenersi che parte attrice abbia inteso proporre entrambe le azioni, sulla cui fondatezza o meno si dirà infra.
Ciò premesso, in via preliminare, deve valutarsi in prima battuta la fondatezza dell'eccezione preliminare con cui la di COtroparte_5
Genova lamentava la propria carenza di legittimazione passiva.
Sul tema giova ricordare che la legitimatio ad causam (attiva e passiva), quale condizione dell'azione, la cui assenza impedisce la trattazione del merito della causa, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, bensì sulla scorta della prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e il soggetto in capo al quale l'attore affermi esistere il dovere asseritamente violato.
pagina 6 di 13 COtr Sulla scorta di tale premessa, non vi è dubbio che l'eccezione sollevata dalla convenuta attenga non tanto alla legittimazione passiva, che nel caso di specie deve COtr ritenersi sussistente – posto che il agiva in giudizio nei confronti della Parte_1
individuando in quest'ultima il soggetto tenuto, in solido con la ON
, al risarcimento dei danni subiti – quanto, piuttosto, all'effettiva titolarità
[...]
passiva, e, quindi al merito della causa.
In ogni caso, nel merito tale eccezione deve dirsi fondata.
Già dalla documentazione prodotta dallo stesso attore è possibile verificare la totale estraneità della alla vicenda. COtroparte_2
Ed infatti, dalla nota della Capitaneria di Porto di Messina prot. n. 7050, datata
27.03.2014 (all. 9, all. I memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.), emerge come il , Parte_1
per ottenere il brevetto di assistente bagnante, si fosse verosimilmente rivolto alla CO OL , tanto che la Capitaneria invitava soltanto la – e ON
COtr non anche la – a tenerla aggiornata in merito agli esiti della vicenda.
Ancora, le copie dei pagamenti effettuati dal in data 15.03.2013 (all. 11, Parte_1
all. VIII memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) permettono di verificare che parte attrice versava alla OL le somme necessarie per l'iscrizione e la partecipazione CP_1
ai corsi dalla stessa organizzati. COtr Inoltre, dall'istruttoria espletata è emerso in modo chiaro come la non fosse in alcun modo coinvolta nell'organizzazione della prova di esame teorico-pratica durante la quale si verificava l'evento dannoso per cui è causa.
Il teste sentito all'udienza del 12.03.2018, riferiva di aver condotto lui Testimone_1
stesso il sul luogo dove si verificava l'evento dannoso, in qualità di Parte_1
COtr istruttore “per conto della , che la non aveva partecipato CP_4
all'organizzazione del corso per il conseguimento del brevetto e che la stessa non aveva avuto alcun ruolo neppure nella scelta del tratto di mare ove si sarebbe svolta la prova d'esame.
pagina 7 di 13 Il teste , sentito all'udienza del 10.12.2018, confermava quanto Testimone_2
COtr argomentato dalla riferendo che il non aveva mai partecipato ad Parte_1
alcuno dei corsi organizzati dalla – sezione di COtroparte_2
Giardini Naxos – né aveva assunto la veste di socio, peraltro, mentre i corsi di CO formazione organizzati dalla erano volti all'ottenimento del brevetto di assistente COtr bagnante, quelli organizzati autonomamente dalla permettevano di ottenere il differente brevetto di “bagnino di salvataggio”.
Da tutto quanto sin qui richiamato discende la carenza di titolarità passiva in capo alla la quale deve ritenersi totalmente COtroparte_7
estranea al giudizio.
Per le medesime ragioni deve, invece, ritenersi infondata l'eccezione preliminare con CO cui la lamentava la propria carenza di legittimazione passiva – id est titolarità passiva – essendo stato provato che il si trovava presso la spiaggia dove si Parte_1 verificava l'infortunio in quanto candidato “portato” dalla ON
per sostenere l'esame propedeutico all'ottenimento del titolo di assistente bagnante.
Tutto ciò premesso, nel merito la domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Procedendo per gradi, deve escludersi la responsabilità della ON
per danno da cosa in custodia.
[...]
Ed infatti, posto che può essere definito quale custode – ai fini dell'applicabilità del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. – il soggetto che, avendo un effettivo potere di fatto sulla cosa, ha l'obbligo di vigilanza e controllo sulla stessa, si ritiene
CO che non sussista alcun rapporto di custodia tra la e il tratto di mare ove si verificava il sinistro, dovendosi, anzi, escludere a priori la possibilità di identificare il mare quale res suscettibile di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. n.
11532/2014).
pagina 8 di 13 In seconda battuta, deve rigettarsi la domanda attorea anche sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., non ritenendosi raggiunta la prova in ordine ai presupposti di legge.
Nell'ambito del regime di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. grava sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento l'onere di dimostrare non solo di aver subito un danno ingiusto, ma anche che tale danno è eziologicamente riconducibile al comportamento del danneggiante e che tale condotta sia soggettivamente imputabile a titolo di dolo o colpa (sul tema ex multis Cass. civ. n.
17152/2002, Cass. civ. n. 11946/2013).
Orbene, nel caso di specie, il agiva in giudizio allegando di aver subito un Parte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell'infortunio subito durante lo svolgimento delle prove di esame pratico per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante, a causa della condotta colposa della , ON
che ometteva di verificare preventivamente la presenza di massi a bassa profondità sul fondale marino ove si svolgeva la prova e di segnalarne la presenza ai candidati.
In particolare, l'attore allegava di aver subito un violento urto contro un masso presente sul fondale allorquando si tuffava per eseguire la prova pratica d'esame.
Alla luce della documentazione in atti, nonché dell'istruttoria espletata, questo
Giudice ritiene che non sia stata fornita la prova del nesso eziologico tra il CO comportamento della e il danno lamentato dal . Parte_1
Giova ricordare che per consolidato insegnamento della Suprema Corte il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., ovvero escludere il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a pagina 9 di 13 rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ. n. 21328/2010, Cass. civ. n. 9546/2010).
Nel caso che occupa, alla stregua delle riferite coordinate ermeneutiche e tenuto conto delle emergenze istruttorie, deve evidenziarsi che il comportamento tenuto dell'attore ha raggiunto un livello d'imprudenza tale da rappresentare un evento del tutto imprevedibile, non assumendo una valenza meramente concorsuale, ma spiegando efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Innanzitutto, si rileva che tutte le dichiarazioni rese dai testi escussi sulle modalità di svolgimento dell'esame pratico di nuoto sono concordi nel precisare che ai candidati era richiesto di entrare in acqua nel punto indicato dall'organizzazione per simulare il salvataggio di un bagnante in pericolo, senza, tuttavia, tuffarsi frontalmente.
In tal senso si citano il teste – che all'epoca dei fatti svolgeva il ruolo di Tes_1
istruttore dei candidati per conto della –, il quale riferiva ON che non era prevista “una prova di tuffo” e che “i candidati devono entrare in acqua camminando, affrontano a largo l'apnea ovvero scendono nel fondale e poi fanno un tratto di mare sott'acqua”; il teste – membro della commissione Testimone_3 esaminatrice – riferiva che “l'esame consisteva in tre prove: 1) prova di voga;
2) prova di nuoto e salvataggio;
3) la prova teorica”, che non era prevista alcuna
“prova di tuffo” e che “l'ingresso in acqua del candidato avviene camminando poiché la finalità è di individuare la persona da salvare”; il teste Testimone_4
– membro della commissione esaminatrice – riferiva che “noi raccomandiamo agli esaminandi di entrare gradatamente in acqua per prendere confidenza”.
Risulta, invece, provato che, nello svolgimento della prova tecnica d'esame il entrava in acqua tuffandosi frontalmente quando si trovava ancora a riva e, Parte_1
comunque, in prossimità del bagnasciuga.
In tal senso si richiamano non soltanto le deduzioni dello stesso attore in sede di citazione, nonché il capitolato di prova n. 2) di cui alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2
c.p.c., laddove, nel descrivere l'evento dannoso occorsogli, allegava di essere entrato pagina 10 di 13 in acqua tuffandosi nel tratto di mare indicatogli dall'organizzazione, ma anche e, soprattutto, le dichiarazioni rese dai testimoni presenti al momento del fatto, i quali riferivano che il entrava in acqua tuffandosi (cfr. dichiarazioni testi Parte_1
, e ). Tes_5 Tes_1 Tes_3 Tes_4 Tes_6
In particolare, il teste , forniva sul punto una testimonianza maggiormente Tes_4
articolata, riferendo che il , nonostante le raccomandazioni della Parte_1 commissione di entrare gradatamente in acqua, “si è subito tuffato dal bagnasciuga con l'acqua all'altezza delle caviglie”.
Per vero risulta una unica testimonianza che, nel descrivere come si verificava l'infortunio del , ci consegna una ricostruzione differente. Il riferimento è Parte_1
alle dichiarazioni del teste – amico del e presente al momento dei Tes_7 Parte_1 fatti in quanto aveva accompagnato l'attore a sostenere l'esame –, il quale riferiva che
“non si è trattato di un tuffo ma di una immersione frontale”.
Tale dichiarazione, tuttavia, non può essere ritenuta attendibile, in quanto resa nell'ambito di una testimonianza intrinsecamente contraddittoria e contrastante anche con ulteriori circostanze, la cui veridicità è da ritenersi, invece, accertata.
Ed infatti il medesimo teste riferiva che dopo l'infortunio, lui e il Tes_7 Parte_1
si allontanavano dal luogo del fatto insieme ad altri amici, senza che l'attore portasse a termine la prova teorica.
Tale circostanza, invece, risulta pacificamente provata non soltanto in mancanza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte del , ma anche e soprattutto in Parte_1
quanto avvalorata da tutte le altre testimonianze rese nel corso del giudizio (cfr. dichiarazioni testi e ). Tes_1 Tes_3 Tes_4 Tes_6
Tale contraddizione compromette la credibilità della sua testimonianza, rendendo la sua narrazione inattendibile ai fini probatori.
Orbene, la valutazione del complessivo materiale probatorio raccolto consente di escludere ogni forma di responsabilità della per ON
l'infortunio lamentato dal , poiché l'evento di danno è da imputare Parte_1
pagina 11 di 13 unicamente alla condotta colposa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.. Il
, infatti, entrando in acqua repentinamente mediante un tuffo e non – come Parte_1
raccomandato dalla commissione – gradatamente, non prestava la dovuta attenzione ai luoghi e avrebbe potuto evitare l'evento dannoso usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso, anche a voler ritenere la condotta incauta del non incidente Parte_1
nella verificazione dell'evento di danno, non può non osservarsi come, nel caso di specie, parte attrice abbia, altresì, omesso di provare le caratteristiche tipiche dell'insidia e del trabocchetto, ossia il carattere “non prevedibile” e “non visibile” della situazione di pericolo lamentata.
Parte attrice deduceva che la presenza sul fondale marino dello scoglio contro il quale avveniva l'urto non era stata segnalata dall'organizzazione e che il masso non era altrimenti visibile.
Tali allegazioni sono, tuttavia, smentite dalla stessa documentazione fotografica prodotta dal (all. 15), la quale restituisce un'immagine dei luoghi differente Parte_1
da quella prospettata dall'attore.
Ed infatti, sebbene effettivamente presenti dei massi sul fondale marino, gli stessi devono ritenersi privi di intrinseca pericolosità, in quanto facilmente visibili da chiunque si trovasse in prossimità della riva, nonché agilmente evitabili utilizzando l'ordinaria diligenza da parte di chiunque fosse intenzionato ad entrare in acqua;
tanto più se si considera che tutti i testi sentiti sul punto riferivano che al momento dell'infortunio il mare era calmo e non vi erano condizioni meteo avverse, tali da rendere difficile il normale ingresso in acqua (cfr. dichiarazioni testi , Tes_5 Tes_1
, ). Tes_3 Tes_4 Tes_6
Dal rigetto integrale delle domande attoree discende, altresì, il rigetto della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti dell' ON [...]
CP_6
Ogni altra questione prospettata risulta assorbita.
pagina 12 di 13 Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3641/2015 R.G. così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande attoree;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Messina, il 21.5.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Mazza, ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Mongiuffi Melia (ME), via Areapomo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Anita Lo Po attore
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva ON
, con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord 00135, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Barbara Spampinato, presso il cui studio in Catania, via Nicola
Coviello n. 4 ha eletto domicilio
COvenuta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore COtroparte_2
(cod. fisc. , con sede in Genova, via Luccoli n. 24/4, rappresentata e P.IVA_2
pagina 1 di 13 difesa dall'Avv. Paolo Russo, presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale IOL n.
E/5 ha eletto domicilio convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva COtroparte_3
, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, presso il cui studio in Messina, via Università n. 8 ha eletto domicilio terzo chiamato in causa
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
CO atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la e la COtroparte_4 COtroparte_5
riferendo quanto di seguito riportato.
[...]
In data 21.05.2013, alle ore 10.00 circa, il si trovava sulla spiaggia Parte_1 antistante l'Hotel “Lido Mediterranee” di RM per svolgere gli esami CO propedeutici all'ottenimento del brevetto di assistente bagnante, organizzati dalla COtr e dalla
Si tuffava per primo nel luogo indicato per lo svolgimento delle prove di nuoto e si scontrava violentemente con uno scoglio sito a bassa profondità sul fondale marino, non segnalato, né era visibile.
A causa dell'urto veniva accompagnato al P.S. dell'ospedale di RM, ove gli veniva diagnosticato “Trauma facciale con frattura delle ossa proprie nasali e ferite
l.c. ed escoriazioni sparse. Cervicalgia da contraccolpo e contusione escoriata del torace”.
Rilevava parte attrice che gli enti convenuti sono da ritenersi responsabili dell'evento dannoso, in quanto, gli stessi, nella qualità di organizzatori dell'attività di formazione pagina 2 di 13 e rilascio brevetti per il salvataggio nonché delle prove e degli esami di nuoto, omettevano di evitare qualsiasi pericolo o insidia che potesse causare lesioni fisiche ai partecipanti all'esame.
In mancanza di riscontro dei vari tentativi volti ad ottenere un risarcimento del pregiudizio subito, il adiva questo Tribunale chiedendo di dichiarare che Parte_1
l'evento dannoso occorsogli è da ricondurre alla responsabilità dei convenuti e di condannare gli stessi al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, nonché al rimborso delle spese mediche e di CTP, quantificati in complessivi €
82.919,46, oltre rivalutazione e interessi;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Gerardo Mazza.
CO comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo in garanzia si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la ON
propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che gli esami di idoneità per il conseguimento del titolo di assistente bagnante venivano sostenuti dinnanzi ad una commissione della Capitaneria di Porto, presieduta da un ufficiale e da un sottoufficiale del Corpo, ai quali si affiancavano un medico e un rappresentante dell'ente presso il quale si era tenuto il corso di formazione.
Nel merito, contestava la “non prevedibilità” del pericolo, esclusa dalla natura stessa dei luoghi – spiaggia costituita da pietriccio e massi di varie dimensioni – e dalla conoscenza dei luoghi da parte del , dovendosi imputare la causazione Parte_1 dell'evento dannoso ad imprudenza dell'attore; contestava, altresì, il quantum risarcitorio richiesto, ritenuto eccessivo, rispetto ai pregiudizi lamentati da controparte.
Infine, chiedeva al Giudice di essere autorizzata a chiamare in giudizio la
[...]
con la quale aveva stipulato una polizza multirischi per COtroparte_6
l'assicurazione di infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.
pagina 3 di 13 Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione
CO passiva della e di essere autorizzata alla chiamata in garanzia;
nel merito, di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
CO comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la COtroparte_2
deducendo la propria estraneità al giudizio, non intercorrendo tra la
[...]
COtr e gli aspiranti assistenti bagnanti alcun rapporto contrattuale ed extracontrattuale;
infatti, soltanto una volta superato l'esame, sotto la vigilanza della competente Capitaneria di Porto, attestata dalla società genovese l'idoneità professionale del candidato, lo stesso diviene socio della COtroparte_2
.
[...]
Osservava, poi, che dalle indagini condotte alla Capitaneria di Porto di Messina emergeva l'assenza, all'interno dei verbali d'esame, dell'attore.
In ogni caso, nel merito, rilevava che l'incidente per cui è causa doveva ricondursi al
“rischio consentito” tale da esclude il risarcimento per i danni causati nello svolgimento di attività sportiva.
Per tali ragioni chiedeva di accertare l'estraneità della Società convenuta dall'evento dannoso, con estromissione della stessa dal giudizio e, conseguentemente, di condannare l'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
CO comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
[...]
aderendo alla ricostruzione offerta dalla CP_3 CP_4
La società rilevava che l'evento dannoso era da imputarsi a responsabilità esclusiva del , integrante il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico tra Parte_1
la cosa e il danno.
La riferiva che il , come anche gli altri candidati, aveva già svolto CP_6 Parte_1
alcune lezioni teorico-pratiche nei luoghi in cui si è svolto l'esame e, quindi, conosceva bene lo stato dei luoghi. Aggiungeva che nel giorno dell'infortunio le condizioni di mare erano calme e che lo scoglio era posizionato a fior d'acqua e, quindi, era visibile.
pagina 4 di 13 Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, nel merito, di rigettare le domande ON
attoree; con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione, alle udienze del del 12.03.2018 e dell'11.12.2018, dei testi indicati dalle parti e mediante la nomina del CTU, dott.ssa , che ha espletato perizia medico legale. Persona_1
All'udienza del 12.03.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie di nei Parte_1
confronti della e della ON COtroparte_7
che, secondo la ricostruzione di parte attrice, sarebbero responsabili
[...] dell'infortunio occorsogli in data 21.05.2013, allorquando, durante lo svolgimento dell'esame per l'ottenimento del brevetto di “assistente bagnante”, subiva un violento scontro con un masso presente sul fondale marino, non segnalato, né altrimenti visibile.
In prima battuta, va correttamente delimitato il thema decidendum, dal momento che in caso di sinistro derivante da una res vi sono varie disposizioni applicabili, potendosi astrattamente configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
L'inquadramento della vicenda all'interno dell'uno ovvero dell'altro ambito applicativo deve essere effettuato alla luce della prospettazione offerta dal danneggiato, valutando se l'attore abbia addotto la responsabilità di controparte ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 c.c., e sempreché egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
pagina 5 di 13 Si tratta di una valutazione che presenta risvolti tutt'altro che teorici, in quanto l'adesione all'uno piuttosto che all'altro regime di responsabilità implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova.
Più precisamente, nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., la giurisprudenza richiede che il danneggiato dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto – e dunque di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato – che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere; nel caso, invece, di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato può e deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando sul custode l'onere di dimostrare che il danno cagionato dalla res deriva da caso fortuito.
Orbene, parte attrice agiva lamentando genericamente l'imputabilità dell'evento dannoso ai convenuti, che non evitavano qualsiasi pericolo, insidia o trabocchetto tale da causare lesioni personali ai partecipanti all'esame, invocando, tanto il regime di responsabilità “da cose in custodia”, di cui all'art. 2051 c.c. quanto il generale regime di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Deve, quindi, ritenersi che parte attrice abbia inteso proporre entrambe le azioni, sulla cui fondatezza o meno si dirà infra.
Ciò premesso, in via preliminare, deve valutarsi in prima battuta la fondatezza dell'eccezione preliminare con cui la di COtroparte_5
Genova lamentava la propria carenza di legittimazione passiva.
Sul tema giova ricordare che la legitimatio ad causam (attiva e passiva), quale condizione dell'azione, la cui assenza impedisce la trattazione del merito della causa, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, bensì sulla scorta della prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e il soggetto in capo al quale l'attore affermi esistere il dovere asseritamente violato.
pagina 6 di 13 COtr Sulla scorta di tale premessa, non vi è dubbio che l'eccezione sollevata dalla convenuta attenga non tanto alla legittimazione passiva, che nel caso di specie deve COtr ritenersi sussistente – posto che il agiva in giudizio nei confronti della Parte_1
individuando in quest'ultima il soggetto tenuto, in solido con la ON
, al risarcimento dei danni subiti – quanto, piuttosto, all'effettiva titolarità
[...]
passiva, e, quindi al merito della causa.
In ogni caso, nel merito tale eccezione deve dirsi fondata.
Già dalla documentazione prodotta dallo stesso attore è possibile verificare la totale estraneità della alla vicenda. COtroparte_2
Ed infatti, dalla nota della Capitaneria di Porto di Messina prot. n. 7050, datata
27.03.2014 (all. 9, all. I memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.), emerge come il , Parte_1
per ottenere il brevetto di assistente bagnante, si fosse verosimilmente rivolto alla CO OL , tanto che la Capitaneria invitava soltanto la – e ON
COtr non anche la – a tenerla aggiornata in merito agli esiti della vicenda.
Ancora, le copie dei pagamenti effettuati dal in data 15.03.2013 (all. 11, Parte_1
all. VIII memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) permettono di verificare che parte attrice versava alla OL le somme necessarie per l'iscrizione e la partecipazione CP_1
ai corsi dalla stessa organizzati. COtr Inoltre, dall'istruttoria espletata è emerso in modo chiaro come la non fosse in alcun modo coinvolta nell'organizzazione della prova di esame teorico-pratica durante la quale si verificava l'evento dannoso per cui è causa.
Il teste sentito all'udienza del 12.03.2018, riferiva di aver condotto lui Testimone_1
stesso il sul luogo dove si verificava l'evento dannoso, in qualità di Parte_1
COtr istruttore “per conto della , che la non aveva partecipato CP_4
all'organizzazione del corso per il conseguimento del brevetto e che la stessa non aveva avuto alcun ruolo neppure nella scelta del tratto di mare ove si sarebbe svolta la prova d'esame.
pagina 7 di 13 Il teste , sentito all'udienza del 10.12.2018, confermava quanto Testimone_2
COtr argomentato dalla riferendo che il non aveva mai partecipato ad Parte_1
alcuno dei corsi organizzati dalla – sezione di COtroparte_2
Giardini Naxos – né aveva assunto la veste di socio, peraltro, mentre i corsi di CO formazione organizzati dalla erano volti all'ottenimento del brevetto di assistente COtr bagnante, quelli organizzati autonomamente dalla permettevano di ottenere il differente brevetto di “bagnino di salvataggio”.
Da tutto quanto sin qui richiamato discende la carenza di titolarità passiva in capo alla la quale deve ritenersi totalmente COtroparte_7
estranea al giudizio.
Per le medesime ragioni deve, invece, ritenersi infondata l'eccezione preliminare con CO cui la lamentava la propria carenza di legittimazione passiva – id est titolarità passiva – essendo stato provato che il si trovava presso la spiaggia dove si Parte_1 verificava l'infortunio in quanto candidato “portato” dalla ON
per sostenere l'esame propedeutico all'ottenimento del titolo di assistente bagnante.
Tutto ciò premesso, nel merito la domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Procedendo per gradi, deve escludersi la responsabilità della ON
per danno da cosa in custodia.
[...]
Ed infatti, posto che può essere definito quale custode – ai fini dell'applicabilità del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. – il soggetto che, avendo un effettivo potere di fatto sulla cosa, ha l'obbligo di vigilanza e controllo sulla stessa, si ritiene
CO che non sussista alcun rapporto di custodia tra la e il tratto di mare ove si verificava il sinistro, dovendosi, anzi, escludere a priori la possibilità di identificare il mare quale res suscettibile di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. n.
