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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12.03.2024 al n. 1378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio).
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Annunziata Coppola ed elettivamente domiciliata in Cicciano (NA) alla Via Crispo n. 17, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Controparte_1 C.F._2
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 18.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.03.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il signor in data 18/02/2004 a OC (NA) (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di OC al n. 1 parte 1 anno 2004) e che dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2758/2024 resa in data 10.10.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 10.10.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 18.12.2025, la parte ricorrente confermava la volontà di divorziare;
indi, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui la ricorrente è comparsa innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione dei coniugi n. 2758/2024, resa dal
Tribunale di Nola in data 10.10.2024 e passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente, già dichiarata in sentenza di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
e celebrato in data 18.02.2004 a OC (NA) (n.1 – Parte 1 - anno 2004);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19.12.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12.03.2024 al n. 1378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio).
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Annunziata Coppola ed elettivamente domiciliata in Cicciano (NA) alla Via Crispo n. 17, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Controparte_1 C.F._2
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 18.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.03.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il signor in data 18/02/2004 a OC (NA) (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di OC al n. 1 parte 1 anno 2004) e che dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2758/2024 resa in data 10.10.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 10.10.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 18.12.2025, la parte ricorrente confermava la volontà di divorziare;
indi, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui la ricorrente è comparsa innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione dei coniugi n. 2758/2024, resa dal
Tribunale di Nola in data 10.10.2024 e passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente, già dichiarata in sentenza di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
e celebrato in data 18.02.2004 a OC (NA) (n.1 – Parte 1 - anno 2004);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19.12.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)