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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2999/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MASIELLO DONATO, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. SCHINA Controparte_1
ALESSANDRA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Delegato del 31/03/2025, le parti,
alla presenza dei rispettivi difensori, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni integralmente trasfuse nel verbale d'udienza telematico;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/06/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 31/10/2008 con
, che dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1 [...]
nata il [...] e nata il [...] e che in data Per_1 Persona_2 13/12/2022 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in Controparte_1
ordine al divorzio, nonché in ordine agli importi versati dal ricorrente a titolo di mantenimento delle figlie minori;
chiedeva, tuttavia, disporsi che l'assegno unico universale continuasse ad essere percepito dalla stessa al 100%, stabilire a carico di un assegno divorzile a proprio favore pari ad €150,00 con Parte_1
rivalutazione annuale Istat o altra somma ritenuta di giustizia, con diritto ad escussione futura della quota del TFR spettante come per legge e stabilire, in parziale modifica delle condizioni di separazione, in luogo della prevista vendita della casa familiare, con divisione del 50% ai coniugi del ricavato della vendita al netto degli importi ancora dovuti per il mutuo ipotecario, la dazione del minor importo pari ad € 32.000,00 in proprio favore come ristoro della rinuncia degli accordi di separazione ed a titolo di rimborso delle somme da lei anticipate.
All'udienza del 31/03/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e, alla presenza dei rispettivi difensori, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate e trasfuse integralmente nel verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di
Foggia emesso il 13/12/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza del 31/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28/06/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 31/10/2008 in Foggia da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello
[...]
stato civile del Comune di Foggia dell'anno 2008, parte 1, numero 133;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza del
31/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Foggia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2999/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MASIELLO DONATO, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. SCHINA Controparte_1
ALESSANDRA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Delegato del 31/03/2025, le parti,
alla presenza dei rispettivi difensori, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni integralmente trasfuse nel verbale d'udienza telematico;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/06/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 31/10/2008 con
, che dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1 [...]
nata il [...] e nata il [...] e che in data Per_1 Persona_2 13/12/2022 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in Controparte_1
ordine al divorzio, nonché in ordine agli importi versati dal ricorrente a titolo di mantenimento delle figlie minori;
chiedeva, tuttavia, disporsi che l'assegno unico universale continuasse ad essere percepito dalla stessa al 100%, stabilire a carico di un assegno divorzile a proprio favore pari ad €150,00 con Parte_1
rivalutazione annuale Istat o altra somma ritenuta di giustizia, con diritto ad escussione futura della quota del TFR spettante come per legge e stabilire, in parziale modifica delle condizioni di separazione, in luogo della prevista vendita della casa familiare, con divisione del 50% ai coniugi del ricavato della vendita al netto degli importi ancora dovuti per il mutuo ipotecario, la dazione del minor importo pari ad € 32.000,00 in proprio favore come ristoro della rinuncia degli accordi di separazione ed a titolo di rimborso delle somme da lei anticipate.
All'udienza del 31/03/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e, alla presenza dei rispettivi difensori, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate e trasfuse integralmente nel verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di
Foggia emesso il 13/12/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza del 31/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28/06/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 31/10/2008 in Foggia da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello
[...]
stato civile del Comune di Foggia dell'anno 2008, parte 1, numero 133;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza del
31/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Foggia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara