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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 5363/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso giudiziale cumulativo di separazione e divorzio depositato il 14/11/2024 ex art. 473bis.40 cod. proc. civ.
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Sonia Della Greca (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Padova;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni di parte ricorrente:
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5363/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che in data 06/06/2015 contraeva Parte_1 matrimonio civile con che quest'ultimo era soggetto irregolarmente CP_1 Controparte_1
presente sul territorio italiano e che mai aveva convissuto con la ricorrente;
che il resistente convinceva la sig.ra a sposarsi in tempi brevissimi;
che tuttavia dopo la celebrazione del Pt_1
matrimonio il sig. si allontanava spegnendo il cellulare;
che da allora le parti non si CP_1
vedevano più; che successivamente la ricorrente apprendeva che il sig. era rientrato in CP_1
Tunisia; che il matrimonio in questione non veniva mai consumato.
Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, l'immediato scioglimento del matrimonio stante la non consumazione e in via subordinata la separazione personale e, trascorso il termine previsto dalla legge, il successivo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione davanti al Presidente f.f. del 29/04/2025 era presente la sola ricorrente e pertanto il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente.
A seguito di rinvii, all'udienza del 05/06/2025 compariva la ricorrente che, autorizzata, precisava le conclusioni rinunciando alla domanda di divorzio immediato e insistendo quindi per la pronuncia sulla separazione, con rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] e il resistente in Tunisia – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda. Dagli atti emerge infatti che la ricorrente ha risieduto e risiede tuttora in Castelfranco Veneto (TV), alla Via Borgo Padova n. 42 (cfr. doc. 2).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) v) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
14/11/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5363/2024 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la comunione materiale e morale è venuta meno ormai da tempo e anzi, le parti dalla celebrazione del matrimonio (avvenuta nel 2015) non hanno mai coabitato o convissuto. Depone in tal senso la circostanza secondo cui la sig.ra non ha più notizie del coniuge dalla sera stessa del matrimonio, allorquando il Pt_1
resistente si allontanava e si rendeva irreperibile spegnendo il proprio cellulare.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3 Considerato, infine, che parte ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge, pari a 12 mesi dalla comparsa dei coniugi
(nel caso di specie della sola ricorrente) di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
2. Spese di lite
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese processuali, trattandosi di pronuncia esclusivamente in punto status e non sussistendo quindi profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
AR il 01/03/1983 e nato a [...] - TUNISIA il Controparte_1
03/07/1991, matrimonio contratto il 06/06/2015 e trascritto al n. 19, Parte I, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO;
- nulla sulle spese di lite.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 06/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5363/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 5363/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso giudiziale cumulativo di separazione e divorzio depositato il 14/11/2024 ex art. 473bis.40 cod. proc. civ.
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Sonia Della Greca (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Padova;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni di parte ricorrente:
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5363/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che in data 06/06/2015 contraeva Parte_1 matrimonio civile con che quest'ultimo era soggetto irregolarmente CP_1 Controparte_1
presente sul territorio italiano e che mai aveva convissuto con la ricorrente;
che il resistente convinceva la sig.ra a sposarsi in tempi brevissimi;
che tuttavia dopo la celebrazione del Pt_1
matrimonio il sig. si allontanava spegnendo il cellulare;
che da allora le parti non si CP_1
vedevano più; che successivamente la ricorrente apprendeva che il sig. era rientrato in CP_1
Tunisia; che il matrimonio in questione non veniva mai consumato.
Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, l'immediato scioglimento del matrimonio stante la non consumazione e in via subordinata la separazione personale e, trascorso il termine previsto dalla legge, il successivo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione davanti al Presidente f.f. del 29/04/2025 era presente la sola ricorrente e pertanto il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente.
A seguito di rinvii, all'udienza del 05/06/2025 compariva la ricorrente che, autorizzata, precisava le conclusioni rinunciando alla domanda di divorzio immediato e insistendo quindi per la pronuncia sulla separazione, con rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] e il resistente in Tunisia – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda. Dagli atti emerge infatti che la ricorrente ha risieduto e risiede tuttora in Castelfranco Veneto (TV), alla Via Borgo Padova n. 42 (cfr. doc. 2).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) v) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
14/11/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5363/2024 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la comunione materiale e morale è venuta meno ormai da tempo e anzi, le parti dalla celebrazione del matrimonio (avvenuta nel 2015) non hanno mai coabitato o convissuto. Depone in tal senso la circostanza secondo cui la sig.ra non ha più notizie del coniuge dalla sera stessa del matrimonio, allorquando il Pt_1
resistente si allontanava e si rendeva irreperibile spegnendo il proprio cellulare.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3 Considerato, infine, che parte ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge, pari a 12 mesi dalla comparsa dei coniugi
(nel caso di specie della sola ricorrente) di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
2. Spese di lite
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese processuali, trattandosi di pronuncia esclusivamente in punto status e non sussistendo quindi profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
AR il 01/03/1983 e nato a [...] - TUNISIA il Controparte_1
03/07/1991, matrimonio contratto il 06/06/2015 e trascritto al n. 19, Parte I, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO;
- nulla sulle spese di lite.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 06/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5363/2024