TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente –
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3750 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. SENATORE BARTOLO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. SENATORE BARTOLO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e Parte_1 Parte_2
premettendo:
[...]
1 di aver contratto matrimonio in Napoli il 28/10/2015; che dal matrimonio nasceva il figlio minore il 17.10.2014; Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la casa coniugale sita in Napoli alla Via Concordia n. 20 alla moglie Sig.ra
; Parte_2
2. Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso il domicilio materno e regime di visita per cui il padre potrà vedere il figlio minore dal sabato alla domenica (a week end alternati), prelevandolo presso la casa della madre e riaccompagnandolo presso la stessa, con pernotta presso la casa paterna.
- Il padre potrà vedere il figlio minore, inoltre, per un giorno infrasettimanale, ed in particolare nella giornata di martedì, dopo l'uscita della scuola e sino alle 19:30 di sera, riaccompagnando il figlio presso la casa materna;
- Per quanto attiene alle feste natalizie, potrà trascorrere le stesse per 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, tra il 24 dicembre ed il 31 dicembre, ovvero dal 1° gennaio al 6 gennaio;
- Per quanto attiene alle vacanze estive, potrà trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre, e secondo le esigenze e disponibilità ferie di entrambi;
- Per quanto attiene alle festività pasquali, potrà trascorrere con il figlio le stesse, ad anni alterni, alternandosi con la madre.
3. Riconoscere alla moglie un contributo per il mantenimento del minore pari ad € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione in base agli indici ISTAT;
4. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e dunque non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.32, parte I, s., Sez. D, reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
2015);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo;
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4