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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG 31-1/ / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice dott.ssa Luisa Dalla Via giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso proposto in proprio da ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Lodi, via Gaffurio n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Negri, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il ricorrente è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e ha fornito prova di trovarsi in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 315.000,00 nei confronti dei propri dipendenti, a titolo di retribuzioni arretrate e TFR, nonché di circa euro 24.000,00 nei confronti dell'amministratore Unico, a titolo di compenso per l'anno 2024, e circa euro 30.000,00 nei confronti di fornitori;
- esposizione debitoria di circa euro 60.000,00 nei confronti di;
CP_1
- ha inoltre dichiarato un'esposizione debitoria di circa euro 25.000,00 verso
[...]
; Controparte_2
- cessazione dell'attività aziendale dal mese di dicembre 2024; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
1 visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L Controparte_3
P.IVA/C.F. ), con sede legale in Lodi, via Gaffurio n.
[...] P.IVA_1
42;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Luisa Dalla Via;
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei Persona_1 requisiti necessari per la gestione della procedura e che risulta altresì iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 17 ottobre 2025 ore 12.00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il
2 termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 20/05/2025.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice dott.ssa Luisa Dalla Via giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso proposto in proprio da ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Lodi, via Gaffurio n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Negri, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il ricorrente è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e ha fornito prova di trovarsi in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 315.000,00 nei confronti dei propri dipendenti, a titolo di retribuzioni arretrate e TFR, nonché di circa euro 24.000,00 nei confronti dell'amministratore Unico, a titolo di compenso per l'anno 2024, e circa euro 30.000,00 nei confronti di fornitori;
- esposizione debitoria di circa euro 60.000,00 nei confronti di;
CP_1
- ha inoltre dichiarato un'esposizione debitoria di circa euro 25.000,00 verso
[...]
; Controparte_2
- cessazione dell'attività aziendale dal mese di dicembre 2024; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
1 visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L Controparte_3
P.IVA/C.F. ), con sede legale in Lodi, via Gaffurio n.
[...] P.IVA_1
42;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Luisa Dalla Via;
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei Persona_1 requisiti necessari per la gestione della procedura e che risulta altresì iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 17 ottobre 2025 ore 12.00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il
2 termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 20/05/2025.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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