Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1199/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/05/2024 da , rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv.to ANTONIETTA RUSSO e , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv.to ANTONIO ALTIERI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in GN (CE) in data
18/05/2013 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 08.08.2013) e (il Per_1 Per_2
18.01.2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto.
2)La RA , unitamente ai figli minori e , si è già trasferita presso Pt_1 Per_1 Per_2
l'abitazione dei genitori materni in GN alla Via Briccio, 18
3) La casa coniugale sita in Caiazzo alla Via Pozzillo, di proprietà dei genitori del Signor rimane CP_1
allo stesso assegnata. La predetta abitazione è rimasta inalterata nell'arredamento, completo anche
nell'abitazione coniugale.
4) Per i figli minori e si conviene l'affido condiviso ai sensi dell'art.155 c.c., così Per_1 Per_2
come modificato dalla Legge 54/2006 con domicilio privilegiato presso la madre in GN alla
Via alla Via Briccio, 18. la RA è espressamente autorizzata entro 8 gg dalla sottoscrizione Pt_1
a trasferire la propria residenza e quella dei minori nell'immobile di cui innanzi, dove già si sono materialmente trasferiti.
5) Assegno di mantenimento per i figli minori:
- Il Signor a titolo di assegno di mantenimento si impegna a corrispondere per i figli Controparte_1
minori e ENTRO IL 5 DI OGNI MESE EURO 200,00 ( euro 100,00 mensili ciascuno) Per_1 Per_2
e inoltre autorizza la RA , AD INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO a Pt_1
continuare a percepire l'assegno unico al 100% ed espressamente l'autorizza , laddove fosse necessario, a presentare domanda per l'assegno unico per i due figli (DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230), per intero al 100%, rinunciando al suo 50% che gli competerebbe quale genitore separato. Tale importo verrà aumentato, allorquando il Signor troverà CP_1
un'occupazione lavorativa: attualmente è disoccupato, nonché dichiarato inabile al lavoro e percepisce un assegno di invalidità di euro 300,00 circa
- La RA attualmente è dipendente con contratto a tempo determinato prorogato Parte_1
fino al 30 giugno 2024, in un negozio di abbigliamento in NT TE e percepisce una busta paga mensile di euro circa 800,00 sulla quale grava una rata della finanziaria di euro 365,00 mensili
- Le spese straordinarie per tutti i figli verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. Sin d'ora si precisa che già sono sussistenti spesa extra che di seguito si elencano:
• la Scuola Calcio che per entrambi i figli ammonta ad euro 56.00 mensili oltre gli extra richiesti
• la mensa scolastica per entrambi i figli è pari ad euro 40,00 mensili
• il dentista Dott. che ha già in cura (per un apparecchio ai denti) a far data CP_2 Per_1
dal 15/03/2021 ed il cui preventivo ammonta ad euro 5.000,00, per il quale è stato corrisposto già
l'importo di euro 2.900,00 residuando alla data odierna, solo euro 2.100,00 6) Il Diritto di visita paterno viene così disciplinato: Il Signor si rende disponibile nella giornata CP_1
del Lunedi a prelevare i figli dalla scuola alle ore 16,15 e a tenerli con sé fino a che la sig.ra non Pt_1
farà ritorno dalla sua attività lavorativa, E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 20.00, impegnandosi a riportarli presso la casa materna. I minori incontreranno il padre inoltre:
- mercoledì il Signor provvederà a prelevare i figli dalla scuola alle ore 16,15 e a condurre CP_1
presso la scuola Calcio a Caiazzo. Poi sarà suo onere prelevarlo dalla scuola calcio e Per_2
ricondurre entrambi i figli presso l'abitazione della mamma, anche dopo cena;
- giovedì il Signor Inutile provvederà a prelevare i figli dalla scuola alle ore 16,15 e a condurre presso la Scuola Calcio a San Leucio. Poi sarà suo onere prelevarlo dalla scuola calcio e Per_1
ricondurre entrambi i figli presso l'abitazione della mamma, anche dopo cena;
- nella giornata del venerdì i genitori si alterneranno per accompagnare il piccolo presso la Per_2
scuola calcio a CA, per cui sarà onere della RA e del Signor Inutile-a settimane alterne- Pt_1
prelevare e condurlo a CA , per poi riaccompagnarlo a casa A week-end alterni, dal Per_2
Venerdì alle 16.15 , nei week-end di sua spettanza, il Signor preleverà i minori dall'abitazione CP_1
sita in GN, alla Via Briccio, 18 e li terrà con se fino alla Domenica pomeriggio, per riaccompagnarli eventualmente anche dopo cena , da concordarsi con la sig.ra . Durante le Pt_1
festività pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di
Pasquetta con la madre, o viceversa. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 24/25/ e 26 dicembre con un genitore ed il 30/31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro genitore. Parimenti ad anni alterni i minori trascorreranno il 5 ed il 6 gennaio con la madre e con il padre;
. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, da stabilirsi concordemente entro il 10 giugno di ogni anno;
ad ogni genitore, rispettivamente spetterà festeggiare con i propri figli la festa della mamma, la festa del papà ed il proprio compleanno ed onomastico. Il predetto calendario potrà essere anche cambiato d'intesa tra i coniugi, i quali potranno concordemente derogare giorni ed orari a secondo dei turni lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Ai figli minori dovrà essere garantito di avere un rapporto affettivo anche con gli ascendenti nonni, zii, cugini, sicché i coniugi si impegnano in tal senso e non dovranno ostacolare, ma agevolare tali rapporti familiari, fondamentali, perché necessari per la crescita dei minori.
7) I Signori e di comune accordo stabiliscono altresì: Parte_1 Controparte_1 - Si impegnano reciprocamente di continuare a mantenere un comportamento di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, e si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza dei figli.
- I coniugi intendono rinunciare, come in effetti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e a qualunque ulteriore indennità;
- Le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- Le parti reciprocamente prestano l'assenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1
NT TE (CE) il 02/04/1992;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GN (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 2, parte II, serie A, anno 2013;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio