TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 376/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. PICCHI MARCO Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA oggi sostituito dall'avv.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/02/2023, la sig.ra quale titolare della ditta Parte_1 individuale Cucina Tascabile di EA EL, adiva l'intestato Tribunale per chiedere, previa sospensione, l'annullamento e/o la revoca del provvedimento n. 90/2022 del 15/12/2022 oltre ogni atto precedente o presupposto, con cui l' aveva a lei ingiunto Controparte_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 16.844,45 per l'irregolare occupazione dei lavoratori e nonché per aver effettuato Persona_1 Persona_2 infedeli registrazioni in riferimento ai lavoratori , Persona_3 Persona_4 Per_5
, e per aver omesso di corrispondere mensilmente le
[...] Persona_2 retribuzioni in forma tracciabile ai lavoratori Persona_3 Persona_4 Per_5
e
[...] Persona_2
La ricorrente rappresentava preliminarmente che per quanto riguarda la contestazione relativa alla dipendente che la sig.ra aveva già provveduto, Persona_1 Parte_1 pagina 2 di 7 nell'immediatezza dei fatti, al pagamento della sanzione comminatale usufruendo della facoltà di definizione agevolata del procedimento, pertanto, nulla risultava ancora a tale titolo dovuto. Nel merito, contestava la fondatezza dell'accertamento, sosteneva che i dipendenti sopra indicati avevano svolto la loro prestazione del rispetto dell'orario e nell'arco temporale previsti dai rispettivi contratti di lavoro, contestava la genericità delle contestazioni precludendone l'esercizio del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva respingere il Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 2.12.2025 per la discussione previo deposito di memorie conclusive.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Il fatto
La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fonda sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 29/11/2019, con accesso presso la sede operativa della ditta individuale ad insegna “Cucina
Tascabile” di , sita in , Via Aldobrandeschi n. 10, la cui sede legale è situata Parte_1 CP_1 invece in , alla Via Aurelia Nord n. 29, in occasione del quale veniva trovata intenta a CP_1 lavorare, in qualità di cameriera ai tavoli, la signora e veniva Persona_1 disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale fino alla successiva formale assunzione della stessa lavoratrice;
tale adempimento risulta di fatto espletato dal datore di lavoro solamente in data
02/12/2019 con inserimento d'ufficio della comunicazione obbligatoria precedentemente omessa per mezzo del professionista abilitato – CDL - decorrente dal giorno della verifica Parte_2 ispettiva e contestuale sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da pari data. A seguito dell'istanza di revoca della sospensione presentata dalla ricorrente e della verifica della formale assunzione della lavoratrice in parola per un periodo non inferiore a 3 mesi, la Parte_1 veniva ammessa al pagamento agevolato della sanzione dovuta per la sospensione per un importo pari al 25% del totale dovuto (e cioè € 500,00 su totali € 2.000,00) che risulta versato contestualmente alla presentazione dell'istanza di revoca della sospensione, con riserva di corrispondere il residuo dovuto di
€ 1.500,00 nel successivo termine di 6 mesi, tuttavia mai più versato.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento della sanzione di € 500,00 corrisposta per la dipendente Seppur risulta pacifico e non Persona_1 contestato che ciò sia avvenuto, va rilevato che detto pagamento è riferito alla sanzione che venne pagina 3 di 7 comminata dagli ispettori con il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'immediatezza dell'accesso, si tratta dunque di una sanzione che si aggiunge alle sanzioni poi previste per l'irregolare occupazione di manodopera. Infatti, al fine di ottenere la revoca della sospensione dell'attività che era stata disposta, la ricorrente oltre al pagamento della suddetta sanzione avrebbe dovuto assumere la dipendente, cosa che è avvenuta. Per essere tuttavia ammessa al pagamento della sanzione minima, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver mantenuto in servizio la lavoratrice e di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi e retributivi. Non essendo stato dimostrato, la ricorrente non è stata ammessa al pagamento della misura minima. Vi è da aggiungere che per quanto riguarda il residuo di € 1.500,00 non versato nel termine di sei mesi, la sanzione è stata iscritta a ruolo. Pertanto, la sanzione pagata è distinta e separata dalla cd
“maxisanzione” per lavoro nero ingiunta con l'ordinanza impugnata, ingiunta per l'autonoma violazione consistente nell'irregolare occupazione dei lavoratori, oggetto di diffida al mantenimento in servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi e contestata con il verbale unico ai sensi dell'art. 14 della
L. 689/81, dunque contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la sanzione non è stata corrisposta e pertanto è ancora dovuta. Ma vi è di più, negli atti di causa depositati, la ricorrente nulla contesta sul merito della sanzione elevata nei confronti della potendosi ritenere dunque Persona_1 riconosciuta ed ammessa la condotta illecita ad essa riferita e contestata anche in considerazione della successiva assunzione della stessa necessaria per la revoca della sospensione dell'attività.
Ebbene entrando nel merito delle contestazioni, vanno enunciati alcuni principi giurisprudenziali ormai costanti, da cui partire che riguardano il valore probatorio dei verbali redatti dagli Ispettori durante gli accertamenti ed il valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti successivamente confermate o meno in corso di causa.
Com'è noto, secondo ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In merito all'istruttoria va detto che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Controparte_1
pagina 4 di 7 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Facendo applicazione di questi principi, nella specie, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ed in corso di causa, le violazioni poi oggetto di contestazione e di cui si controverte, emergono in maniera univoca.
Vanno analizzate brevemente le testimonianze assunte in corso di causa che hanno confermato sostanzialmente il contenuto delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti.
La cuoca e l'aiuto cuoco formalmente assunto come tuttofare Persona_6 Persona_3 pagina 5 di 7 hanno entrambi confermato di aver osservato un orario di lavoro ampiamente superiore a quello formalmente registrato, pari a sole n. 15 ore settimanali. ha dichiarato: “… Gli Persona_6 orari erano dalle 9,00 fino verso le 15,30 dal lunedì al sabato, il venerdì e sabato lavoravo anche la sera”. Il teste ha dichiarato: “lavoravo in cucina a pranzo e cena tutti i giorni tranne la Persona_3 domenica dalle 18,30 alle 23,30, mezzanotte. A pranzo ero in laboratorio dalle 9,00 alle 12,00”), hanno entrambi confermato di aver osservato un orario di lavoro ampiamente superiore a quello formalmente registrato, pari a sole n. 15 ore settimanali. Anche la teste ha dichiarato che Persona_4
, lavorava anche la sera: “il ragazzo nigeriano è lavapiatti e la sera osserva il mio stesso orario Per_3
(18,30 – 23,30), circostanza confermata anche dal teste “ho sempre Testimone_1 lavorato la sera dalle 18,00 alle 24,00 circa su sei giorni a settimana con e il Persona_4 nigeriano che facevano il mio stesso orario”.
La teste ha confermato la dichiarazione resa agli ispettori e seppur abbia Testimone_2 dichiarato in corso di causa di aver osservato gli orari formalmente registrati da contratto e di non aver fatto straordinari il raffronto degli orari effettivamente svolti indicati anche in giudizio con quelli risultanti dal LUL, a sua volta confermati dal teste che sul punto ha Testimone_1 riferito “ho sempre lavorato la sera la sera dalle 18,00 alle 24,00 circa su sei giorni a settimana con e il nigeriano che facevano il mio stesso orario”), pari a 18 ore settimanali fino a Persona_4 settembre e 36 ore settimanali fino a novembre evidenzia lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare superiore le ore settimanali registrate (pari a 8 ore settimanali fino a settembre e a 15 ore settimanali fino a novembre).
Dunque, anche per il teste risulta provata l'infedele/omessa Testimone_1 registrazione delle ore di lavoro effettivamente svolte nel periodo da luglio a ottobre 2019, pari a n. 36 ore di lavoro settimanali rispetto a quelle contrattualmente previste.
Irrilevante e poco attendibile è la testimonianza del teste , in quanto marito della Testimone_3 ricorrente e perché contraddittoria rispetto alla dichiarazione resa in sede di accertamento, nonché smentite dai fatti e dalle altre dichiarazioni testimoniali.
Quanto alla violazione contestata in materia di tracciabilità delle retribuzioni remunerate in contanti va rilevato che la Legge di Bilancio 2018 (L. n.205/2017, art.1, commi da 910 a 914) ha introdotto l'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni;
dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa;
da tale data quindi è vietato il pagamento in contanti della retribuzione e di ogni suo anticipo. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo pagina 6 di 7 di pagamento con i suddetti mezzi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Dunque, seppur la sanzione non risulta espressamente contestata dalla ricorrente, i testi escussi,
[...]
e hanno Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_2 confermato quanto già dichiarato in sede di accertamento, ovvero di essere stati retribuiti in contanti.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata, ravvisato che risultano integrati i presupposti di fatto e di diritto degli illeciti contestati, nessun dubbio può nascere in merito responsabilità della ricorrente, il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 376/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. PICCHI MARCO Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA oggi sostituito dall'avv.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/02/2023, la sig.ra quale titolare della ditta Parte_1 individuale Cucina Tascabile di EA EL, adiva l'intestato Tribunale per chiedere, previa sospensione, l'annullamento e/o la revoca del provvedimento n. 90/2022 del 15/12/2022 oltre ogni atto precedente o presupposto, con cui l' aveva a lei ingiunto Controparte_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 16.844,45 per l'irregolare occupazione dei lavoratori e nonché per aver effettuato Persona_1 Persona_2 infedeli registrazioni in riferimento ai lavoratori , Persona_3 Persona_4 Per_5
, e per aver omesso di corrispondere mensilmente le
[...] Persona_2 retribuzioni in forma tracciabile ai lavoratori Persona_3 Persona_4 Per_5
e
[...] Persona_2
La ricorrente rappresentava preliminarmente che per quanto riguarda la contestazione relativa alla dipendente che la sig.ra aveva già provveduto, Persona_1 Parte_1 pagina 2 di 7 nell'immediatezza dei fatti, al pagamento della sanzione comminatale usufruendo della facoltà di definizione agevolata del procedimento, pertanto, nulla risultava ancora a tale titolo dovuto. Nel merito, contestava la fondatezza dell'accertamento, sosteneva che i dipendenti sopra indicati avevano svolto la loro prestazione del rispetto dell'orario e nell'arco temporale previsti dai rispettivi contratti di lavoro, contestava la genericità delle contestazioni precludendone l'esercizio del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva respingere il Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 2.12.2025 per la discussione previo deposito di memorie conclusive.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Il fatto
La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fonda sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 29/11/2019, con accesso presso la sede operativa della ditta individuale ad insegna “Cucina
Tascabile” di , sita in , Via Aldobrandeschi n. 10, la cui sede legale è situata Parte_1 CP_1 invece in , alla Via Aurelia Nord n. 29, in occasione del quale veniva trovata intenta a CP_1 lavorare, in qualità di cameriera ai tavoli, la signora e veniva Persona_1 disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale fino alla successiva formale assunzione della stessa lavoratrice;
tale adempimento risulta di fatto espletato dal datore di lavoro solamente in data
02/12/2019 con inserimento d'ufficio della comunicazione obbligatoria precedentemente omessa per mezzo del professionista abilitato – CDL - decorrente dal giorno della verifica Parte_2 ispettiva e contestuale sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da pari data. A seguito dell'istanza di revoca della sospensione presentata dalla ricorrente e della verifica della formale assunzione della lavoratrice in parola per un periodo non inferiore a 3 mesi, la Parte_1 veniva ammessa al pagamento agevolato della sanzione dovuta per la sospensione per un importo pari al 25% del totale dovuto (e cioè € 500,00 su totali € 2.000,00) che risulta versato contestualmente alla presentazione dell'istanza di revoca della sospensione, con riserva di corrispondere il residuo dovuto di
€ 1.500,00 nel successivo termine di 6 mesi, tuttavia mai più versato.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento della sanzione di € 500,00 corrisposta per la dipendente Seppur risulta pacifico e non Persona_1 contestato che ciò sia avvenuto, va rilevato che detto pagamento è riferito alla sanzione che venne pagina 3 di 7 comminata dagli ispettori con il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'immediatezza dell'accesso, si tratta dunque di una sanzione che si aggiunge alle sanzioni poi previste per l'irregolare occupazione di manodopera. Infatti, al fine di ottenere la revoca della sospensione dell'attività che era stata disposta, la ricorrente oltre al pagamento della suddetta sanzione avrebbe dovuto assumere la dipendente, cosa che è avvenuta. Per essere tuttavia ammessa al pagamento della sanzione minima, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver mantenuto in servizio la lavoratrice e di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi e retributivi. Non essendo stato dimostrato, la ricorrente non è stata ammessa al pagamento della misura minima. Vi è da aggiungere che per quanto riguarda il residuo di € 1.500,00 non versato nel termine di sei mesi, la sanzione è stata iscritta a ruolo. Pertanto, la sanzione pagata è distinta e separata dalla cd
“maxisanzione” per lavoro nero ingiunta con l'ordinanza impugnata, ingiunta per l'autonoma violazione consistente nell'irregolare occupazione dei lavoratori, oggetto di diffida al mantenimento in servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi e contestata con il verbale unico ai sensi dell'art. 14 della
L. 689/81, dunque contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la sanzione non è stata corrisposta e pertanto è ancora dovuta. Ma vi è di più, negli atti di causa depositati, la ricorrente nulla contesta sul merito della sanzione elevata nei confronti della potendosi ritenere dunque Persona_1 riconosciuta ed ammessa la condotta illecita ad essa riferita e contestata anche in considerazione della successiva assunzione della stessa necessaria per la revoca della sospensione dell'attività.
Ebbene entrando nel merito delle contestazioni, vanno enunciati alcuni principi giurisprudenziali ormai costanti, da cui partire che riguardano il valore probatorio dei verbali redatti dagli Ispettori durante gli accertamenti ed il valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti successivamente confermate o meno in corso di causa.
Com'è noto, secondo ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In merito all'istruttoria va detto che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Controparte_1
pagina 4 di 7 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Facendo applicazione di questi principi, nella specie, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ed in corso di causa, le violazioni poi oggetto di contestazione e di cui si controverte, emergono in maniera univoca.
Vanno analizzate brevemente le testimonianze assunte in corso di causa che hanno confermato sostanzialmente il contenuto delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti.
La cuoca e l'aiuto cuoco formalmente assunto come tuttofare Persona_6 Persona_3 pagina 5 di 7 hanno entrambi confermato di aver osservato un orario di lavoro ampiamente superiore a quello formalmente registrato, pari a sole n. 15 ore settimanali. ha dichiarato: “… Gli Persona_6 orari erano dalle 9,00 fino verso le 15,30 dal lunedì al sabato, il venerdì e sabato lavoravo anche la sera”. Il teste ha dichiarato: “lavoravo in cucina a pranzo e cena tutti i giorni tranne la Persona_3 domenica dalle 18,30 alle 23,30, mezzanotte. A pranzo ero in laboratorio dalle 9,00 alle 12,00”), hanno entrambi confermato di aver osservato un orario di lavoro ampiamente superiore a quello formalmente registrato, pari a sole n. 15 ore settimanali. Anche la teste ha dichiarato che Persona_4
, lavorava anche la sera: “il ragazzo nigeriano è lavapiatti e la sera osserva il mio stesso orario Per_3
(18,30 – 23,30), circostanza confermata anche dal teste “ho sempre Testimone_1 lavorato la sera dalle 18,00 alle 24,00 circa su sei giorni a settimana con e il Persona_4 nigeriano che facevano il mio stesso orario”.
La teste ha confermato la dichiarazione resa agli ispettori e seppur abbia Testimone_2 dichiarato in corso di causa di aver osservato gli orari formalmente registrati da contratto e di non aver fatto straordinari il raffronto degli orari effettivamente svolti indicati anche in giudizio con quelli risultanti dal LUL, a sua volta confermati dal teste che sul punto ha Testimone_1 riferito “ho sempre lavorato la sera la sera dalle 18,00 alle 24,00 circa su sei giorni a settimana con e il nigeriano che facevano il mio stesso orario”), pari a 18 ore settimanali fino a Persona_4 settembre e 36 ore settimanali fino a novembre evidenzia lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare superiore le ore settimanali registrate (pari a 8 ore settimanali fino a settembre e a 15 ore settimanali fino a novembre).
Dunque, anche per il teste risulta provata l'infedele/omessa Testimone_1 registrazione delle ore di lavoro effettivamente svolte nel periodo da luglio a ottobre 2019, pari a n. 36 ore di lavoro settimanali rispetto a quelle contrattualmente previste.
Irrilevante e poco attendibile è la testimonianza del teste , in quanto marito della Testimone_3 ricorrente e perché contraddittoria rispetto alla dichiarazione resa in sede di accertamento, nonché smentite dai fatti e dalle altre dichiarazioni testimoniali.
Quanto alla violazione contestata in materia di tracciabilità delle retribuzioni remunerate in contanti va rilevato che la Legge di Bilancio 2018 (L. n.205/2017, art.1, commi da 910 a 914) ha introdotto l'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni;
dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa;
da tale data quindi è vietato il pagamento in contanti della retribuzione e di ogni suo anticipo. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo pagina 6 di 7 di pagamento con i suddetti mezzi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Dunque, seppur la sanzione non risulta espressamente contestata dalla ricorrente, i testi escussi,
[...]
e hanno Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_2 confermato quanto già dichiarato in sede di accertamento, ovvero di essere stati retribuiti in contanti.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata, ravvisato che risultano integrati i presupposti di fatto e di diritto degli illeciti contestati, nessun dubbio può nascere in merito responsabilità della ricorrente, il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 7 di 7