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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2879/2023
vertente tra
Parte_1
(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Parte appellante contro
Controparte_1
(avv. Caponetti Pietro e Caponetti Luca)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5103/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 17.5.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata si è condannato il al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 8.087,93 (oltre gli Controparte_1 accessori di legge), a titolo di “mercede” spettante come detenuto, riguardo alle prestazioni lavorative relative al periodo ottobre 1997-ottobre 2017 (segnatamente, la differenza rispetto ai
2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL medio tempore vigenti).
Il interpone appello censurando la sentenza sotto il profilo della prescrizione del Parte_1 credito, esclusa dal primo giudice.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto del gravame. La Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza odierna con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con la nota inviata telematicamente il 3.3.2025 l'appellante ha documentato di aver rinunciato all'appello.
Va, pertanto, disposta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (che in appello non necessita di accettazione, v., ex plurimis, Cass. n. 5556/1995; n. 4499/1996).
Quanto alle spese, le stesse vanno poste a carico dell'Amministrazione rinunciante ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. in mancanza di diverso accordo tra le parti, e vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda (euro 8.087,93) e con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Né può accedersi alla compensazione delle spese facendo leva, come proposto dall'appellante, sul recente intervento della Suprema Corte (sent. n. 17478 del 25.6.2024 circa il “protrarsi della sospensione del termine prescrizionale fino alla fine dell'unico rapporto”), stante l'orientamento in tal senso espresso da questa Corte anche in epoca precedente al predetto arresto.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.900,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste