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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di conIGlio con l'intervento dei IGg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. ssa Maria Ida Ercoli ConIGliere rel.
Dott.ssa Anna Bora ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 813/2024 R.G.
promosso da
(cf , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Andrea Bartolomei (cf ); C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. , rappresentata e difesa in virtù di CP_1 C.F._3 procura in atti dagli Avv.ti Cristina Valeri (c.f. e Andrea C.F._4
Traini (c.f. ); C.F._5
APPELLATA
e con l'intervento
PROCURA GENERALE in sede
INTERVENUTO
Il procuratore di parte appellante ha concluso insistendo per “... ll'integrale accoglimento, - insieme alla cautelare istanza inibitoria, sussistendo i presupposti/condizioni di legge/diritto (fumus e periculum) -, anche dello spiegato gravame in appello (giusto in fatto e fondato in diritto)”.
Il procuratore di parte appellata ha concluso chiedendo l'accoglimento delle difese di cui alla comparsa nonché “
nel caso in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ritenesse di qualificare il ricorso introduttivo del IG. come reclamo ex art. 739 c.p.c., si Parte_1 chiede che la Corte medesima lo dichiari inammissibile perché tardivo ed errato in ragione della natura del provvedimento impugnato, nonchè per difetto di competenza dell'Autorità adita. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte d' Appello ritenesse di qualificare il ricorso introduttivo del
come atto di appello ex art. 473bis 30 c.p.c. si chiede che venga Pt_1 dichiarata l'inammissibilità del medesimo in ragione della sua manifesta infondatezza e del mancato rispetto dei requisiti di cui all'art 342 c.p.c.. In difetto della mancata pronuncia di inammissibilità, stante la mancata concessione ed il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 473 bis 31 c.p.c.
e dei termini a difesa di cui all'art. 473 bis 32 c.p.c., si chiede di fissare nuova udienza di trattazione, limitatamente alla fase di merito, nel rispetto dei termini di cui ai succitati articoli, fatto salvo il diritto della IG.ra CP_1 di costituzione in giudizio per la fase di merito e per l' eventuale proposizione dell'appello incidentale. Per quel che concerne la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza oggetto di impugnazione, avanzata dal , si Pt_1 insiste per il suo rigetto stante la sua manifesta infondatezza, nonché la carenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora per le ragioni precisate nella memoria di costituzione della Sig.ra ”. CP_1
Oggetto: separazione giudiziale
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 499/2024 pubblicata in data
15.07.2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi CP_1
e , uniti in matrimonio con rito concordatario in data Parte_1
22.11.2010 in Acerra, disponendo il versamento da parte del IG.
in favore della IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, ed a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 13 e 6, un assegno mensile di complessivi € 500,00
(€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2025, nonché ponendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie , diverse da quelle mediche e scolastiche, che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo quanto previsto nel vigente Protocollo d'intesa stipulato , in materia tra il Tribunale di Ascoli
Piceno ed il locale il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati. Per il resto confermava le disposizioni stabilite con provvedimento del Presidente del
Tribunale del 15.10.2021 , sia quanto all'affido condiviso dei figli minori in favore della madre nella ex casa coniugale in San Benedetto del Tronto, via Mare n.100, assegnata alla , sia quanto all'esercizio del CP_1 diritto di visita da parte del padre. Ha infine condannato il IG. al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
con ricorso depositato in data 12.08.2024 ha Parte_1 impugnato la richiamata sentenza chiedendo, previa sospensione delle disposizioni riguardanti il quantum, dichiarare illegittime e così annullare dette disposizioni con ogni conseguente statuizione, compresa la conferma dei provvedimenti adottati in sede presidenziale e integrale compensazione delle spese di lite;
in subordine, adottare ogni diverso provvedimento ritenuto più equo e di giustizia disponendo in ogni caso la riduzione del contributo mensile paterno e quella accessoria, con vittoria delle spese del grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
, costituendosi ha contestato i motivi di appello e concluso CP_1 chiedendo: “in via preliminare e pregiudiziale: - nel caso in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ritenesse di qualificare il ricorso introduttivo del IG. Pt_1 come reclamo ex art. 739 c.p.c., che la stessa lo dichiari
[...] inammissibile. perché tardivo ed errato in ragione della natura del provvedimento impugnato, nonché per difetto di competenza dell'Autorità adita. - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d' Appello ritenesse di qualificare il ricorso introduttivo del come atto di appello Pt_1 ex art. 473bis 30 c.p.c. dichiarare l'inammissibilità dello stesso in ragione della sua manifesta infondatezza e del mancato rispetto dei requisiti di cui all'art 342
c.p.c. In difetto, stante la mancata concessione ed il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 473 bis 31 c.p.c. e dei termini a difesa di cui all'art. 473 bis 32 c.p.c., si chiede che la stessa Voglia, limitatamente al procedimento di merito, fissare una nuova udienza di trattazione nel rispetto dei termini di cui ai succitati articoli, fatto salvo il diritto della IG.ra di CP_1 costituzione in giudizio per la fase di merito e per l' eventuale proposizione dell'appello incidentale. Nel merito e in via principale: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali, si chiede il rigetto dell'istanza di sospensione delle disposizioni della sentenza impugnata dal ricorrente , essendo il ricorso manifestamente infondato, Parte_1 oltre che inammissibile, e non sussistendo alcun pregiudizio grave ed irreparabile dall'esecuzione della sentenza medesima, per tutte le ragioni riportate nella narrativa che precede”.
Il P.G. sede ha concluso per la reiezione dell'appello.
Preso atto dello scambio di note difensive assegnato alle parti la causa è stata trattenuta in decisione, con termine di 5 gg. all'appellante per note difensive ed ulteriore termine di 5 gg. ad entrambe le parti per eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Assorbita, in ragione della fase processuale, la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa di . CP_1 L'atto introduttivo del giudizio, denominato dalla difesa del ricorrente quale
“ricorso in appello” e le cui conclusioni contiene l'esplicita richiesta di
“ammettere l'odierno appello...” , non può che essere qualificato quale atto di appello non potendo attribuirsi al riguardo rilievo preminente al riferimento normativo di cui all'art. 739 c.p.c. inserito sia nell'epigrafe dell'atto, subito dopo la dizione “ricorso in appello” , che nell'enucleazione del primo motivo, non risultando lo stesso, a giudizio del Collegio, sufficiente per poter ritenere configurabile la proposizione di un reclamo apparendo un mero refuso che non trova riscontro nel contenuto dell'atto.
Va, peraltro, rilevato che nel presente procedimento, in quanto introdotto in primo grado con ricorso depositato in data 16.06.2021, non vanno applicate le disposizioni normative del cd. rito Cartabia sì da doversi escludere la configurabilità degli ulteriori vizi processuali rilevati da parte appellata.
L'appellante, dopo aver dedotto l'omessa valutazione da parte del primo giudice di fatti essenziali che, ove correttamente scrutinati avrebbero, condotto alla conferma dei provvedimenti adottati in sede presidenziale quanto alla misura dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, impugna la gravata sentenza nella parte in cui il tribunale ha affermato di non poter tener conto della rinuncia alla domanda di addebito effettuata dal resistente, in primo grado, solo in sede di comparsa conclusionale, in quanto contraria al principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 3453/2024 e, conseguentemente, quanto alla adottata pronuncia di condanna del rinunziante al pagamento delle spese di lite. A tal ultimo riguardo osserva
( sub IIii) che a fronte della richiesta della IG.ra di CP_1 incremento dell'assegno in favore dei figli in complessivi euro 600,00 era stato riconosciuto il complessivo importo di euro 500,00.
Con ulteriore doglianza l'appellante censura il quantum dell'assegno posto a suo carico, stabilito in misura doppia rispetto a quello previsto in sede presidenziale, per avere il tribunale ritenuto conclusa la situazione di emergenza in cui versava lo stesso IG. in quanto, a seguito della Pt_1 sentenza dello stesso Tribunale di Ascoli Piceno di apertura della procedura di liquidazione controllata in ragione dello stato di sovraindebitamento del IG. , quest'ultimo non era più tenuto al Pt_1 pagamento della somma mensile di euro 1.500,00 per le obbligazioni sullo stesso gravanti per mutui e finanziamenti ed atteso che il GD aveva escluso dalla liquidazione, in considerazione delle spese personali e familiari del debitore, i redditi del predetto IG. sino alla concorrenza della Pt_1 somma di euro 1.850,00 mensili a fronte di una retribuzione di euro
2.350,00 mensile, somma quest'ultima sostanzialmente corrispondente a quella di cui dispone la IG.ra , onerata, però, in quanto genitore CP_1 collocatario, di maggiori costi.
Rileva l'appellante che non poteva ritenersi che la fosse CP_1 gravata di maggiori costi perché genitore collocatario in quanto già dalla fase presidenziale - così come peraltro previsto con il provvedimento impugnato - il padre era stato onerato del 100% delle spese mediche/sanitarie e scolastiche oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli minori. In ogni caso le due disposizioni di carattere economico, ovvero l'aumento dell'assegno ed il mantenimento del carico del
100% delle spese straordinarie mediche/sanitarie e scolastiche, comportava una palese disparità di trattamento fra i due genitori e di ingiustizia avendo il tribunale al contempo accertato che il reddito mensile del IG. corrisponde sostanzialmente alla retribuzione netta Pt_1 mensile della IG.ra . CP_1
Inoltre, sempre secondo quanto dedotto dall'appellante, il miglioramento delle condizioni economiche del IG. allegato dalla IG.ra Pt_1 CP_1 non era stato provato. Non solo, tale elemento era stato ritenuto insussistente nel corso del giudizio e posto alla base del rigetto della richiesta di modifica avanzata in corso di causa, né poteva trovare supporto nell'apertura della liquidazione controllata in quanto i debiti non erano stati eliminati ma soltanto dilazionati. In ogni caso, la misura della sorte mensile ritenuta dal GD intangibile era stata fissata in euro
1.850,00 tenendo conto del contributo mensile versato nel 2023 in favore dei figli, come fissato in sede presidenziale, e pari a complessivi euro 250,00,
e senza, giocoforza, considerare la successiva considerevole e stabile riduzione della retribuzione subita nel gennaio 2024.
In sostanza secondo l'assunto dell'appellante l'assegno a suo carico sarebbe stato raddoppiato dopo la giudiziale indicazione della disponibilità di euro 1.850,00 mensile, stabilita tenendo conto della misura dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di complessivi di euro 250,00 determinata dal presidente, e nonostante la riduzione della propria retribuzione mensile.
Quanto alla condanna alle spese di lite l'appellante lamenta l'adozione di siffatta statuizione nonostante il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalla controparte e fatte oggetto del sub procedimento n.
11451/2021 che, invece, avrebbe dovuto comportare la totale o parziale compensazione delle spese di lite, non potendo l'appellante considerarsi soccombente rispetto alla domanda di addebito per quanto già sopra riportato.
Occorre premettere che i provvedimenti emessi in sede presidenziale hanno, secondo costante giurisprudenza di legittimità, carattere interinale, per cui perdono efficacia quando è pronunciata la sentenza definitiva di separazione, con l' effetto che il decisum della sentenza prevale su quanto statuito nella fase della udienza presidenziale.
Ne deriva che la pronuncia adottata in sede di sentenza prescinde dalla configurabilità di un “fatto nuovo” rispetto alla situazione oggetto dei provvedimenti provvisori ed urgenti sostanziandosi, la pronuncia adottata dal Collegio in sede di decisione, nella definitiva valutazione delle richieste delle parti sulla base del materiale probatorio dalle stesse fornito ed acquisito al processo e, dunque, anche sulla base dei mutamenti eventualmente intercorsi nello spazio di tempo fra la fase presidenziale e quella decisionale. Del tutto condivisibile risulta, quindi, l'affermazione del primo giudice secondo cui “... rispetto al momento dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali, la situazione economica delle parti è mutata, atteso che, con sentenza 20.10.2023 del Collegio di questo Tribunale, è stata aperta la procedura di liquidazione controllata del in ragione del suo stato Pt_1 di sovraindebitamento” mentre inconferente appare il richiamo alle motivazioni adottate dal GI nell'ambito del procedimento volto alla modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
I dati relativi alle disponibilità economiche delle parti, così come ricostruiti dal primo giudice meritano piena conferma, in particolare quanto alla retribuzione mensile, percepita dal IG. , non Pt_1 risultando che dal “cambio di incarico” di cui all'atto in data 23.02.2024
a firma del Comandante della Guardia di Finanza, Stazione Navale di
Ancona, sia derivata una sostanziale diminuzione retributiva atteso che cedolini relativi ai mesi successivi all'allegato demansionamento decorrente dalla data suindicata del 23.02.2024 attestano compensi che, per effetto delle componenti variabili, oscillano da euro 3.044,83 quanto al mese di luglio, ad euro 2.050, 00 quanto ai mesi di aprile, maggio, giugno, agosto, ad euro 1.850,00 quanto al mese di marzo.
Incontestati risultano inoltre i dati riguardanti l'importo di euro 1.850,00 Con mensili che il ha escluso dalla liquidazione e di cui, dunque, il IG.
può disporre mensilmente per far fronte alle proprie eIGenze Pt_1 personali e per il mantenimento dei propri figli risultando la dilazione delle passività per mutui e finanziamenti, precedentemente gravanti sulla medesima retribuzione mensile per circa euro 1.500,00 mensili.
Ed a tale importo, oltre che alla retribuzione mensile di euro 1.600,00 circa di cui dispone la IG.ra in qualità di insegnante di scuola CP_1 elementare e ad ogni altra risorsa economica delle parti, occorre fare riferimento, attraverso un'indagine comparativa di tale condizione, al fine di fare applicazione, nel provvedere all'assegno per il mantenimento dei figli minori, al principio in base al quale entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Occorre poi considerare che la IG.ra , che per sua ammissione CP_1 percepisce l'importo di euro 272,95 a tutolo di AUU, ha allegato di dover far fronte ad esborsi per euro 350,00 mensili, quale quota parte del mutuo contratto con il IG. per l'acquisto della casa coniugale in Pt_1 comproprietà con il predetto e alla stessa assegnata, per euro 704,00 mensili relativi a rate di finanziamento erogati nel 2021 con scadenza al
17.03.2031 asseritamente contratti per far fronte ai bisogni primari propri e dei figli.
Di contro sull'importo di euro 1.850,00 di cui dispone il IG. per Pt_1 effetto del provvedimento del GD, grava l'esborso per euro 435,00 a titolo di canone di locazione.
All'esito della complessiva valutazione degli elementi sopra evidenziati ritiene il Collegio di dover determinare l'assegno a carico del IG. Pt_1 nella misura di euro 200,00 mensili in favore di ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ufficiali Istat, ferme ed invariate le ulteriori statuizioni riguardanti le spese straordinarie in favore dei figli minori così come adottate dal primo giudice.
La documentazione prodotta dall'appellante con le note depositate in data 07.10.2024 deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente depositata dopo che la causa era stata trattenuta in decisione.
Si può in ogni caso considerare che, per stessa affermazione dell'appellante il provvedimento temporaneo del GD di determinazione, per un periodo di 24 mesi, del maggior importo che il IG. può trattenere per Pt_1 le proprie eIGenze e per quella dei figli nella misura di euro 2.050,00 mensili, attesta una maggiore disponibilità in capo all'appellante a detrimento della soddisfazione dei creditori che, però, trova giustificazione nei maggiori oneri derivanti dalle cure di ortodontiche cui deve sottoporsi uno dei figli minori con spese a totale carico del padre.
Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla disciplina riguardante le spese di lite di primo grado va rilevato che, pur dovendosi evidenziare che la Suprema Corte già con pronuncia n.8737/2014 ha affermato che “La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio”, non si può non osservare che nella fattispecie in esame la dedotta rinuncia oltre ad essere stata effettuata, come affermato dallo stesso appellante, in maniera implicita e non espressa, non appare suscettibile di incidere sulla liquidazione delle relative spese in quanto intervenuta sostanzialmente all'esito dell'espletamento di tutte le attività relative alle varie fasi che caratterizzano il processo e con riferimento alle quali si procede alla liquidazione.
Va, peraltro, rilevato che, in ipotesi di riforma, ancorché parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Considerate le argomentazioni già svolte in punto di rinuncia alla domanda di addebito, la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in misura inferiore rispetto a quella richiesta in primo grado dalla IG.ra ma superiore alla somma rispetto alla CP_1 quale il IG. si è dichiarato disposto al versamento, ritiene il Pt_1
Collegio di dover disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo, poste per la restante parte a carico del IG. e liquidate, per l'intero, come da gravata sentenza, Pt_1 quanto al primo grado, e come da dispositivo, quanto al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. CP_1
499/2024, pubblicata in data 15.07.2024, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, pone a carico di l'assegno mensile di euro 400,00 ( Parte_1 euro 200 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi, poste per la restante parte a carico di e Parte_1 liquidate per l'intero, come da gravata sentenza, quelle di primo grado, ed in complessivi euro 3.580,00 quelle del presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 18.12.2024
Il ConIGliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico