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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1661/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1661/2019, avente ad oggetto: “RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE - LESIONE PERSONALE”.
TRA
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente a [...], n. q. di genitore C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata a [...] Persona_1 il 17.09.2007 (C.F. ) e , nato a [...] il C.F._2 Parte_2
28.04.2014 (C.F. ; C.F._3
2) , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente in [...], in proprio e n. q. di genitore esercente C.F._4 la responsabilità genitoriale sui predetti figli minori;
3) nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
) ed ivi residente in [...]; C.F._5
4) , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
ed ivi residente in [...]; C.F._6 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Maurizio Bonanno (C.F. , ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimo C.F._7 Dell'Utri, sito in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161;
ATTORI
CONTRO
1) , residente a [...] – NON Controparte_4
COSTITUITO;
2) , residente a [...] – NON Controparte_5
COSTITUITA;
3) in persona del l.r.p.t., con sede a Roma, in Via Cesare Parte_3
Pavese n. 385 (C.F. – P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 P.IVA_2
1 allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Nicola Castiglione (C.F. ) ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito ad Agrigento, in Via Gioeni n. 43;
4) , residente a [...] in C. da Sant'Anna snc – NON COSTITUITO;
Controparte_6
5) in persona del l.r.p.t., con sede a Trieste, in Via Machiavelli, n. 4 – NON Controparte_7
COSTITUITA; CONVENUTI
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e depositato in data 31.07.2019,
(n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli Parte_1 minori ed ), (in proprio Persona_1 Parte_2 Controparte_1
e n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui predetti figli minori), CP_2
e agivano in giudizio contro , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, (da ora in poi, più semplicemente
[...] Parte_3
, , e (da ora in poi, più semplicemente Pt_3 Controparte_6 CP_7
, domandando nei loro confronti il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito CP_7 di un sinistro stradale, nei termini che seguono.
1.2. In particolare, premettevano gli attori che, in data 21.04.2016, alle ore 15:45 circa, Parte_1 si trovava quale terza trasportata a bordo dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta tg.
[...]
EM099TM (assicurata con di proprietà di e condotta nell'occorso da Pt_3 CP_8
. La predetta vettura percorreva la SS 640 con direzione Agrigento, quando, nei Controparte_5 pressi del viadotto San Cataldo in prossimità dello svincolo di Pian del Lago, veniva violentemente urtata nella parte anteriore sinistra dall'autovettura IT C5, tg. DS169GW (assicurata con di proprietà e condotta da ), la quale, provenendo dal senso opposto di CP_7 Controparte_6 marcia, aveva effettuato una manovra di sorpasso. L'autovettura Alfa Romeo Giulietta, impattata dalla IT C5, andava in testacoda, e si schiantava contro l'autoarticolato tg. EL679FT, assicurato con e di proprietà della società cooperativa he proveniva dal senso opposto di Controparte_9 CP_10 marcia (ossia il medesimo della IT C5). Nel sinistro, veniva coinvolta anche un'altra autovettura, una Renault MO tg. FA124ZJ, assicurata con A seguito del sinistro, la predetta terza CP_11 trasportata riportava ingenti danni fisici che ne rendevano necessario, dapprima, il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e, dopo, presso l'Ospedale Cannizzaro di
Catania, e che la costringevano ad una lunga degenza ospedaliera e a lunghe cure nei mesi successivi come da approfondita relazione medico-legale di parte allegata all'atto di citazione.
1.3. Gli attori affermavano che la responsabilità del sinistro era imputabile in via “esclusiva ovvero maggioritaria” all'autovettura IT C5 per aver invaso, a causa di un sorpasso del veicolo che la precedeva, la carreggiata sulla quale viaggiava l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, impattandola violentemente, come evincibile dalla relazione di servizio redatta dall'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta, allegata alla citazione.
1.4. Gli attori affermavano altresì che gli ingenti danni fisici riportati dall'attrice Parte_1
al contempo madre di ed , moglie di
[...] Persona_1 Parte_2 Controparte_12
, e figlia di e , avevano comportato danni iure proprio, di natura
[...] CP_2 Controparte_3 non patrimoniale, altrettanto ingenti, sui suoi prossimi congiunti, odierni attori (specificamente marito, figli e genitori della stessa), ai quali la vita sarebbe cambiata in modo “traumatico e repentino” proprio a causa di quel sinistro e dei danni fisici che quella aveva riportato.
2 1.5. Gli attori domandavano dunque:
A) anzitutto di accertare la responsabilità solidale per il sinistro: in via principale, del proprietario della IT C5 (ossia ) e della relativa compagnia assicuratrice, in Controparte_6 CP_7 subordine, “sulla base del concorso di colpa che verrà accertato in corso di causa”, sia dei predetti nonché del proprietario della Alfa Romeo Giulietta e alla relativa compagnia assicuratrice,
Pt_3
B) conseguentemente, condannare in solido i convenuti al risarcimento per danni non patrimoniali iure proprio, che stimavano in complessivi € 470.000,00 (o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) e così specificamente ripartita:
a) € 120.000,00 a favore del coniuge convivente ( ); Controparte_1
b) € 100.000,00 a favore di ciascun figlio minore convivente ( ed;
Per_1 Pt_2
c) € 75.000,00 a favore di ciascun genitore ( e ). CP_2 Controparte_3
Con rivalutazione ed interessi dal sinistro al soddisfo. E con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi in giudizio, la sollevava preliminarmente eccezione di improcedibilità per Pt_3 mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, contestava la pretesa di parte attrice: affermando, in via principale che non vi fosse prova della responsabilità dei propri assistiti nella causazione del sinistro e che, anzi, la dinamica riferita dagli stessi attori individuava la responsabilità di esso in capo al veicolo IT C5; in subordine e salvo gravame, chiedendo che il sinistro venisse imputato per “almeno il 70%” al conducente dell'autovettura IT C5, , facendo Controparte_6 comunque salvo ogni diritto al fine di accertare in separata sede la responsabilità del conducente e del proprietario dell'autoarticolato coinvolto. Sempre nel merito, contestava la genericità delle allegazioni in punto di danni c.d. riflessi nonché la sussistenza in capo all'attrice di lesioni macropermanenti di grande rilevanza che potessero rendere risarcibili i danni riflessi. In ulteriore subordine comunque chiedeva, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, la detrazione delle somme già eventualmente corrisposte agli attori per la stessa causale.
2.2. Pertanto, domandava gradatamente quanto sopra riassunto. Con vittoria di spese e compensi e, in subordine, con compensazione di esse.
3. Dichiarata, con ordinanza a verbale del 06.10.2022, la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163
n. 3 e 164 comma 4 c.p.c. nei confronti del convenuto non costituito , ne veniva Controparte_6 disposta la integrazione, cui parte attrice ottemperava.
4. Non si costituivano in giudizio, pur regolarmente vocati, i convenuti , Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
5. A causa in corso, e su disposizione del giudice con ordinanza del 25.04.2024, gli attori invitavano infruttuosamente i convenuti a stipulare convenzione di negoziazione assistita.
6. Nel frattempo si svolgeva l'istruttoria. Acquisita la documentazione versata dalle parti, con ordinanza del 27.10.2023, venivano rigettate le istanze di prova orale articolate da parte attrice e ammesse quelle articolate da parte convenuta (interrogatorio formale di e di Controparte_6 [...]
e testimonianza di , quale altro terzo trasportato Parte_1 Testimone_1 nell'autovettura Alfa Romeo Giulietta). Mutato il giudicante, tale ordinanza è stata confermata in merito al rigetto delle istanze istruttorie già non ammesse, con provvedimento del 12.12.2024. Il
3 convenuto ritualmente ricevuta la notifica, non si presentava a rendere interpello, senza CP_6 comunicare giustificato motivo.
7. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 08.01.2025. Quindi con ordinanza del 09.01.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., (con riduzione del termine per comparse conclusionali a 50 giorni) che venivano a scadere in data 20.03.2025.
§§§
1.1. In primo luogo, in via preliminare, poiché tecnicamente non è stato ancora fatto in precedenza, si dichiara la contumacia dei convenuti non costituiti e regolarmente vocati: , Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
1.2. In secondo luogo, sempre in via preliminare, l'integrazione della domanda verso il convenuto
, disposta con ordinanza a verbale del 06.10.2022, ed operata da parte attrice (cfr. Controparte_6 allegazione di parte attrice del 17.03.2023), ha sanato ogni eventuale profilo di genericità ed indeterminatezza della domanda rivolta verso di lui.
1.3. In terzo luogo, sempre in via preliminare, è superata l'eccezione preliminare di improcedibilità della parte convenuta costituita, giusto infruttuoso esperimento della negoziazione assistita
(obbligatoria in materia di sinistri stradali), per come disposta dal G.I. con ordinanza del 25.04.2024
e di cui parte attrice ha dato adeguata prova (cfr. depositi attorei del 11.10.2024 e del 09.12.2024).
2.1. Nella presente causa è dedotta in giudizio una vicenda di sinistro stradale che ha coinvolto un soggetto terzo trasportato che ha riportato lesioni fisiche asseritamente ingenti, e che però agisce non in proprio, ma solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori assieme al marito (che invece agisce sia in proprio sia nella medesima qualità), ed ai genitori. Ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro asseritamente subiti in quanto figli, marito e genitori della danneggiata primaria, quale conseguenza dell'incidenza negativa che il sinistro subito dalla c.d. vittima primaria avrebbe avuto sulle loro vite.
2.2.1. Tale azione, in assenza di qualificazione giuridica operata dagli attori e alla luce delle domande formulate in citazione, è inquadrabile sotto l'art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli), per il quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.” e, sotto il profilo della categoria di danno risarcibile, art. 2059 c.c. (Danni non patrimoniali), per il quale “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. (espressione poi di portata notevolmente ampliata per effetto delle ben note elaborazioni giurisprudenziali successive, quali es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003, e poi Cass. Civ. SSUU Sentenze da n. 26972 a n. 26975 del
11/11/2008). Nel caso di specie, non si pone un problema di difetto di manutenzione o vizio di costruzione, in quanto ciò che è stato dedotto in causa si sostanzia in una affermata manovra avventata dell'automobilista (il conducente della IT C5 ), che, a dire di parte attrice, Controparte_6 avrebbe effettuato un'invasione di corsia a seguito di una manovra di sorpasso. Dunque, il dato normativo rilevante rimane ancorato ai primi due commi.
4 2.2.2. Al riguardo, il primo comma (come avviene per le molte ipotesi speciali di responsabilità extracontrattuale contemplate negli articoli successivi al 2043 c.c.) postula uno schema più favorevole al danneggiato riguardo alla prova, nel senso che, ferme le prove in ordine al fatto illecito, al danno, e al nesso di causalità, quantomeno in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito (dolo o colpa), opera una presunzione, che può essere vinta dal danneggiante attraverso una prova contraria (c.d. prova liberatoria), nel caso di specie “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” Tanto che parte della dottrina inquadra le suddette ipotesi come casi di c.d. responsabilità aggravata. Peraltro, l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata nel tempo tende ad essere alquanto rigorosa sotto quest'ultimo punto di vista, ammettendo che il conducente possa esonerarsi da responsabilità purché dimostri la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (come ad esempio nel caso del malore improvviso che non aveva dato alcuna avvisaglia in precedenza, oppure alla condotta del pedone che in modo del tutto imprevedibile compare sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore, cfr. ad es. da ultimo Cass.
Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01); ma in precedenza, tra le tante,
Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del
22/02/2017 (Rv. 643134 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01)). In questo senso avvicinandosi molto la responsabilità in esame alla c.d. responsabilità oggettiva, in quanto in effetti il tenore della prova liberatoria richiesto dalla giurisprudenza, più che operare in negativo rispetto all'elemento soggettivo del dolo o della colpa, finisce invece per operare a livello positivo in termini di nesso causale, nel senso di interrompere il nesso di causalità tra fatto e danno, e dunque di argomentare nel senso della mancanza di un altro tra gli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale.
2.2.3. Peraltro, trattandosi di collisione di veicoli, opera di fondo altresì la presunzione del citato comma 2, sebbene tecnicamente per quanto concerne il danno ai veicoli, che pone dunque come regola sussidiaria base per l'ipotesi di scontro tra veicoli un concorso paritario dei due conducenti, salva la prova contraria (cfr. sul punto ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18479 del 21/09/2015
(Rv. 636975 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015 (Rv. 636981 - 01)).
3.1.1. Venendo dunque alla ricostruzione del sinistro per cui è causa, va fatta una doverosa premessa processuale, tenuto conto anche del fatto che nel presente giudizio, dal lato dei convenuti, vi è litisconsorzio tra una pluralità di soggetti, peraltro distinguibili in due blocchi, ossia:
a) il blocco composto dai soggetti relativi all'autovettura su cui la si trovava, cioè Pt_1 CP_4
, ed assicuratore
[...] Controparte_5 Pt_3
b) il blocco composto dai soggetti relativi alla IT C5 esterna, ossia ed Controparte_6 assicuratore;
CP_7 dei quali soltanto l'assicuratore del primo blocco ( si è costituito, operando una difesa Pt_3 basata essenzialmente sulla contestazione di quella ricostruzione del sinistro eventualmente funzionale a far sorgere responsabilità in capo ai soggetti indicati alla lettera a).
3.1.2. Con riferimento a quello che si è chiamato primo blocco (che è dato da tre litisconsorti necessari, di cui solo uno costituito, essendo peraltro l'assicuratore, ossia un soggetto che poco o nulla sa effettivamente, per definizione, dell'an e del quomodo dell'incidente), bisogna allora dar conto, per ogni eventualità di emersione di elementi di non contestazione, di quanto condivisibile giurisprudenza ha tratto (cfr. es. Trib. Varese 19.01.2010), sulla base di una analogia col tema della confessione, in ordine al principio di non contestazione nel giudizio litisconsortile quando solo alcuni dei litisconsorti necessari siano costituiti. Per cui, siccome si trae da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 10311 del 05/05/2006 (Rv. 588600 - 01) che “va ritenuto che la dichiarazione confessoria, […] resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte
5 necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.”, si può dedurre che la non contestazione di uno dei litisconsorti necessari abbia la stessa sorte. Ne consegue che, operando il principio di non contestazione sull'accertamento dei fatti posti a fondamento della responsabilità, questo non può trovare applicazione nel giudizio litisconsortile ove uno dei litisconsorti sia contumace. In questa ipotesi, l'attore avrà l'onere di provare il fatto pur di fronte ad eventuali elementi di non contestazione che si possano trarre dalla condotta processuale del convenuto costituito.
3.1.3. Il problema, ovviamente, nemmeno si pone in relazione al secondo blocco di convenuti, in quanto entrambi contumaci, e pertanto è di per sé chiaro che non potrà operare per loro il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., con conseguente ed ancora più immediato vigore della regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., atteso che in questo caso il silenzio della parte contumace esclude a monte una valutazione di non contestazione dei fatti allegati, “non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio.” (tratto da Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01), e cfr. anche la più recente
Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023 (Rv. 667974 - 01)).
3.1.4. Ne deriva, in sostanza, che non si può avere, nel presente caso, alcuna attenuazione dell'onere probatorio in ordine al sinistro e alla sua dinamica in capo a parte attrice.
3.2. Ora, premesso il suddetto inquadramento teorico (su cui ci si è soffermati in ragione del fatto che non ha contestato puramente e semplicemente ogni modalità del sinistro, ma la sola Pt_3 modalità prospettata in via principale da parte attrice, ragionevolmente in funzione della sua strategia difensiva), si può rilevare che il fatto storico del sinistro è pacifico tra le parti costituite. E si può dire comunque ragionevolmente documentato, in ragione della relazione di servizio dei Carabinieri di cui si dirà immediatamente in seguito. Con la conseguenza che certamente non si può negare che l'incidente stradale in cui sia stata coinvolta ci sia stato. Parte_1
3.3. Per quanto attiene invece all'esatta dinamica e le relative responsabilità, la situazione è alquanto diversa.
3.3.1. Parte attrice afferma nello specifico anzitutto una determinata ricostruzione della dinamica del sinistro (al punto 1) della citazione, che si è sostanzialmente riprodotta sopra al par.
1.2. dello svolgimento del processo). Mentre sul piano delle responsabilità affermate, al punto 10) della citazione, ella opera una desunzione in base al rapporto dei Carabinieri (cfr. all. alla citazione, denominato “RELAZIONE DI SINISTRO STRADALE REDATTA DALL'ALIQUOTA RADIOMOBILE DEI CARABINIERI DI CALTANISSETTA.pdf”), in quanto scrive testualmente “Con riferimento alla responsabilità del sinistro, si ritiene che lo stesso, sulla base della relazione di servizio redatta dall'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta, sia da attribuire in modalità esclusiva ovvero maggioritaria al veicolo IT C5 tg DS169GW (assicurata con
che, dopo avere effettuato una manovra di sorpasso del mezzo che la precedeva, Controparte_7 impattava violentemente con l'Alfa Romeo Giulietta”.
3.3.2. unico assicuratore costituito (e si tratta dell'assicuratore del veicolo su cui la Pt_3 Pt_1 viaggiava), in comparsa di risposta, sul punto rileva come la ricostruzione del sinistro, operata dai Carabinieri (non presenti al momento dell'impatto ed intervenuti solo successivamente) nella prodotta relazione sia incerta a causa del numero di veicoli coinvolti (nello specifico: quattro) e delle dichiarazioni contrastanti dei conducenti ivi contemplate, allegando altresì l'assenza di responsabilità del veicolo da essa assicurato, cui la domanda risarcitoria (come sottolinea) è stata rivolta solo “in via subordinata e concorsuale”. Concentrandosi poi (e dopo aver negato ogni responsabilità del proprio “blocco”, per usare una terminologia che abbiamo usato sopra) su una eccezione subordinata
6 di responsabilità concorrente (ed anzi di gran lunga maggioritaria) del secondo blocco ( e CP_6 suo assicuratore), nonché di una sorta di terzo blocco, in quanto si fa pure riferimento a “quella presunta dell'autoarticolato Renault […]” rispetto alla cui posizione afferma “erano state contestate specifiche violazioni del codice della strada rilevanti ai fini della dinamica del sinistro (in primis l'eccesso di velocità)”. Ancora, eccepiva in memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, la mancanza di qualsiasi riferimento allegatorio in punto di fatto della invocata responsabilità sua e dei due CP_5 nei confronti dei quali gli attori hanno, comunque, avanzato domanda in via subordinata senza
“spiegarne il fondamento”.
3.3.3. Ora, volendo esaminare, ai fini di cui ai punti nn. 1) e 10) della citazione (ed anche alla luce di quanto già accennava l'ordinanza del 27.10.2023, per cui, citando Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17949 del 14/12/2002 (Rv. 559267 - 01), si leggeva che “verbali della polizia giudiziaria annessi al
"rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. – alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali”; in senso conforme anche la successiva Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 11/05/2007 (Rv. 596679 - 01)) la menzionata “relazione di incidente stradale”, stilata dall'Aliquota radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta intervenuti sul posto dopo circa 25 minuti dal sinistro, ed alla quale parte attrice fa risalire la prova certa della responsabilità “in modalità esclusiva o maggioritaria” in capo alla IT C5 dello va sottolineato che in essa in effetti non v'è traccia di quanto, invece, affermato CP_6 in punto di dinamica in citazione dagli attori che vorrebbero il conducente della IT “avere effettuato una manovra di sorpasso del mezzo che la precedeva”. Ma di essa va rilevata, in primo luogo, l'incompletezza, stante la mancata allegazione dei rilievi tecnico-fotografici su cui si basa l'ipotesi ricostruttiva della dinamica del sinistro (rilievi che un ruolo importante se non fondamentale possono avere nel fondare il convincimento del giudice). E, in secondo luogo, come già accennato, la mera ipoteticità in termini di ricostruzione di dinamica e di responsabilità che, lungi dal suffragare quanto affermato in citazione al citato punto 10), deducono a seguito dei rilievi tecnico-fotografici (si ribadisce non prodotti) e dell'assunzione delle dichiarazioni (si badi, alquanto contrastanti, come si può constatare leggendo i riferiti, rispettivamente, da , , Testimone_1 Controparte_6 [...]
, cfr. pagg. 3-4) dei conducenti e/o dei trasportati dei veicoli coinvolti, CP_13 Controparte_14 solo in termini di “possibilità quasi certa” che “l'innesco di quanto verificatosi è il risultato dell'art.
143/3°-13° del c.d.s. ossia l'obbligo della destra rigorosissima per i conducenti dei veicoli a motore (conducente della vettura Alfa Romeo Giulietta e IT C5)”.
3.3.4. Ciò posto, ritiene questo giudicante che tale documentazione non è da sola sufficiente a suffragare il convincimento del giudice in ordine, in generale, alla dinamica del sinistro (e conseguente delineazione di eventuali responsabilità) per molteplici ordini di ragioni. In primo luogo, il numero di veicoli coinvolti, ben quattro, con una confusa e contrastante dinamica, avrebbe reso oltremodo necessario uno sforzo istruttorio ben maggiore da parte attrice al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro. In secondo luogo, il tenore contrastante delle dichiarazioni spontanee dei soggetti coinvolti in esso contenute. In quanto: il dice di aver visto la IT scura perdere Tes_1 il controllo, invadere la corsia, ed urtare la vettura dal lato guida;
lo invece dice che sia CP_6 stata la , per evitare l'impatto con la Renault che si stava immettendo sulla carreggiata, ad Per_2 invadergli la corsia e a venirgli addosso. Mentre gli altri due conducenti ( per CP_13
l'autoarticolato Renault tg. EL679FT e per l'autovettura Renault MO tg. Controparte_14
FA124ZJ) non forniscono elementi utili alla ricostruzione che interessa in questa sede, in quanto riferiscono solo vagamente ed in modo sfumato della vicenda che diede luogo al complesso sinistro.
7 In terzo luogo, l'annotazione delle contestazioni di violazioni al Codice della Strada elevate ai veicoli coinvolti, compresi quelli non citati dagli attori nel presente giudizio (come ha eccepito nelle sue difese la , che rende ancora più incerta la dinamica stessa. Pt_3
3.3.5. D'altra parte, la documentazione sanitaria allegata da parte attrice (cfr. all. alla citazione denominato “Documentazione sanitaria.pdf”, e poi gli allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nn. 1-2-3-4) avrebbe potuto avere rilievo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ma non anche per dimostrare la dinamica del sinistro, che si pone quale imprescindibile passaggio preliminare rispetto a quello. E dunque nulla aggiunge su tale profilo.
3.3.6. Invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità. E rispetto al verificarsi del fatto e della sua dinamica l'art. 2054 c.c. non sovviene ad operare alcun alleggerimento allegatorio e istruttorio. Gli attori del presente giudizio non hanno articolato, come invece loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., adeguati mezzi di prova al fine di provare il fatto storico descritto in citazione, affidandosi meramente alla relazione di servizio dei Carabinieri, carente per come si è detto sopra ai parr.
3.3.3. e 3.3.4. Ancora, non v'è traccia di ulteriori accertamenti compiuti (come è logico supporre nel caso specifico in cui la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni riflessi si fonda e basa sui danni patiti dalla vittima primaria qui attrice nella qualità), ad esempio, dalle società di assicurazione coinvolte nel risarcimento delle vittime primarie. Ed ancora non sono state richieste dagli attori prove costituende che potessero gettar luce sul fatto e sulla relativa responsabilità, facendo chiarezza sulla dinamica, fondando e orientando il giudice anche nell'accertamento dell'eventualmente differente contributo concorsuale da imputare ai soggetti coinvolti (sempre fermo restando il principio della responsabilità solidale nei rapporti esterni ex art. 2055 c.c.). Come d'altronde il G.I. aveva già evidenziato nell'ordinanza del 27.10.2023 (“considerato che, a fronte della generica ricostruzione del sinistro contenuta in citazione, gli attori hanno omesso di formulare richieste istruttorie finalizzate a dimostrare la dinamica dell'incidente stradale oggetto di causa;
”). Giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c., comma 1 ("chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento") , parte attrice non ha fornito adeguati mezzi di prova al fine di provare l'atteggiarsi concreto del fatto storico descritto in citazione affidandosi ad una documentazione incompleta ed insufficiente, e questo sia per quanto attiene la domanda formulata in via principale verso i convenuti non costituiti del secondo blocco ( sia per quanto CP_6 CP_7 attiene la domanda formulata in via subordinata e concorsuale verso la costituita e i Pt_3
(non costituiti), nei confronti dei quali la citazione in giudizio, a monte, non argomenta né CP_5 allega nulla.
3.3.7. Anzi, meramente ad abbondanza, e ad ulteriore detrimento della posizione assunta dagli attori, si può osservare altresì quanto dichiarato dalla stessa in sede di prova orale Parte_1
(cfr. verbale del 11.12.2023). Infatti, la stessa, interrogata su un capitolato anche relativo alla dinamica del sinistro (cfr. i capitoli relativi nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di che sono ovviamente strutturati in funzione dell'interesse di quest'ultima a difendere la Pt_3 posizione dei suoi assistiti, ma in generale sono altresì capitoli funzionali alla comprensione della dinamica del sinistro), risponde nel senso di non ricordare quasi nulla dell'incidente e dunque di non poter dire alcunché al riguardo. Aggiungendo poi soltanto di ricordare “solo le voci dei colleghi che si trovavano con me nell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, i quali gridavano: “dove sta andando questa macchina?”;” Ed affermando che poi sono stati i colleghi che si trovavano con lei in macchina a descriverle le presunte modalità del sinistro. Derivandone una situazione probatoriamente insolita, in cui una delle parti attrici (ed anzi: l'unica tra le parti attrici che ha vissuto l'incidente in prima persona) dichiara in sede di prova orale (e a prescindere in effetti dalla corretta configurazione del
8 mezzo: interrogatorio formale o testimonianza, in quanto tecnicamente la signora in questa Pt_1 sede agisce solo n.q. di altri e non in proprio) di non ricordare pressoché nulla del sinistro stesso. Ciò che sicuramente crea un ulteriore vulnus nella ricostruzione della dinamica del sinistro, che risulta ancora più incerta e confusa.
3.3.8. E non soccorre nemmeno l'attività istruttoria di parte convenuta, in quanto, per i casi quali quello che ci occupa e sopra descritto, la Suprema Corte ha ritenuto che in tanto il giudice è tenuto a verificare se chi eccepisce l'inefficacia dei fatti invocati dall'attore a fondamento della propria pretesa ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto abbia prima accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. Sul punto, cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007 (Rv. 597094 - 01), secondo cui “Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi.”. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio.
4.1. Per maggiore chiarezza, è appena il caso di puntualizzare ulteriormente che la contumacia dei convenuti e rimasti silenti sulle allegazioni attoree avendo scelto di non CP_6 CP_7 costituirsi, rappresenta un dato neutro dal punto di vista processuale, non rendendo incontestati i fatti allegati e non introducendo deroghe all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio, proprio per come si è spiegato già al precedente par. 3.1.3.
4.2. Peraltro, va pure osservato che nemmeno la mancata comparizione, senza giustificato motivo, del convenuto a rendere interrogatorio non scalfisce tale impostazione per due ragioni. CP_6
4.2.1. In primo luogo, e primariamente, si afferma ciò in quanto l'interpello a lui destinato è stato richiesto non da parte attrice, ma dalla parte convenuta costituita (che ha infatti domandato, in uno, l'interrogatorio formale sia dell'attrice , sia del predetto in ordine ad una Parte_1 ricostruzione dei fatti, e conseguente dinamica del sinistro, per come già si è evidenziato al precedente par. 3.3.7.), e dunque non sarebbe valso ad una supplenza dell'onere probatorio proprio di parte attrice. Ciò che, per inciso, allora vale anche per la testimonianza resa nel presente giudizio da
[...]
(rispetto a cui infatti si esplicitava nell'ordinanza del G.I. del 27.10.2023, che essa Testimone_1 veniva ammessa in ragione dell'“interesse della convenuta a superare la presunzione di Pt_3 cui all'art. 2054 co. 2 c.c.”). Con una prova testimoniale che, obiettivamente e melius in re perpensa, alla luce della ricostruzione concettuale operata sopra, avrebbe anche potuto non ammettersi per irrilevanza. Ciò che neutralizza anche la questione sulla relativa eccezione di nullità.
4.2.2. In secondo luogo, e in ogni caso, si argomenta in tal senso in relazione a quanto prevede l'art. 232 comma 1 c.p.c. (per cui “Se la parte non si presenta […] senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), in funzione del cui disposto la giurisprudenza consolidata afferma che “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018 (Rv. 648227 - 01), richiamata dalla più recente Cass.
Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25935 del 02/09/2022, pagg. 14-15); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
41643 del 27/12/2021 (Rv. 663732 - 01)). E rispetto al cui insegnamento, allora questo giudice ritiene di non poter desumere l'ammissione dei fatti dedotti, in ragione del predetto quadro probatorio residuo del tutto evanescente ed incerto sulla dinamica del sinistro, rispetto al quale, a ragionare altrimenti, la mancata comparizione all'interrogatorio finirebbe per configurare un ruolo di supplenza
9 probatoria pressoché esclusivo, quando invece la Suprema Corte fa capire che tale eventualità può avere al limite solo una funzione di completamento di una semiplena probatio .
5.1. Pertanto, alla luce del complesso di argomentazioni svolte, tenuto conto di una insufficiente allegazione e prova della fonte del rapporto dedotto in giudizio, stante lo specifico onere in tal senso di chi il diritto lo fa valere (ossia la parte attrice), la domanda proposta non può trovare accoglimento.
5.2. Consequenzialmente, ogni considerazione in relazione ai danni patiti e alla loro liquidazione risulta preclusa. Essenzialmente per questa ragione si è confermato il rigetto dei capitoli di prova testimoniale avanzati da parte attrice, nonché la CTU medico-legale (cfr. ordinanza del 27.10.2023 e successiva conferma in ordinanza del 12.12.2024).
6.1. In ragione delle peculiarità di svolgimento processuale, nonché delle ragioni in base alle quali si procede al rigetto della domanda, si ritiene configurarsi alcuna delle analoghe “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92 comma 2 c.p.c., come integrato da C. Cost. 77/2018, per compensare al 50% le spese di giudizio tra le parti costituite. Per il resto, esse seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022.
6.2. Pertanto, visto l'esito del giudizio e la contumacia di alcuni convenuti: per la relativa parte andrà disposta la condanna solidale degli attori verso la parte convenuta costituita. Mentre nulla sarà statuito in ordine ai rapporti tra attori e convenuti non costituiti, in quanto questi ultimi, vincitori, non hanno sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1661/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA, in solido, previa compensazione delle stesse per il 50%, le parti attrici
[...]
, (la prima solo n. q. di genitore esercente la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori ed , ed il Persona_1 Parte_2 secondo sia in tale qualità sia in proprio), e , al CP_2 Controparte_3 pagamento, in favore della parte convenuta in persona del Parte_3
l.r.p.t., del restante 50 % delle spese di giudizio, che liquida nei restanti € 14,30 per esborsi ed € 7.859,50 per onorari (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.000,00 ad
€ 520.000,00, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 30% in ragione del carattere relativamente lineare della controversia e del pregio degli scritti difensivi), oltre spese generali al 15%, CPA ed
IVA come per legge, ove dovuti;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 29.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1661/2019, avente ad oggetto: “RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE - LESIONE PERSONALE”.
TRA
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente a [...], n. q. di genitore C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata a [...] Persona_1 il 17.09.2007 (C.F. ) e , nato a [...] il C.F._2 Parte_2
28.04.2014 (C.F. ; C.F._3
2) , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente in [...], in proprio e n. q. di genitore esercente C.F._4 la responsabilità genitoriale sui predetti figli minori;
3) nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
) ed ivi residente in [...]; C.F._5
4) , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
ed ivi residente in [...]; C.F._6 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Maurizio Bonanno (C.F. , ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimo C.F._7 Dell'Utri, sito in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161;
ATTORI
CONTRO
1) , residente a [...] – NON Controparte_4
COSTITUITO;
2) , residente a [...] – NON Controparte_5
COSTITUITA;
3) in persona del l.r.p.t., con sede a Roma, in Via Cesare Parte_3
Pavese n. 385 (C.F. – P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 P.IVA_2
1 allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Nicola Castiglione (C.F. ) ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito ad Agrigento, in Via Gioeni n. 43;
4) , residente a [...] in C. da Sant'Anna snc – NON COSTITUITO;
Controparte_6
5) in persona del l.r.p.t., con sede a Trieste, in Via Machiavelli, n. 4 – NON Controparte_7
COSTITUITA; CONVENUTI
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e depositato in data 31.07.2019,
(n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli Parte_1 minori ed ), (in proprio Persona_1 Parte_2 Controparte_1
e n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui predetti figli minori), CP_2
e agivano in giudizio contro , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, (da ora in poi, più semplicemente
[...] Parte_3
, , e (da ora in poi, più semplicemente Pt_3 Controparte_6 CP_7
, domandando nei loro confronti il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito CP_7 di un sinistro stradale, nei termini che seguono.
1.2. In particolare, premettevano gli attori che, in data 21.04.2016, alle ore 15:45 circa, Parte_1 si trovava quale terza trasportata a bordo dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta tg.
[...]
EM099TM (assicurata con di proprietà di e condotta nell'occorso da Pt_3 CP_8
. La predetta vettura percorreva la SS 640 con direzione Agrigento, quando, nei Controparte_5 pressi del viadotto San Cataldo in prossimità dello svincolo di Pian del Lago, veniva violentemente urtata nella parte anteriore sinistra dall'autovettura IT C5, tg. DS169GW (assicurata con di proprietà e condotta da ), la quale, provenendo dal senso opposto di CP_7 Controparte_6 marcia, aveva effettuato una manovra di sorpasso. L'autovettura Alfa Romeo Giulietta, impattata dalla IT C5, andava in testacoda, e si schiantava contro l'autoarticolato tg. EL679FT, assicurato con e di proprietà della società cooperativa he proveniva dal senso opposto di Controparte_9 CP_10 marcia (ossia il medesimo della IT C5). Nel sinistro, veniva coinvolta anche un'altra autovettura, una Renault MO tg. FA124ZJ, assicurata con A seguito del sinistro, la predetta terza CP_11 trasportata riportava ingenti danni fisici che ne rendevano necessario, dapprima, il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e, dopo, presso l'Ospedale Cannizzaro di
Catania, e che la costringevano ad una lunga degenza ospedaliera e a lunghe cure nei mesi successivi come da approfondita relazione medico-legale di parte allegata all'atto di citazione.
1.3. Gli attori affermavano che la responsabilità del sinistro era imputabile in via “esclusiva ovvero maggioritaria” all'autovettura IT C5 per aver invaso, a causa di un sorpasso del veicolo che la precedeva, la carreggiata sulla quale viaggiava l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, impattandola violentemente, come evincibile dalla relazione di servizio redatta dall'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta, allegata alla citazione.
1.4. Gli attori affermavano altresì che gli ingenti danni fisici riportati dall'attrice Parte_1
al contempo madre di ed , moglie di
[...] Persona_1 Parte_2 Controparte_12
, e figlia di e , avevano comportato danni iure proprio, di natura
[...] CP_2 Controparte_3 non patrimoniale, altrettanto ingenti, sui suoi prossimi congiunti, odierni attori (specificamente marito, figli e genitori della stessa), ai quali la vita sarebbe cambiata in modo “traumatico e repentino” proprio a causa di quel sinistro e dei danni fisici che quella aveva riportato.
2 1.5. Gli attori domandavano dunque:
A) anzitutto di accertare la responsabilità solidale per il sinistro: in via principale, del proprietario della IT C5 (ossia ) e della relativa compagnia assicuratrice, in Controparte_6 CP_7 subordine, “sulla base del concorso di colpa che verrà accertato in corso di causa”, sia dei predetti nonché del proprietario della Alfa Romeo Giulietta e alla relativa compagnia assicuratrice,
Pt_3
B) conseguentemente, condannare in solido i convenuti al risarcimento per danni non patrimoniali iure proprio, che stimavano in complessivi € 470.000,00 (o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) e così specificamente ripartita:
a) € 120.000,00 a favore del coniuge convivente ( ); Controparte_1
b) € 100.000,00 a favore di ciascun figlio minore convivente ( ed;
Per_1 Pt_2
c) € 75.000,00 a favore di ciascun genitore ( e ). CP_2 Controparte_3
Con rivalutazione ed interessi dal sinistro al soddisfo. E con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi in giudizio, la sollevava preliminarmente eccezione di improcedibilità per Pt_3 mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, contestava la pretesa di parte attrice: affermando, in via principale che non vi fosse prova della responsabilità dei propri assistiti nella causazione del sinistro e che, anzi, la dinamica riferita dagli stessi attori individuava la responsabilità di esso in capo al veicolo IT C5; in subordine e salvo gravame, chiedendo che il sinistro venisse imputato per “almeno il 70%” al conducente dell'autovettura IT C5, , facendo Controparte_6 comunque salvo ogni diritto al fine di accertare in separata sede la responsabilità del conducente e del proprietario dell'autoarticolato coinvolto. Sempre nel merito, contestava la genericità delle allegazioni in punto di danni c.d. riflessi nonché la sussistenza in capo all'attrice di lesioni macropermanenti di grande rilevanza che potessero rendere risarcibili i danni riflessi. In ulteriore subordine comunque chiedeva, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, la detrazione delle somme già eventualmente corrisposte agli attori per la stessa causale.
2.2. Pertanto, domandava gradatamente quanto sopra riassunto. Con vittoria di spese e compensi e, in subordine, con compensazione di esse.
3. Dichiarata, con ordinanza a verbale del 06.10.2022, la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163
n. 3 e 164 comma 4 c.p.c. nei confronti del convenuto non costituito , ne veniva Controparte_6 disposta la integrazione, cui parte attrice ottemperava.
4. Non si costituivano in giudizio, pur regolarmente vocati, i convenuti , Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
5. A causa in corso, e su disposizione del giudice con ordinanza del 25.04.2024, gli attori invitavano infruttuosamente i convenuti a stipulare convenzione di negoziazione assistita.
6. Nel frattempo si svolgeva l'istruttoria. Acquisita la documentazione versata dalle parti, con ordinanza del 27.10.2023, venivano rigettate le istanze di prova orale articolate da parte attrice e ammesse quelle articolate da parte convenuta (interrogatorio formale di e di Controparte_6 [...]
e testimonianza di , quale altro terzo trasportato Parte_1 Testimone_1 nell'autovettura Alfa Romeo Giulietta). Mutato il giudicante, tale ordinanza è stata confermata in merito al rigetto delle istanze istruttorie già non ammesse, con provvedimento del 12.12.2024. Il
3 convenuto ritualmente ricevuta la notifica, non si presentava a rendere interpello, senza CP_6 comunicare giustificato motivo.
7. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 08.01.2025. Quindi con ordinanza del 09.01.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., (con riduzione del termine per comparse conclusionali a 50 giorni) che venivano a scadere in data 20.03.2025.
§§§
1.1. In primo luogo, in via preliminare, poiché tecnicamente non è stato ancora fatto in precedenza, si dichiara la contumacia dei convenuti non costituiti e regolarmente vocati: , Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
1.2. In secondo luogo, sempre in via preliminare, l'integrazione della domanda verso il convenuto
, disposta con ordinanza a verbale del 06.10.2022, ed operata da parte attrice (cfr. Controparte_6 allegazione di parte attrice del 17.03.2023), ha sanato ogni eventuale profilo di genericità ed indeterminatezza della domanda rivolta verso di lui.
1.3. In terzo luogo, sempre in via preliminare, è superata l'eccezione preliminare di improcedibilità della parte convenuta costituita, giusto infruttuoso esperimento della negoziazione assistita
(obbligatoria in materia di sinistri stradali), per come disposta dal G.I. con ordinanza del 25.04.2024
e di cui parte attrice ha dato adeguata prova (cfr. depositi attorei del 11.10.2024 e del 09.12.2024).
2.1. Nella presente causa è dedotta in giudizio una vicenda di sinistro stradale che ha coinvolto un soggetto terzo trasportato che ha riportato lesioni fisiche asseritamente ingenti, e che però agisce non in proprio, ma solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori assieme al marito (che invece agisce sia in proprio sia nella medesima qualità), ed ai genitori. Ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro asseritamente subiti in quanto figli, marito e genitori della danneggiata primaria, quale conseguenza dell'incidenza negativa che il sinistro subito dalla c.d. vittima primaria avrebbe avuto sulle loro vite.
2.2.1. Tale azione, in assenza di qualificazione giuridica operata dagli attori e alla luce delle domande formulate in citazione, è inquadrabile sotto l'art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli), per il quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.” e, sotto il profilo della categoria di danno risarcibile, art. 2059 c.c. (Danni non patrimoniali), per il quale “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. (espressione poi di portata notevolmente ampliata per effetto delle ben note elaborazioni giurisprudenziali successive, quali es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003, e poi Cass. Civ. SSUU Sentenze da n. 26972 a n. 26975 del
11/11/2008). Nel caso di specie, non si pone un problema di difetto di manutenzione o vizio di costruzione, in quanto ciò che è stato dedotto in causa si sostanzia in una affermata manovra avventata dell'automobilista (il conducente della IT C5 ), che, a dire di parte attrice, Controparte_6 avrebbe effettuato un'invasione di corsia a seguito di una manovra di sorpasso. Dunque, il dato normativo rilevante rimane ancorato ai primi due commi.
4 2.2.2. Al riguardo, il primo comma (come avviene per le molte ipotesi speciali di responsabilità extracontrattuale contemplate negli articoli successivi al 2043 c.c.) postula uno schema più favorevole al danneggiato riguardo alla prova, nel senso che, ferme le prove in ordine al fatto illecito, al danno, e al nesso di causalità, quantomeno in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito (dolo o colpa), opera una presunzione, che può essere vinta dal danneggiante attraverso una prova contraria (c.d. prova liberatoria), nel caso di specie “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” Tanto che parte della dottrina inquadra le suddette ipotesi come casi di c.d. responsabilità aggravata. Peraltro, l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata nel tempo tende ad essere alquanto rigorosa sotto quest'ultimo punto di vista, ammettendo che il conducente possa esonerarsi da responsabilità purché dimostri la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (come ad esempio nel caso del malore improvviso che non aveva dato alcuna avvisaglia in precedenza, oppure alla condotta del pedone che in modo del tutto imprevedibile compare sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore, cfr. ad es. da ultimo Cass.
Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01); ma in precedenza, tra le tante,
Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del
22/02/2017 (Rv. 643134 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01)). In questo senso avvicinandosi molto la responsabilità in esame alla c.d. responsabilità oggettiva, in quanto in effetti il tenore della prova liberatoria richiesto dalla giurisprudenza, più che operare in negativo rispetto all'elemento soggettivo del dolo o della colpa, finisce invece per operare a livello positivo in termini di nesso causale, nel senso di interrompere il nesso di causalità tra fatto e danno, e dunque di argomentare nel senso della mancanza di un altro tra gli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale.
2.2.3. Peraltro, trattandosi di collisione di veicoli, opera di fondo altresì la presunzione del citato comma 2, sebbene tecnicamente per quanto concerne il danno ai veicoli, che pone dunque come regola sussidiaria base per l'ipotesi di scontro tra veicoli un concorso paritario dei due conducenti, salva la prova contraria (cfr. sul punto ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18479 del 21/09/2015
(Rv. 636975 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015 (Rv. 636981 - 01)).
3.1.1. Venendo dunque alla ricostruzione del sinistro per cui è causa, va fatta una doverosa premessa processuale, tenuto conto anche del fatto che nel presente giudizio, dal lato dei convenuti, vi è litisconsorzio tra una pluralità di soggetti, peraltro distinguibili in due blocchi, ossia:
a) il blocco composto dai soggetti relativi all'autovettura su cui la si trovava, cioè Pt_1 CP_4
, ed assicuratore
[...] Controparte_5 Pt_3
b) il blocco composto dai soggetti relativi alla IT C5 esterna, ossia ed Controparte_6 assicuratore;
CP_7 dei quali soltanto l'assicuratore del primo blocco ( si è costituito, operando una difesa Pt_3 basata essenzialmente sulla contestazione di quella ricostruzione del sinistro eventualmente funzionale a far sorgere responsabilità in capo ai soggetti indicati alla lettera a).
3.1.2. Con riferimento a quello che si è chiamato primo blocco (che è dato da tre litisconsorti necessari, di cui solo uno costituito, essendo peraltro l'assicuratore, ossia un soggetto che poco o nulla sa effettivamente, per definizione, dell'an e del quomodo dell'incidente), bisogna allora dar conto, per ogni eventualità di emersione di elementi di non contestazione, di quanto condivisibile giurisprudenza ha tratto (cfr. es. Trib. Varese 19.01.2010), sulla base di una analogia col tema della confessione, in ordine al principio di non contestazione nel giudizio litisconsortile quando solo alcuni dei litisconsorti necessari siano costituiti. Per cui, siccome si trae da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 10311 del 05/05/2006 (Rv. 588600 - 01) che “va ritenuto che la dichiarazione confessoria, […] resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte
5 necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.”, si può dedurre che la non contestazione di uno dei litisconsorti necessari abbia la stessa sorte. Ne consegue che, operando il principio di non contestazione sull'accertamento dei fatti posti a fondamento della responsabilità, questo non può trovare applicazione nel giudizio litisconsortile ove uno dei litisconsorti sia contumace. In questa ipotesi, l'attore avrà l'onere di provare il fatto pur di fronte ad eventuali elementi di non contestazione che si possano trarre dalla condotta processuale del convenuto costituito.
3.1.3. Il problema, ovviamente, nemmeno si pone in relazione al secondo blocco di convenuti, in quanto entrambi contumaci, e pertanto è di per sé chiaro che non potrà operare per loro il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., con conseguente ed ancora più immediato vigore della regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., atteso che in questo caso il silenzio della parte contumace esclude a monte una valutazione di non contestazione dei fatti allegati, “non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio.” (tratto da Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01), e cfr. anche la più recente
Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023 (Rv. 667974 - 01)).
3.1.4. Ne deriva, in sostanza, che non si può avere, nel presente caso, alcuna attenuazione dell'onere probatorio in ordine al sinistro e alla sua dinamica in capo a parte attrice.
3.2. Ora, premesso il suddetto inquadramento teorico (su cui ci si è soffermati in ragione del fatto che non ha contestato puramente e semplicemente ogni modalità del sinistro, ma la sola Pt_3 modalità prospettata in via principale da parte attrice, ragionevolmente in funzione della sua strategia difensiva), si può rilevare che il fatto storico del sinistro è pacifico tra le parti costituite. E si può dire comunque ragionevolmente documentato, in ragione della relazione di servizio dei Carabinieri di cui si dirà immediatamente in seguito. Con la conseguenza che certamente non si può negare che l'incidente stradale in cui sia stata coinvolta ci sia stato. Parte_1
3.3. Per quanto attiene invece all'esatta dinamica e le relative responsabilità, la situazione è alquanto diversa.
3.3.1. Parte attrice afferma nello specifico anzitutto una determinata ricostruzione della dinamica del sinistro (al punto 1) della citazione, che si è sostanzialmente riprodotta sopra al par.
1.2. dello svolgimento del processo). Mentre sul piano delle responsabilità affermate, al punto 10) della citazione, ella opera una desunzione in base al rapporto dei Carabinieri (cfr. all. alla citazione, denominato “RELAZIONE DI SINISTRO STRADALE REDATTA DALL'ALIQUOTA RADIOMOBILE DEI CARABINIERI DI CALTANISSETTA.pdf”), in quanto scrive testualmente “Con riferimento alla responsabilità del sinistro, si ritiene che lo stesso, sulla base della relazione di servizio redatta dall'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta, sia da attribuire in modalità esclusiva ovvero maggioritaria al veicolo IT C5 tg DS169GW (assicurata con
che, dopo avere effettuato una manovra di sorpasso del mezzo che la precedeva, Controparte_7 impattava violentemente con l'Alfa Romeo Giulietta”.
3.3.2. unico assicuratore costituito (e si tratta dell'assicuratore del veicolo su cui la Pt_3 Pt_1 viaggiava), in comparsa di risposta, sul punto rileva come la ricostruzione del sinistro, operata dai Carabinieri (non presenti al momento dell'impatto ed intervenuti solo successivamente) nella prodotta relazione sia incerta a causa del numero di veicoli coinvolti (nello specifico: quattro) e delle dichiarazioni contrastanti dei conducenti ivi contemplate, allegando altresì l'assenza di responsabilità del veicolo da essa assicurato, cui la domanda risarcitoria (come sottolinea) è stata rivolta solo “in via subordinata e concorsuale”. Concentrandosi poi (e dopo aver negato ogni responsabilità del proprio “blocco”, per usare una terminologia che abbiamo usato sopra) su una eccezione subordinata
6 di responsabilità concorrente (ed anzi di gran lunga maggioritaria) del secondo blocco ( e CP_6 suo assicuratore), nonché di una sorta di terzo blocco, in quanto si fa pure riferimento a “quella presunta dell'autoarticolato Renault […]” rispetto alla cui posizione afferma “erano state contestate specifiche violazioni del codice della strada rilevanti ai fini della dinamica del sinistro (in primis l'eccesso di velocità)”. Ancora, eccepiva in memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, la mancanza di qualsiasi riferimento allegatorio in punto di fatto della invocata responsabilità sua e dei due CP_5 nei confronti dei quali gli attori hanno, comunque, avanzato domanda in via subordinata senza
“spiegarne il fondamento”.
3.3.3. Ora, volendo esaminare, ai fini di cui ai punti nn. 1) e 10) della citazione (ed anche alla luce di quanto già accennava l'ordinanza del 27.10.2023, per cui, citando Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17949 del 14/12/2002 (Rv. 559267 - 01), si leggeva che “verbali della polizia giudiziaria annessi al
"rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. – alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali”; in senso conforme anche la successiva Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 11/05/2007 (Rv. 596679 - 01)) la menzionata “relazione di incidente stradale”, stilata dall'Aliquota radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta intervenuti sul posto dopo circa 25 minuti dal sinistro, ed alla quale parte attrice fa risalire la prova certa della responsabilità “in modalità esclusiva o maggioritaria” in capo alla IT C5 dello va sottolineato che in essa in effetti non v'è traccia di quanto, invece, affermato CP_6 in punto di dinamica in citazione dagli attori che vorrebbero il conducente della IT “avere effettuato una manovra di sorpasso del mezzo che la precedeva”. Ma di essa va rilevata, in primo luogo, l'incompletezza, stante la mancata allegazione dei rilievi tecnico-fotografici su cui si basa l'ipotesi ricostruttiva della dinamica del sinistro (rilievi che un ruolo importante se non fondamentale possono avere nel fondare il convincimento del giudice). E, in secondo luogo, come già accennato, la mera ipoteticità in termini di ricostruzione di dinamica e di responsabilità che, lungi dal suffragare quanto affermato in citazione al citato punto 10), deducono a seguito dei rilievi tecnico-fotografici (si ribadisce non prodotti) e dell'assunzione delle dichiarazioni (si badi, alquanto contrastanti, come si può constatare leggendo i riferiti, rispettivamente, da , , Testimone_1 Controparte_6 [...]
, cfr. pagg. 3-4) dei conducenti e/o dei trasportati dei veicoli coinvolti, CP_13 Controparte_14 solo in termini di “possibilità quasi certa” che “l'innesco di quanto verificatosi è il risultato dell'art.
143/3°-13° del c.d.s. ossia l'obbligo della destra rigorosissima per i conducenti dei veicoli a motore (conducente della vettura Alfa Romeo Giulietta e IT C5)”.
3.3.4. Ciò posto, ritiene questo giudicante che tale documentazione non è da sola sufficiente a suffragare il convincimento del giudice in ordine, in generale, alla dinamica del sinistro (e conseguente delineazione di eventuali responsabilità) per molteplici ordini di ragioni. In primo luogo, il numero di veicoli coinvolti, ben quattro, con una confusa e contrastante dinamica, avrebbe reso oltremodo necessario uno sforzo istruttorio ben maggiore da parte attrice al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro. In secondo luogo, il tenore contrastante delle dichiarazioni spontanee dei soggetti coinvolti in esso contenute. In quanto: il dice di aver visto la IT scura perdere Tes_1 il controllo, invadere la corsia, ed urtare la vettura dal lato guida;
lo invece dice che sia CP_6 stata la , per evitare l'impatto con la Renault che si stava immettendo sulla carreggiata, ad Per_2 invadergli la corsia e a venirgli addosso. Mentre gli altri due conducenti ( per CP_13
l'autoarticolato Renault tg. EL679FT e per l'autovettura Renault MO tg. Controparte_14
FA124ZJ) non forniscono elementi utili alla ricostruzione che interessa in questa sede, in quanto riferiscono solo vagamente ed in modo sfumato della vicenda che diede luogo al complesso sinistro.
7 In terzo luogo, l'annotazione delle contestazioni di violazioni al Codice della Strada elevate ai veicoli coinvolti, compresi quelli non citati dagli attori nel presente giudizio (come ha eccepito nelle sue difese la , che rende ancora più incerta la dinamica stessa. Pt_3
3.3.5. D'altra parte, la documentazione sanitaria allegata da parte attrice (cfr. all. alla citazione denominato “Documentazione sanitaria.pdf”, e poi gli allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nn. 1-2-3-4) avrebbe potuto avere rilievo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ma non anche per dimostrare la dinamica del sinistro, che si pone quale imprescindibile passaggio preliminare rispetto a quello. E dunque nulla aggiunge su tale profilo.
3.3.6. Invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità. E rispetto al verificarsi del fatto e della sua dinamica l'art. 2054 c.c. non sovviene ad operare alcun alleggerimento allegatorio e istruttorio. Gli attori del presente giudizio non hanno articolato, come invece loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., adeguati mezzi di prova al fine di provare il fatto storico descritto in citazione, affidandosi meramente alla relazione di servizio dei Carabinieri, carente per come si è detto sopra ai parr.
3.3.3. e 3.3.4. Ancora, non v'è traccia di ulteriori accertamenti compiuti (come è logico supporre nel caso specifico in cui la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni riflessi si fonda e basa sui danni patiti dalla vittima primaria qui attrice nella qualità), ad esempio, dalle società di assicurazione coinvolte nel risarcimento delle vittime primarie. Ed ancora non sono state richieste dagli attori prove costituende che potessero gettar luce sul fatto e sulla relativa responsabilità, facendo chiarezza sulla dinamica, fondando e orientando il giudice anche nell'accertamento dell'eventualmente differente contributo concorsuale da imputare ai soggetti coinvolti (sempre fermo restando il principio della responsabilità solidale nei rapporti esterni ex art. 2055 c.c.). Come d'altronde il G.I. aveva già evidenziato nell'ordinanza del 27.10.2023 (“considerato che, a fronte della generica ricostruzione del sinistro contenuta in citazione, gli attori hanno omesso di formulare richieste istruttorie finalizzate a dimostrare la dinamica dell'incidente stradale oggetto di causa;
”). Giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c., comma 1 ("chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento") , parte attrice non ha fornito adeguati mezzi di prova al fine di provare l'atteggiarsi concreto del fatto storico descritto in citazione affidandosi ad una documentazione incompleta ed insufficiente, e questo sia per quanto attiene la domanda formulata in via principale verso i convenuti non costituiti del secondo blocco ( sia per quanto CP_6 CP_7 attiene la domanda formulata in via subordinata e concorsuale verso la costituita e i Pt_3
(non costituiti), nei confronti dei quali la citazione in giudizio, a monte, non argomenta né CP_5 allega nulla.
3.3.7. Anzi, meramente ad abbondanza, e ad ulteriore detrimento della posizione assunta dagli attori, si può osservare altresì quanto dichiarato dalla stessa in sede di prova orale Parte_1
(cfr. verbale del 11.12.2023). Infatti, la stessa, interrogata su un capitolato anche relativo alla dinamica del sinistro (cfr. i capitoli relativi nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di che sono ovviamente strutturati in funzione dell'interesse di quest'ultima a difendere la Pt_3 posizione dei suoi assistiti, ma in generale sono altresì capitoli funzionali alla comprensione della dinamica del sinistro), risponde nel senso di non ricordare quasi nulla dell'incidente e dunque di non poter dire alcunché al riguardo. Aggiungendo poi soltanto di ricordare “solo le voci dei colleghi che si trovavano con me nell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, i quali gridavano: “dove sta andando questa macchina?”;” Ed affermando che poi sono stati i colleghi che si trovavano con lei in macchina a descriverle le presunte modalità del sinistro. Derivandone una situazione probatoriamente insolita, in cui una delle parti attrici (ed anzi: l'unica tra le parti attrici che ha vissuto l'incidente in prima persona) dichiara in sede di prova orale (e a prescindere in effetti dalla corretta configurazione del
8 mezzo: interrogatorio formale o testimonianza, in quanto tecnicamente la signora in questa Pt_1 sede agisce solo n.q. di altri e non in proprio) di non ricordare pressoché nulla del sinistro stesso. Ciò che sicuramente crea un ulteriore vulnus nella ricostruzione della dinamica del sinistro, che risulta ancora più incerta e confusa.
3.3.8. E non soccorre nemmeno l'attività istruttoria di parte convenuta, in quanto, per i casi quali quello che ci occupa e sopra descritto, la Suprema Corte ha ritenuto che in tanto il giudice è tenuto a verificare se chi eccepisce l'inefficacia dei fatti invocati dall'attore a fondamento della propria pretesa ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto abbia prima accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. Sul punto, cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007 (Rv. 597094 - 01), secondo cui “Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi.”. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio.
4.1. Per maggiore chiarezza, è appena il caso di puntualizzare ulteriormente che la contumacia dei convenuti e rimasti silenti sulle allegazioni attoree avendo scelto di non CP_6 CP_7 costituirsi, rappresenta un dato neutro dal punto di vista processuale, non rendendo incontestati i fatti allegati e non introducendo deroghe all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio, proprio per come si è spiegato già al precedente par. 3.1.3.
4.2. Peraltro, va pure osservato che nemmeno la mancata comparizione, senza giustificato motivo, del convenuto a rendere interrogatorio non scalfisce tale impostazione per due ragioni. CP_6
4.2.1. In primo luogo, e primariamente, si afferma ciò in quanto l'interpello a lui destinato è stato richiesto non da parte attrice, ma dalla parte convenuta costituita (che ha infatti domandato, in uno, l'interrogatorio formale sia dell'attrice , sia del predetto in ordine ad una Parte_1 ricostruzione dei fatti, e conseguente dinamica del sinistro, per come già si è evidenziato al precedente par. 3.3.7.), e dunque non sarebbe valso ad una supplenza dell'onere probatorio proprio di parte attrice. Ciò che, per inciso, allora vale anche per la testimonianza resa nel presente giudizio da
[...]
(rispetto a cui infatti si esplicitava nell'ordinanza del G.I. del 27.10.2023, che essa Testimone_1 veniva ammessa in ragione dell'“interesse della convenuta a superare la presunzione di Pt_3 cui all'art. 2054 co. 2 c.c.”). Con una prova testimoniale che, obiettivamente e melius in re perpensa, alla luce della ricostruzione concettuale operata sopra, avrebbe anche potuto non ammettersi per irrilevanza. Ciò che neutralizza anche la questione sulla relativa eccezione di nullità.
4.2.2. In secondo luogo, e in ogni caso, si argomenta in tal senso in relazione a quanto prevede l'art. 232 comma 1 c.p.c. (per cui “Se la parte non si presenta […] senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), in funzione del cui disposto la giurisprudenza consolidata afferma che “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018 (Rv. 648227 - 01), richiamata dalla più recente Cass.
Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25935 del 02/09/2022, pagg. 14-15); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
41643 del 27/12/2021 (Rv. 663732 - 01)). E rispetto al cui insegnamento, allora questo giudice ritiene di non poter desumere l'ammissione dei fatti dedotti, in ragione del predetto quadro probatorio residuo del tutto evanescente ed incerto sulla dinamica del sinistro, rispetto al quale, a ragionare altrimenti, la mancata comparizione all'interrogatorio finirebbe per configurare un ruolo di supplenza
9 probatoria pressoché esclusivo, quando invece la Suprema Corte fa capire che tale eventualità può avere al limite solo una funzione di completamento di una semiplena probatio .
5.1. Pertanto, alla luce del complesso di argomentazioni svolte, tenuto conto di una insufficiente allegazione e prova della fonte del rapporto dedotto in giudizio, stante lo specifico onere in tal senso di chi il diritto lo fa valere (ossia la parte attrice), la domanda proposta non può trovare accoglimento.
5.2. Consequenzialmente, ogni considerazione in relazione ai danni patiti e alla loro liquidazione risulta preclusa. Essenzialmente per questa ragione si è confermato il rigetto dei capitoli di prova testimoniale avanzati da parte attrice, nonché la CTU medico-legale (cfr. ordinanza del 27.10.2023 e successiva conferma in ordinanza del 12.12.2024).
6.1. In ragione delle peculiarità di svolgimento processuale, nonché delle ragioni in base alle quali si procede al rigetto della domanda, si ritiene configurarsi alcuna delle analoghe “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92 comma 2 c.p.c., come integrato da C. Cost. 77/2018, per compensare al 50% le spese di giudizio tra le parti costituite. Per il resto, esse seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022.
6.2. Pertanto, visto l'esito del giudizio e la contumacia di alcuni convenuti: per la relativa parte andrà disposta la condanna solidale degli attori verso la parte convenuta costituita. Mentre nulla sarà statuito in ordine ai rapporti tra attori e convenuti non costituiti, in quanto questi ultimi, vincitori, non hanno sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1661/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA, in solido, previa compensazione delle stesse per il 50%, le parti attrici
[...]
, (la prima solo n. q. di genitore esercente la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori ed , ed il Persona_1 Parte_2 secondo sia in tale qualità sia in proprio), e , al CP_2 Controparte_3 pagamento, in favore della parte convenuta in persona del Parte_3
l.r.p.t., del restante 50 % delle spese di giudizio, che liquida nei restanti € 14,30 per esborsi ed € 7.859,50 per onorari (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.000,00 ad
€ 520.000,00, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 30% in ragione del carattere relativamente lineare della controversia e del pregio degli scritti difensivi), oltre spese generali al 15%, CPA ed
IVA come per legge, ove dovuti;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 29.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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