Ordinanza cautelare 17 maggio 2023
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 14/04/2026, n. 6747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6747 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02133/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Claudia Conidi Ridola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/91 in data 26/10/2022 notificata
agli interessati in data 13/12/2022 con cui è stato revocato lo speciale programma di protezione nei confronti dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il consigliere CH IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 25 gennaio 2023 e depositato il successivo 9 di febbraio, il -OMISSIS- e la -OMISSIS-, già beneficiari delle speciali misure di protezione disposte ai sensi della legge n. 89\1991 in favore dei collaboratori di giustizia, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la delibera adottata dalla Commissione Centrale costituita presso il Ministero dell’Interno ex art. 10 l. 82/1991 del 26 ottobre 2022, loro notificata in data 13 dicembre 2022, mediante la quale i suddetti benefici sono stati revocati in ragione di reiterati comportamenti violenti del primo a danno della seconda.
2. – Il ricorso è affidato ad un solo motivo, con il quale –in breve- i ricorrenti adducono la violazione dell’art. 13-quater della L. n. 45\2001, atteso che il comportamento del ricorrente -OMISSIS- verso la signora -OMISSIS- non costituirebbe reato, né avrebbe dato causa a notitia criminis; e, se comparato alla personale situazione del suddetto (in stato di restrizione in località protetta e in attesa di giudizio, condizione che comporterebbe grave rischio per la sua incolumità personale e per quella dei suoi familiari, peraltro con lui non conviventi), non avrebbe dovuto indurre alla revoca della protezione.
3. – L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria depositata a ridosso della trattazione dell’istanza cautelare, il rigetto del ricorso.
4. – Con ordinanza n. -OMISSIS-\2023 l’istanza cautelare è stata respinta.
5. – In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti non hanno svolto difese scritte.
6. – In occasione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
7. – Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Occorre premettere che nel ricorso non sono contestati, sotto il profilo storico, i fatti che hanno dato origine al provvedimento di revoca delle misure di protezione al collaboratore di giustizia -OMISSIS-, di cui sopra si è dato atto, e che hanno visto quale persona offesa l’altra ricorrente signora -OMISSIS-.
I ricorrenti, invece, assumono la tenuità di tali fatti, se posti in relazione con il contesto culturale di origine degli stessi, specie con riguardo al ricorrente per la cui posizione la speciale protezione di cui alla legge n. 82\1991 era stata concessa; e comparano la –asseritamente- tenue portata di tali fatti con le possibili gravi conseguenze della revoca della protezione stessa.
8. – Come noto, ai sensi dell'art. 13-quater del D.L. n. 8 del 1991, convertito in L. n. 82 del 1991, le speciali misure di protezione possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità, alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti; pertanto, la decisione di revoca deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto della pericolosità del collaboratore e della gravità delle condotte da questo poste in essere (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 10/02/2025, n. 2936).
Orbene, già in relazione a tale ultima notazione, che riporta alla gravità delle condotte poste in essere dal beneficiario della protezione nel corso della stessa, i fatti addebitati e non contestati al ricorrente -OMISSIS- sarebbero del tutto sufficienti a sorreggere la revoca impugnata; essendo inaccettabile la proposta (dai ricorrenti) relativizzazione di comportamenti che, oltre a costituire reato in Italia (tra tutti si vedano l’art. 572 c.p. e le modifiche a quest’ultimo apportate, nel tempo, nel senso di rafforzare la tutela penale delle vittime, il decreto legge n. 93\2013 e la legge n. 69\2019), certamente sono percepiti come ripugnanti e da condannare nella coscienza di qualsiasi gruppo sociale, ovunque allocato, tanto da essere oggetto anche di trattati internazionali fra numerosi Stati, quale la Convenzione di Istanbul del 2011, che si propone di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica” come ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77.
9.- Va peraltro rilevato che l’art. 13-quater del decreto legge n. 8\1991, convertito nella legge n. 82\1991, al comma 2 prevede che “Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.”
E’ noto che la revoca o la modifica dell'originario programma speciale di protezione del collaboratore di giustizia è sempre legittima quando, a prescindere dall'accertamento in sede penale delle relative responsabilità, si sia verificata l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 12, comma 2, D.L. n. 8/1991. Tali obblighi, peraltro, sono confermati e sottoscritti nell'atto di impegno che costituisce oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti ed obblighi (Cons. Stato, Sez. III, 18/09/2023, n. 8413).
Nel caso in esame, vista la reiterata commissione dei comportamenti posti in essere dal collaboratore, il provvedimento gravato (a seguito di segnalazione da parte della competente Direzione Distrettuale Antimafia) ha precisato che “l'accertata violazione delle regole del programma, in particolare quelle di non commettere reati e di evitare condotte che pongano a serio rischio la sicurezza, denota la mancanza di buona fede e di correttezza da parte dell'interessato, costituendo inadempimento di specifiche clausole contrattuali, e pur rappresentando la revoca del programma l' extrema ratio , tale valutazione, soprattutto con specifico riguardo agli effetti delle violazioni comportamentali, non può che essere ritenuta prevalente rispetto alla valutazione afferente agli altri interessi in gioco - quello dello Stato a conservare l'interesse alla collaborazione e quello degli interessati all'incolumità personale”.
Sulla scorta di tale valutazione -improntata al bilanciamento degli interessi dello Stato (ad avvalersi della collaborazione) e del collaboratore e dei suoi familiari (peraltro prontamente segnalati ai Servizi Sociali per gli opportuni interventi assistenziali)- l’Amministrazione ha ritenuto, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale dalla norma su citata, che fosse prevalente l’inadempimento del contratto ad oggetto pubblico che il collaboratore aveva sottoscritto con l’accettazione del programma di protezione.
E, nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, il collaboratore è certamente venuto meno all’obbligo, di cui espressamente si legge nell’art. 12 comma 1 lettera c) del DL n. 8\1991, di “adempiere agli obblighi previsti dalla legge”, che certamente contemplano l’astensione dal commettere i reati di cui sopra si è detto, il che si concreta (come già rilevato dal Tribunale in fase cautelare) in gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi con il programma di protezione; oltre che in condotte tali da vanificare l’utilità del programma di protezione, con la possibile esposizione a rischio del collaboratore stesso e dei familiari.
Non rileva in contrario, all’evidenza, la (asserita) mancata attivazione di un procedimento penale per tali fatti a carico del -OMISSIS-, atteso che l’Amministrazione resistente ha il potere di effettuare in via autonoma la discrezionale valutazione di sua competenza degli stessi fatti ai fini di tutela dell’interesse pubblico dalla stessa curato.
10. – Il ricorso, va dunque respinto.
Le spese –preso atto della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei ricorrenti emessa dalla competente Commissione- per la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AR, Presidente
CH IN, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH IN | RI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.