Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.01.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1857/2024
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 a Villaricca (NA), C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta C.F._1
Simonelli (CF: ), come da procura in calce al ricorso ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Mondragone (CE) in Via T. Prisco n. 5;
Ricorrente
CONTRO
C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), giusta procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 - ed Persona_1 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. CP_1
t Email_1
Convenuto
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t.
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
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Con ricorso depositato il 25.1.24, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230014410058000 per un importo complessivo di Euro 2.638,12, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti dal marzo al dicembre 2022. CP_ L' eccepiva la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
la restava CP_2 contumace. Il Giudice decide la lite, all'esito del termine concesso alle parti ex art 127 ter cpc.
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3 Va rammentato che, ai sensi dell'art 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Si rileva, inoltre, che lo stesso , con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha CP_1 chiarito che il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. Va poi precisato che, per quanto riguarda l'abitualità della prestazione:
- il lavoro del socio può consistere tanto in una attività di organizzazione e direzione dell'impresa, quanto in una attività esecutiva. Anche la Cassazione (sentenza 5360/2012), ai CP_ fini dell'obbligo verso l' ha sottolineato che l'amministratore deve iscriversi in qualità di socio quando la partecipazione personale al lavoro aziendale non è soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale. Inoltre, il fatto che non ci siano dipendenti o collaboratori è una circostanza da valutare con attenzione: la sentenza 11685/2012 della Cassazione ha affermato, infatti, che la partecipazione del socio che aveva fatto domanda di iscrizione alla gestione previdenziale è provata per il solo fatto che c'era un solo altro socio e nessun dipendente o collaboratore;
- il carattere abituale non si identifica, poi, con la durata più o meno lunga della prestazione, anche se la durata resta un indizio rilevante: invero, può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni. La sentenza 13580/2013 della Cassazione ha affermato che è necessario, ai fini della sottoposizione agli obblighi previdenziali, che l'attività svolta nell'azienda familiare sia continua e non occasionale ma regolare e costante, anche se non necessariamente a tempo pieno e sia mirata all'accrescimento della produttività e degli utili dell'impresa stessa;
2 - l'abitualità può essere implicita nel fatto che il socio, essendo un imprenditore, debba avvalersi di una attività abituale, sistematica e continua anche per il compimento di un solo affare (risoluzione 126/2011 dell'agenzia delle Entrate).
Il concetto di "prevalenza" della partecipazione al lavoro aziendale - cui la legge subordina l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attivita' commerciali - va determinato, inoltre, non gia' in funzione della quantita' del lavoro svolto, ma della qualita' dell'attivita'. 4 Ebbene, è pacifico che l'opponente è amministratrice unica dal 23.3.2022 della soc. Scuola Italiana Emergenze, servizi intraospedalieri assistenziali anestesiologici terapeutici intensivi pediatrici srls nonché socia al 95%, insieme a (al 5%); risulta altresì che la Persona_2 srls non ha mai assunto dipendenti, mentre ha stipulato rapporti di collaborazione continuata e continuativa con la stessa ricorrente e con (cfr. Unilav). Persona_2 L'opponente, quindi, nel periodo in accertamento, si è occupata direttamente e personalmente dell'attività commerciale. CP_ Deve, quindi, ritenersi che l' ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti, in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva.
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Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 rigetta l'opposizione; CP_ condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge. NAPOLI, 16.01.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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