Articolo 3 della Legge 2 dicembre 1991, n. 399
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 gennaio 1992
Art. 3. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri relativi ai detenuti e agli internati e i registri di contabilita' carceraria che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e pena e nei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nonche' le modalita' di tenuta dei registri stessi.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1992