Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.594/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata in [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'avv. SANGRIGOLI GRAZIELLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 24.2.2025 sulle conclusioni precisate come in epigrafe il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
pronunciarsi la sua separazione personale da Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 10.12.1999 (iscritto nel registro dello stato civile del
Comune di San Michele di Ganzaria (CT) al n. 4, P. 1 Serie Ufficio 1 anno 1999) dal quale non erano nati figli, era entrato in crisi da diverso tempo a causa di incompatibilità caratteriali tanto che già nell'anno 2013 il marito aveva lasciato la casa coniugale e che da quel momento, la ricorrente non aveva più ricevuto sue notizie.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione dei coniugi e porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al suo mantenimento .
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il resistente non compariva in udienza né si costituiva successivamente in giudizio.
Con ordinanza del 19.11.2024 il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava e l'istanza della ricorrente di avere riconosciuto un contributo per il suo mantenimento.
Indi la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 24.2.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c e infine posta in decisione .
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da lungo tempo (oltre 10 anni) separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda accessoria volta alla previsione a carico del marito di un contributo per il suo mantenimento formulata dalla ricorrente , ritiene il Collegio di dovere confermare sul punto l'ordinanza resa a seguito della prima udienza di comparizione delle parti ritenendo non sussistenti;
i presupposti per tale riconoscimento , in ragione del fatto che la ricorrente non ha saputo fornire alcuna indicazione utile a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento e in particolare quale fosse il guadagno medio del marito in costanza di matrimonio e dunque l'apporto dato dallo stesso al menage familiare (essendosi limitata a riferire che lo stesso lavorava saltuariamente in campagna) .
Per come dichiarato dalla stessa ricorrente i coniugi vivono separati di fatto da oltre dieci anni e deve dunque ritenersi che in tale lasso di tempo la ricorrente ha maturato una sua capacita reddituale.
La ricorrente inoltre percepisce una pensione sociale.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Collegio che la circostanza che il coniuge (di anni
77) percepisca una pensione di importo maggiore a quella percepita dalla ricorrente non sia elemento di per sé solo sufficiente a provare il diritto della ricorrente.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversi in epigrafe, dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 10.12.1999 (iscritto nel registro dello stato civile del Comune di San Michele di Ganzaria (CT) al n. 4, P. 1 Serie Ufficio 1 anno 1999); rigetta le ulteriori domande;
compensa tra le parti le spese di lite
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del comune di San Michele di Ganzaria per le annotazioni di legge
Così deciso in Caltagirone il 16/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo