Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 969/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 969/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Egidio Felice Egidio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Milanese Olga e D'Avenia Maria Carmela, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 20/05/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2025 i coniugi [nata a Parte_1
Salerno (SA) in data 21.02.1979 (C.F. ] e C.F._1 [...]
[nato a [...] in data [...] (C.F. )], CP_1 C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 3.01.2008 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno
2008, e che dall'unione erano nate due figli, (24.04.2008) e Per_1 Per_2
(28.01.2013), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 1526/2019 del 27.02.2019, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.05.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
15.05.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
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Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“II- CONDIZIONI DI AFFIDO E MANTENIMENTO DEI FIGLI.
2.1. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre, potendo ciascuno dei genitori esercitare singolarmente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
III-DIRITTO DI VISITA
3.1. Il padre potrà vedere i figli senza limitazioni (nel rispetto, comunque, delle loro esigenze scolastiche) previo avviso alla madre.
In ogni caso, in considerazione dei turni di lavoro del sig. si conviene che il suo CP_1 diritto di visita sarà esercitato tre giorni a settimana dalle 17.00 alle 20.30 di ogni settimana. Due giorni, a scelta del padre, i figli dormiranno presso di lui. Inoltre, la seconda e la quarta settimana del mese, i minori saranno con il padre dal venerdì dalle ore
18:30 fino alla domenica sera alle ore 18:30. Nel periodo delle festività Natalizie resteranno con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Capodanno e così di anno in anno alternativamente. Nel periodo delle festività Pasquali resteranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta e così di anno in anno alternativamente.
Tale facoltà con le stesse modalità si estenderà a tutte le festività civili e religiose. Entrambi
i genitori trascorreranno con i figli i giorni del compleanno di questi ultimi. La Festa della
Mamma e del Papà e i relativi compleanni saranno trascorsi con i genitori di riferimento.
Nel periodo delle ferie estive i minori potranno trascorrere un periodo di due settimane non consecutive, salvo diverso accordo, con ciascun genitore, nei mesi di luglio e di agosto, potendoli portare anche in luoghi di villeggiatura. Detti periodi saranno concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
IV-MANTENIMENTO DEI FIGLI
4.1. dovrà corrispondere a la somma mensile di €.250,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento per ciascun figlio, per un complessivo importo di €.500/00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
La somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat.
4.2. A far data dal mese di gennaio 2026 il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 ulteriori €.100/00 al mese, in aggiunta ai €.500/00 mensili sopra Parte_1
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concordati, sino alla concorrenza della somma di €.4.000/00, a totale recupero di quanto a qualsiasi titolo dovuto dal sig. per gli anni trascorsi sino al presente accordo, e con CP_1 rinuncia da parte della sig.ra ad ulteriori richieste economiche relative al predetto Pt_1 periodo.
Al raggiungimento del saldo dell'importo di €.4.000/00, il sig. tornerà a CP_1 corrispondere alla sig.ra il complessivo importo di €.500/00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli.
4.3. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno, purché previamente concordate, salvo che non si tratti di spese sanitarie indifferibili ed urgenti.
4.4. farà richiesta all'INPS e tratterrà in via esclusiva l'intero assegno Parte_1 unico erogato per i figli. rinuncia alla richiesta di farsi corrispondere la Controparte_1 quota parte per l'assegno unico dei figli e acconsente che tale importo venga ricevuto interamente dalla sig.ra Pt_1
V-REGOLAMENTO ECONOMICO TRA LE PARTI
5.1.Il sig. e la sig.ra sono entrambi lavoratori e percettori di un proprio CP_1 Pt_1 reddito, pertanto, i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non voler avanzare reciproche richieste economiche a titolo di assegno divorzile.
VI-CONSENSO AL RILASCIO E/O RINNOVO DEL PASSAPORTO
6.1. Il sig. e la sig.ra si concedono reciproco assenso al Controparte_1 Parte_1 rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
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] e [nato a Salerno (SA) in [...] C.F._1 Controparte_1
14.03.1978 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2008;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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