TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 1832/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1832/2018 R.G.A.C. del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1643/2017 resa dal Giudice di Pace di
Castrovillari il 14.12.2017, depositata in pari data e non notificata, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Lammirato e Maria Antonietta Lammirato, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. - P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Palopoli ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 26.02.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Maggio 2025 e il 22 Maggio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.03.2025, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali. Solo parte appellata ha depositato nei termini memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione in appello ha proposto gravame avverso la sentenza n. Parte_1
1643/2017, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il 14.12.2017, depositata in pari data e mai notificata, chiedendone la riforma. A sostegno dell'appello ha dedotto la contraddittorietà, l'illogicità, la carenza della motivazione, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
La prima udienza è stata differita al 21.03.2019 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c..
Si è tempestivamente costituita in giudizio nella indicata qualità, chiedendo: Controparte_1
1 in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova (ampliamento della domanda originaria) per avere in primo grado il contenuto la pretesa risarcitoria nei limiti di _1 competenza del giudice di pace adito (ovvero entro i 20.000,00 euro) e, di contro, per aver chiesto in appello somme maggiori, nonché interessi e rivalutazione dalla domanda;
nel merito, il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata;
il tutto con condanna al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
Quanto al giudizio innanzi al giudice di pace si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio nella qualità Parte_1 Controparte_1 indicata, al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità di un furgone, non identificato e allontanatosi senza prestare soccorso, per il sinistro occorsogli in data 24.01.2011, alle ore 05:00 circa, sulla S.S. 534, in prossimità del bivio per Spezzano Terme, in agro del Comune di Cassano, nel mentre era alla guida del veicolo Fiat Croma, tg. DE532VZ. Ha, in particolare, chiesto la condanna della al ristoro dei danni fisici subiti nei limiti di competenza del Controparte_1 giudice di pace;
il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio la Compagnia Assicurativa ha chiesto: in via preliminare, la dichiarazione di improponibilità della domanda ex art. 287, d.lgs. n. 209/2005, eccezione poi rinunciata a seguito di verifica dell'avvenuta regolare messa in mora (vedi verbale del 24.10.2016); nel merito, in via principale, il rigetto della domanda per infondatezza, con condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio;
in subordine, previo riconoscimento di un concorso di colpa tra i due conducenti, la liquidazione proporzionale solo dei danni relativi all'inabilità temporanea, nella misura effettivamente dovuta e rigorosamente provata, con compensazione delle spese di giudizio.
Istruita la causa documentalmente, anche con l'acquisizione del rapporto redatto dalla polizia stradale, sezione di Catanzaro, dipartimento di Trebisacce, intervenuta sul luogo del sinistro, nonché con l'escussione dei testi ammessi, disattesa la richiesta di CTU medico legale di parte attrice, il giudice di pace, con la sentenza oggetto di gravame, ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo vari rinvii, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2025, poi successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Maggio
2025 e il 22 Maggio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.03.2025, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali. Solo parte appellata ha depositato nei termini memoria di replica.
Tanto premesso, l'appello va disatteso anche se va integrata parzialmente la motivazione resa dal giudice di prime cure. Invero, rientra nei poteri del giudice d'appello integrare la motivazione della sentenza quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado.
Ritiene il giudicante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la decisione gravata sia priva di vizi logico giuridici e/o motivazionali, atteso che il giudice di primo grado ha analizzato tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, tenendo conto delle principali norme di diritto sostanziale del nostro ordinamento e, a seguito di un'accurata analisi delle risultanze istruttorie debitamente espletate, ha giustamente ritenuto la domanda non meritevole di accoglimento.
2 Priva di fondamento appare la doglianza di parte appellante riguardo alla erronea valutazione del quadro probatorio. Sul punto occorre, innanzitutto, evidenziare come la valutazione delle risultanze istruttorie, ovvero la scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Corte d'Appello Torino
Sent. n. 1985/2016; Cass. sez. lav. n. 42/2009; Cass. sez. lav. n. 21412/2006).