11532/2014).
pagina 8 di 13 In seconda battuta, deve rigettarsi la domanda attorea anche sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., non ritenendosi raggiunta la prova in ordine ai presupposti di legge.
Nell'ambito del regime di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. grava sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento l'onere di dimostrare non solo di aver subito un danno ingiusto, ma anche che tale danno è eziologicamente riconducibile al comportamento del danneggiante e che tale condotta sia soggettivamente imputabile a titolo di dolo o colpa (sul tema ex multis Cass. civ. n.
17152/2002, Cass. civ. n. 11946/2013).
Orbene, nel caso di specie, il agiva in giudizio allegando di aver subito un Parte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell'infortunio subito durante lo svolgimento delle prove di esame pratico per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante, a causa della condotta colposa della , ON
che ometteva di verificare preventivamente la presenza di massi a bassa profondità sul fondale marino ove si svolgeva la prova e di segnalarne la presenza ai candidati.
In particolare, l'attore allegava di aver subito un violento urto contro un masso presente sul fondale allorquando si tuffava per eseguire la prova pratica d'esame.
Alla luce della documentazione in atti, nonché dell'istruttoria espletata, questo
Giudice ritiene che non sia stata fornita la prova del nesso eziologico tra il CO comportamento della e il danno lamentato dal . Parte_1
Giova ricordare che per consolidato insegnamento della Suprema Corte il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., ovvero escludere il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a pagina 9 di 13 rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ. n. 21328/2010, Cass. civ. n. 9546/2010).
Nel caso che occupa, alla stregua delle riferite coordinate ermeneutiche e tenuto conto delle emergenze istruttorie, deve evidenziarsi che il comportamento tenuto dell'attore ha raggiunto un livello d'imprudenza tale da rappresentare un evento del tutto imprevedibile, non assumendo una valenza meramente concorsuale, ma spiegando efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Innanzitutto, si rileva che tutte le dichiarazioni rese dai testi escussi sulle modalità di svolgimento dell'esame pratico di nuoto sono concordi nel precisare che ai candidati era richiesto di entrare in acqua nel punto indicato dall'organizzazione per simulare il salvataggio di un bagnante in pericolo, senza, tuttavia, tuffarsi frontalmente.
In tal senso si citano il teste – che all'epoca dei fatti svolgeva il ruolo di Tes_1
istruttore dei candidati per conto della –, il quale riferiva ON che non era prevista “una prova di tuffo” e che “i candidati devono entrare in acqua camminando, affrontano a largo l'apnea ovvero scendono nel fondale e poi fanno un tratto di mare sott'acqua”; il teste – membro della commissione Testimone_3 esaminatrice – riferiva che “l'esame consisteva in tre prove: 1) prova di voga;
2) prova di nuoto e salvataggio;
3) la prova teorica”, che non era prevista alcuna
“prova di tuffo” e che “l'ingresso in acqua del candidato avviene camminando poiché la finalità è di individuare la persona da salvare”; il teste Testimone_4
– membro della commissione esaminatrice – riferiva che “noi raccomandiamo agli esaminandi di entrare gradatamente in acqua per prendere confidenza”.
Risulta, invece, provato che, nello svolgimento della prova tecnica d'esame il entrava in acqua tuffandosi frontalmente quando si trovava ancora a riva e, Parte_1
comunque, in prossimità del bagnasciuga.
In tal senso si richiamano non soltanto le deduzioni dello stesso attore in sede di citazione, nonché il capitolato di prova n. 2) di cui alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2
c.p.c., laddove, nel descrivere l'evento dannoso occorsogli, allegava di essere entrato pagina 10 di 13 in acqua tuffandosi nel tratto di mare indicatogli dall'organizzazione, ma anche e, soprattutto, le dichiarazioni rese dai testimoni presenti al momento del fatto, i quali riferivano che il entrava in acqua tuffandosi (cfr. dichiarazioni testi Parte_1
, e ). Tes_5 Tes_1 Tes_3 Tes_4 Tes_6
In particolare, il teste , forniva sul punto una testimonianza maggiormente Tes_4
articolata, riferendo che il , nonostante le raccomandazioni della Parte_1 commissione di entrare gradatamente in acqua, “si è subito tuffato dal bagnasciuga con l'acqua all'altezza delle caviglie”.
Per vero risulta una unica testimonianza che, nel descrivere come si verificava l'infortunio del , ci consegna una ricostruzione differente. Il riferimento è Parte_1
alle dichiarazioni del teste – amico del e presente al momento dei Tes_7 Parte_1 fatti in quanto aveva accompagnato l'attore a sostenere l'esame –, il quale riferiva che
“non si è trattato di un tuffo ma di una immersione frontale”.
Tale dichiarazione, tuttavia, non può essere ritenuta attendibile, in quanto resa nell'ambito di una testimonianza intrinsecamente contraddittoria e contrastante anche con ulteriori circostanze, la cui veridicità è da ritenersi, invece, accertata.
Ed infatti il medesimo teste riferiva che dopo l'infortunio, lui e il Tes_7 Parte_1
si allontanavano dal luogo del fatto insieme ad altri amici, senza che l'attore portasse a termine la prova teorica.
Tale circostanza, invece, risulta pacificamente provata non soltanto in mancanza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte del , ma anche e soprattutto in Parte_1
quanto avvalorata da tutte le altre testimonianze rese nel corso del giudizio (cfr. dichiarazioni testi e ). Tes_1 Tes_3 Tes_4 Tes_6
Tale contraddizione compromette la credibilità della sua testimonianza, rendendo la sua narrazione inattendibile ai fini probatori.
Orbene, la valutazione del complessivo materiale probatorio raccolto consente di escludere ogni forma di responsabilità della per ON
l'infortunio lamentato dal , poiché l'evento di danno è da imputare Parte_1
pagina 11 di 13 unicamente alla condotta colposa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.. Il
, infatti, entrando in acqua repentinamente mediante un tuffo e non – come Parte_1
raccomandato dalla commissione – gradatamente, non prestava la dovuta attenzione ai luoghi e avrebbe potuto evitare l'evento dannoso usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso, anche a voler ritenere la condotta incauta del non incidente Parte_1
nella verificazione dell'evento di danno, non può non osservarsi come, nel caso di specie, parte attrice abbia, altresì, omesso di provare le caratteristiche tipiche dell'insidia e del trabocchetto, ossia il carattere “non prevedibile” e “non visibile” della situazione di pericolo lamentata.
Parte attrice deduceva che la presenza sul fondale marino dello scoglio contro il quale avveniva l'urto non era stata segnalata dall'organizzazione e che il masso non era altrimenti visibile.
Tali allegazioni sono, tuttavia, smentite dalla stessa documentazione fotografica prodotta dal (all. 15), la quale restituisce un'immagine dei luoghi differente Parte_1
da quella prospettata dall'attore.
Ed infatti, sebbene effettivamente presenti dei massi sul fondale marino, gli stessi devono ritenersi privi di intrinseca pericolosità, in quanto facilmente visibili da chiunque si trovasse in prossimità della riva, nonché agilmente evitabili utilizzando l'ordinaria diligenza da parte di chiunque fosse intenzionato ad entrare in acqua;
tanto più se si considera che tutti i testi sentiti sul punto riferivano che al momento dell'infortunio il mare era calmo e non vi erano condizioni meteo avverse, tali da rendere difficile il normale ingresso in acqua (cfr. dichiarazioni testi , Tes_5 Tes_1
, ). Tes_3 Tes_4 Tes_6
Dal rigetto integrale delle domande attoree discende, altresì, il rigetto della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti dell' ON [...]
CP_6
Ogni altra questione prospettata risulta assorbita.
pagina 12 di 13 Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3641/2015 R.G. così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande attoree;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Messina, il 21.5.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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