Art. 26. Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 26:
La legge 24 giugno 1929, n. 1159 , reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.».
Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 26:
La legge 24 giugno 1929, n. 1159 , reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.».
Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».