Con riguardo al valore probatorio assunto dal verbale redatto dall'autorità intervenuta, nella specie dalla polizia stradale di Catanzaro, distaccamento di Trebisacce, occorre precisare che, seppur è vero che l'efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. non si estende a tutto il contenuto del verbale, vero è anche che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si attribuisce rilevanza di piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., ai fatti che gli agenti di polizia hanno potuto accertare visivamente in conseguenza del loro intervento;
invece, tutte le circostanze apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti devono essere considerate materiale probatorio, liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n.
38/2014; Cass. n. 13195/2013; Cass. n. 3282/2006; Cass. n. 14038/2005; Cass. n. 3522/1999). Ed ancora, il giudice può far propria la ricostruzione del sinistro operata dai pubblici ufficiali intervenuti, purché sorretta da elementi logici coerenti, qualora la parte non fornisca una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente (Cass. Ord. n. 9037/2019).
Ciò detto, si osserva che nella relazione di incidente, redatta dalla polizia stradale intervenuta, non si fa alcun riferimento alla presenza di testimoni oculari;
tanto rileva ai fini dell'inattendibilità dei testi escussi. Legittimi dubbi possono sorgere, inoltre, sia in merito al fatto che il teste
[...]
abbia assistito al sinistro per cui è causa (atteso che non era presente all'arrivo della polizia Tes_1 stradale) sia riguardo alla circostanza che viaggiasse in auto insieme al , circostanza, _1 quest'ultima riferita per la prima volta dallo stesso teste in sede di escussione (Ho assistito al sinistro in questione, poiché viaggiavo sull'autovettura Fiat Croma condotta da
[...]
) e non menzionata dal né in sede di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei Parte_1 _1 fatti ai pubblici ufficiali intervenuti, né nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. D'altronde, poco realistiche appaiono le giustificazioni per l'assenza del dal luogo del Tes_1 sinistro al momento dell'arrivo della polizia stradale, addotte dallo stesso teste (Preciso che non ero presente al momento in cui è giunta la pattuglia in quanto sono andato via con l'autovettura di un signore che si era fermato e mi ha accompagnato fino alla stazione di Sibari) e per la mancata indicazione del suo nominativo, quale testimone e terzo trasportato, all'autorità intervenuta da parte dell'appellante.
È palese, inoltre, la sussistenza di una discrasia, riguardo alla dinamica del sinistro per cui è causa, su una circostanza essenziale, tra quanto dichiarato dal all'udienza del 26.01.2017, Testimone_1
(“Ricordo che percorrendo la SS 534 in direzione Taranto, in prossimità del bivio di Spezzano Terme, in un tratto in curva c'era un furgone fermo, ....”) e quanto sostenuto dal nell'atto di _1 citazione del giudizio di primo grado (“in data 24/01/2011 alle 05:05 circa il Parte_1
… giunto in prossimità del bivio per Spezzano Terme in agro del Comune di Cassano al buio trovava dinanzi a sé subito dopo una curva un furgone posto in diagonale sulla propria corsia di marcia”) e, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia stradale (“… dopo una curva mi sono trovato un
3 furgone davanti fermo in modo obbliquo in mezzo alla strada…”).
E, ancora, nessun valore probatorio possono assumere le testimonianze rese dai testi
[...]
(tra l'altro suocero e proprietario dell'auto condotta dal ) e (TO Tes_2 _1 Tes_3 dell'odierno appellante) per non avere gli stessi assistito al sinistro.
Ulteriori dubbi sorgono in merito alla circostanza che al sinistro avessero assistito, oltre al , Tes_1 due persone di nazionalità straniera che, per quanto si evince dall'atto di citazione del giudizio di prime cure, si trovavano al momento del sinistro “a bordo di un autoveicolo Ford, tg. BW877LD, ferme poco più avanti a causa di un sinistro determinato dal predetto furgone”.
