Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1979, n. 5629
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Sentenza 29 ottobre 1979

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Qualora il giudice provveda ad adeguare la retribuzione del lavoratore, ritenuta insufficiente, ai sensi dell'art 36 Costituzione, gli interessi compensativi sulle somme cosi determinate non possono decorrere dalla data delle singole scadenze mensili della retribuzione, poiche i crediti del lavoratore non erano originariamente liquidi - e cioe determinati o determinabili con un semplice calcolo aritmetico - ed esigibili, ma sono divenuti liquidi ed esigibili per effetto dell'accertamento giudiziario sull'an e sul quantum: conseguentemente, per l'effetto retroattivo della sentenza, essi cominciano a decorrere solo dal giorno della domanda. ( Conf 2648/76, mass n 381429).*

Il divieto, stabilito nell'art 246 cod proc civ, di assumere come testimoni persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio,mentre non opera quando il testimone sia parte in una causa connessa, di cui sia possibile operare la riunione ai sensi dell'art 274 cod proc civ ma questa non sia stata effettuata, diviene operante ove riunite le cause connesse e verificatasi la comunicazione della qualita di parte a tutti i soggetti nei reciproci rapporti, si debba procedere alla assunzione della testimonianza di un tale soggetto. ( Conf 2593/56).*

L'omissione della sottoscrizione del giudice determina la nullita della sentenza solo se la stessa si riferisca all'originale, e non alla copia notificata. ( Conf 911/73, mass n 363271).*

Quando la multiforme e complessa attivita lavorativa di un lavoratore domestico non sia riconducibile ad una o all'altra delle specifiche categorie previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 1974, il giudice, ai fini della Determinazione della giusta retribuzione ex art 36 Costituzione correlata alla attivita medesima, puo far riferimento orientativo ai parametri retributivi del personale infermieristico la cui attivita abbia analogia e affinita con l'attivita del lavoratore domestico.*

L'art 429, terzo comma, cod proc civ prevede la rivalutazione dei soli crediti del lavoratore e non anche di quelli del datore di lavoro, derivanti dai rapporti di lavoro.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1979, n. 5629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5629
    Data del deposito : 29 ottobre 1979

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