Sebbene della presunta presenza dei due extracomunitari viene data contezza anche dai testi
[...]
e , giunti sul luogo del sinistro in un momento successivo, (il teste Tes_2 Tes_3 [...]
ha asserito “Sul posto vi erano anche due extracomunitari, i quali mi confermavano che il Tes_2 sinistro si era verificato per la presenza del furgone, il cui conducente si era allontanato subito dopo” e il teste ha dichiarato “… ho trovato mio TO appoggiato al guard-rail in Tes_3 compagnia di due extracomunitari. I due extracomunitari ci hanno confermato che c'era un furgone fermo in curva …”) appare alquanto improbabile sia il fatto che tali testimoni non siano stati identificati dalla polizia stradale, seppur presenti, sia il fatto che né il né il suocero _1
( né il TO ( ) dello stesso si siano preoccupati, pur avendo Testimone_2 Tes_3 intrattenuto con loro conversazione, di richiedere le loro generalità ai fini di una eventuale e, di certo, utile testimonianza sui fatti di causa, attesa l'asserita qualità di testimoni oculari del sinistro. Tra l'altro il teste dichiara che tali soggetti erano su una Ford ferma sul lato della strada Tes_1 mentre il afferma che i due extracomunitari erano presenti vicino al genero ma non sa se nei Tes_2 pressi del luogo del sinistro altri veicoli. Peraltro, occorre evidenziare che nel rapporto della Polizia
Stradale non vengono neppure menzionati tali extracomunitari.
Dal delineato quadro probatorio appare evidente come il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto convincente e coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi (Visibilità: limitata causa ora notturna;
illuminazione: sufficiente;
descrizione della strada: rettilineo preceduto da curva pericolosa;
stato della strada: bagnata-pioggia caduta precedentemente;
condizioni meteorologiche: nuvoloso), all'esito di una attenta valutazione di tutti gli elementi e della dinamica del sinistro, per come descritta dalla parte e dalla polizia stradale.
Del tutto irrilevante è l'esito del giudizio in riferimento al verbale di contestazione atteso che la decisione del giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta al Pesante, non costituisce giudicato esterno;
e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse, a tacer d'altro. Come logica conclusione dell'excursus motivazionale il giudice di pace ha giustamente asserito
“Da ultimo, non può non sottolinearsi come l'attore non abbia fornito la prova del nesso eziologico tra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate. Anzi, dal rapporto della Polstrada emerge chiaramente che il non lamentava lesioni”. _1
L'odierno appellante, diversamente da quanto sostenuto, non ha quindi assolto all'onere probatorio su di esso incombente.
In particolare, trattandosi di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato e agendo, di conseguenza, nei confronti del Fondo di Garanzia, il avrebbe dovuto, in ossequio al _1 principio generale di distribuzione dell'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c., in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo;
in secondo luogo, provare sia la circostanza che tale veicolo sia
4 rimasto sconosciuto nonostante la sussistenza di una condotta diligente volta a individuarlo e sia la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole (cfr. Cass. n.
12304/2005; Cass. n. 9662/2001; Cass. n. 10484/2001; Cass. n. 1860/1990; Cass. n. 8086/ 1995).
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, alcuna valenza probatoria, ai fini della comprovata impossibilità di identificare il veicolo da parte del , può essere attribuita alla _1 circostanza che “il conducente responsabile non si sia fermato” oppure al fatto che “il danneggiato non si trovava nelle condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo danneggiante”( pagg. 11-12 atto d'appello).
Il veicolo, per come rilevato dal , al momento della verificazione del sinistro era fermo;
_1 oltretutto le condizioni psicofisiche del Pesante non erano compromesse a tal punto tanto da non poter effettuare alcunché ai fini di addivenire all'identificazione del veicolo fermo;
di contro il in sede di dichiarazioni rese all'autorità intervenuta ha riferito “al momento non lamento _1 lesioni”. Ne consegue che il usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto identificare il _1 veicolo (con eventuale annotazione della targa, del modello) anche con l'ausilio delle presunte persone presenti sul luogo del sinistro (teste , i due extracomunitari). Tes_1
Del tutto pretestuoso appare, altresì, l'assunto di parte appellante in ordine all'assenza di accertamenti da parte della polstrada sulla presenza del veicolo non identificato, atteso che dalla documentazione in atti, non si evince la sussistenza di alcuna denuncia/querela presentata dall'appellante, tanto da poter giustificare l'avvio di eventuali indagini anche da parte dell'autorità giudiziaria, volte al rintracciamento del veicolo non identificato.
Privo di fondamento è, inoltre, il richiamo alla presunta mancata applicazione nella fattispecie in esame, da parte del giudice di prime cure, della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., atteso che tale contestazione è stata effettuata nel giudizio di primo grado solo in sede di note conclusive e, quindi, del tutto tardivamente, mentre nel presente giudizio è stata inserita nel corpo dell'atto di citazione in appello (pag. 10) e non ribadita in sede di conclusioni.
Nessuna lacuna motivazionale può, infine, ravvisarsi nella sentenza gravata con riferimento alla mancata prova del nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate, in quanto tale assunto rappresenta la logica conclusione di un ragionamento giuridico privo di vizi formulato dal giudice di pace nella parte motiva della sentenza gravata, basato su un attento esame del compendio probatorio offertogli, le cui carenze, di certo, non possono essere imputabili al giudice adito ma all'odierno appellante su cui ricadeva il relativo onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c.. L'appello, in definitiva, va rigettato.
Ogni altro motivo rimane assorbito.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, in applicazione dei parametri vigenti, valore minimo, tenuto conto del valore dichiarato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
5
3. CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti come per legge.
4. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
5. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, in data 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo
Dott.ssa Vittoria Paiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1832/2018 R.G.A.C. del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1643/2017 resa dal Giudice di Pace di
Castrovillari il 14.12.2017, depositata in pari data e non notificata, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Lammirato e Maria Antonietta Lammirato, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. - P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Palopoli ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 26.02.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Maggio 2025 e il 22 Maggio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.03.2025, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali. Solo parte appellata ha depositato nei termini memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione in appello ha proposto gravame avverso la sentenza n. Parte_1
1643/2017, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il 14.12.2017, depositata in pari data e mai notificata, chiedendone la riforma. A sostegno dell'appello ha dedotto la contraddittorietà, l'illogicità, la carenza della motivazione, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
La prima udienza è stata differita al 21.03.2019 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c..
Si è tempestivamente costituita in giudizio nella indicata qualità, chiedendo: Controparte_1
1 in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova (ampliamento della domanda originaria) per avere in primo grado il contenuto la pretesa risarcitoria nei limiti di _1 competenza del giudice di pace adito (ovvero entro i 20.000,00 euro) e, di contro, per aver chiesto in appello somme maggiori, nonché interessi e rivalutazione dalla domanda;
nel merito, il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata;
il tutto con condanna al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
Quanto al giudizio innanzi al giudice di pace si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio nella qualità Parte_1 Controparte_1 indicata, al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità di un furgone, non identificato e allontanatosi senza prestare soccorso, per il sinistro occorsogli in data 24.01.2011, alle ore 05:00 circa, sulla S.S. 534, in prossimità del bivio per Spezzano Terme, in agro del Comune di Cassano, nel mentre era alla guida del veicolo Fiat Croma, tg. DE532VZ. Ha, in particolare, chiesto la condanna della al ristoro dei danni fisici subiti nei limiti di competenza del Controparte_1 giudice di pace;
il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio la Compagnia Assicurativa ha chiesto: in via preliminare, la dichiarazione di improponibilità della domanda ex art. 287, d.lgs. n. 209/2005, eccezione poi rinunciata a seguito di verifica dell'avvenuta regolare messa in mora (vedi verbale del 24.10.2016); nel merito, in via principale, il rigetto della domanda per infondatezza, con condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio;
in subordine, previo riconoscimento di un concorso di colpa tra i due conducenti, la liquidazione proporzionale solo dei danni relativi all'inabilità temporanea, nella misura effettivamente dovuta e rigorosamente provata, con compensazione delle spese di giudizio.
Istruita la causa documentalmente, anche con l'acquisizione del rapporto redatto dalla polizia stradale, sezione di Catanzaro, dipartimento di Trebisacce, intervenuta sul luogo del sinistro, nonché con l'escussione dei testi ammessi, disattesa la richiesta di CTU medico legale di parte attrice, il giudice di pace, con la sentenza oggetto di gravame, ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo vari rinvii, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2025, poi successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Maggio
2025 e il 22 Maggio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.03.2025, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali. Solo parte appellata ha depositato nei termini memoria di replica.
Tanto premesso, l'appello va disatteso anche se va integrata parzialmente la motivazione resa dal giudice di prime cure. Invero, rientra nei poteri del giudice d'appello integrare la motivazione della sentenza quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado.
Ritiene il giudicante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la decisione gravata sia priva di vizi logico giuridici e/o motivazionali, atteso che il giudice di primo grado ha analizzato tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, tenendo conto delle principali norme di diritto sostanziale del nostro ordinamento e, a seguito di un'accurata analisi delle risultanze istruttorie debitamente espletate, ha giustamente ritenuto la domanda non meritevole di accoglimento.
2 Priva di fondamento appare la doglianza di parte appellante riguardo alla erronea valutazione del quadro probatorio. Sul punto occorre, innanzitutto, evidenziare come la valutazione delle risultanze istruttorie, ovvero la scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Corte d'Appello Torino
Sent. n. 1985/2016; Cass. sez. lav. n. 42/2009; Cass. sez. lav. n. 21412/2006).
Con riguardo al valore probatorio assunto dal verbale redatto dall'autorità intervenuta, nella specie dalla polizia stradale di Catanzaro, distaccamento di Trebisacce, occorre precisare che, seppur è vero che l'efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. non si estende a tutto il contenuto del verbale, vero è anche che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si attribuisce rilevanza di piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., ai fatti che gli agenti di polizia hanno potuto accertare visivamente in conseguenza del loro intervento;
invece, tutte le circostanze apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti devono essere considerate materiale probatorio, liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n.
38/2014; Cass. n. 13195/2013; Cass. n. 3282/2006; Cass. n. 14038/2005; Cass. n. 3522/1999). Ed ancora, il giudice può far propria la ricostruzione del sinistro operata dai pubblici ufficiali intervenuti, purché sorretta da elementi logici coerenti, qualora la parte non fornisca una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente (Cass. Ord. n. 9037/2019).
Ciò detto, si osserva che nella relazione di incidente, redatta dalla polizia stradale intervenuta, non si fa alcun riferimento alla presenza di testimoni oculari;
tanto rileva ai fini dell'inattendibilità dei testi escussi. Legittimi dubbi possono sorgere, inoltre, sia in merito al fatto che il teste
[...]
abbia assistito al sinistro per cui è causa (atteso che non era presente all'arrivo della polizia Tes_1 stradale) sia riguardo alla circostanza che viaggiasse in auto insieme al , circostanza, _1 quest'ultima riferita per la prima volta dallo stesso teste in sede di escussione (Ho assistito al sinistro in questione, poiché viaggiavo sull'autovettura Fiat Croma condotta da
[...]
) e non menzionata dal né in sede di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei Parte_1 _1 fatti ai pubblici ufficiali intervenuti, né nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. D'altronde, poco realistiche appaiono le giustificazioni per l'assenza del dal luogo del Tes_1 sinistro al momento dell'arrivo della polizia stradale, addotte dallo stesso teste (Preciso che non ero presente al momento in cui è giunta la pattuglia in quanto sono andato via con l'autovettura di un signore che si era fermato e mi ha accompagnato fino alla stazione di Sibari) e per la mancata indicazione del suo nominativo, quale testimone e terzo trasportato, all'autorità intervenuta da parte dell'appellante.
È palese, inoltre, la sussistenza di una discrasia, riguardo alla dinamica del sinistro per cui è causa, su una circostanza essenziale, tra quanto dichiarato dal all'udienza del 26.01.2017, Testimone_1
(“Ricordo che percorrendo la SS 534 in direzione Taranto, in prossimità del bivio di Spezzano Terme, in un tratto in curva c'era un furgone fermo, ....”) e quanto sostenuto dal nell'atto di _1 citazione del giudizio di primo grado (“in data 24/01/2011 alle 05:05 circa il Parte_1
… giunto in prossimità del bivio per Spezzano Terme in agro del Comune di Cassano al buio trovava dinanzi a sé subito dopo una curva un furgone posto in diagonale sulla propria corsia di marcia”) e, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia stradale (“… dopo una curva mi sono trovato un
3 furgone davanti fermo in modo obbliquo in mezzo alla strada…”).
E, ancora, nessun valore probatorio possono assumere le testimonianze rese dai testi
[...]
(tra l'altro suocero e proprietario dell'auto condotta dal ) e (TO Tes_2 _1 Tes_3 dell'odierno appellante) per non avere gli stessi assistito al sinistro.
Ulteriori dubbi sorgono in merito alla circostanza che al sinistro avessero assistito, oltre al , Tes_1 due persone di nazionalità straniera che, per quanto si evince dall'atto di citazione del giudizio di prime cure, si trovavano al momento del sinistro “a bordo di un autoveicolo Ford, tg. BW877LD, ferme poco più avanti a causa di un sinistro determinato dal predetto furgone”.
Sebbene della presunta presenza dei due extracomunitari viene data contezza anche dai testi
[...]
e , giunti sul luogo del sinistro in un momento successivo, (il teste Tes_2 Tes_3 [...]
ha asserito “Sul posto vi erano anche due extracomunitari, i quali mi confermavano che il Tes_2 sinistro si era verificato per la presenza del furgone, il cui conducente si era allontanato subito dopo” e il teste ha dichiarato “… ho trovato mio TO appoggiato al guard-rail in Tes_3 compagnia di due extracomunitari. I due extracomunitari ci hanno confermato che c'era un furgone fermo in curva …”) appare alquanto improbabile sia il fatto che tali testimoni non siano stati identificati dalla polizia stradale, seppur presenti, sia il fatto che né il né il suocero _1
( né il TO ( ) dello stesso si siano preoccupati, pur avendo Testimone_2 Tes_3 intrattenuto con loro conversazione, di richiedere le loro generalità ai fini di una eventuale e, di certo, utile testimonianza sui fatti di causa, attesa l'asserita qualità di testimoni oculari del sinistro. Tra l'altro il teste dichiara che tali soggetti erano su una Ford ferma sul lato della strada Tes_1 mentre il afferma che i due extracomunitari erano presenti vicino al genero ma non sa se nei Tes_2 pressi del luogo del sinistro altri veicoli. Peraltro, occorre evidenziare che nel rapporto della Polizia
Stradale non vengono neppure menzionati tali extracomunitari.
Dal delineato quadro probatorio appare evidente come il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto convincente e coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi (Visibilità: limitata causa ora notturna;
illuminazione: sufficiente;
descrizione della strada: rettilineo preceduto da curva pericolosa;
stato della strada: bagnata-pioggia caduta precedentemente;
condizioni meteorologiche: nuvoloso), all'esito di una attenta valutazione di tutti gli elementi e della dinamica del sinistro, per come descritta dalla parte e dalla polizia stradale.
Del tutto irrilevante è l'esito del giudizio in riferimento al verbale di contestazione atteso che la decisione del giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta al Pesante, non costituisce giudicato esterno;
e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse, a tacer d'altro. Come logica conclusione dell'excursus motivazionale il giudice di pace ha giustamente asserito
“Da ultimo, non può non sottolinearsi come l'attore non abbia fornito la prova del nesso eziologico tra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate. Anzi, dal rapporto della Polstrada emerge chiaramente che il non lamentava lesioni”. _1
L'odierno appellante, diversamente da quanto sostenuto, non ha quindi assolto all'onere probatorio su di esso incombente.
In particolare, trattandosi di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato e agendo, di conseguenza, nei confronti del Fondo di Garanzia, il avrebbe dovuto, in ossequio al _1 principio generale di distribuzione dell'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c., in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo;
in secondo luogo, provare sia la circostanza che tale veicolo sia
4 rimasto sconosciuto nonostante la sussistenza di una condotta diligente volta a individuarlo e sia la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole (cfr. Cass. n.
12304/2005; Cass. n. 9662/2001; Cass. n. 10484/2001; Cass. n. 1860/1990; Cass. n. 8086/ 1995).
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, alcuna valenza probatoria, ai fini della comprovata impossibilità di identificare il veicolo da parte del , può essere attribuita alla _1 circostanza che “il conducente responsabile non si sia fermato” oppure al fatto che “il danneggiato non si trovava nelle condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo danneggiante”( pagg. 11-12 atto d'appello).
Il veicolo, per come rilevato dal , al momento della verificazione del sinistro era fermo;
_1 oltretutto le condizioni psicofisiche del Pesante non erano compromesse a tal punto tanto da non poter effettuare alcunché ai fini di addivenire all'identificazione del veicolo fermo;
di contro il in sede di dichiarazioni rese all'autorità intervenuta ha riferito “al momento non lamento _1 lesioni”. Ne consegue che il usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto identificare il _1 veicolo (con eventuale annotazione della targa, del modello) anche con l'ausilio delle presunte persone presenti sul luogo del sinistro (teste , i due extracomunitari). Tes_1
Del tutto pretestuoso appare, altresì, l'assunto di parte appellante in ordine all'assenza di accertamenti da parte della polstrada sulla presenza del veicolo non identificato, atteso che dalla documentazione in atti, non si evince la sussistenza di alcuna denuncia/querela presentata dall'appellante, tanto da poter giustificare l'avvio di eventuali indagini anche da parte dell'autorità giudiziaria, volte al rintracciamento del veicolo non identificato.
Privo di fondamento è, inoltre, il richiamo alla presunta mancata applicazione nella fattispecie in esame, da parte del giudice di prime cure, della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., atteso che tale contestazione è stata effettuata nel giudizio di primo grado solo in sede di note conclusive e, quindi, del tutto tardivamente, mentre nel presente giudizio è stata inserita nel corpo dell'atto di citazione in appello (pag. 10) e non ribadita in sede di conclusioni.
Nessuna lacuna motivazionale può, infine, ravvisarsi nella sentenza gravata con riferimento alla mancata prova del nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate, in quanto tale assunto rappresenta la logica conclusione di un ragionamento giuridico privo di vizi formulato dal giudice di pace nella parte motiva della sentenza gravata, basato su un attento esame del compendio probatorio offertogli, le cui carenze, di certo, non possono essere imputabili al giudice adito ma all'odierno appellante su cui ricadeva il relativo onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c.. L'appello, in definitiva, va rigettato.
Ogni altro motivo rimane assorbito.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, in applicazione dei parametri vigenti, valore minimo, tenuto conto del valore dichiarato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
5
3. CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti come per legge.
4. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
5. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, in data 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo
Dott.ssa Vittoria Paiano
6